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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2223 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCUCCI MANUELA. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO GIOVANNI
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LORENI LAURA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017;
1 Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Con ricorso depositato in data 04/07/2022, la società ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.05776202200000046000 eseguita dall'Agenzia dell'Entrate e notificata in data 15.06.2022 in virtù di crediti previdenziali, oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per complessivi € 66.808,18, in relazione ai seguenti avvisi di addebito:
- 35720150001825832000 asseritamente notificato il 07.11.2015,
- 35720160003492434000 asseritamente notificato il 18.11.2016,
- 35720170002498226000 asseritamente notificato il 24.11.2017,
- 35720180003892090000 asseritamente notificato il 25.12.2018,
- 35720190004432887000 asseritamente notificato il 17.01.2020,
- 35720210000064782000 asseritamente notificato il 30.09.2021. La parte opponente ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito previdenziale portato dagli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato eccependo in primo luogo l'inesistenza dell'atto opposto perché notificato da indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi;
la prescrizione del debito previdenziale per non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito sottesi, nonché, in ogni caso, l'estinzione del debito per intervenuta prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia dell'Entrate quale ente della riscossione, chiedendo il rigetto della proposta opposizione, rimandando alla difesa dell'ente impositore le eccezioni attinenti al merito della pretesa contributiva, nonché la regolare notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'atto opposto ed eccependo, in ogni caso, il mancato decorso della prescrizione attesa la regolare notificazione di validi atti interruttivi ed in considerazione del termine di sospensione Covid. Si è costituito in giudizio l'Inps, quale ente impositore, chiedendo il rigetto della proposta opposizione, rilevando la regolarità della notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi e pertanto la incontrovertibilità del credito da essi portato.
4. Preliminarmente si rileva che solo all'udienza del 23.09.2025 la società opponente, dopo plurimi rinvii attesa la mancata comparizione della stessa in udienza, ha manifestato l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
5. Giova premettere che, secondo il più recente indirizzo della Corte di Cassazione, poichè l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata (v. Cass. sez. un. 19667/14), la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.
2 (v. in questo senso Cass. 25745/15; in senso conforme v. anche Cass. 12769/17 e 27019/16). La parte opponente nel presente giudizio ha pertanto formulato una domanda di accertamento dell'inesistenza del debito previdenziale portato nelle cartelle di pagamento sottese agli atti impugnati
5. In primo luogo, le doglianze basate sul rilievo che il mittente avrebbe eseguito CP_2 la comunicazione utilizzando un indirizzo PEC non contenuto nei Pubblici Elenchi ex art. 16-ter D.L. 179/2012, risultano infondate. Si rileva preliminarmente che la società ricorrente, pur deducendo la nullità insanabile della comunicazione in questione, non ha specificamente contestato di averla ricevuta, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c.; inoltre, l'indirizzo utilizzato dal mittente t) per la sua formulazione non si presta a Email_1 dare luogo ad alcun incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». L'art. 60 del d.P.R. n.600/1970, così come integrato dall'art. 7 quater, comma 6, del d.l. 1983/2016, convertito in L. n.1 dicembre 2016, n.225, dispone che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Il successivo comma 7 dell'art 7 quater citato prevede che “le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1°luglio 2017”. L'art. 26, comma 2, cit, se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un
3 indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Analogo rilievo vale per la citata disposizione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973, la quale, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo PEC del mittente (v. CTR Lazio, sez. XI, 01/06/2021, n.2803). Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. Le citate disposizioni dell'art. 26, comma 2, e 60 d.P.R. n. 602/1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione risiede nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata -a monte- l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Va, poi, ricordato che la notificazione di un avviso di addebito, di una intimazione di pagamento o atto di pignoramento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo.
Né a diversa conclusione può pervenirsi in base al disposto dell'art. 14 del d.P.R. n. 68/2005, lì dove dispone che “Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo”. Osserva il Tribunale che i gestori cui fa riferimento la disposizione citata nulla hanno a che fare con i Pubblici Registri in cui devono essere inseriti gli indirizzi del destinatario
4 da utilizzare al fine di eseguire una valida comunicazione a mezzo pec, in quanto si tratta dei soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata (v. art. 2, lett. c) e che devono possedere i requisiti di cui ai commi 3 e ss. dell'art. 14 ovvero dall'art. 15 per i Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea. L'obiettivo principale della normativa sulla PEC, come emerge dall'art. 48 del CAD, è fornire alla posta elettronica caratteristiche di affidabilità analoghe a quelle della raccomandata con avviso di ricevimento e, come chiarisce il comma 2 del medesimo articolo, un invio tramite PEC "equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta". Perché ciò possa avvenire bisogna fare uso di un gestore di PEC incluso nell'apposito elenco CNIPA (ora AGII), come statuisce il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4, comma 7: “il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei due gestori di cui agli artt. 14 e 15". Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta.
6. Quanto all'eccezione afferente alla mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, la documentazione in atti ne appalesa l'infondatezza. Invero, dalla produzione documentale acclusa al fascicolo dell'Inps, si rileva che gli avvisi di addebito risultano tutti regolarmente notificati (come da fil.eml delle ricevute di avvenuta consegna depositate in atti):
- 35720150001825832000 notificato il 07.11.2015,
- 35720160003492434000 notificato il 18.11.2016,
- 35720170002498226000 notificato il 24.11.2017,
- 35720180003892090000 notificato il 25.12.2018,
- 35720190004432887000 notificato il 17.01.2020,
- 35720210000064782000 notificato il 30.09.2021. Con riferimento agli avvisi di addebito nn:
- 35720150001825832000 notificato il 07.11.2015,
- 35720160003492434000 notificato il 18.11.2016, si precisa che, benchè non sia presente in atti il file.eml della ricevuta di avvenuta consegna (ma solo la stampa analogica), gli stessi possono ritenersi regolarmente notificati e certamente conosciuti dalla società ricorrente, in quanto ricompresi nell'elenco dei carichi rispetto ai quali è stata avanzata istanza di definizione agevolata del 16.01.2019. Inoltre, sempre dalla documentazione in atti, è evincibile che con riferimento all'avviso di addebito n. 35720170002498226000 risulta presentata istanza di rateizzazione in data
5 13.02.2018, accolta come da prospetto del piano di ammortamento depositato dall'Agenzia . CP_1
Non vi è dubbio, pertanto, che tutti gli avvisi di addebito, sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avverso cui è stata proposta la presente opposizione, risultano tutti regolarmente notificati, con la conseguenza che il credito dagli stessi portato deve ritenersi incontrovertibile.
7. È opportuno ricordare, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, che il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (Cass. 18145/2012; Cass. 21365/2010; Cass. 17978/2008; Cass. 4506/2007). Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, relativa tra l'altro ad una materia sottratta alla disponibilità delle parti, la stessa è qualificabile quale presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, la cui verifica può essere compiuta d'ufficio dal giudice in base all'esame degli atti (arg. Cass. 8931/2011; Cass. 19366/2013; Cass. 3045/1999; Cass. 3404/2004; Cass. 10724/2000). Ne deriva che l'azione di accertamento negativo del credito risulta preclusa dalla sopravvenuta incontrovertibilità dello stesso decorsi i 40 giorni dalla regolare notifica della cartella esattoriale (nel caso di specie avvisi di addebito), con la conseguenza che ogni doglianza relativa ai crediti iscritti di cui alla cartella notificata e non opposta (ivi compresa la prescrizione) non può più essere fatta valere una volta spirato il detto termine. Tuttavia, come noto, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
8. Relativamente alla dedotta intervenuta prescrizione ex art. 615 c.p.c., si rileva quanto segue. Come emerge chiaramente dalla documentazione allegata al fascicolo processuale dell'Agenzia , a seguito della notifica degli avvisi di addebito nn.: . CP_1
35720150001825832000 (notificato in data 07.11.2015), 35720160003492434000 (notificato in data 18.11.2016), 35720170002498226000 (notificato in data 24.11.2017), 35720190004432887000 (notificato in data 17.01.2020), è stata notificata in data
16.11.2021 l'intimazione di pagamento n. 0572021900295617600 (giusto file.eml della ricevuta di avvenuta consegna depositato in data 27.10.2025, a seguito di integrazione
6 disposta d'ufficio, a fronte di specifica contestazione sollevata dalla difesa attorea circa l'assenza del file nativo digitale in atti). Tale intimazione di pagamento risulta evidentemente notificata entro il termine quinquennale di prescrizione dalla notifica degli avvisi di addebito (anche indipendentemente dai termini di sospensione Covid), interrompendo, pertanto, validamente la prescrizione della pretesa contributiva dagli stessi portata.
8.1. Con riferimento all'avviso di addebito n. 35720150001825832000, notificato in data 07.11.2015 si specifica quanto segue. Come di recente affermato dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n.9221) la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. Pertanto, attesa la presenza in atti dell'accoglimento della istanza di definizione agevolata da parte dell in data 16.1.2019, la prescrizione deve ritenersi certamente interrotta, CP_2 dapprima con l'istanza e, successivamente, dalla intimazione di pagamento n. 0572021900295617600 e dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in questa sede.
9. Con riferimento, infine, all' avviso di addebito n.35720180003892090000, notificato il 25.12.2018 e all'avviso di addebito n.35720210000064782000, notificato il 30.09.2021, benchè la difesa attorea abbia contestato l'intimazione di pagamento n. 05720229002918151000 quale valido atto interruttivo con riferimento all'avviso di addebito n.35720180003892090000, in ogni caso, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnata, notificata in data 15.06.2022, interrompe validamente il termine prescrizionale di entrambi i suddetti avvisi di addebito, indipendentemente da ulteriori validi atti interruttivi medio tempore intervenuti.
10. Il ricorso in conclusione deve essere integralmente rigettato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (cause di previdenza, scaglione € 52.001 - € 260.000) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
7 INPS, (R.G. 2223/2022), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
-rigetta il ricorso
- condanna la parte opponente alla refusione nei confronti dell'Inps e dell' CP_1
delle spese di lite che si liquidano in € 3.800,00 oltre accessori di legge, a favore
[...] di ciascun Ente.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
8
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2223 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCUCCI MANUELA. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO GIOVANNI
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LORENI LAURA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017;
1 Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Con ricorso depositato in data 04/07/2022, la società ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.05776202200000046000 eseguita dall'Agenzia dell'Entrate e notificata in data 15.06.2022 in virtù di crediti previdenziali, oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per complessivi € 66.808,18, in relazione ai seguenti avvisi di addebito:
- 35720150001825832000 asseritamente notificato il 07.11.2015,
- 35720160003492434000 asseritamente notificato il 18.11.2016,
- 35720170002498226000 asseritamente notificato il 24.11.2017,
- 35720180003892090000 asseritamente notificato il 25.12.2018,
- 35720190004432887000 asseritamente notificato il 17.01.2020,
- 35720210000064782000 asseritamente notificato il 30.09.2021. La parte opponente ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito previdenziale portato dagli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato eccependo in primo luogo l'inesistenza dell'atto opposto perché notificato da indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi;
la prescrizione del debito previdenziale per non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito sottesi, nonché, in ogni caso, l'estinzione del debito per intervenuta prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia dell'Entrate quale ente della riscossione, chiedendo il rigetto della proposta opposizione, rimandando alla difesa dell'ente impositore le eccezioni attinenti al merito della pretesa contributiva, nonché la regolare notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'atto opposto ed eccependo, in ogni caso, il mancato decorso della prescrizione attesa la regolare notificazione di validi atti interruttivi ed in considerazione del termine di sospensione Covid. Si è costituito in giudizio l'Inps, quale ente impositore, chiedendo il rigetto della proposta opposizione, rilevando la regolarità della notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi e pertanto la incontrovertibilità del credito da essi portato.
4. Preliminarmente si rileva che solo all'udienza del 23.09.2025 la società opponente, dopo plurimi rinvii attesa la mancata comparizione della stessa in udienza, ha manifestato l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
5. Giova premettere che, secondo il più recente indirizzo della Corte di Cassazione, poichè l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata (v. Cass. sez. un. 19667/14), la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.
2 (v. in questo senso Cass. 25745/15; in senso conforme v. anche Cass. 12769/17 e 27019/16). La parte opponente nel presente giudizio ha pertanto formulato una domanda di accertamento dell'inesistenza del debito previdenziale portato nelle cartelle di pagamento sottese agli atti impugnati
5. In primo luogo, le doglianze basate sul rilievo che il mittente avrebbe eseguito CP_2 la comunicazione utilizzando un indirizzo PEC non contenuto nei Pubblici Elenchi ex art. 16-ter D.L. 179/2012, risultano infondate. Si rileva preliminarmente che la società ricorrente, pur deducendo la nullità insanabile della comunicazione in questione, non ha specificamente contestato di averla ricevuta, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c.; inoltre, l'indirizzo utilizzato dal mittente t) per la sua formulazione non si presta a Email_1 dare luogo ad alcun incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». L'art. 60 del d.P.R. n.600/1970, così come integrato dall'art. 7 quater, comma 6, del d.l. 1983/2016, convertito in L. n.1 dicembre 2016, n.225, dispone che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Il successivo comma 7 dell'art 7 quater citato prevede che “le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1°luglio 2017”. L'art. 26, comma 2, cit, se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un
3 indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Analogo rilievo vale per la citata disposizione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973, la quale, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo PEC del mittente (v. CTR Lazio, sez. XI, 01/06/2021, n.2803). Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. Le citate disposizioni dell'art. 26, comma 2, e 60 d.P.R. n. 602/1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione risiede nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata -a monte- l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Va, poi, ricordato che la notificazione di un avviso di addebito, di una intimazione di pagamento o atto di pignoramento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo.
Né a diversa conclusione può pervenirsi in base al disposto dell'art. 14 del d.P.R. n. 68/2005, lì dove dispone che “Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo”. Osserva il Tribunale che i gestori cui fa riferimento la disposizione citata nulla hanno a che fare con i Pubblici Registri in cui devono essere inseriti gli indirizzi del destinatario
4 da utilizzare al fine di eseguire una valida comunicazione a mezzo pec, in quanto si tratta dei soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata (v. art. 2, lett. c) e che devono possedere i requisiti di cui ai commi 3 e ss. dell'art. 14 ovvero dall'art. 15 per i Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea. L'obiettivo principale della normativa sulla PEC, come emerge dall'art. 48 del CAD, è fornire alla posta elettronica caratteristiche di affidabilità analoghe a quelle della raccomandata con avviso di ricevimento e, come chiarisce il comma 2 del medesimo articolo, un invio tramite PEC "equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta". Perché ciò possa avvenire bisogna fare uso di un gestore di PEC incluso nell'apposito elenco CNIPA (ora AGII), come statuisce il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4, comma 7: “il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei due gestori di cui agli artt. 14 e 15". Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta.
6. Quanto all'eccezione afferente alla mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, la documentazione in atti ne appalesa l'infondatezza. Invero, dalla produzione documentale acclusa al fascicolo dell'Inps, si rileva che gli avvisi di addebito risultano tutti regolarmente notificati (come da fil.eml delle ricevute di avvenuta consegna depositate in atti):
- 35720150001825832000 notificato il 07.11.2015,
- 35720160003492434000 notificato il 18.11.2016,
- 35720170002498226000 notificato il 24.11.2017,
- 35720180003892090000 notificato il 25.12.2018,
- 35720190004432887000 notificato il 17.01.2020,
- 35720210000064782000 notificato il 30.09.2021. Con riferimento agli avvisi di addebito nn:
- 35720150001825832000 notificato il 07.11.2015,
- 35720160003492434000 notificato il 18.11.2016, si precisa che, benchè non sia presente in atti il file.eml della ricevuta di avvenuta consegna (ma solo la stampa analogica), gli stessi possono ritenersi regolarmente notificati e certamente conosciuti dalla società ricorrente, in quanto ricompresi nell'elenco dei carichi rispetto ai quali è stata avanzata istanza di definizione agevolata del 16.01.2019. Inoltre, sempre dalla documentazione in atti, è evincibile che con riferimento all'avviso di addebito n. 35720170002498226000 risulta presentata istanza di rateizzazione in data
5 13.02.2018, accolta come da prospetto del piano di ammortamento depositato dall'Agenzia . CP_1
Non vi è dubbio, pertanto, che tutti gli avvisi di addebito, sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avverso cui è stata proposta la presente opposizione, risultano tutti regolarmente notificati, con la conseguenza che il credito dagli stessi portato deve ritenersi incontrovertibile.
7. È opportuno ricordare, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, che il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (Cass. 18145/2012; Cass. 21365/2010; Cass. 17978/2008; Cass. 4506/2007). Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, relativa tra l'altro ad una materia sottratta alla disponibilità delle parti, la stessa è qualificabile quale presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, la cui verifica può essere compiuta d'ufficio dal giudice in base all'esame degli atti (arg. Cass. 8931/2011; Cass. 19366/2013; Cass. 3045/1999; Cass. 3404/2004; Cass. 10724/2000). Ne deriva che l'azione di accertamento negativo del credito risulta preclusa dalla sopravvenuta incontrovertibilità dello stesso decorsi i 40 giorni dalla regolare notifica della cartella esattoriale (nel caso di specie avvisi di addebito), con la conseguenza che ogni doglianza relativa ai crediti iscritti di cui alla cartella notificata e non opposta (ivi compresa la prescrizione) non può più essere fatta valere una volta spirato il detto termine. Tuttavia, come noto, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
8. Relativamente alla dedotta intervenuta prescrizione ex art. 615 c.p.c., si rileva quanto segue. Come emerge chiaramente dalla documentazione allegata al fascicolo processuale dell'Agenzia , a seguito della notifica degli avvisi di addebito nn.: . CP_1
35720150001825832000 (notificato in data 07.11.2015), 35720160003492434000 (notificato in data 18.11.2016), 35720170002498226000 (notificato in data 24.11.2017), 35720190004432887000 (notificato in data 17.01.2020), è stata notificata in data
16.11.2021 l'intimazione di pagamento n. 0572021900295617600 (giusto file.eml della ricevuta di avvenuta consegna depositato in data 27.10.2025, a seguito di integrazione
6 disposta d'ufficio, a fronte di specifica contestazione sollevata dalla difesa attorea circa l'assenza del file nativo digitale in atti). Tale intimazione di pagamento risulta evidentemente notificata entro il termine quinquennale di prescrizione dalla notifica degli avvisi di addebito (anche indipendentemente dai termini di sospensione Covid), interrompendo, pertanto, validamente la prescrizione della pretesa contributiva dagli stessi portata.
8.1. Con riferimento all'avviso di addebito n. 35720150001825832000, notificato in data 07.11.2015 si specifica quanto segue. Come di recente affermato dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n.9221) la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. Pertanto, attesa la presenza in atti dell'accoglimento della istanza di definizione agevolata da parte dell in data 16.1.2019, la prescrizione deve ritenersi certamente interrotta, CP_2 dapprima con l'istanza e, successivamente, dalla intimazione di pagamento n. 0572021900295617600 e dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in questa sede.
9. Con riferimento, infine, all' avviso di addebito n.35720180003892090000, notificato il 25.12.2018 e all'avviso di addebito n.35720210000064782000, notificato il 30.09.2021, benchè la difesa attorea abbia contestato l'intimazione di pagamento n. 05720229002918151000 quale valido atto interruttivo con riferimento all'avviso di addebito n.35720180003892090000, in ogni caso, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnata, notificata in data 15.06.2022, interrompe validamente il termine prescrizionale di entrambi i suddetti avvisi di addebito, indipendentemente da ulteriori validi atti interruttivi medio tempore intervenuti.
10. Il ricorso in conclusione deve essere integralmente rigettato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (cause di previdenza, scaglione € 52.001 - € 260.000) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
7 INPS, (R.G. 2223/2022), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
-rigetta il ricorso
- condanna la parte opponente alla refusione nei confronti dell'Inps e dell' CP_1
delle spese di lite che si liquidano in € 3.800,00 oltre accessori di legge, a favore
[...] di ciascun Ente.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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