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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/09/2025, n. 8171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8171 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24861 R.G. dell'anno 2018, avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Battaglia, Parte_1
domiciliatario in Napoli, alla Via Vittoria Colonna, 14;
-Attore-
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Antonello Romano, domiciliatario in Napoli alla Via F. Crispi, 31;
-Convenuta-
Conclusioni: per l'attore: “si riporta … alle proprie difese insistendo per … integrale accoglimento reiterando la richiesta di ctu medico legale”; per la convenuta: “si reiterano tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate in sede di comparsa di costituzione avverso la domanda introduttiva… e si insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate… con rigetto integrale della domanda attore[a] e condanna alle spese di lite con attribuzione”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio la chiedendone la condanna al Parte_1 CP_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito della caduta occorsagli presso la struttura convenuta dopo essersi sottoposto ad esami ematici.
Ha esposto, in particolare, che:
-. in data 1.2.2017 si recava presso il centro per effettuare analisi di routine CP_1
mediante prelievo ematico;
2
-. terminate le operazioni, mentre si dirigeva verso l'uscita, perdeva improvvisamente conoscenza e, giunto nell'androne dell'edificio, cadeva rovinosamente al suolo, riportando un trauma cranico minore con frattura lacero-contusa della regione frontale nonché frattura delle ossa nasali a seguito del violento impatto;
-. veniva quindi trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Napoli, dove si procedeva alla sutura della ferita cutanea riportata;
-. la responsabilità dell'accaduto era da ascrivere in via esclusiva alla struttura convenuta ed ai suoi operatori, i quali avevano consentito all'attore di allontanarsi senza alcuna preventiva verifica delle sue condizioni cliniche, omettendo anche accertamenti minimi (quali la misurazione della pressione arteriosa o il controllo dello stato di coscienza, vigilanza ed orientamento).
La costituitasi, ha chiesto, vinte le distraende spese di lite, il rigetto della CP_1
domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, eccependo in via preliminare:
-. l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
-. la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, della causa petendi e del quantum debeatur.
Nel merito, la convenuta ha negato la sussistenza del nesso di causalità, contestando puntualmente la ricostruzione dei fatti operata dall'attore e deducendo che:
-. il , all'esito del prelievo, non presentava alcuna sintomatologia, sicché non poteva Parte_1
essere mosso alcun addebito ai sanitari, essendo il personale infermieristico tenuto unicamente a verificare l'assenza di segni di ipotensione o di altri disagi immediati, senza necessità di ulteriori esami;
-. in seguito alla caduta, il personale infermieristico interveniva prontamente, trasferendo il su un lettino;
il medico rianimatore lo visitava, riscontrando una ferita alla fronte Parte_1
che veniva medicata con garze sterili, e rilevando parametri vitali stabili e normali (respiro regolare, polso ritmico e valido, pressione arteriosa 120/80);
-. a ulteriore tutela del paziente, e previo suo consenso, la struttura provvedeva a contattare il servizio 118 per l'eventuale esecuzione di accertamenti diagnostici e/o terapeutici ulteriori, non essendo la un presidio ospedaliero ma un mero istituto diagnostico. CP_1
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletate le prove testimoniali e l'interrogatorio formale dell'attore, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione.
2.- L'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dalla convenuta per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, deve ritenersi superata, essendo stata la procedura 3
di mediazione esperita in corso di causa, come comprovato dal verbale negativo del 28 giugno
2019, depositato dall'attore in data 1° luglio 2019.
3.- Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.
Giova ricordare che la declaratoria di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. presuppone una valutazione da compiersi caso per caso, dovendosi considerare che la ratio della norma consiste nell'assicurare al convenuto la possibilità di approntare difese tempestive e adeguate. Ne consegue che il grado di incertezza dell'atto deve essere apprezzato non in astratto, bensì alla luce del complessivo contenuto della citazione, della natura della domanda e del comportamento processuale delle parti. Occorre, in particolare, verificare se, pur in presenza di eventuali imprecisioni, la parte convenuta sia stata in grado di comprendere con chiarezza le pretese attoree e predisporre una compiuta linea difensiva, ovvero se la carenza formale si sia tradotta in una reale menomazione del diritto di difesa.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione ricorre solo quando il petitum sia del tutto omesso o radicalmente incerto, oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda (cfr.
