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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4849/2023
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 4849/2023 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 08/04/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. ANTONINO ALATI e per la parte resistente l'Avv. Sabrina Sorbo per delega dell'Avv. LAGANA' ANGELA MARIA. Parte ricorrente rappresenta che il teste ha presentato certificato medico al fine di giustificare la propria assenza. Dichiara di rinunciare all'escussione del teste. L' aderisce ala rinuncia di parte attrice. CP_1
Il ricorrente evidenzia come l'accertamento dell' risulti tardivo rispetto alla CP_1 chiusura dell'azienda avvenuta ben tre anni prima e in un momento in cui la sig.ra era già deceduta. Trattandosi di un accertamento finalizzato alla verifica Per_1 dell'effettivtà della prestazione resa, osserva come l'assenza di documentazione contabile attenga a profili di carattere fiscale che, peraltro, il figlio della ascoltato Per_1 come testimone, non conosceva affatto, occupandosi piuttosto della gestione dei lavoratori. Infine evidenzia come il provvedimento di cancellazione riguardi l'anno 2017, ovvero un periodo decisamente antecedente rispetto all'accertamento che, in ragione della già avvenuta chiusura dell'azienda, non poteva che condurre alla verifica dell'inattività; tuttavia si tratta di un accertamento retroattivo privo di valore. Inoltre l' non ha mai sentito il né ha fatto una verifica individuale, CP_1 Pt_1 disponendo una cancellazione generalizzata per tutti i lavoratori che peraltro erano pochi, pur avendo accertato l'esistenza dell'azienda in cui erano presenti ancora l'agrumeto e l'uliveto. Per tali ragioni chiede l'annullamento del provvedimento e la reintegrazione delle giornate lavorative. L' impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito e, riportandosi a CP_1 quanto espresso in memoria, chiede il rigetto del ricorso.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 08/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 3255/2020 avente ad oggetto: cancellazione lavoratori dagli elenchi dei lavoratori agricoli a t.d.;
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. A. Alati;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.10.2023, il ricorrente ha lamentato la cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Reggio Calabria per l'anno 2017.
In particolare ha sostenuto di aver prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricolo presso l'azienda del sig. (sita nel Comune di Reggio Calabria, Controparte_2
c.da Molochio) e, precisamente, per l'anno 2017.
Pertanto, avendo contestato il provvedimento di cancellazione notificato il 10.5.2023, innanzi alla
Commissione Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), pronunciatasi negativamente, ha
CP_ sostenuto come l'accertamento dell avesse condotto l'Istituto a constatare che la suddetta impresa disponeva di quasi sei ettari di uliveto, di circa 4 ettari di orto e quasi due ettari di agrumeto.
Tuttavia, basandosi su meri accertamenti fiscali e senza ascoltare, nel corso dell'accertamento
Per_ CP_ ispettivo, il reale datore di lavoro, figlio della nonché lo stesso ricorrente, l' aveva disposto la cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli, nonostante l'espletamento di prestazione lavorativa dal
5-8-2017 al 31-12-2017.
CP_ Pertanto, oltre a sollevare l'eccezione di prescrizione dell'azione dell' ha concluso chiedendo
CP_ l'accertamento dell'illegittimità della cancellazione posta in essere dall' nonchè la declaratoria di esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2017 presso l'azienda di
[...]
per 102 giornate lavorative. CP_2
Si è costituito in giudizio l' che, oltre ad eccepire la decadenza, ex art. 22, comma 1, d.lgs. CP_1
7/1970, dall'impugnazione dell'elenco oggetto di domanda, e l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c., nel merito ha sostenuto, alla luce del verbale unico di accertamento allegato in atti, la legittimità della cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017, evidenziando come la prova del contrario ricada sull'attore.
Ha concluso chiedendo la declaratoria di intervenuta decadenza e, nel merito, il rigetto del ricorso.
************
Il ricorso risulta infondato.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di decadenza dalla domanda, posto che è documentale la prova dell'esperimento del ricorso amministrativo al CISOA in data 10.05.2020 e il rispetto dei termini decadenziali previsti dal d.lgs. 7/1970.
Pertanto infondata è altresì l'eccezione di improcedibilità ex art. 443 c.p.c.
Ciò premesso, nel merito, giova richiamare, in tema di ripartizione dell'onere della prova di un rapporto di lavoro a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui (ex multis Cass. civ., sez. lav., 11/02/2016, n.
2739; ma anche Cass. 14296/2011, Cass. 8281/2015), “Nelle cause scaturenti dalla cancellazione dell'interessato dagli elenchi nominativi di cui al D.Lg.Lgt. n. 212 del 1946, sia egli a dover fornire la prova dell'occupazione in agricoltura per il numero di giornate previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma
è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto.
L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, pertanto, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato.
L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296).
L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa.
Con riferimento specifico ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni
o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)”.
In applicazione di tali principi di diritto, dalle risultanze del verbale unico di accertamento nonché, soprattutto, dall'istruttoria espletata nel corso del processo non è emerso lo svolgimento della prestazione lavorativa per l'anno 2017.
In particolare le dichiarazioni testimoniali sono risultate generiche, atteso che, pur nel riferimento generale all'espletamento di attività lavorativa da parte del , alcuno dei testi, escussi nel corso Pt_1 dell'udienza del 24.01.2025, ha rammentato lo specifico periodo in cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore dell'azienda Per_1
Sul punto, ancorchè il ricorrente sia risultato iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli del 2017, il presunto datore di lavoro reale, figlio della titolare dell'azienda Persona_2 CP_2 CP_2
non è stato in grado di riferire se nella specifica annualità di lavoro oggetto di disconoscimento fosse stata effettivamente prestata attività lavorativa, a dispetto della posizione datoriale ricoperta.
In analogo senso si è espresso il secondo teste che non è stato in grado financo di ricordare il periodo in cui egli stesso aveva prestato attività lavorativa per l'azienda Per_1
Pertanto, considerata l'assenza di una prova rigorosa in merito allo svolgimento e all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso presso l'azienda di CP_2
la domanda non può ritenersi fondata.
[...]
In punto di spese di lite la particolarità della vicenda fattuale giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 08/04/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 4849/2023 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 08/04/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. ANTONINO ALATI e per la parte resistente l'Avv. Sabrina Sorbo per delega dell'Avv. LAGANA' ANGELA MARIA. Parte ricorrente rappresenta che il teste ha presentato certificato medico al fine di giustificare la propria assenza. Dichiara di rinunciare all'escussione del teste. L' aderisce ala rinuncia di parte attrice. CP_1
Il ricorrente evidenzia come l'accertamento dell' risulti tardivo rispetto alla CP_1 chiusura dell'azienda avvenuta ben tre anni prima e in un momento in cui la sig.ra era già deceduta. Trattandosi di un accertamento finalizzato alla verifica Per_1 dell'effettivtà della prestazione resa, osserva come l'assenza di documentazione contabile attenga a profili di carattere fiscale che, peraltro, il figlio della ascoltato Per_1 come testimone, non conosceva affatto, occupandosi piuttosto della gestione dei lavoratori. Infine evidenzia come il provvedimento di cancellazione riguardi l'anno 2017, ovvero un periodo decisamente antecedente rispetto all'accertamento che, in ragione della già avvenuta chiusura dell'azienda, non poteva che condurre alla verifica dell'inattività; tuttavia si tratta di un accertamento retroattivo privo di valore. Inoltre l' non ha mai sentito il né ha fatto una verifica individuale, CP_1 Pt_1 disponendo una cancellazione generalizzata per tutti i lavoratori che peraltro erano pochi, pur avendo accertato l'esistenza dell'azienda in cui erano presenti ancora l'agrumeto e l'uliveto. Per tali ragioni chiede l'annullamento del provvedimento e la reintegrazione delle giornate lavorative. L' impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito e, riportandosi a CP_1 quanto espresso in memoria, chiede il rigetto del ricorso.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 08/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 3255/2020 avente ad oggetto: cancellazione lavoratori dagli elenchi dei lavoratori agricoli a t.d.;
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. A. Alati;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.10.2023, il ricorrente ha lamentato la cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Reggio Calabria per l'anno 2017.
In particolare ha sostenuto di aver prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricolo presso l'azienda del sig. (sita nel Comune di Reggio Calabria, Controparte_2
c.da Molochio) e, precisamente, per l'anno 2017.
Pertanto, avendo contestato il provvedimento di cancellazione notificato il 10.5.2023, innanzi alla
Commissione Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), pronunciatasi negativamente, ha
CP_ sostenuto come l'accertamento dell avesse condotto l'Istituto a constatare che la suddetta impresa disponeva di quasi sei ettari di uliveto, di circa 4 ettari di orto e quasi due ettari di agrumeto.
Tuttavia, basandosi su meri accertamenti fiscali e senza ascoltare, nel corso dell'accertamento
Per_ CP_ ispettivo, il reale datore di lavoro, figlio della nonché lo stesso ricorrente, l' aveva disposto la cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli, nonostante l'espletamento di prestazione lavorativa dal
5-8-2017 al 31-12-2017.
CP_ Pertanto, oltre a sollevare l'eccezione di prescrizione dell'azione dell' ha concluso chiedendo
CP_ l'accertamento dell'illegittimità della cancellazione posta in essere dall' nonchè la declaratoria di esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2017 presso l'azienda di
[...]
per 102 giornate lavorative. CP_2
Si è costituito in giudizio l' che, oltre ad eccepire la decadenza, ex art. 22, comma 1, d.lgs. CP_1
7/1970, dall'impugnazione dell'elenco oggetto di domanda, e l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c., nel merito ha sostenuto, alla luce del verbale unico di accertamento allegato in atti, la legittimità della cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017, evidenziando come la prova del contrario ricada sull'attore.
Ha concluso chiedendo la declaratoria di intervenuta decadenza e, nel merito, il rigetto del ricorso.
************
Il ricorso risulta infondato.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di decadenza dalla domanda, posto che è documentale la prova dell'esperimento del ricorso amministrativo al CISOA in data 10.05.2020 e il rispetto dei termini decadenziali previsti dal d.lgs. 7/1970.
Pertanto infondata è altresì l'eccezione di improcedibilità ex art. 443 c.p.c.
Ciò premesso, nel merito, giova richiamare, in tema di ripartizione dell'onere della prova di un rapporto di lavoro a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui (ex multis Cass. civ., sez. lav., 11/02/2016, n.
2739; ma anche Cass. 14296/2011, Cass. 8281/2015), “Nelle cause scaturenti dalla cancellazione dell'interessato dagli elenchi nominativi di cui al D.Lg.Lgt. n. 212 del 1946, sia egli a dover fornire la prova dell'occupazione in agricoltura per il numero di giornate previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma
è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto.
L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, pertanto, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato.
L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296).
L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa.
Con riferimento specifico ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni
o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)”.
In applicazione di tali principi di diritto, dalle risultanze del verbale unico di accertamento nonché, soprattutto, dall'istruttoria espletata nel corso del processo non è emerso lo svolgimento della prestazione lavorativa per l'anno 2017.
In particolare le dichiarazioni testimoniali sono risultate generiche, atteso che, pur nel riferimento generale all'espletamento di attività lavorativa da parte del , alcuno dei testi, escussi nel corso Pt_1 dell'udienza del 24.01.2025, ha rammentato lo specifico periodo in cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore dell'azienda Per_1
Sul punto, ancorchè il ricorrente sia risultato iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli del 2017, il presunto datore di lavoro reale, figlio della titolare dell'azienda Persona_2 CP_2 CP_2
non è stato in grado di riferire se nella specifica annualità di lavoro oggetto di disconoscimento fosse stata effettivamente prestata attività lavorativa, a dispetto della posizione datoriale ricoperta.
In analogo senso si è espresso il secondo teste che non è stato in grado financo di ricordare il periodo in cui egli stesso aveva prestato attività lavorativa per l'azienda Per_1
Pertanto, considerata l'assenza di una prova rigorosa in merito allo svolgimento e all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso presso l'azienda di CP_2
la domanda non può ritenersi fondata.
[...]
In punto di spese di lite la particolarità della vicenda fattuale giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 08/04/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo