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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2410/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 2410/2025V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2410/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ), sottoposta ad Amministrazione di sostegno Parte_1 C.F._1
(Avv. Martina Bosco)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Francesca Zampieri) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Venezia (VE) in data 01.09.2007 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2007, parte II^, Serie A, n. 43, Uff. 14; che l'ADS nominato in favore della sig.ra ha ottenuto l'autorizzazione dal Giudice Tutelare Pt_1 all'instaurazione del giudizio;
che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Carpenedo - Venezia in Via Passo Duran n. 20 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora . Parte_1
pagina 1 di 2
3. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, rinunciando a qualunque pretesa economica reciproca.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
Considerato che nel ricorso le parti hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata Ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis. 49, 473 bis. 51 e 279 cod. prod. civ.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che il presente decreto sia trasmesso a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia (VE) (N. 43 Parte II Serie A Uff. 14 dell'anno 2007).
- provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.11.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 2410/2025V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2410/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ), sottoposta ad Amministrazione di sostegno Parte_1 C.F._1
(Avv. Martina Bosco)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Francesca Zampieri) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Venezia (VE) in data 01.09.2007 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2007, parte II^, Serie A, n. 43, Uff. 14; che l'ADS nominato in favore della sig.ra ha ottenuto l'autorizzazione dal Giudice Tutelare Pt_1 all'instaurazione del giudizio;
che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Carpenedo - Venezia in Via Passo Duran n. 20 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora . Parte_1
pagina 1 di 2
3. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, rinunciando a qualunque pretesa economica reciproca.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
Considerato che nel ricorso le parti hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata Ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis. 49, 473 bis. 51 e 279 cod. prod. civ.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che il presente decreto sia trasmesso a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia (VE) (N. 43 Parte II Serie A Uff. 14 dell'anno 2007).
- provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.11.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
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