Cass., Sez. III, sent. n. 27670 del 21/11/2008).
Nel caso in esame, l'atto di citazione deve ritenersi pienamente intellegibile e idoneo allo scopo: l'attrice ha chiaramente rappresentato gli eventi di causa, l'inadempimento contestato e i danni lamentati. La prova della sua chiarezza è offerta, del resto, dal fatto che la convenuta ha potuto articolare puntuali difese nel merito.
4.- Nel merito, la domanda proposta dall'attore è infondata.
Giova ricordare che la domanda risarcitoria proposta dal paziente nei confronti della struttura sanitaria va qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale.
Invero, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr. ex 4
plurimis Cass. sez. III, 14 luglio 2004 n. 13066, Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698, Cass. sez. III, 14 giugno 2007 n. 13593).
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura o dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamene dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), ai sensi dell'art. 1228 c.c. (“disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ.”, cfr. Cass., sezione III sent. 17 maggio 2001 n. 6756).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, è a carico di chi agisce la prova dell'esistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento e, quindi, tra la prestazione sanitaria e la lesione del diritto alla salute (nel caso di specie, tra l'omessa vigilanza del paziente e la caduta con conseguenti lesioni dello stesso), atteso che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno … e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018).
Il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, in particolare, sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del
17.1.2008). 5
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Applicando i superiori principi al caso di specie, l'attore ha allegato, quale inadempimento della convenuta, la mancanza di diligenza dei sanitari, i quali omettevano di vigilare e sorvegliare il paziente dopo il prelievo sanguigno, non impedendone così la caduta nell'androne dell'edificio, evento che determinava la frattura lacero-contusa della regione frontale nonché la frattura delle ossa nasali a seguito del trauma subito.
Va stabilita, pertanto:
-. l'esistenza delle omissioni imputate ai sanitari che ebbero in cura , Parte_1
nonché il loro nesso di causalità con le lesioni del paziente;
-. se la condotta dei sanitari e, quindi, della struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati sopra specificamente indicati.
Tanto premesso, le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, inducono a ritenere l'insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attore e, in particolare, l'inesistenza di un obbligo dei sanitari a porre in essere misure di sorveglianza più pregnanti del paziente al fine di evitare cadute accidentali del medesimo.
In particolare, dalla documentazione prodotta non si evince l'esistenza di alcun sintomo riconducibile ad un brusco calo di pressione arteriosa del paziente che Parte_1
potesse consigliare una sorveglianza più pregnante dello stesso da parte dei sanitari subito dopo il prelievo, non avendo, peraltro, l'attore né allegato né provato che i sanitari erano stati informati di eventuali pregressi stati di malessere o disturbi in occasione di precedenti prelievi, che potessero far presagire simili episodi.
Nessuna particolare cautela, quindi, doveva essere adottata, in quanto il paziente, di giovane età (ventottenne all'epoca dei fatti), era rimasto vigile e lucido durante il prelievo ematico. 6
Peraltro, anche dalle dichiarazioni dei testi escussi emerge che nell'immediatezza del prelievo il non manifestava alcun segnale di malessere ed era in condizioni di salute normali. Parte_1
Subito dopo la caduta, inoltre,“era ben vigile ed orientato”, con valori normali della frequenza cardiaca e pressione, come riferito dal teste , medico anestesista di Testimone_1
turno il 1.2.2017 presso la che ebbe modo di visitare l'attore subito dopo CP_1
l'evento.
Pertanto, la caduta del giovane non era prevedibile sulla base dei fattori di rischio emergenti dalla documentazione sanitaria.
Inoltre, i sanitari presenti sul posto hanno prestato tempestivo soccorso all'istante, medicando la ferita riportata al volto con garze, misurando la pressione (che, a detta della convenuta, è risultata di 120/80, dunque perfettamente nella norma) e attivando prontamente il trasporto tramite ambulanza verso una struttura ospedaliera adeguata.
Pertanto, alcuna doglianza può essere mossa nei confronti degli operatori che prestarono assistenza al . Parte_1
A ben vedere, neppure risulta provato il nesso di causalità tra il prelievo sanguigno e la caduta, non essendo stato sufficientemente dimostrato dall'attore che la stessa sia stata dovuta ad un capogiro conseguente al prelievo ematico.
Parte attrice ha del tutto omesso, infatti, di specificare (né una simile circostanza è emersa dalle dichiarazioni rese dai testi escussi) quanto tempo sia intercorso tra l'esecuzione del prelievo ed il presunto calo di pressione né ha fornito maggiori dettagli sull'evoluzione della caduta. Tali carenze non consentono di ritenere provata la dinamica dei fatti così come prospettata nell'atto di citazione, non potendosi escludere che l'attore possa essere inciampato per distrazione o per altre cause, considerato anche che nell'immediatezza della caduta i parametri vitali – in particolare la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa – risultavano nella norma e non evidenziavano alcuna alterazione compatibile con un improvviso malore.
Orbene, le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, non consentono di ritenere provato il nesso di causalità tra la caduta dell'attore ed il prelievo ematico eseguito il
1.1.2017.
È inammissibile, inoltre, l'ordine di esibizione ex art. 210 e 213 c.p.c. della “relazione medica del Dott. espletata in via stragiudiziale dalla Generali Italia Ass.ni Spa”, in Persona_1
quanto inammissibilmente suppletivo degli oneri probatori incombenti su parte attrice, trattandosi di documentazione della quale l'attore poteva acquisire copia, e produrla in giudizio, non avendo l'attore provato di essersi attivato in via stragiudiziale per acquisire la 7
predetta documentazione e, ciò nonostante, di non essere riuscito a entrare in possesso della stessa.
È inammissibile, infine, la consulenza tecnica chiesta da parte attrice, avendo la stessa la funzione di fornire al giudice la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti e non, come nella specie, di ricerca della prova a fronte di prove offerte dalle parti inammissibili o carenti.
Per le esposte ragioni, non sussistendo la responsabilità della struttura per la caduta del
, la domanda va rigettata. Parte_1
5.- Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta le domande proposte;
-. Condanna al pagamento in favore della , in persona del Parte_1 CP_1
legale rapp.te p.t., delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.077,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonello Romano, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 19/09/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24861 R.G. dell'anno 2018, avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Battaglia, Parte_1
domiciliatario in Napoli, alla Via Vittoria Colonna, 14;
-Attore-
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Antonello Romano, domiciliatario in Napoli alla Via F. Crispi, 31;
-Convenuta-
Conclusioni: per l'attore: “si riporta … alle proprie difese insistendo per … integrale accoglimento reiterando la richiesta di ctu medico legale”; per la convenuta: “si reiterano tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate in sede di comparsa di costituzione avverso la domanda introduttiva… e si insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate… con rigetto integrale della domanda attore[a] e condanna alle spese di lite con attribuzione”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio la chiedendone la condanna al Parte_1 CP_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito della caduta occorsagli presso la struttura convenuta dopo essersi sottoposto ad esami ematici.
Ha esposto, in particolare, che:
-. in data 1.2.2017 si recava presso il centro per effettuare analisi di routine CP_1
mediante prelievo ematico;
2
-. terminate le operazioni, mentre si dirigeva verso l'uscita, perdeva improvvisamente conoscenza e, giunto nell'androne dell'edificio, cadeva rovinosamente al suolo, riportando un trauma cranico minore con frattura lacero-contusa della regione frontale nonché frattura delle ossa nasali a seguito del violento impatto;
-. veniva quindi trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Napoli, dove si procedeva alla sutura della ferita cutanea riportata;
-. la responsabilità dell'accaduto era da ascrivere in via esclusiva alla struttura convenuta ed ai suoi operatori, i quali avevano consentito all'attore di allontanarsi senza alcuna preventiva verifica delle sue condizioni cliniche, omettendo anche accertamenti minimi (quali la misurazione della pressione arteriosa o il controllo dello stato di coscienza, vigilanza ed orientamento).
La costituitasi, ha chiesto, vinte le distraende spese di lite, il rigetto della CP_1
domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, eccependo in via preliminare:
-. l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
-. la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, della causa petendi e del quantum debeatur.
Nel merito, la convenuta ha negato la sussistenza del nesso di causalità, contestando puntualmente la ricostruzione dei fatti operata dall'attore e deducendo che:
-. il , all'esito del prelievo, non presentava alcuna sintomatologia, sicché non poteva Parte_1
essere mosso alcun addebito ai sanitari, essendo il personale infermieristico tenuto unicamente a verificare l'assenza di segni di ipotensione o di altri disagi immediati, senza necessità di ulteriori esami;
-. in seguito alla caduta, il personale infermieristico interveniva prontamente, trasferendo il su un lettino;
il medico rianimatore lo visitava, riscontrando una ferita alla fronte Parte_1
che veniva medicata con garze sterili, e rilevando parametri vitali stabili e normali (respiro regolare, polso ritmico e valido, pressione arteriosa 120/80);
-. a ulteriore tutela del paziente, e previo suo consenso, la struttura provvedeva a contattare il servizio 118 per l'eventuale esecuzione di accertamenti diagnostici e/o terapeutici ulteriori, non essendo la un presidio ospedaliero ma un mero istituto diagnostico. CP_1
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletate le prove testimoniali e l'interrogatorio formale dell'attore, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione.
2.- L'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dalla convenuta per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, deve ritenersi superata, essendo stata la procedura 3
di mediazione esperita in corso di causa, come comprovato dal verbale negativo del 28 giugno
2019, depositato dall'attore in data 1° luglio 2019.
3.- Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.
Giova ricordare che la declaratoria di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. presuppone una valutazione da compiersi caso per caso, dovendosi considerare che la ratio della norma consiste nell'assicurare al convenuto la possibilità di approntare difese tempestive e adeguate. Ne consegue che il grado di incertezza dell'atto deve essere apprezzato non in astratto, bensì alla luce del complessivo contenuto della citazione, della natura della domanda e del comportamento processuale delle parti. Occorre, in particolare, verificare se, pur in presenza di eventuali imprecisioni, la parte convenuta sia stata in grado di comprendere con chiarezza le pretese attoree e predisporre una compiuta linea difensiva, ovvero se la carenza formale si sia tradotta in una reale menomazione del diritto di difesa.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione ricorre solo quando il petitum sia del tutto omesso o radicalmente incerto, oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda (cfr.
Cass., Sez. III, sent. n. 27670 del 21/11/2008).
Nel caso in esame, l'atto di citazione deve ritenersi pienamente intellegibile e idoneo allo scopo: l'attrice ha chiaramente rappresentato gli eventi di causa, l'inadempimento contestato e i danni lamentati. La prova della sua chiarezza è offerta, del resto, dal fatto che la convenuta ha potuto articolare puntuali difese nel merito.
4.- Nel merito, la domanda proposta dall'attore è infondata.
Giova ricordare che la domanda risarcitoria proposta dal paziente nei confronti della struttura sanitaria va qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale.
Invero, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr. ex 4
plurimis Cass. sez. III, 14 luglio 2004 n. 13066, Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698, Cass. sez. III, 14 giugno 2007 n. 13593).
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura o dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamene dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), ai sensi dell'art. 1228 c.c. (“disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ.”, cfr. Cass., sezione III sent. 17 maggio 2001 n. 6756).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, è a carico di chi agisce la prova dell'esistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento e, quindi, tra la prestazione sanitaria e la lesione del diritto alla salute (nel caso di specie, tra l'omessa vigilanza del paziente e la caduta con conseguenti lesioni dello stesso), atteso che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno … e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018).
Il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, in particolare, sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del
17.1.2008). 5
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Applicando i superiori principi al caso di specie, l'attore ha allegato, quale inadempimento della convenuta, la mancanza di diligenza dei sanitari, i quali omettevano di vigilare e sorvegliare il paziente dopo il prelievo sanguigno, non impedendone così la caduta nell'androne dell'edificio, evento che determinava la frattura lacero-contusa della regione frontale nonché la frattura delle ossa nasali a seguito del trauma subito.
Va stabilita, pertanto:
-. l'esistenza delle omissioni imputate ai sanitari che ebbero in cura , Parte_1
nonché il loro nesso di causalità con le lesioni del paziente;
-. se la condotta dei sanitari e, quindi, della struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati sopra specificamente indicati.
Tanto premesso, le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, inducono a ritenere l'insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attore e, in particolare, l'inesistenza di un obbligo dei sanitari a porre in essere misure di sorveglianza più pregnanti del paziente al fine di evitare cadute accidentali del medesimo.
In particolare, dalla documentazione prodotta non si evince l'esistenza di alcun sintomo riconducibile ad un brusco calo di pressione arteriosa del paziente che Parte_1
potesse consigliare una sorveglianza più pregnante dello stesso da parte dei sanitari subito dopo il prelievo, non avendo, peraltro, l'attore né allegato né provato che i sanitari erano stati informati di eventuali pregressi stati di malessere o disturbi in occasione di precedenti prelievi, che potessero far presagire simili episodi.
Nessuna particolare cautela, quindi, doveva essere adottata, in quanto il paziente, di giovane età (ventottenne all'epoca dei fatti), era rimasto vigile e lucido durante il prelievo ematico. 6
Peraltro, anche dalle dichiarazioni dei testi escussi emerge che nell'immediatezza del prelievo il non manifestava alcun segnale di malessere ed era in condizioni di salute normali. Parte_1
Subito dopo la caduta, inoltre,“era ben vigile ed orientato”, con valori normali della frequenza cardiaca e pressione, come riferito dal teste , medico anestesista di Testimone_1
turno il 1.2.2017 presso la che ebbe modo di visitare l'attore subito dopo CP_1
l'evento.
Pertanto, la caduta del giovane non era prevedibile sulla base dei fattori di rischio emergenti dalla documentazione sanitaria.
Inoltre, i sanitari presenti sul posto hanno prestato tempestivo soccorso all'istante, medicando la ferita riportata al volto con garze, misurando la pressione (che, a detta della convenuta, è risultata di 120/80, dunque perfettamente nella norma) e attivando prontamente il trasporto tramite ambulanza verso una struttura ospedaliera adeguata.
Pertanto, alcuna doglianza può essere mossa nei confronti degli operatori che prestarono assistenza al . Parte_1
A ben vedere, neppure risulta provato il nesso di causalità tra il prelievo sanguigno e la caduta, non essendo stato sufficientemente dimostrato dall'attore che la stessa sia stata dovuta ad un capogiro conseguente al prelievo ematico.
Parte attrice ha del tutto omesso, infatti, di specificare (né una simile circostanza è emersa dalle dichiarazioni rese dai testi escussi) quanto tempo sia intercorso tra l'esecuzione del prelievo ed il presunto calo di pressione né ha fornito maggiori dettagli sull'evoluzione della caduta. Tali carenze non consentono di ritenere provata la dinamica dei fatti così come prospettata nell'atto di citazione, non potendosi escludere che l'attore possa essere inciampato per distrazione o per altre cause, considerato anche che nell'immediatezza della caduta i parametri vitali – in particolare la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa – risultavano nella norma e non evidenziavano alcuna alterazione compatibile con un improvviso malore.
Orbene, le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, non consentono di ritenere provato il nesso di causalità tra la caduta dell'attore ed il prelievo ematico eseguito il
1.1.2017.
È inammissibile, inoltre, l'ordine di esibizione ex art. 210 e 213 c.p.c. della “relazione medica del Dott. espletata in via stragiudiziale dalla Generali Italia Ass.ni Spa”, in Persona_1
quanto inammissibilmente suppletivo degli oneri probatori incombenti su parte attrice, trattandosi di documentazione della quale l'attore poteva acquisire copia, e produrla in giudizio, non avendo l'attore provato di essersi attivato in via stragiudiziale per acquisire la 7
predetta documentazione e, ciò nonostante, di non essere riuscito a entrare in possesso della stessa.
È inammissibile, infine, la consulenza tecnica chiesta da parte attrice, avendo la stessa la funzione di fornire al giudice la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti e non, come nella specie, di ricerca della prova a fronte di prove offerte dalle parti inammissibili o carenti.
Per le esposte ragioni, non sussistendo la responsabilità della struttura per la caduta del
, la domanda va rigettata. Parte_1
5.- Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta le domande proposte;
-. Condanna al pagamento in favore della , in persona del Parte_1 CP_1
legale rapp.te p.t., delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.077,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonello Romano, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 19/09/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE