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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°11564 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 30 settembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 01/10/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°11564 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F./P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F.: ) e Parte_2 C.F._1
(C.F.: , col ministero degli Avv.ti Parte_3 C.F._2
AN UR e MA RI,
OPPONENTE
E
(C.F./P.I. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to
ED EL,
OPPOSTA
E
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_3 ministero dell'Avv.to Paolo Federico Fedele,
OPPOSTA
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., notificato il 12.9.2023, gli attori in epigrafe, opponendo la cartella di pagamento n. 29620230036194475000 emessa in danno di da Agente della Parte_1 Controparte_4 riscossione-prov. di Palermo, con la quale le veniva intimato il pagamento dell'importo di € 96.650,54, hanno chiesto di:
«[…] - ritenere e dichiarare l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo n. 2023/000467 relativamente alle somme verosimilmente pretese da per carenza di valido titolo CP_5 precostuito nei confronti della del Sig. e della Sig.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3 propedeutico alla predetta iscrizione nonché per tutti gli ulteriori motivi esposti al parag. 1) e, per l'effetto, annullare la cartella n. 296 2023 00361944 75 000 (oltre a quelle eventualmente emesse in base allo stesso ruolo nei confronti dei Sig.ri e nella presunta qualità di Parte_2 Parte_3 coobbligati).
- ritenere e dichiarare l'inesistenza/illegittimità del ruolo n. 2023/000467 per mancata sottoscrizione ai sensi di legge, nonché per le motivazioni e le argomentazione meglio rappresentate al parag. 2) e, per l'effetto, annullare la cartella n. 296 2023 00361944 75 000 (oltre a quelle eventualmente emesse in base allo stesso ruolo nei confronti dei Sig.ri e Parte_2 Parte_3 nella presunta qualità di coobbligati).
- ritenere e dichiarare comunque che nessuna somma è dovuta dai Sig.ri e Parte_2 nella presunta qualità di coobbligati in solido per carenza assoluta di titolo nei Parte_3 confronti di questi ultimi.
IN SUBORDINE NEL MERITO E SOLO IN IPOTESI DI MANCATO
ACCOGLIMENTO DELLA SUPERIORI DOMANDE
- ritenere e dichiarare l'invalidità della procedura di iscrizione a ruolo per inesistenza e/o nullità assoluta del titolo (e della conseguente cartella di pagamento) per carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito per le motivazioni meglio rappresentate al parag. 3) e per l'effetto annullare e/o qualunque altro provvedimento dichiarare inefficace la cartella esattoriale n. 296 2023
00361944 75 000 (oltre a quelle eventualmente emesse in base allo stesso ruolo nei confronti dei
Sig.ri nella presunta qualità di coobbligati) […]» (v. pag. 15 e ss.). Parte_2
2. Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva, assumendo di essere un mero esecutore di scelte impositive operate dal titolare sostanziale dei crediti vantati. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande.
3. Con comparsa depositata il 18.12.2023, si è costituito
[...]
Contr (d'ora in avanti, semplicemente , deducendo che: Controparte_6
Contr
- con domanda del 9.1.19, (oggi ) ha richiesto a nella CP_8 CP_9 sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia ex L. n.662/96, l'ammissione della il cui amministratore unico era , alla garanzia diretta Parte_1 Parte_2 della restituzione di un finanziamento a breve termine di € 150.000,00, erogato in favore della medesima e garantito dagli altri attori;
Pt_1
- in data 16.11.19, il Comitato di Gestione del Fondo, sulla scorta della certificazione attestante il merito creditizio dell'impresa, ha deliberato la concessione dell'intervento agevolativo, fissando l'importo massimo della garanzia in € 120.00,00, pari all'80% del finanziamento;
- in data 29.3.21, la Banca finanziatrice ha richiesto l'attivazione del fondo, a fronte dell'inadempimento di controparte e della conseguente decadenza dal beneficio del termine;
- in data 15.10.21, il ha provveduto alla liquidazione del dovuto, su CP_10 conforme richiesta e certificazione della stessa CP_6
- di avere provveduto, all'esito, a formale comunicazione di surroga alla debitrice e agli attori, e alla iscrizione a ruolo dell'importo liquidato (e non saldato), oggi a base della cartella qui impugnata.
Ciò asserendo, ha chiesto il rigetto delle domande.
4. Depositate le memorie ex art 171-ter c.p.c., disattesa l'istanza di sospensione ex art. 615, comma primo, c.p.c., la causa è stata rinviata per la discussione orale e decisione all'udienza del 30.9.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale è stata decisa come appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio del Tribunale, le censure illustrate in citazione non sono risolutive agli effetti dell'accoglimento delle domande.
1. Preliminarmente, sussiste la legittimazione passiva dell Controparte_1
, facendosi valere con la presente azione vizi astrattamente inficianti la
[...] procedura di riscossione.
2. Come si è già detto in occasione della delibazione della richiesta sospensiva, il meccanismo surrogatorio conseguente all'attivazione della garanzia de qua è completato dalla dichiarazione, sottoscritta dal richiedente al momento della richiesta dell'agevolazione di cui alla L. n. 662/1996 e 266/97, di 'ben conoscere ed accettare la normativa e le vigenti Disposizioni Operative che disciplinano l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riguardo all'impossibilità di opporre al Gestore le eccezioni derivanti dal rapporto originario con il soggetto richiedente, per la natura pubblica della CP_1 Garanzia del ex L. 662/96, ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge n. 449/97 e dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/98 e art.
8-bis d.l. 3/2015 convertito in legge n.33/2015', con la duplice conseguenza che inopponibili al gestore devono intendersi le contestazioni concernenti il saldo contabilizzato dalla banca finanziatrice, oggetto del procedimento di accertamento negativo di cui al n. R.G.
12233/2020, e che rispetto a simile giudizio alcun rapporto di pregiudizialità logico-giuridico può ravvisarsi: si è detto infatti che «In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a CP_1 riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente» (Cass. n.
9657/2024). CP_1 Inoltre, la surrogazione in favore del gestore del ha effetto, per statuto legale (art. 1204 c.c.), contro eventuali terzi garanti, dunque, nel nostro caso, contro i sig.ri e ai quali non giova l'eccepita nullità Parte_2 Parte_3
(né totale né parziale) dei contratti di garanzia sottoscritti (per asserito contrasto con la normativa anticoncorrenziale), trattandosi, a dispetto del nomen suggerito dalle parti (fideiussione), di contratti autonomi di garanzia, connotati dalla mancanza della cd. accessorietà all'obbligazione del debitore principale, che, invece, è caratteristica fondamentale della fideiussione ordinaria, nel cui ambito il fideiussore può opporre al creditore, ex art. 1945 c.c., le eccezioni che spettano al debitore principale, possibilità, di contro, preclusa al garante autonomo, come risulta nel caso di specie, visto che i contratti prevedono non solo la clausola di pagamento immediato «a semplice richiesta scritta» della banca, ma soprattutto l'astrattezza ed autonomia della garanzia, ricavabile dall'impossibilità per i garanti
(in deroga all'art. 1945 c.c.) di sollevare eccezioni capaci di paralizzare la richiesta di pagamento del creditore (v. art. 7 dei negozi). Ne discende l'infondatezza sia del primo motivo di opposizione, con cui si eccepisce la 'totale assenza, da parte di Pt_4
di valido titolo precostituito avente efficacia esecutiva per la predetta iscrizione a ruolo delle
[...] somme pretese' (v. pag. 5 citaz.), sia del terzo motivo di censura, con cui si adduce Contr l'incertezza (nell'an e nel quantum) del credito per cui ha agito.
3. Infine, è superabile il profilo della mancata sottoscrizione del ruolo n.
2023/000467 in base al quale sono state emesse le cartelle opposte, in supposto Contr spregio dell'art. 12, comma quarto, D.P.R. n. 602/1973. ha depositato il ruolo esecutivo n. 467/2023 (doc. 11), che gli opponenti non hanno contestato.
Inoltre, è stato affermato che «[…] il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio, al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, in quanto si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (Cass. civ., 22 gennaio 2018,
n. 1545; nonchè Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui costituisce "diritto vivente" il principio in base al quale "l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene"); si è inoltre precisato che, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, il d.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della I. n. 241 del 1990, art. 21 octies (Cass. civ., 14 aprile 2020, n. 7800; Cass. civ., 18 maggio 2018, n.
12243, conf.: 21 dicembre 2016, n. 26546); si è così precisato che "il ruolo esattoriale, quale atto amministrativo, è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654,
Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); (...) prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso (...). Peraltro, la disposizione del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 12, comma 4, è interpretata dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, lett. e, conv. L. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati" (cfr. Cass. n. 26546 del 2016; in termini Cass. n. 1449 del 2017)»
(così Cass. n. 29242.2022);
Con il che va provveduto come in dispositivo.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in virtù delle tabelle accluse al D.M. 55/2014 (parametri minimi per tutte le fasi, scaglione di valore sino ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano per ciascuno in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso, il 1° ottobre 2025.
Il Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°11564 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 30 settembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 01/10/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°11564 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F./P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F.: ) e Parte_2 C.F._1
(C.F.: , col ministero degli Avv.ti Parte_3 C.F._2
AN UR e MA RI,
OPPONENTE
E
(C.F./P.I. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to
ED EL,
OPPOSTA
E
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_3 ministero dell'Avv.to Paolo Federico Fedele,
OPPOSTA
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., notificato il 12.9.2023, gli attori in epigrafe, opponendo la cartella di pagamento n. 29620230036194475000 emessa in danno di da Agente della Parte_1 Controparte_4 riscossione-prov. di Palermo, con la quale le veniva intimato il pagamento dell'importo di € 96.650,54, hanno chiesto di:
«[…] - ritenere e dichiarare l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo n. 2023/000467 relativamente alle somme verosimilmente pretese da per carenza di valido titolo CP_5 precostuito nei confronti della del Sig. e della Sig.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3 propedeutico alla predetta iscrizione nonché per tutti gli ulteriori motivi esposti al parag. 1) e, per l'effetto, annullare la cartella n. 296 2023 00361944 75 000 (oltre a quelle eventualmente emesse in base allo stesso ruolo nei confronti dei Sig.ri e nella presunta qualità di Parte_2 Parte_3 coobbligati).
- ritenere e dichiarare l'inesistenza/illegittimità del ruolo n. 2023/000467 per mancata sottoscrizione ai sensi di legge, nonché per le motivazioni e le argomentazione meglio rappresentate al parag. 2) e, per l'effetto, annullare la cartella n. 296 2023 00361944 75 000 (oltre a quelle eventualmente emesse in base allo stesso ruolo nei confronti dei Sig.ri e Parte_2 Parte_3 nella presunta qualità di coobbligati).
- ritenere e dichiarare comunque che nessuna somma è dovuta dai Sig.ri e Parte_2 nella presunta qualità di coobbligati in solido per carenza assoluta di titolo nei Parte_3 confronti di questi ultimi.
IN SUBORDINE NEL MERITO E SOLO IN IPOTESI DI MANCATO
ACCOGLIMENTO DELLA SUPERIORI DOMANDE
- ritenere e dichiarare l'invalidità della procedura di iscrizione a ruolo per inesistenza e/o nullità assoluta del titolo (e della conseguente cartella di pagamento) per carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito per le motivazioni meglio rappresentate al parag. 3) e per l'effetto annullare e/o qualunque altro provvedimento dichiarare inefficace la cartella esattoriale n. 296 2023
00361944 75 000 (oltre a quelle eventualmente emesse in base allo stesso ruolo nei confronti dei
Sig.ri nella presunta qualità di coobbligati) […]» (v. pag. 15 e ss.). Parte_2
2. Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva, assumendo di essere un mero esecutore di scelte impositive operate dal titolare sostanziale dei crediti vantati. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande.
3. Con comparsa depositata il 18.12.2023, si è costituito
[...]
Contr (d'ora in avanti, semplicemente , deducendo che: Controparte_6
Contr
- con domanda del 9.1.19, (oggi ) ha richiesto a nella CP_8 CP_9 sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia ex L. n.662/96, l'ammissione della il cui amministratore unico era , alla garanzia diretta Parte_1 Parte_2 della restituzione di un finanziamento a breve termine di € 150.000,00, erogato in favore della medesima e garantito dagli altri attori;
Pt_1
- in data 16.11.19, il Comitato di Gestione del Fondo, sulla scorta della certificazione attestante il merito creditizio dell'impresa, ha deliberato la concessione dell'intervento agevolativo, fissando l'importo massimo della garanzia in € 120.00,00, pari all'80% del finanziamento;
- in data 29.3.21, la Banca finanziatrice ha richiesto l'attivazione del fondo, a fronte dell'inadempimento di controparte e della conseguente decadenza dal beneficio del termine;
- in data 15.10.21, il ha provveduto alla liquidazione del dovuto, su CP_10 conforme richiesta e certificazione della stessa CP_6
- di avere provveduto, all'esito, a formale comunicazione di surroga alla debitrice e agli attori, e alla iscrizione a ruolo dell'importo liquidato (e non saldato), oggi a base della cartella qui impugnata.
Ciò asserendo, ha chiesto il rigetto delle domande.
4. Depositate le memorie ex art 171-ter c.p.c., disattesa l'istanza di sospensione ex art. 615, comma primo, c.p.c., la causa è stata rinviata per la discussione orale e decisione all'udienza del 30.9.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale è stata decisa come appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio del Tribunale, le censure illustrate in citazione non sono risolutive agli effetti dell'accoglimento delle domande.
1. Preliminarmente, sussiste la legittimazione passiva dell Controparte_1
, facendosi valere con la presente azione vizi astrattamente inficianti la
[...] procedura di riscossione.
2. Come si è già detto in occasione della delibazione della richiesta sospensiva, il meccanismo surrogatorio conseguente all'attivazione della garanzia de qua è completato dalla dichiarazione, sottoscritta dal richiedente al momento della richiesta dell'agevolazione di cui alla L. n. 662/1996 e 266/97, di 'ben conoscere ed accettare la normativa e le vigenti Disposizioni Operative che disciplinano l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riguardo all'impossibilità di opporre al Gestore le eccezioni derivanti dal rapporto originario con il soggetto richiedente, per la natura pubblica della CP_1 Garanzia del ex L. 662/96, ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge n. 449/97 e dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/98 e art.
8-bis d.l. 3/2015 convertito in legge n.33/2015', con la duplice conseguenza che inopponibili al gestore devono intendersi le contestazioni concernenti il saldo contabilizzato dalla banca finanziatrice, oggetto del procedimento di accertamento negativo di cui al n. R.G.
12233/2020, e che rispetto a simile giudizio alcun rapporto di pregiudizialità logico-giuridico può ravvisarsi: si è detto infatti che «In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a CP_1 riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente» (Cass. n.
9657/2024). CP_1 Inoltre, la surrogazione in favore del gestore del ha effetto, per statuto legale (art. 1204 c.c.), contro eventuali terzi garanti, dunque, nel nostro caso, contro i sig.ri e ai quali non giova l'eccepita nullità Parte_2 Parte_3
(né totale né parziale) dei contratti di garanzia sottoscritti (per asserito contrasto con la normativa anticoncorrenziale), trattandosi, a dispetto del nomen suggerito dalle parti (fideiussione), di contratti autonomi di garanzia, connotati dalla mancanza della cd. accessorietà all'obbligazione del debitore principale, che, invece, è caratteristica fondamentale della fideiussione ordinaria, nel cui ambito il fideiussore può opporre al creditore, ex art. 1945 c.c., le eccezioni che spettano al debitore principale, possibilità, di contro, preclusa al garante autonomo, come risulta nel caso di specie, visto che i contratti prevedono non solo la clausola di pagamento immediato «a semplice richiesta scritta» della banca, ma soprattutto l'astrattezza ed autonomia della garanzia, ricavabile dall'impossibilità per i garanti
(in deroga all'art. 1945 c.c.) di sollevare eccezioni capaci di paralizzare la richiesta di pagamento del creditore (v. art. 7 dei negozi). Ne discende l'infondatezza sia del primo motivo di opposizione, con cui si eccepisce la 'totale assenza, da parte di Pt_4
di valido titolo precostituito avente efficacia esecutiva per la predetta iscrizione a ruolo delle
[...] somme pretese' (v. pag. 5 citaz.), sia del terzo motivo di censura, con cui si adduce Contr l'incertezza (nell'an e nel quantum) del credito per cui ha agito.
3. Infine, è superabile il profilo della mancata sottoscrizione del ruolo n.
2023/000467 in base al quale sono state emesse le cartelle opposte, in supposto Contr spregio dell'art. 12, comma quarto, D.P.R. n. 602/1973. ha depositato il ruolo esecutivo n. 467/2023 (doc. 11), che gli opponenti non hanno contestato.
Inoltre, è stato affermato che «[…] il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio, al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, in quanto si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (Cass. civ., 22 gennaio 2018,
n. 1545; nonchè Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui costituisce "diritto vivente" il principio in base al quale "l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene"); si è inoltre precisato che, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, il d.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della I. n. 241 del 1990, art. 21 octies (Cass. civ., 14 aprile 2020, n. 7800; Cass. civ., 18 maggio 2018, n.
12243, conf.: 21 dicembre 2016, n. 26546); si è così precisato che "il ruolo esattoriale, quale atto amministrativo, è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654,
Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); (...) prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso (...). Peraltro, la disposizione del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 12, comma 4, è interpretata dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, lett. e, conv. L. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati" (cfr. Cass. n. 26546 del 2016; in termini Cass. n. 1449 del 2017)»
(così Cass. n. 29242.2022);
Con il che va provveduto come in dispositivo.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in virtù delle tabelle accluse al D.M. 55/2014 (parametri minimi per tutte le fasi, scaglione di valore sino ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano per ciascuno in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso, il 1° ottobre 2025.
Il Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi