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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.229/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1376/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 9.06.2023, pendente tra
, domiciliata in TI RA (TA) presso l'avv. Michele Fumarola Parte_1
dal quale è rappresentata e difesa;
appellante e
, domiciliata in TI RA (TA) presso l'avv. Alfredo Controparte_1
Punzi dal quale è rappresentata e difesa;
appellata nonché
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
domiciliata in Taranto presso l'avv. Marco Rizzo dal quale è rappresentata e difesa;
convenuta ex art.332 c.p.c.
All'udienza del 7.02.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti
1 come da note scritte alle quali si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che il 4.02.2015, mentre era all'interno dell'abitazione di
[...]
, sita in agro di TI RA alla Contrada Chiafele Zona C n.32, cadeva CP_1
in modo accidentale sulla rampa di scale che conduce ai piani superiori e rovinava al suolo riportando gravissime lesioni personali che ne rendevano necessario il ricovero presso il presidio ospedaliero di TI RA dove rimaneva sino al 17.02.2015 e veniva sottoposta un intervento chirurgico, che avere prontamente denunciato alla proprietaria dell'immobile il sinistro e che quest'ultima, dichiaratasi titolare di polizza assicurativa per la copertura dei danni subiti da terzi nel mentre si trovavano all'interno della sua proprietà, denunciava a sua volta l'accaduto alla CP_3
che quest'ultima non aveva inteso rifonderla dei danni patiti (frattura del
[...]
polso destro e lussazione del gomito destro) a seguito della caduta e certificati dall'allegata documentazione medica non ultima perizia redatta dal dott.
[...]
in base alla quale all'istante doveva essere riconosciuta un'invalidità Per_1
permanente pari ad 8 punti percentuali oltre all'invalidità temporanea, con citazione notificata il 15.01.2019 conveniva innanzi al Tribunale di Taranto Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non Controparte_1
patrimoniali e patrimoniali (spese mediche) subiti.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione ai sensi dell'art.164 c.p.c. in quanto, a suo dire, assolutamente incerto il requisito di cui all'art.163 c. III n.3 c.p.c. e mancante dell'esposizione dei fatti prevista dall'art.163 c. III n.4 c.p.c. Nel merito comunque, pur non contestando l'accadimento, la convenuta deduceva la insussistenza di una sua responsabilità poiché i danni alla derivati da una “caduta accidentale” come allegato dalla Pt_1
stessa attrice. In ogni caso, avendo contratto una polizza assicurativa per danni a terzi con previamente autorizzata dal tribunale, la chiamava in CP_2 CP_1
giudizio la compagnia per ottenerne la condanna a manlevarla dalle conseguenze di un eventuale accoglimento della domanda attorea.
Si costituiva associandosi all'eccezione preliminare di nullità dello atto di CP_2
2 citazione, contestando sia il nesso di causalità tra le lesioni subite e lo evento che la quantificazione delle lesioni subite dalla eccependo l'inoperatività della Pt_1
polizza inerente la responsabilità civile presso terzi poiché il sinistro non denunciato entro tre giorni dal momento in cui è avvenuto il fatto, ovvero dal momento in cui la era venuta a conoscenza dell'evento. CP_1
Integrata la citazione ai sensi dell'art.164 c. V c.p.c. come disposto dal tribunale con ordinanza del 27.05.2021 su istanza avanzata dalla nelle note autorizzate Pt_1
prima della discussione orale della causa fissata dal tribunale, istruita la causa con la prova testimoniale, ammessa ed espletata consulenza medico - legale, all'esito della discussione orale avvenuta all'udienza del 9.06.2023, con la sentenza n. 1376/2023 il tribunale rigettava la domanda attorea, con condanna della al rimborso delle Pt_1
spese di lite in favore della e con compensazione delle spese di lite tra la CP_1
e la CP_1 CP_2
Con citazione notificata il 30.06.2023 ha proposto appello nei confronti Parte_1 di . Si è costituita l'appellata deducendo che il tribunale non Controparte_1
avrebbe potuto e dovuto concedere il termine per integrare la citazione introduttiva di lite perché l'istanza avanzata oltre la prima udienza di comparizione e trattazione, deducendo altresì l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.e. e comunque contestandone la fondatezza. Si è costituita anche la CP_2
contestando la fondatezza dell'appello e ribadendo comunque l'inoperatività della polizza.
Premesso che l'art.342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012 conv. con modifiche dalla l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris
3 instantiae” del giudizio di appello (Cass. civ. sez. un. 16.11.2017 n. 27199; conforme
Cass. civ. sez. III 26.07.2024 n.20884), si ritiene in rito che l'appello, al contrario di quanto dedotto dalla sia rispettoso del disposto dell'art.342 c.c. poiché in CP_1
esso la come si dirà, ha esposto i punti della sentenza oggetto di censura (la Pt_1
parte in cui il tribunale ha ritenuto non provati la dinamica della caduta e il nesso causale tra la cosa in custodia della e l'evento lesivo), le ragioni della CP_1
impugnazione (la falsa applicazione dell'art.2051 c.c. e dell'art.115 c.p.c., l'erronea valutazione delle risultanze probatorie) e la pronuncia di cui si chiede la modifica (il rigetto della domanda risarcitoria).
Ancora in rito, si ritiene non possa censurarsi in questa sede la sentenza per la falsa applicazione degli artt.164 c. V e 183 c. I c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale per aver concesso il termine di cui all'art. 164 c. V c.p.c. ben oltre la prima udienza
(quando la causa era stata già rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.), questione riproposta in appello dalla Essendo state infatti le CP_1
questioni della tempestività e della fondatezza dell'istanza di concessione del termine per la detta integrazione (non “assorbite” ma) “decise” - sia pure in modo implicito - dal tribunale con la concessione del detto termine oltre la prima udienza, istruendo la causa sulla base dei fatti come “integrati” dalla e pronunciandosi Pt_1
su detti fatti come “integrati” dalla ai sensi dell'art.164 c. V c.p.c., la Pt_1 CP_1
avrebbe dovuto impugnare in via incidentale (e condizionatamente all'accoglimento dello appello della la sentenza sul punto e non limitarsi alla mera Pt_1
“riproposizione” della questione ex art. 346 c.p.c.
Ciò premesso in rito, si rileva che con un unico lungo motivo di appello la Pt_1
allega innanzitutto la falsa applicazione degli artt.2051 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale, in quanto la mancata contestazione della caduta sulle scale avrebbe dovuto indurre a ritenere che il nesso causale era provato e che sarebbe stato onere della provare che le scale erano “sicure". L'appellante allega CP_1
altresì che sulle condizioni di insicurezza delle scale il tribunale avrebbe disatteso erroneamente la teste oculare (figlia della e avrebbe Testimone_1 CP_1
4 invece ritenuto credibile il teste ( di parte convenuta, pur Testimone_2
essendo costui legato alla da un rapporto di lavoro dipendente. La non CP_1
contestazione della caduta sulle scale, la deposizione della teste oculare Tes_1
e la circostanza stessa che la ha denunciato alla il sinistro,
[...] CP_1 CP_2
secondo l'appelalnte, avrebbero dovuto condurre all'affermazione del nesso causale tra la caduta e le scale della e dunque della responsabilità di quest'ultima. CP_1
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso brevemente in generale che nell'ipotesi di danno da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) è onere del danneggiato, secondo i principi sull'onere della prova (art. 2697 C.C.), provare il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. VI 22.12.2017 n. 30775, Cass. civ. sez. VI
30.10.2018 n. 27724, Cass. civ. sez. VI 7.01.2016 n. 56, Cass. civ. sez. VI 28.09.2015
n. 19121, Cass. civ. sez.VI 11.03.2011 n. 5910), nel caso in esame il nesso causale non si può desumere dalla mancata contestazione della circostanza che la caduta della è avvenuta sulle scale dell'abitazione della Il fatto pacifico Pt_1 CP_1
tra le parti che la caduta sia avvenuta sulle scale, infatti, non è sul piano logico sufficiente a desumere il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, non è cioè sufficiente per affermare che la caduta sia stata causata dalle condizioni della scala (cioè da un agente dannoso insorto nella scala).
Era necessaria, piuttosto, la prova della dinamica della caduta ma tale prova, come ritenuto dal tribunale, non è stata fornita in quanto l'unico teste oculare addotto dall'attrice, la teste , non è attendibile per una serie di ragioni. Testimone_1
Innanzitutto, perché nella sua deposizione ha dichiarato (v. verbale Tes_3
d'udienza del 7.07.2022) che la madre sarebbe caduta mentre Controparte_1
scendeva le scale con lei (cioè con la teste) mentre, dalla relazione peritale d'ufficio del dott. (v. alla pag.4), risulta la aver riferito al Persona_2 Pt_1
consulente di essere caduta mentre saliva. Tale contrasto tra la teste e la parte sull'esatta dinamica della caduta non può “giustificarsi”, come vorrebbe la difesa attorea, dalla circostanza che la si sia “confusa” dinanzi al consulente Pt_1
d'ufficio a distanza di otto anni dall'evento in quanto di tale asserita “confusione”
5 non è suffragata da alcun elemento. Al contrario, la traumaticità dell'evento lesivo subito, la controversia in atto con la e le circostanze di tempo e di luogo CP_1
(dinanzi al c.t.u., in sede di accertamenti peritali) in cui la ha descritto gli Pt_1
eventi rendono poco probabile che la sia caduta in confusione. Pt_1
La credibilità della teste è altresì minata dal contrasto con la deposizione del teste addotto dalla controparte (che ha riferito sull'esistenza dei presidi di sicurezza delle scale, cfr. verbale d'udienza del 7.07.2022), dallo stretto rapporto di parentela
(filiazione) della teste con l'attrice e dalle altre risultanze documentali. Tes_1
Non sfugge infatti che la figlia nella lettera inviata alla per Testimone_1 CP_1
conto della madre nel marzo 2015 (v. copia prodotta dall'attrice) e i legali nelle loro richieste di risarcimento (v. copie in atti) non hanno assolutamente riferito di scale prive di dispositivi antiscivolo e bagnate “per recente lavaggio”, ma hanno molto genericamente riferito di una caduta, senza nulla accennare sull'esatta dinamica della stessa e sulle sue cause. Solo nella integrazione della citazione, disposta per la mancata esposizione dei fatti nell'atto introduttivo di lite, l'attrice ha aggiunto quei particolari (mancanza di dispositivi antiscivolo e scale bagnate) che potessero rendere credibile la tesi della caduta “a causa” delle scale. Tale condotta suscita perplessità in quanto, se effettivamente la caduta fosse stata causata dalla mancanza di dispositivi antiscivolo e dalla circostanza che le scale erano bagnate, non si comprenderebbe perché la figlia della e i suoi legali non abbiano allegato tali Pt_1
elementi, essenziali per capire la dinamica della caduta, già nella richiesta stragiudiziale di danni e perché tali circostanze siano state “aggiunte” solo con l'integrazione della domanda.
Né si può concludere, come vorrebbe l'appellante, per l'esistenza del nesso causale tra la cosa e la caduta solo perché la ha denunciato il sinistro alla CP_1 CP_2 in quanto tale denuncia, lungi dall'esser un'ammissione di colpevolezza, si comprende con l'intento della di cautelarsi in caso di azione nei suoi CP_1
confronti da parte della Pt_1
Il quadro probatorio così incerto porta, dunque, ad escludere la prova del nesso eziologico tra la cosa (le scale) e la caduta della Pt_1
6 Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite di appello, liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM
10.03.2014 n.55 perché non trattate questioni complesse, seguono la soccombenza tra la e la Pt_1 CP_1
Nulla per spese di lite tra l'appellante e la convenuta solo per la litis CP_2
denuntiatio (art.332 c.p.c.), non essendo stata proposta alcuna domanda nei suoi confronti, neppure dalla a titolo di manleva, dato che tale domanda non è CP_1
stata riproposta in appello.
Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo dell'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater DPR 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale avverso la sentenza n.
1376/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di Parte_1
con citazione notificata il 30.06.2023, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite di Parte_1 Controparte_1
appello liquidate in € 1.983,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
3) nulla per spese di lite di appello tra l'appellante e la Controparte_2
Sussistono i presupposti affinché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dello art.13 c.1quater DPR 30.05.2002 n.115.
Così deciso in Taranto il 14.02.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott. P. Genoviva)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.229/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1376/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 9.06.2023, pendente tra
, domiciliata in TI RA (TA) presso l'avv. Michele Fumarola Parte_1
dal quale è rappresentata e difesa;
appellante e
, domiciliata in TI RA (TA) presso l'avv. Alfredo Controparte_1
Punzi dal quale è rappresentata e difesa;
appellata nonché
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
domiciliata in Taranto presso l'avv. Marco Rizzo dal quale è rappresentata e difesa;
convenuta ex art.332 c.p.c.
All'udienza del 7.02.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti
1 come da note scritte alle quali si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che il 4.02.2015, mentre era all'interno dell'abitazione di
[...]
, sita in agro di TI RA alla Contrada Chiafele Zona C n.32, cadeva CP_1
in modo accidentale sulla rampa di scale che conduce ai piani superiori e rovinava al suolo riportando gravissime lesioni personali che ne rendevano necessario il ricovero presso il presidio ospedaliero di TI RA dove rimaneva sino al 17.02.2015 e veniva sottoposta un intervento chirurgico, che avere prontamente denunciato alla proprietaria dell'immobile il sinistro e che quest'ultima, dichiaratasi titolare di polizza assicurativa per la copertura dei danni subiti da terzi nel mentre si trovavano all'interno della sua proprietà, denunciava a sua volta l'accaduto alla CP_3
che quest'ultima non aveva inteso rifonderla dei danni patiti (frattura del
[...]
polso destro e lussazione del gomito destro) a seguito della caduta e certificati dall'allegata documentazione medica non ultima perizia redatta dal dott.
[...]
in base alla quale all'istante doveva essere riconosciuta un'invalidità Per_1
permanente pari ad 8 punti percentuali oltre all'invalidità temporanea, con citazione notificata il 15.01.2019 conveniva innanzi al Tribunale di Taranto Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non Controparte_1
patrimoniali e patrimoniali (spese mediche) subiti.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione ai sensi dell'art.164 c.p.c. in quanto, a suo dire, assolutamente incerto il requisito di cui all'art.163 c. III n.3 c.p.c. e mancante dell'esposizione dei fatti prevista dall'art.163 c. III n.4 c.p.c. Nel merito comunque, pur non contestando l'accadimento, la convenuta deduceva la insussistenza di una sua responsabilità poiché i danni alla derivati da una “caduta accidentale” come allegato dalla Pt_1
stessa attrice. In ogni caso, avendo contratto una polizza assicurativa per danni a terzi con previamente autorizzata dal tribunale, la chiamava in CP_2 CP_1
giudizio la compagnia per ottenerne la condanna a manlevarla dalle conseguenze di un eventuale accoglimento della domanda attorea.
Si costituiva associandosi all'eccezione preliminare di nullità dello atto di CP_2
2 citazione, contestando sia il nesso di causalità tra le lesioni subite e lo evento che la quantificazione delle lesioni subite dalla eccependo l'inoperatività della Pt_1
polizza inerente la responsabilità civile presso terzi poiché il sinistro non denunciato entro tre giorni dal momento in cui è avvenuto il fatto, ovvero dal momento in cui la era venuta a conoscenza dell'evento. CP_1
Integrata la citazione ai sensi dell'art.164 c. V c.p.c. come disposto dal tribunale con ordinanza del 27.05.2021 su istanza avanzata dalla nelle note autorizzate Pt_1
prima della discussione orale della causa fissata dal tribunale, istruita la causa con la prova testimoniale, ammessa ed espletata consulenza medico - legale, all'esito della discussione orale avvenuta all'udienza del 9.06.2023, con la sentenza n. 1376/2023 il tribunale rigettava la domanda attorea, con condanna della al rimborso delle Pt_1
spese di lite in favore della e con compensazione delle spese di lite tra la CP_1
e la CP_1 CP_2
Con citazione notificata il 30.06.2023 ha proposto appello nei confronti Parte_1 di . Si è costituita l'appellata deducendo che il tribunale non Controparte_1
avrebbe potuto e dovuto concedere il termine per integrare la citazione introduttiva di lite perché l'istanza avanzata oltre la prima udienza di comparizione e trattazione, deducendo altresì l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.e. e comunque contestandone la fondatezza. Si è costituita anche la CP_2
contestando la fondatezza dell'appello e ribadendo comunque l'inoperatività della polizza.
Premesso che l'art.342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012 conv. con modifiche dalla l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris
3 instantiae” del giudizio di appello (Cass. civ. sez. un. 16.11.2017 n. 27199; conforme
Cass. civ. sez. III 26.07.2024 n.20884), si ritiene in rito che l'appello, al contrario di quanto dedotto dalla sia rispettoso del disposto dell'art.342 c.c. poiché in CP_1
esso la come si dirà, ha esposto i punti della sentenza oggetto di censura (la Pt_1
parte in cui il tribunale ha ritenuto non provati la dinamica della caduta e il nesso causale tra la cosa in custodia della e l'evento lesivo), le ragioni della CP_1
impugnazione (la falsa applicazione dell'art.2051 c.c. e dell'art.115 c.p.c., l'erronea valutazione delle risultanze probatorie) e la pronuncia di cui si chiede la modifica (il rigetto della domanda risarcitoria).
Ancora in rito, si ritiene non possa censurarsi in questa sede la sentenza per la falsa applicazione degli artt.164 c. V e 183 c. I c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale per aver concesso il termine di cui all'art. 164 c. V c.p.c. ben oltre la prima udienza
(quando la causa era stata già rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.), questione riproposta in appello dalla Essendo state infatti le CP_1
questioni della tempestività e della fondatezza dell'istanza di concessione del termine per la detta integrazione (non “assorbite” ma) “decise” - sia pure in modo implicito - dal tribunale con la concessione del detto termine oltre la prima udienza, istruendo la causa sulla base dei fatti come “integrati” dalla e pronunciandosi Pt_1
su detti fatti come “integrati” dalla ai sensi dell'art.164 c. V c.p.c., la Pt_1 CP_1
avrebbe dovuto impugnare in via incidentale (e condizionatamente all'accoglimento dello appello della la sentenza sul punto e non limitarsi alla mera Pt_1
“riproposizione” della questione ex art. 346 c.p.c.
Ciò premesso in rito, si rileva che con un unico lungo motivo di appello la Pt_1
allega innanzitutto la falsa applicazione degli artt.2051 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale, in quanto la mancata contestazione della caduta sulle scale avrebbe dovuto indurre a ritenere che il nesso causale era provato e che sarebbe stato onere della provare che le scale erano “sicure". L'appellante allega CP_1
altresì che sulle condizioni di insicurezza delle scale il tribunale avrebbe disatteso erroneamente la teste oculare (figlia della e avrebbe Testimone_1 CP_1
4 invece ritenuto credibile il teste ( di parte convenuta, pur Testimone_2
essendo costui legato alla da un rapporto di lavoro dipendente. La non CP_1
contestazione della caduta sulle scale, la deposizione della teste oculare Tes_1
e la circostanza stessa che la ha denunciato alla il sinistro,
[...] CP_1 CP_2
secondo l'appelalnte, avrebbero dovuto condurre all'affermazione del nesso causale tra la caduta e le scale della e dunque della responsabilità di quest'ultima. CP_1
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso brevemente in generale che nell'ipotesi di danno da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) è onere del danneggiato, secondo i principi sull'onere della prova (art. 2697 C.C.), provare il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. VI 22.12.2017 n. 30775, Cass. civ. sez. VI
30.10.2018 n. 27724, Cass. civ. sez. VI 7.01.2016 n. 56, Cass. civ. sez. VI 28.09.2015
n. 19121, Cass. civ. sez.VI 11.03.2011 n. 5910), nel caso in esame il nesso causale non si può desumere dalla mancata contestazione della circostanza che la caduta della è avvenuta sulle scale dell'abitazione della Il fatto pacifico Pt_1 CP_1
tra le parti che la caduta sia avvenuta sulle scale, infatti, non è sul piano logico sufficiente a desumere il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, non è cioè sufficiente per affermare che la caduta sia stata causata dalle condizioni della scala (cioè da un agente dannoso insorto nella scala).
Era necessaria, piuttosto, la prova della dinamica della caduta ma tale prova, come ritenuto dal tribunale, non è stata fornita in quanto l'unico teste oculare addotto dall'attrice, la teste , non è attendibile per una serie di ragioni. Testimone_1
Innanzitutto, perché nella sua deposizione ha dichiarato (v. verbale Tes_3
d'udienza del 7.07.2022) che la madre sarebbe caduta mentre Controparte_1
scendeva le scale con lei (cioè con la teste) mentre, dalla relazione peritale d'ufficio del dott. (v. alla pag.4), risulta la aver riferito al Persona_2 Pt_1
consulente di essere caduta mentre saliva. Tale contrasto tra la teste e la parte sull'esatta dinamica della caduta non può “giustificarsi”, come vorrebbe la difesa attorea, dalla circostanza che la si sia “confusa” dinanzi al consulente Pt_1
d'ufficio a distanza di otto anni dall'evento in quanto di tale asserita “confusione”
5 non è suffragata da alcun elemento. Al contrario, la traumaticità dell'evento lesivo subito, la controversia in atto con la e le circostanze di tempo e di luogo CP_1
(dinanzi al c.t.u., in sede di accertamenti peritali) in cui la ha descritto gli Pt_1
eventi rendono poco probabile che la sia caduta in confusione. Pt_1
La credibilità della teste è altresì minata dal contrasto con la deposizione del teste addotto dalla controparte (che ha riferito sull'esistenza dei presidi di sicurezza delle scale, cfr. verbale d'udienza del 7.07.2022), dallo stretto rapporto di parentela
(filiazione) della teste con l'attrice e dalle altre risultanze documentali. Tes_1
Non sfugge infatti che la figlia nella lettera inviata alla per Testimone_1 CP_1
conto della madre nel marzo 2015 (v. copia prodotta dall'attrice) e i legali nelle loro richieste di risarcimento (v. copie in atti) non hanno assolutamente riferito di scale prive di dispositivi antiscivolo e bagnate “per recente lavaggio”, ma hanno molto genericamente riferito di una caduta, senza nulla accennare sull'esatta dinamica della stessa e sulle sue cause. Solo nella integrazione della citazione, disposta per la mancata esposizione dei fatti nell'atto introduttivo di lite, l'attrice ha aggiunto quei particolari (mancanza di dispositivi antiscivolo e scale bagnate) che potessero rendere credibile la tesi della caduta “a causa” delle scale. Tale condotta suscita perplessità in quanto, se effettivamente la caduta fosse stata causata dalla mancanza di dispositivi antiscivolo e dalla circostanza che le scale erano bagnate, non si comprenderebbe perché la figlia della e i suoi legali non abbiano allegato tali Pt_1
elementi, essenziali per capire la dinamica della caduta, già nella richiesta stragiudiziale di danni e perché tali circostanze siano state “aggiunte” solo con l'integrazione della domanda.
Né si può concludere, come vorrebbe l'appellante, per l'esistenza del nesso causale tra la cosa e la caduta solo perché la ha denunciato il sinistro alla CP_1 CP_2 in quanto tale denuncia, lungi dall'esser un'ammissione di colpevolezza, si comprende con l'intento della di cautelarsi in caso di azione nei suoi CP_1
confronti da parte della Pt_1
Il quadro probatorio così incerto porta, dunque, ad escludere la prova del nesso eziologico tra la cosa (le scale) e la caduta della Pt_1
6 Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite di appello, liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM
10.03.2014 n.55 perché non trattate questioni complesse, seguono la soccombenza tra la e la Pt_1 CP_1
Nulla per spese di lite tra l'appellante e la convenuta solo per la litis CP_2
denuntiatio (art.332 c.p.c.), non essendo stata proposta alcuna domanda nei suoi confronti, neppure dalla a titolo di manleva, dato che tale domanda non è CP_1
stata riproposta in appello.
Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo dell'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater DPR 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale avverso la sentenza n.
1376/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di Parte_1
con citazione notificata il 30.06.2023, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite di Parte_1 Controparte_1
appello liquidate in € 1.983,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
3) nulla per spese di lite di appello tra l'appellante e la Controparte_2
Sussistono i presupposti affinché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dello art.13 c.1quater DPR 30.05.2002 n.115.
Così deciso in Taranto il 14.02.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott. P. Genoviva)
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