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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 586/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
C.F. e P.IV , in persona del Presidente e Parte_1 P.IV_1 P.IV_2
legale rappresentante pro tempore dott. , con sede in Spinea (VE), Via del Commercio Parte_2
27, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Diego Dirutigliano (C.F.
– e Luca Ropolo (C.F. C.F._1 Email_1
– del Foro di Torino C.F._2 Email_2
nonché dall'Avv. Mario Scopinich (C.F. – C.F._3
del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso lo Email_3
studio di quest'ultimo in Mestre - Venezia, Via Cappuccina n. 40,
in forza di procura in atti, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati o al numero di fax
011/530.517
Parte appellante contro
1 , c.f. Controparte_1
, p-iva in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in P.IV_3 P.IV_4
Roma Via IV novembre 144 e, per esso, in persona del Direttore Regionale pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonella Borsetto pec Email_4
giusta procura generale alle liti del notaio di Venezia rep C.F._4 Persona_1
118.151 racc 33798 in data 29.8.2024 con domicilio eletto in Venezia S. Croce 712, avvocatura regionale presso Direzione Regionale Inail
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 269/2023 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: ripetizione premi non dovuti
Conclusioni:
Per parte appellante:
“- riformare la sentenza contestuale n. 269/2023 resa inter partes dal Tribunale di Venezia - Sezione
Lavoro (R.G.L. n. 726/2022) in data 19.4.2023, non notificata e, per l'effetto, in accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,
- previa, se del caso, assunzione di prova testimoniale sulle circostanze in fatto articolate nel ricorso introduttivo di primo grado ai capitoli da 1) a 21), riprodotte in calce al presente ricorso in appello e da intendersi precedute dalla locuzione 'Vero che' ed espunte da ogni locuzione valutativa ivi riportata ai soli fini di fluidità narrativa;
In via principale,
- accertare e dichiarare che le masse salariali dei dipendenti addetti alla vendita nei propri esercizi commerciali sono state erroneamente indicate alla voce di tariffa 0111 nelle dichiarazioni annuali delle retribuzioni del periodo 2013-2017, senza considerare che parte rilevante del loro lavoro è
svolto in attività di cassa e che avrebbe dovuto essere imputata, in quota parte, alla voce di tariffa
0722, cosicché il premio complessivamente pagato a cagione di questo errore di distribuzione delle masse salariali risultava indebitamente erogato per la significativa misura che si ricava dai conteggi allegati nel fascicolo di primo grado sub. doc. 12 o altra misura ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che le masse salariali dei dipendenti che operano nei magazzini di
2 stoccaggio e movimentazione di beni destinati alla distribuzione è stata erroneamente indicata nelle dichiarazioni annuali delle retribuzioni del periodo 2013-
2017 alla voce di tariffa 0121, senza considerare che parte rilevante del loro tempo lavoro era dedicata ad attività complementari a quelle di vendita essendo dette merci destinate non già a terzi,
ma direttamente ai punti vendita di proprietà e che, quindi, sono da imputare, in quota parte, alla voce di tariffa 0111, cosicché il premio complessivamente pagato a cagione di questo errore di distribuzione delle masse salariali risultava indebitamente erogato per la significativa misura che si ricava dai conteggi allegati in primo grado sub. doc. 12 o altra misura ritenuta di giustizia;
- condannare l a restituire a a somma di € 472.839,00= (o la diversa, CP_1 Parte_1
anche maggiore, che dovesse essere accertata in corso di causa) a titolo di maggiori premi versati sulle retribuzioni del predetto personale relativi agli anni dal
2013 al 2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In via subordinata,
- condannare l a versare a a somma di € 472.839,00= CP_1 Parte_1
(o la diversa, anche maggiore, che dovesse essere accertata in corso di causa) a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“rigettare l'appello alla sentenza del Tribunale di Venezia n.269/2023 proposto da Parte_1
perché infondato per tutte le ragioni sopra indicate e che si intendono qui integralmente
[...]
richiamate per relationem, con rifusione delle spese di lite del doppio grado.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande della società, volte a ottenere la restituzione di € 472.839,00 versati all a seguito di erronea dichiarazione delle CP_1
masse salariali dei propri dipendenti. Ha, altresì, condannato la società alla rifusione delle spese di lite.
La soc. dal 1958 opera nella grande distribuzione attraverso una rete di punti Parte_1
vendita e beneficia dell'accentramento presso la sede di Venezia Terraferma ai sensi dell'art. CP_1
3 12 D.M. 18.06.1988. Dopo aver presentato telematicamente le dichiarazioni annuali delle retribuzioni del periodo 2013-2017 e versato i relativi premi assicurativi, la società rilevava che la massa salariale dei dipendenti addetti alla vendita era stata erroneamente indicata tutta alla voce di tariffa 0111
(attività di vendita) anziché ripartita proporzionalmente con la voce di tariffa 0722 (attività di cassa)
e che la massa salariale dei dipendenti operanti nei magazzini di stoccaggio e movimentazione di beni era stata erroneamente indicata tutta alla voce di tariffa 0121 (attività di stoccaggio) anziché
ripartita proporzionalmente con la voce di tariffa 0111 (attività complementari alla vendita). In data
17.01.2019 la società presentava all istanza di rettifica e di rimborso, che veniva accolta CP_1
soltanto con effetto ex nunc senza alcuna restituzione. Pertanto la società ha instaurato la presente causa, al fine di ottenere la restituzione di quanto erroneamente versato in eccesso a titolo di premi assicurativi.
Il primo giudice ha rigettato le domande della società, così motivando:
“Come precisato dalla ricorrente nell'atto introduttivo, 'la controversia trae origine dall'istanza avanzata dalla Parte_1 CP_ all in data 17 gennaio 2019 (cfr. doc. 1 ricorso), con cui la società rappresentava che, ai fini del calcolo annuale del premio
[...] assicurativo, aveva fino ad allora erroneamente dichiarato l'intera massa salariale dei propri dipendenti addetti alla vendita negli esercizi commerciali di proprietà (voce di tariffa 0111), senza considerare che parte rilevante del loro lavoro era svolto in attività di cassa (da imputare, come tale, alla voce di tariffa 0722)' (v. ricorso introduttivo) e che parimenti 'un analogo errore si era verificato con cadenza annuale anche in riferimento al personale che opera nei magazzini di stoccaggio e movimentazione di beni destinati alla distribuzione, atteso che essa aveva erroneamente dichiarato l'intera massa salariale dei propri dipendenti alla voce di tariffa Parte_1 0121, senza considerare che gran parte del loro tempo lavoro era dedicata ad attività complementari a quelle di vendita, essendo detti beni destinati non già a terzi ma direttamente ai punti vendita di proprietà, e quindi da imputare, trattandosi di attività complementare a quella di vendita, alla voce di tariffa 0111' (v. ricorso). E' del tutto evidente, proprio da quanto affermato nello stesso ricorso introduttivo, che la società ha erroneamente indicato l'attività svolta dai propri dipendenti senza effettuare la necessaria distinzione tra attività di vendita (voce 0111) ed attività di cassa (voce 0722) e, analogamente, tra attività di stoccaggio nei magazzini (voce 0121) ed attività complementari alla vendita (0111). Orbene, come CP_ ricordato dall' e ribadito da unanime giurisprudenza, l'art. 12, 2° comma, delle Modalità di applicazione delle tariffe 2019, approvate con Decreto Interministeriale del 27.2.2019, nonché l'art. 17, 2° comma, delle Modalità di applicazione delle tariffe 2000, approvate con CP_ D.M. del 23.12.2000, nell'ipotesi di errori non attribuibili all' , consente la rettifica della posizione assicurativa solo ex nunc, laddove per il pregresso prevale la dichiarazione, ancorché erronea, effettuata dal datore di lavoro. La prevalenza del rischio dichiarato sul rischio effettivo è dettata dalla finalità pubblicistica di garantire la stabilità del bilancio dell'Ente, che in caso contrario rimarrebbe esposto a possibili ripetizioni dei premi pagati senza poter effettuare una programmazione delle uscite. La legittimità della normativa secondaria in questione è stata ribadita dalla S.C. in più occasioni. Ed infatti, 'il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo il quale la denuncia dei lavori, alla quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 12, comma 1, e quella di modificazione del rischio, prevista dal successivo comma 3, non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà, ma una CP_ dichiarazione di scienza (avente lo scopo di fornire all' gli elementi necessari per la determinazione del premio) che implica l'assunzione da parte del dichiarante, di un impegno circa la veridicità di quanto affermato, e, salvo il potere di controllo dell'istituto assicuratore, rende legittima l'imposizione contributiva ad essa corrispondente;
siffatta dichiarazione, ove sia il risultato di un errore, può essere rettificata dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denuncia nelle forme di cui al citato art. 12, recante la prova dell'asserita discordanza e senza la possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute, neanche sulla base dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass. civ. Sez. lavoro, 08/09/2003). Tale soluzione è ispirata a esigenze di certezza e di tutela dell'affidamento dello stesso istituto assicuratore in relazione alla particolare natura degli interessi coinvolti, e comporta che la disciplina relativa alle modalità di determinazione del premio deve essere necessariamente desunta dal D.P.R. n. 30 giugno 1965, n. 1124, piuttosto che dalle norme codicistiche, applicabili solo in via residuale ai sensi dell'art. 1886 c.c. (Cass. 02/12/2013, n. 26963)' (in motivazione Cass. sez. lav. n. 21562/2019, v. pag. 2, sub 9, e pag. 3, sub 10, del ns. doc. n. 5; nella stessa sentenza, a pag. 3, sub 12, si richiama la diretta applicazione dell'art. 17 del d.m. 12.12.2000 per tutte le denunce presentate dal datore di lavoro in materia di premi assicurativi).
La società ricorrente, ben conscia del granitico insegnamento della S.C., tenta di accreditare la tesi dell'inapplicabilità del cit. art. 17 del d.m. 12.12.2000 al caso di specie, rilevando che ai fini dell'osservanza degli obblighi assicurativi siano distinti nella previsione normativa, negli scopi e nella nomenclatura, tre atti rilevanti, vale a dire in primis l'inquadramento, che determina l'applicazione della Gestione Tariffaria, in secondo luogo la classificazione delle lavorazioni, che consente di individuare quale sia il tasso da applicare a quel datore avuto riguardo appunto alle 'lavorazioni', ossia al ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto riportato nelle descrizioni sintetiche delle voci di tariffa, infine la dichiarazione di denuncia delle retribuzioni che, coniugando a ciascuna lavorazione per la quale sia effettuata correttamente la classificazione la massa salariale del personale addetto alla lavorazione, consente di liquidare il premio.
Nel caso di specie, a detta della ricorrente, l'errore in cui sarebbe incorsa la società è rinvenibile non nella classificazione delle
4 lavorazioni, ma esclusivamente con riferimento alla compilazione annuale della dichiarazione delle retribuzioni, avendo la stessa indicato una massa salariale più elevata rispetto a quella corretta. Da qui l'inapplicabilità dell'art. 17 del DM citato, che circoscrive l'ambito di riferimento della rettifica alla sola erronea 'classificazione delle lavorazioni'. Il 'distinguo' creato da parte ricorrente è in realtà del tutto artificioso, perché risulta evidente proprio da quanto indicato nello stesso ricorso che l'erronea indicazione delle masse salariali nasce dall'erronea classificazione delle lavorazioni operata dalla datrice di CP_ lavoro. Parte ricorrente, nella dichiarazione effettuata all' , ha individuato una voce di tariffa non corretta, classificando erroneamente lavoratori addetti all'uso del registro di cassa alla voce di tariffa 0111 – terziario, anziché alla voce 0722, e lavoratori operanti nei magazzini alla voce di tariffa 0121, anziché alla voce 0111. Avendo la società individuato una voce di tariffa non corretta per alcuni lavoratori, fatalmente risulta erronea anche l'indicazione delle masse salariali. Tanto peraltro non esclude affatto la diretta applicabilità del cit. art. 17, posto che la datrice di lavoro ha per l'appunto operato una classificazione assicurativa, chiedendone poi la rettifica in quanto erronea. CP_ Correttamente pertanto l' , a seguito dell'istanza di rettifica, ha riconosciuto la nuova classificazione tariffaria dichiarata dalla società ricorrente, con decorrenza solo ex nunc.
Il ricorso deve essere rigettato. Sono dovute le spese di lite” (pagg. 2-5).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la soc. sulla base di Parte_1
un unico motivo di appello. Precisa che con istanza all del 17.01.2019 ha chiesto la rettifica CP_1
delle dichiarazioni delle retribuzioni rese ex art. 19 T.U. 1124/1965 per il periodo 2013-2017 (non la rettifica della classificazione delle lavorazioni) e che con verbale del 06.05.2021 l ha accertato CP_1
la ripartizione proporzionale tra le voci di tariffa.
Con il motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per errata comprensione dei fatti di causa ed errata applicazione della normativa in materia (artt. 28 T.U. 1124/1965 e 14-17 D.M.
12.12.2000). Evidenzia che la determinazione dei premi si attua attraverso le operazioni di 1) CP_1
inquadramento del datore di lavoro nelle Gestioni Tariffarie e 2) classificazione delle lavorazioni, alle quali segue la dichiarazione di denuncia delle retribuzioni ex art. 28 T.U. 1124/1965. Rileva che nel caso di specie, al contrario di quanto sostenuto dal primo giudice, non vi è stata una “erronea classificazione delle lavorazioni” bensì un'erronea indicazione delle masse salariali nelle dichiarazioni di denuncia delle retribuzioni. Ribadisce, pertanto, di avere diritto alla restituzione di quanto erroneamente versato in eccesso a titolo di premi assicurativi e che non può esservi applicazione analogica – invocata ex adverso –degli artt. 14-17 (in particolare dell'art. 17, comma 2)
D.M. 12.12.2000 (relativi a errori nelle operazioni di inquadramento e di classificazione), trattandosi di norma eccezionale rispetto ai principi generali di cui agli artt. 1173, 2033 e 2041 c.c. e non essendovi alcuna analogia/similitudine tra le fattispecie (la denuncia delle dichiarazioni non è
neppure fonte dell'obbligazione contributiva come lo sono invece le operazioni di inquadramento e di classificazione). Richiama giurisprudenza di legittimità in materia di rettifica della dichiarazione dei redditi.
3. Si è costituito l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Con riguardo alla normativa relativa ai rapporti tra datori di lavoro e , l'ente osserva che CP_1
5 la determinazione del premio ex artt. 28 e 44 D.P.R. 1124/1965 non rappresenta una fase residuale,
come invece sostiene controparte;
la denuncia delle retribuzioni, infatti, è una “dichiarazione di scienza” del datore di lavoro che è diretta a fornire all tutti gli elementi fondamentali per la CP_1
determinazione del premio e che implica l'applicazione della speciale normativa in materia (artt. 12,
28, 44 D.P.R. 1124/1965 nonché artt. 10 e 11 D.M. 12.12.2000), con obbligazioni gravanti sul datore di lavoro per la liquidazione del premio. Afferma che la sentenza impugnata ha correttamente ricostruito il quadro normativo ed è conforme alla giurisprudenza di codesta Corte d'Appello (sent.
n. 207/2024).
Con riguardo alla pretesa retroattività della rettifica, l'ente ribadisce che la dichiarazione resa ex artt. 28 e 44 D.P.R. 1124/1965 vincola il datore di lavoro fino alla dichiarazione di rettifica – con conseguente prevalenza del rischio dichiarato su quello effettivo (Cass. n. 37539/2022) – e che la rettifica deve avvenire formalmente nei modi prescritti dall'art. 12, comma 3, D.P.R. 1124/1965 la quale ex art. 1886 c.c. è norma speciale preclusiva dell'applicazione della disciplina generale.
Sostiene che la sentenza impugnata ha correttamente deciso per l'efficacia ex nunc dell'istanza ed
è conforme alla già richiamata giurisprudenza di codesta Corte (sent. n. 207/2024).
4. All'udienza del 20.2.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. Questo Collegio aderisce, ex art. 118 disp. att. c.p.c., al precedente della Corte d'Appello
di Venezia n. 207/2024 emesso in fattispecie sovrapponibile, non essendo stati addotti, in questa sede, argomenti tali da indurre il Collegio a discostarsene.
6.1. In tale precedente, la Corte ha così statuito: “5. L'appello è infondato laddove la motivazione va corretta come richiesto dall essendo conforme l'interpretazione offerta CP_1
dall'istituto della normativa che presiede la fattispecie in esame ed essendo del tutto artificiosa e svincolata da parametri di diritto positivo la pretesa distinzione fra “rettifica della classificazione delle lavorazioni” e “dichiarazione annuale delle retribuzioni” (peraltro specificamente normata dagli artt.
12, 28 e 44 del d.p.r. n. 1124/1965).
6 6. La normativa vigente in materia di liquidazione dei premi dovuti all lascia al datore CP_1
di lavoro la facoltà, e correlativamente gli impone l'onere, di comunicare all'Istituto i dati di fatto rilevanti per la determinazione del dovuto e in particolare l'attività assicurata e le retribuzioni erogate
(suddivise, nel caso di svolgimento di lavorazioni plurime, fra le voci di tariffa applicabili in concreto).
Disciplina questa che appare del resto pienamente logica essendo l'attività d'impresa e quindi il rischio assicurato dati di fatto per loro natura variabili e mutevoli e quindi non conoscibili nè
determinabili a priori dall (ma solo verificabile a posteriori). CP_1
In sintesi il procedimento di liquidazione dei premi - regolato dagli artt. 12, 28 e 44 del D.P.R.
1124/1965 - prevede che sia il datore di lavoro a calcolare (per ciascun anno successivo al primo periodo di assicurazione) la rata di premio da versare in anticipo, utilizzando come base imponibile le retribuzioni presunte (e cioè quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente o quelle,
inferiori, che il datore di lavoro prevede di erogare nell'anno in corso) e ad effettuare, l'anno successivo la "regolazione del premio" (che consiste nel quantificare il dovuto in base alle retribuzioni corrisposte in concreto nell'anno di riferimento e nel provvedere al necessario conguaglio).
La quantificazione della base imponibile è perciò un compito, e un onere, che grava sul datore di lavoro e non è richiesto dalla legge alcun intervento preventivo dell' , che ha invece il CP_1
potere di verificare, a posteriori, se le retribuzioni effettivamente erogate corrispondano o meno a quelle comunicate dal datore di lavoro nelle varie fasi di autoliquidazione del premio (e pretendere,
eventualmente, la differenza a suo credito).
L' quindi non ha l'obbligo (e del resto non si vede come potrebbe fare) di comunicare CP_1
al datore di lavoro l'ammontare delle retribuzioni da utilizzare per il calcolo del premio (sia in fase di anticipo che di regolazione); e ciò vale evidentemente anche per la loro suddivisione fra le molteplici attività svolte dall'impresa (anche perché non esistono criteri generali ed astratti in base ai quali effettuare questo riparto, che evidentemente dipende da quanti lavoratori vengono adibiti a ciascuna attività, e per quanto tempo, nonché dal loro livello salariale).
In questo senso l'art. 28 del d.p.r. n. 1124/1965 sulla cui rilevanza (quale norma che disciplina l'errore nella liquidazione del premio) ha insistito la difesa dell'appellante anche nel corso della
7 discussione orale, non va considerato atomisticamente dovendo essere letto unitamente alle altre norme che regolano la tariffazione del premio.
Dunque se “la ripartizione delle masse salariali” fra le lavorazioni ricondotte alle voci 0722 e
6111 è stata, in concreto, diversa da quella denunciata dall'assicurata ed utilizzata per il calcolo dei premi, la ricorrente lo avrebbe dovuto comunicare in sede di determinazione e pagamento dell'anticipo (art. 28 commi 3 e 6) o di regolazione del premio (art. 28 commi 4 e 5) e, ove fosse emerso un credito a suo favore, recuperarlo mediante detrazione dalla rata di premio, salvo il rimborso dell'eventuale eccedenza da parte dell (art. 44 comma 4). CP_1
Non avendo adempiuto a quest'onere, non può recuperare i premi pagati in più del denunciato.
Un tanto è escluso già dall'art. 44 comma 4, che, regolando il conguaglio a favore del datore di lavoro (conseguente alla comunicazione prevista dall'art. 28 comma 4), stabilisce che "sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello in cui si riferisce la regolazione": già questa norma indica che il recupero di quanto pagato in più del dovuto può e deve avvenire solo in sede di regolazione del premio (e solo per l'anno cui la regolazione si riferisce).
Non si deve poi dimenticare che la comunicazione con cui il datore di lavoro informa l CP_1
(ai sensi dell'art. 28) riguardo all'entità (e alla ripartizione fra le voci di tariffa applicabili) delle retribuzioni che prevede di corrispondere nell'anno in corso o che ha erogato in quello precedente
è, come quella prevista dall'art. 12 riguardo alle lavorazioni svolte, una dichiarazione di scienza e quindi non vi è ragione di non applicare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21562/2019, Cass. n. 26963/2013) secondo cui essa "implica l'assunzione,
da parte del dichiarante, di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e, salvo il potere di controllo dell'istituto assicuratore, rende legittima l'imposizione contributiva ad essa corrispondente;
siffatta dichiarazione, ove sia il risultato di un errore, può essere rettificata dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denuncia nelle forme di cui al citato art. 12, recante la prova dell'asserita discordanza e senza la possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute, neanche sulla base dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ."
8 Le esigenze sottese a questo particolare regime dell'indebito - individuate dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. 26963/2013 cit.) nella necessità di garantire il massimo di certezza giuridica nei rapporti assicurativi e la prevedibilità degli accantonamenti necessari ai fini dell'organizzazione finanziaria dell'impresa assicuratrice - hanno, del resto, carattere generale e quindi giustificano l'irretroattività (ovvero l'inefficacia sui premi già versati) di qualunque comunicazione di rettifica delle dichiarazioni obbligatorie inviate dal datore di lavoro all' (e pertanto sia quelle relative alle CP_1
lavorazioni svolte, che incidono sulla determinazione del tasso di premio, sia quelle aventi ad oggetto le retribuzioni erogate e la suddivisione delle masse salariali, che incidono sulla base imponibile).
Unica eccezione a questa regola è quella che si può ricavare, dagli artt. 16 e 17 del d.m.
12/12/2000: la ripetizione dei maggiori premi versati deve cioè ritenersi consentita, ex art. 2033 c.c.,
nel caso in cui l'indebito sia derivato da un errore dell'Istituto (o meglio, tenuto conto del ruolo del datore di lavoro nel già citato procedimento di liquidazione dei premi, da un errore non imputabile al debitore).
In particolare, l'art. 17 delle Modalità applicative delle tariffe (c.d. MAT) approvate con d.m.
del 12/12/2000, dedicato alla “rettifica della classificazione delle lavorazioni su domanda del datore di lavoro”, al comma 1, dispone che “il datore di lavoro, qualora ritenga che la classificazione e la relativa tassazione applicati dall' siano errati, tanto in sede di prima applicazione che in sede CP_1
di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda adeguatamente motivata da presentare alla Sede dell territorialmente competente”. Al comma 2, aggiunge che CP_1
“in caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l'istanza, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione e la relativa tassazione dovevano essere applicati: a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
…; b) erronea classificazione non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto;
in tali casi, il datore di lavoro può altresì richiedere l'applicazione dell'art. 2033 del codice civile”.
La regola generale, in caso di rettifica dell'inquadramento/riclassificazione su istanza del datore di lavoro, è pertanto quella secondo cui la variazione decorre ex nunc dalla data dell'istanza.
9 Nel caso in esame, la scelta di continuare a dichiarare (ai fini del calcolo del premio) le retribuzioni ripartite interamente secondo la più onerosa voce 6111 (invece di ripartirla con la voce
0722) in modo diverso dal dovuto è imputet sibi attribuibile a volontà della ricorrente e non frutto di errore dell'ente assicuratore.
Peraltro, si tratta pur sempre di provvedimento di riclassificazione nel quale rientra ogni situazione che incide sulla determinazione del rischio assicurato o sulla determinazione dell'importo del premio da calcolare in auto liquidazione. Il “riparto” delle masse salariali tra le varie voci di classificazione della tariffa non è che una delle tante variazioni del rischio assicurato.
7. Conclusivamente la domanda attoree è infondata essendo l'efficacia della rettifica limitata al momento del suo accoglimento diretta conseguenza dell'applicazione della normativa primaria
(d.p.r. n. 1124/1965) in materia di premi assicurativi ed essendo inconferente la giurisprudenza CP_1
richiamata dall'appellante (cfr. Cass. n. 5541/2021) che anzi conferma come la riclassificazione delle attività di impresa di cui all'art. 3, comma 8 della l. n. 335/1995 anche ai fini delle tariffe opera CP_1
ex nunc (a favore dell'Istituto) in caso di inesattezze nella dichiarazione aziendale iniziale.
Infine, tale interpretazione conforme alle generali norme codicistiche in materia di assicurazione laddove l'art. 1887 c.c. prevede che la comunicazione di diminuzione del rischio non può che avere effetto esclusivamente sui premi futuri che l'assicurato andrà a pagare ma non può
chiedere la restituzione di quanto pagato in più in precedenza.”.
7. I predetti principi sono applicabili anche al caso di specie in cui le masse retributive del personale addetto alle attività di vendita e di cassa sono state imputate alla voce 0111, anche per il tempo di adibizione alla cassa, anziché ripartite proporzionalmente al tempo lavoro fra le voci 0722
(attività di cassa) e 0111 (attività di vendita) in forza di dichiarazione imputabile alla società
appellante, imputazione che, quindi, non dipende da un errore dell . Analoghe le considerazioni CP_1
per l'errore consistito nella imputazione della massa salariale dei dipendenti operanti nei magazzini di stoccaggio e movimentazione di beni interamente alla voce di tariffa 0121 (attività di stoccaggio)
anziché ripartita proporzionalmente con la voce di tariffa 0111 (attività complementari alla vendita).
Sicchè correttamente, anche con riferimento al caso di specie, per le medesime ragioni già
esposte nel citato precedente di questa Corte, la modifica della denuncia ha effetto solo ex nunc.
10 8. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
9. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di delle spese CP_1
di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa oltre al 15% per rimborso spese forfetario e oneri riflessi come per legge (cfr. Cass. S.U. n.
3592/2023).
10.
Considerato che
l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario ed oneri riflessi come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 20.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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