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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/10/2025, n. 9758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9758 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice Dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 1° ottobre 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. ed entro il successivo termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n.46081/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Chiera presso il Parte_1
cui studio, sito in Roma, Via Ferdinando Ughelli n.8, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Raffaella Piergentili, in virtù di procura alle liti del 23 gennaio 2023 n.
repertorio 37590 Raccolta n.7131 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
ed elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
CE CA n. 29
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti Oggetto: Richiesta di riconoscimento del diritto all'assegno sociale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.12.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, parte ricorrente ha esposto:
-di non essere titolare, nell'anno in corso, di alcun reddito personale e nell'anno precedente di avere goduto del reddito di cittadinanza, esente dall'IRPEF;
-di essere divorziata giudizialmente senza assegno di mantenimento;
-di essere titolare della rendita catastale dell'immobile di sua proprietà
costituente l'abitazione principale, pari ad € 738,53;
-di avere presentato, in data 10.06.2024, domanda per l'ottenimento dell'assegno sociale;
-che, in data 13.06.2024, l' ha rigettato la domanda in assenza dello stato CP_1
di bisogno per avere ella donato un immobile ad uso abitativo nel 2020 ai propri figli;
-di avere presentato, in data 29.06.2024, ricorso amministrativo, rigettato dall' con Delibera n. 2439867 del 24.09.2024. CP_1
Tanto premesso ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “NEL MERITO:
-Accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente alla prestazione di
assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
ovvero da altra eventuale legittima data da accertarsi in corso di causa, oltre
accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
-Condannare al pagamento a favore della ricorrente dei ratei arretrati CP_1
della prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda
amministrativa, ovvero da altra eventuale legittima data da accertarsi in corso
2 di causa, oltre accessori e maggiorazioni di legge, per le motivazioni tutte
espresse in narrativa, gravati altresì degli interessi legali, moratori e della
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo oltre al riconoscimento del
maggior danno, da determinarsi in via equitativa, da illegittimo diniego/ritardo
nell'erogazione della prestazione vitale dell'assegno sociale che lo Stato
garantisce alle persone in età pensionabile non autosufficienti economicamente
sussistendo i requisiti previsti dalla disciplina di legge. Con vittoria di spese,
diritti e gli onorari di lite con attribuzione da distrarsi.”
2. Si è costituito in giudizio l' , il quale ha eccepito l'inesistenza in capo alla CP_1
ricorrente del diritto all'assegno sociale in quanto non avrebbe dimostrato di trovarsi in uno stato di bisogno. In particolare, l' ha sostenuto che la CP_1
donazione dell'immobile, sul quale la ricorrente deteneva il diritto di abitazione,
in favore dei propri figli equivale alla rinuncia di una possibile fonte di reddito,
con conseguente inesistenza di uno stato di bisogno effettivo, avendo la stessa volontariamente rinunciato alla fonte di un potenziale reddito.
3. La causa, di natura documentale, all'udienza del 1° ottobre 2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art.127 ter e nel termine dei trenta giorni ivi previsto, è stata decisa con deposito di sentenza contestuale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni di seguito espresse.
L'assegno sociale è previsto e disciplinato dall'art. 3, comma 6, della legge
335/1995, che lo riconosce ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età (ora 67) e che si trovino in uno stato di bisogno economico, in quanto privi di reddito o in quanto in possesso di redditi inferiori ai limiti di legge annualmente stabiliti.
3 Nel caso di specie, l' ha rigettato la domanda per il riconoscimento CP_1
dell'assegno sociale, presentata in data 10.6.2024, per assenza del requisito reddituale, sostenendo che la ricorrente non si trovasse in uno stato di bisogno,
in quanto aveva volontariamente rinunciato al diritto di abitazione e allo stesso immobile ceduto in donazione ai figli, proprietari di varie unità immobiliari e di redditi da lavoro rilevanti, privandosi così di una potenziale fonte di reddito
(reiezione confermata anche nel successivo ricorso amministrativo). Secondo la ricostruzione dell' resistente, con la rinuncia del diritto di abitazione CP_2
dell'immobile, la ricorrente ha dimostrato di essere in uno stato di autosufficienza economica o comunque di non trovarsi nelle condizioni richieste dall'art.3, comma 6, della legge 335/1995.
L'interpretazione fornita dall' resistente non può essere condivisa anche CP_2
alla luce della recente giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, a cui lo scrivente Giudicante aderisce con piena convinzione.
La normativa di cui all'art.3 comma 6 della legge 335/1995, in relazione al requisito reddituale, richiede solamente che il soggetto legittimato ad ottenere la prestazione assistenziale rientri nei limiti reddituali stabiliti dalla legge ed individua altresì i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e i redditi invece che rimangono esclusi dal calcolo. La disposizione anzidetta non prevede, al contrario, che il reddito potenziale che il richiedente avrebbe potuto ottenere e di cui invece si sarebbe privato con una scelta volontaria, concorra a formare il reddito complessivo, salvo il caso in cui venga dimostrata la sussistenza di una condotta fraudolenta tenuta dall'avente diritto.
Ciò che bisogna quindi verificare, ai fini del riconoscimento della prestazione,
è lo stato di bisogno effettivo del richiedente, bisogno che la normativa collega al reddito effettivamente percepito e non al reddito potenziale, con la possibilità
4 in caso di modifica delle condizioni economiche del richiedente, di ridurre l'assegno o di interromperne l'erogazione in caso di superamento dei limiti reddituali stabiliti annualmente dalla legge.
Si rileva altresì che l'art.3, comma 6, della legge 335/1995 non richiede che lo stato di bisogno derivi da cause non imputabili al richiedente, essendo sufficiente la presenza di un dato oggettivo, rappresentato da un reddito effettivo inferiore ai limiti reddituali stabiliti dalla legge.
La Corte di Cassazione, in relazione al requisito reddituale in questione, ha affermato, nell'ipotesi di rinuncia all'assegno di mantenimento da parte del coniuge, i seguenti principi, che ben possono trovare applicazione anche alla fattispecie in esame: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3,
comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di
bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza
di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge,
restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi
potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare
abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata
richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno (cfr. Cass.
n.14513/2020 e Cass. n.24955/2021).
Ed ancora più di recente, la Suprema Corte ha affermato che “il diritto alla
corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995,
spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo
di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione
reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua
mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente
5 che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare
della pubblica assistenza” (cfr, Cass. 21753/23).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione nella decisione n.7235/2023 (allegata anche nelle note di trattazione scritta dalla ricorrente),
la quale in relazione al caso di rinuncia al diritto di proprietà di un immobile,
caso del tutto analogo a quello in esame, ha così affermato: “giova ricordare che
questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno
sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato
di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza
di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite
massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno
debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). A sostegno di
tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art.
3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di
bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera
oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge
(così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza
sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento
pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver
luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti
in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e
obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in
relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si
considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla
sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al
mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in
6 concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di
bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954
del 2021, cit., in motivazione).
Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la
condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia
all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit.,
derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà
immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito.”
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall' , ai fini del requisito CP_1
reddituale non rileva che la ricorrente abbia deciso di donare ai propri figli l'immobile sul quale vantava il diritto di abitazione, così avendo rinunciato ad una potenziale fonte di reddito, né tantomeno è rilevante la capacità dei figli di poter garantire un sostentamento alla ricorrente, in quanto la prestazione dell' non è una prestazione sussidiaria che si aggiunge eventualmente alla CP_1
prestazione di altri potenziali soggetti, ma è una prestazione autonoma che,
secondo la disposizione di legge, deve essere riconosciuta al richiedente che rientri nelle condizioni previste dall'art.3, comma 6, della legge 335/1995.
Tanto premesso, si rileva che parte ricorrente, adempiendo agli oneri probatori sulla stessa gravanti, ha dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per poter accedere all'assegno sociale: ha infatti prodotto in giudizio la documentazione dalla quale risulta che è cittadina italiana,
residente in Italia, ultrasessantasettene (a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa) e di avere percepito negli anni
2022-2023 un reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla legge (cfr. doc. 7 e 9
allegati al ricorso).
7 In conclusione, deve riconoscersi il diritto al riconoscimento dell'assegno sociale in capo alla ricorrente sin dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (periodo a partire dal quale la ricorrente ha raggiunto il requisito anagrafico in quanto è nata il [...] e la domanda risale al
10.6.2024), con condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati della CP_2
prestazione di assegno sociale, con decorrenza dal mese successivo alla data della domanda amministrativa, oltre interessi dal 121 giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come in CP_1
dispositivo in favore dell'Erario, essendo la ricorrente stata ammessa al gratuito patrocinio come risultante dal decreto di ammissione depositato in atti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG
n.46081/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
-in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di al Parte_1
riconoscimento dell'assegno sociale previsto dall'art.3, comma 6, della legge
335/1995 dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e per l'effetto condanna l' a corrispondere alla stessa i ratei CP_1
arretrati a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e dalle singole scadenze successive;
-condanna l' al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite, che CP_1
liquida in € 1865,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
8 Roma, lì 1.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Chiara
Urbani, UPP.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice Dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 1° ottobre 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. ed entro il successivo termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n.46081/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Chiera presso il Parte_1
cui studio, sito in Roma, Via Ferdinando Ughelli n.8, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Raffaella Piergentili, in virtù di procura alle liti del 23 gennaio 2023 n.
repertorio 37590 Raccolta n.7131 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
ed elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
CE CA n. 29
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti Oggetto: Richiesta di riconoscimento del diritto all'assegno sociale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.12.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, parte ricorrente ha esposto:
-di non essere titolare, nell'anno in corso, di alcun reddito personale e nell'anno precedente di avere goduto del reddito di cittadinanza, esente dall'IRPEF;
-di essere divorziata giudizialmente senza assegno di mantenimento;
-di essere titolare della rendita catastale dell'immobile di sua proprietà
costituente l'abitazione principale, pari ad € 738,53;
-di avere presentato, in data 10.06.2024, domanda per l'ottenimento dell'assegno sociale;
-che, in data 13.06.2024, l' ha rigettato la domanda in assenza dello stato CP_1
di bisogno per avere ella donato un immobile ad uso abitativo nel 2020 ai propri figli;
-di avere presentato, in data 29.06.2024, ricorso amministrativo, rigettato dall' con Delibera n. 2439867 del 24.09.2024. CP_1
Tanto premesso ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “NEL MERITO:
-Accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente alla prestazione di
assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
ovvero da altra eventuale legittima data da accertarsi in corso di causa, oltre
accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
-Condannare al pagamento a favore della ricorrente dei ratei arretrati CP_1
della prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda
amministrativa, ovvero da altra eventuale legittima data da accertarsi in corso
2 di causa, oltre accessori e maggiorazioni di legge, per le motivazioni tutte
espresse in narrativa, gravati altresì degli interessi legali, moratori e della
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo oltre al riconoscimento del
maggior danno, da determinarsi in via equitativa, da illegittimo diniego/ritardo
nell'erogazione della prestazione vitale dell'assegno sociale che lo Stato
garantisce alle persone in età pensionabile non autosufficienti economicamente
sussistendo i requisiti previsti dalla disciplina di legge. Con vittoria di spese,
diritti e gli onorari di lite con attribuzione da distrarsi.”
2. Si è costituito in giudizio l' , il quale ha eccepito l'inesistenza in capo alla CP_1
ricorrente del diritto all'assegno sociale in quanto non avrebbe dimostrato di trovarsi in uno stato di bisogno. In particolare, l' ha sostenuto che la CP_1
donazione dell'immobile, sul quale la ricorrente deteneva il diritto di abitazione,
in favore dei propri figli equivale alla rinuncia di una possibile fonte di reddito,
con conseguente inesistenza di uno stato di bisogno effettivo, avendo la stessa volontariamente rinunciato alla fonte di un potenziale reddito.
3. La causa, di natura documentale, all'udienza del 1° ottobre 2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art.127 ter e nel termine dei trenta giorni ivi previsto, è stata decisa con deposito di sentenza contestuale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni di seguito espresse.
L'assegno sociale è previsto e disciplinato dall'art. 3, comma 6, della legge
335/1995, che lo riconosce ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età (ora 67) e che si trovino in uno stato di bisogno economico, in quanto privi di reddito o in quanto in possesso di redditi inferiori ai limiti di legge annualmente stabiliti.
3 Nel caso di specie, l' ha rigettato la domanda per il riconoscimento CP_1
dell'assegno sociale, presentata in data 10.6.2024, per assenza del requisito reddituale, sostenendo che la ricorrente non si trovasse in uno stato di bisogno,
in quanto aveva volontariamente rinunciato al diritto di abitazione e allo stesso immobile ceduto in donazione ai figli, proprietari di varie unità immobiliari e di redditi da lavoro rilevanti, privandosi così di una potenziale fonte di reddito
(reiezione confermata anche nel successivo ricorso amministrativo). Secondo la ricostruzione dell' resistente, con la rinuncia del diritto di abitazione CP_2
dell'immobile, la ricorrente ha dimostrato di essere in uno stato di autosufficienza economica o comunque di non trovarsi nelle condizioni richieste dall'art.3, comma 6, della legge 335/1995.
L'interpretazione fornita dall' resistente non può essere condivisa anche CP_2
alla luce della recente giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, a cui lo scrivente Giudicante aderisce con piena convinzione.
La normativa di cui all'art.3 comma 6 della legge 335/1995, in relazione al requisito reddituale, richiede solamente che il soggetto legittimato ad ottenere la prestazione assistenziale rientri nei limiti reddituali stabiliti dalla legge ed individua altresì i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e i redditi invece che rimangono esclusi dal calcolo. La disposizione anzidetta non prevede, al contrario, che il reddito potenziale che il richiedente avrebbe potuto ottenere e di cui invece si sarebbe privato con una scelta volontaria, concorra a formare il reddito complessivo, salvo il caso in cui venga dimostrata la sussistenza di una condotta fraudolenta tenuta dall'avente diritto.
Ciò che bisogna quindi verificare, ai fini del riconoscimento della prestazione,
è lo stato di bisogno effettivo del richiedente, bisogno che la normativa collega al reddito effettivamente percepito e non al reddito potenziale, con la possibilità
4 in caso di modifica delle condizioni economiche del richiedente, di ridurre l'assegno o di interromperne l'erogazione in caso di superamento dei limiti reddituali stabiliti annualmente dalla legge.
Si rileva altresì che l'art.3, comma 6, della legge 335/1995 non richiede che lo stato di bisogno derivi da cause non imputabili al richiedente, essendo sufficiente la presenza di un dato oggettivo, rappresentato da un reddito effettivo inferiore ai limiti reddituali stabiliti dalla legge.
La Corte di Cassazione, in relazione al requisito reddituale in questione, ha affermato, nell'ipotesi di rinuncia all'assegno di mantenimento da parte del coniuge, i seguenti principi, che ben possono trovare applicazione anche alla fattispecie in esame: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3,
comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di
bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza
di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge,
restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi
potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare
abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata
richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno (cfr. Cass.
n.14513/2020 e Cass. n.24955/2021).
Ed ancora più di recente, la Suprema Corte ha affermato che “il diritto alla
corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995,
spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo
di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione
reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua
mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente
5 che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare
della pubblica assistenza” (cfr, Cass. 21753/23).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione nella decisione n.7235/2023 (allegata anche nelle note di trattazione scritta dalla ricorrente),
la quale in relazione al caso di rinuncia al diritto di proprietà di un immobile,
caso del tutto analogo a quello in esame, ha così affermato: “giova ricordare che
questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno
sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato
di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza
di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite
massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno
debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). A sostegno di
tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art.
3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di
bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera
oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge
(così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza
sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento
pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver
luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti
in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e
obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in
relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si
considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla
sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al
mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in
6 concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di
bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954
del 2021, cit., in motivazione).
Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la
condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia
all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit.,
derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà
immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito.”
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall' , ai fini del requisito CP_1
reddituale non rileva che la ricorrente abbia deciso di donare ai propri figli l'immobile sul quale vantava il diritto di abitazione, così avendo rinunciato ad una potenziale fonte di reddito, né tantomeno è rilevante la capacità dei figli di poter garantire un sostentamento alla ricorrente, in quanto la prestazione dell' non è una prestazione sussidiaria che si aggiunge eventualmente alla CP_1
prestazione di altri potenziali soggetti, ma è una prestazione autonoma che,
secondo la disposizione di legge, deve essere riconosciuta al richiedente che rientri nelle condizioni previste dall'art.3, comma 6, della legge 335/1995.
Tanto premesso, si rileva che parte ricorrente, adempiendo agli oneri probatori sulla stessa gravanti, ha dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per poter accedere all'assegno sociale: ha infatti prodotto in giudizio la documentazione dalla quale risulta che è cittadina italiana,
residente in Italia, ultrasessantasettene (a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa) e di avere percepito negli anni
2022-2023 un reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla legge (cfr. doc. 7 e 9
allegati al ricorso).
7 In conclusione, deve riconoscersi il diritto al riconoscimento dell'assegno sociale in capo alla ricorrente sin dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (periodo a partire dal quale la ricorrente ha raggiunto il requisito anagrafico in quanto è nata il [...] e la domanda risale al
10.6.2024), con condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati della CP_2
prestazione di assegno sociale, con decorrenza dal mese successivo alla data della domanda amministrativa, oltre interessi dal 121 giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come in CP_1
dispositivo in favore dell'Erario, essendo la ricorrente stata ammessa al gratuito patrocinio come risultante dal decreto di ammissione depositato in atti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG
n.46081/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
-in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di al Parte_1
riconoscimento dell'assegno sociale previsto dall'art.3, comma 6, della legge
335/1995 dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e per l'effetto condanna l' a corrispondere alla stessa i ratei CP_1
arretrati a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e dalle singole scadenze successive;
-condanna l' al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite, che CP_1
liquida in € 1865,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
8 Roma, lì 1.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Chiara
Urbani, UPP.
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