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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/07/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2633/2017 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Alessia Giorgianni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, via Della Zecca n.85;
– opponente –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
Messina, CF. , elettivamente domiciliata in Messina, via C. Battisti n. P.IVA_1
265, presso lo studio dell'avv. Fabio Contarino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– opposta –
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 338/2017, emesso in data 28 febbraio 2017, col quale il Tribunale
di Messina gli ingiungeva di pagare la somma di euro 46.120,00 alla società CP_1
Esponendo che la richiesta di decreto ingiuntivo era fondata su tre contratti di fornitura di servizi e sulle relative fatture, contestava che alcuni servizi fossero stati realmente effettuati ed affermava di avere sempre pagato le fatture per le prestazioni realmente usufruite.
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione per il presunto credito vantato, triennale,
ai sensi dell'art. 2956 c.c. o, comunque, quinquennale, aggiungendo, ai fini della interruzione dei relativi termini, di avere ricevuto la diffida inviata dalla società in data
23 marzo 2015, ma non quella precedente del 14 marzo 2014, per la quale non vi era la prova della ricezione.
Pertanto, dovendo ritenersi prescritti tutti i crediti portati dalle fatture emesse prima del 23 marzo 2010 (ove si applicasse la prescrizione quinquennale) o prima del
23 marzo 2012 (per la prescrizione triennale), parte opponente analizzava, nel dettaglio, i tre contratti da cui conseguivano le prestazioni di servizi.
Ebbene, tutti i crediti portati dalle fatture relative al contratto stipulato in data otto giugno 2006, emesse dall'otto giugno 2006 al 20 dicembre 2009, secondo l'opponente, dovevano ritenersi prescritti, sia applicando la prescrizione triennale che quella quinquennale.
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Uguale conclusione si aveva, per l'opponente, per i crediti portati dalle fatture del contratto stipulato in data 30 dicembre 2005, emesse dal 20 settembre 2006 al 2
aprile 2007, applicando entrambi i termini.
La stessa soluzione vi era anche per i crediti portati dalle fatture del contratto stipulato in data 12 dicembre 2005, emesse dal 22 dicembre 2005 al 24 dicembre 2009,
sempre applicando entrambi i termini.
Parte opponente formulava, poi, altri motivi di opposizione e chiedeva, pertanto,
che il decreto ingiuntivo opposto fosse, fra l'altro, revocato.
Si costituiva parte opposta che, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità
dell'opposizione perché l'iscrizione a ruolo era avvenuta oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell'atto di opposizione. Nel merito, replicava e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Veniva espletata prova testimoniale.
All'udienza del 13 giugno 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge
29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 56.
Deve rilevarsi, innanzitutto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (Cass. 13001/2006; Cass. 15702/2004; Cass.
7188/2003).
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Da ciò deriva che, se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata,
la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (Cass.
2573/2002).
Restano pertanto irrilevanti, ai fini di un accertamento siffatto, eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'inesistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (Cass. 419/2006 e 7224/87).
Occorre premettere, poi, che, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite,
conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postulano che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico.
In tema di responsabilità contrattuale, inoltre, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto
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impeditivo o modificativo (cfr. Cassazione civ., Sez Un., 30 ottobre 2001, n. 13533;
conf. Cassazione civ., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Cassazione civ, sez. II, 12
giugno 2018).
Deve essere rigettata, innanzitutto, l'eccezione di improcedibilità perchè, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell'art. 165, comma 1, c.p.c., dettata dall'art. 2 della l. n. 218
del 2011, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, comma 1, c.p.c.
Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, non ricorrono i presupposti per l'eccepita improcedibilità dell'opposizione perché iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell'atto di opposizione, risultando dagli atti che l'opponente non aveva assegnato all'opposto un termine per comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163-bis, comma 1, c.p.c. (Cass. 3200/2017).
Ciò detto, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata.
A tal proposito, al fine di individuare i termini di decorrenza della prescrizione, deve considerarsi, come unico -valido- atto interruttivo, la diffida ricevuta dall'opponente in data 23 marzo 2015, mentre quella precedente, effettuata in data 14 Parte_1
marzo 2014, non è idonea ad interrompere il termine perché non risulta essere stata ricevuta dallo stesso opponente, essendo stata inviata ad una mail di posta non certificata del e non potendosi evincere, quindi, a fronte della contestazione Parte_1
del predetto, l'avvenuta ricezione.
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Detti rilievi risultano adeguatamente comprovati anche dalla documentazione prodotta dalla stessa società opposta che, con riguardo al primo atto interruttivo (del
2014), si è limitata a produrre la copia del sollecito di pagamento, senza provarne la ricezione da parte del che, invece, risulta documentata per il successivo Parte_1
atto interruttivo del 2015.
Ciò detto, posto che il contratto stipulato l'otto giugno 2006 aveva ad oggetto la fornitura di servizi di segreteria e prevedeva pagamenti rateali, ai relativi diritti di credito -portati dalle relative fatture meglio indicate in atti- pretesi dalla società
opposta, deve applicarsi il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948
c.c., per tutti i pagamenti che devono effettuarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi, e, quindi, confrontando le date di emissione delle singole fatture, i diritti di credito sono tutti prescritti.
Uguale conclusione si ha per il secondo contratto, da cui derivano le pretese prestazioni, stipulato il 30 dicembre 2005, avente ad oggetto la fornitura di servizi di segreteria ed elaborazione dati, che prevedeva pagamenti rateali.
Pertanto, ai relativi diritti di credito -portati dalle fatture meglio indicate in atti-
pretesi dalla società opposta, deve applicarsi lo stesso termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948 c.c., trattandosi di pagamenti che devono effettuarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi.
Ne consegue che, confrontando le date di emissione delle singole fatture, i relativi diritti di credito sono, anche in questo caso, prescritti.
Con riguardo alle prestazioni conseguenti all'esecuzione del terzo contratto,
stipulato in data 12 dicembre 2005, avente ad oggetto la fornitura di servizi di
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sostituzione professionale, deve applicarsi, invece, per i relativi diritti di credito, il termine triennale di prescrizione, previsto dall'art. 2956 c.c. per il compenso dovuto ai professionisti per l'opera prestata.
Ebbene, considerando le date di emissione delle singole fatture, meglio indicate in atti, i relativi diritti di credito devono considerarsi prescritti.
Pertanto, considerata l'irrilevanza, con riguardo al motivo di opposizione accolto,
della prova testimoniale ed assorbiti gli altri motivi di opposizione, perché la sussistenza della prescrizione -da intendersi quale eccezione preliminare di merito- fa venire meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato (Cass. 20726/2019), il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiara la prescrizione del diritto di credito vantato dalla Parte_1
società in persona del legale rappresentante pro tempore, e revoca il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 338/2017, emesso in data 28 febbraio 2017 dal Tribunale di
Messina.
Condanna la società opposta a pagare all'opponente le spese processuali, che liquida in euro 3.809,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15%.
Messina, 3 luglio 2025.
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Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
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