Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 13/05/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01642/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02932/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2932 del 2024, proposto da
Liquidazione Giudiziale Rebirth S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corbetta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giosiana Radaelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gir Lombarda Oil S.r.l., Mechanica Elettric System S.r.l., Finalessio S.r.l. in Liquidazione, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 12 settembre 2024 prot. n. 30919, avente ad oggetto rimozione dei rifiuti siti in Corbetta (MI), Via Fogazzaro n. 113, identificata a Catasto al Foglio n. 19, mappali 2, 292, 293, 294, 295 e 308, nonché, occorrendo, per l’annullamento di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corbetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 12.9.2024, adottata ai sensi dell'art. 50 del d.lgs 267/2000 e dell'art. 192 d.lgs 152/2006, il Sindaco del Comune di Corbetta ha ingiunto alla Mechanica Elettric System s.r.l., alla Gir Lombarda Oil s.r.l., alla Finalessio s.r.l. e alla Rebirth Srl di procedere alla rimozione dei rifiuti e ripristinare lo stato dei luoghi in un’area di proprietà della Gir DI Oil s.r.l. (società ceduta alla Mechanica Elettric System s.r.l.), sottoposta a sequestro in data 26.2.2022, e di effettuare l’indagine ambientale, ai sensi dell’art. 242, comma 2, d.lgs. 152/06, finalizzata ad evidenziare eventuali contaminazioni delle matrici ambientali, suolo e acque sotterranee.
2. La Finalessio s.r.l. e la Rebirth s.r.l. – società entrambe sottoposte a procedura concorsuale di liquidazione giudiziale, rispettivamente, nell’aprile e nel giugno 2023 - sono state individuate quali destinatarie dell’ordine in quanto:
- risultano essere state incaricate dello svolgimento di lavori di demolizione e bonifica dell’area;
- le due società e la Gir DI Oil s.r.l. hanno manifestato la volontà ad intervenire con lo smaltimento dei rifiuti ancora presenti nell’area ma, al contempo, non hanno ancora provveduto, “configurandosi in tal modo la fattispecie di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, vietato ai sensi dell’art. 192, d.lgs. n. 152/2006”;
- erano destinatarie dell’ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 10/3/2022, con cui era stato ordinato alle parti di provvedere a propria cura e spese all’esecuzione delle misure di prevenzione e messa in sicurezza dell’area, ordine a cui le parti hanno solo parzialmente ottemperato.
3. Con il ricorso in epigrafe la liquidazione giudiziale Rebirth s.r.l., ha domandato l’annullamento dell’ordinanza, articolando le seguenti doglianze:
I. violazione e falsa applicazione degli artt. 192 e 242 D.Lgs. 152/2006. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento. Indeterminatezza. Illogicità: l’ordinanza sarebbe viziata per genericità, indeterminatezza e difetto di istruttoria in quanto in essa non sarebbe stato specificato lo stato attuale del compendio immobiliare in Corbetta, né quali e quanti sarebbero i rifiuti da rimuovere; inoltre il Comune non avrebbe valutato la posizione giuridica della ricorrente la quale, a seguito dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziaria avvenuta in data 1° giugno 2023, avrebbe interrotto i rapporti contrattuali con la Finalessio s.r.l. - società che le ha affidato, in subappalto, i lavori di pulizia e messa in sicurezza del compendio - e con la proprietaria dell’area e dunque non avrebbe alcuna connessione, né giuridica, né di fatto, con l’immobile;
II. violazione e falsa applicazione degli artt. 192 e 242 D.Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 L. 241/1990. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento. Indeterminatezza. Illogicità: il provvedimento non darebbe conto di alcuna istruttoria svolta per appurare la responsabilità della società in bonis e, ancor meno, della procedura di liquidazione giudiziaria. La curatela della Rebirth s.r.l. non sarebbe tenuta a provvedere alla rimozione dei rifiuti in quanto non è proprietaria dell’area, non ne ha il possesso, non vi esercita alcuna attività commerciale e nessun bene della società in liquidazione giudiziale è stato inventariato presso l’area. Inoltre non corrisponderebbe al vero quanto affermato nell’ordinanza circa il fatto che la società in bonis sia stata "ditta incaricata per lo svolgimento di lavori di demolizione e bonifica dell’area" poiché si sarebbe sciolto di diritto il contratto di appalto stipulato con la GIR ex art. 186 CCII; in ogni caso, lo svolgimento di attività di bonifica per conto della proprietaria-committente non potrebbe far insorgere una responsabilità in capo alla subappaltatrice per l’inquinamento preesistente in quanto i rifiuti sarebbero stati prodotti prima che la Finalessio s.r.l. e la Rebirth s.r.l. in bonis stipulassero i contratti di appalto e di subappalto ed intervenissero nel compendio immobiliare. Infine sarebbe stata omessa la fase di contraddittorio procedimentale, in violazione dell'art. 192, co. 3, D.Lgs. n. 152/2006 e del generale principio sancito dall’art. 10 L. 241/1990;
III. violazione e falsa applicazione degli artt. 192 e 242 D.Lgs. 152/2006. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento. Indeterminatezza. Illogicità: la curatela non avrebbe la materiale possibilità di eseguire l’intervento di bonifica ingiunto non avendo accesso al compendio immobiliare, né alcun legame giuridico o di fatto con esso; la ricorrente non sarebbe il responsabile dell’inquinamento, soggetto a cui può essere ingiunta l’indagine ambientale ex art. 242 d.lgs. n. 152/2006;
IV. violazione e falsa applicazione degli artt. 192 e 242 D.Lgs. 152/2006. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento. Indeterminatezza. Illogicità: poiché il piano per lo smaltimento dei rifiuti presentato dalla GIR il 13 giugno 2022 è stato ritenuto “non conforme”, il Comune avrebbe dovuto immediatamente ingiungere alla proprietaria di presentare un nuovo programma idoneo alla bonifica dell’area, con addebito al responsabile delle spese necessarie per l’eventuale esecuzione in danno.
4. Con ordinanza di questo Tar n. 1429/2024 e con ordinanza del Consiglio di Stato n. 807/2025 l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente è stata respinta.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Corbetta, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
6. All’udienza del 9 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. La censura con cui viene contestato il difetto di legittimazione passiva all’ordine di rimozione del curatore della liquidazione giudiziale della Rebirth s.r.l. è fondata.
8. L’art. 192, d.lgs. n. 152/2006 dispone che:
“ L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni ”.
9. Sulla questione dell’applicabilità o meno degli obblighi previsti all’art. 192 nei confronti del curatore fallimentare, nel caso in cui la società proprietaria dell’area sia dichiarata fallita, si è pronunciata dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3/2021.
In essa viene affermato che:
a) “deve escludersi che il curatore possa qualificarsi come avente causa del fallito nel trattamento di rifiuti, salve, ovviamente le ipotesi in cui la produzione dei rifiuti sia ascrivibile specificamente all’operato del curatore, non dando vita il Fallimento ad alcun fenomeno successorio sul piano giuridico”;
b) in difetto di continuità d’impresa da parte della curatela è “esclusa una responsabilità del curatore del fallimento, non essendo il curatore né l’autore della condotta di abbandono incontrollato dei rifiuti, né l’avente causa a titolo universale del soggetto inquinatore”;
c) la curatela fallimentare è tenuta alla rimozione dei rifiuti ai sensi dell’art. 192 del D.lgs n. 152/06 solo se abbia acquisito la “detenzione” degli stessi “dal momento della dichiarazione del fallimento dell’impresa, tramite l’inventario dei beni dell’impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F.” (Legge fallimentare, R.D. 16.3.1942 n. 267);
d) “la responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare ‘beni negativi’), ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di proprietà dell’imprenditore) su cui i rifiuti insistono” giacché “L'art. 3, par. 1 punto 6, della direttiva n. 2008/98/CE definisce, infatti, il detentore, in contrapposizione al produttore, come la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rifiuti (rectius: dei beni immobili sui quali i rifiuti insistono)”;
e) per “detenzione” si intende la “la disponibilità materiale dei beni, la titolarità di un titolo giuridico che consenta (o imponga) l’amministrazione di un patrimonio nel quale sono compresi i beni immobili inquinati”.
10. Il caso di specie differisce rispetto a quello oggetto della pronuncia dell’Adunanza Plenaria per un aspetto: mentre nella fattispecie all’esame del Consiglio di Stato il destinatario degli obblighi di cui all’art. 192, d.lgs. n. 152/2006 era il curatore fallimentare della società proprietaria dell’area, nel presente giudizio la rimozione dei rifiuti è stata ingiunta al curatore fallimentare della società ritenuta responsabile dell’inquinamento la quale non è proprietaria dell’area.
11. Il Collegio ritiene di condividere le conclusioni cui è giunto questo Tribunale, con la sentenza n. 733/2023, in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio.
Non si può affermare una responsabilità della curatela né come successore del fallito, poiché il curatore non può essere considerato quale “avente causa del fallito nel trattamento dei rifiuti”, né come autore dell’abbandono dei rifiuti i quali sono stati prodotti prima della dichiarazione del fallimento e la curatela non ha continuato l’esercizio dell’impresa fallita.
Una responsabilità alla rimozione, in capo al curatore, non può essere ricollegata neppure alla qualifica di detentore: la curatela non ha mai acquisito la “detenzione” dell’area su cui sono situati tali rifiuti perché detta area non è di proprietà del fallito e, al momento della dichiarazione di fallimento, non è stata inserita nell’inventario dei beni dell’impresa fallita ai sensi degli articoli 87 e ss. della Legge Fallimentare.
La responsabilità della curatela fallimentare – ricollegata dalla Plenaria non alla posizione del curatore quale avente causa del fallito ma alla sua qualifica di detentore dell’immobile inquinato – non può, dunque, essere affermata laddove i rifiuti risultino dalla pregressa attività della società fallita ma siano collocati in un’area di proprietà di un soggetto terzo.
12. Il motivo è, dunque, fondato; le ulteriori censure dedotte possono essere assorbite.
13. Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
14. La novità e la complessità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata nella parte in cui ingiunge alla ricorrente l’ordine di rimuovere i rifiuti e di effettuare l’indagine ambientale, ai sensi dell’art. 242, comma 2, d.lgs. 152/06.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Cattaneo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO