Art. 1.
L'indennita' speciale prevista dall' art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 , a favore dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e' estesa, in eguale misura e per la medesima durata, ai parigrado del Corpo degli agenti di custodia che cessano dal servizio, dopo aver compiuta la ottava rafferma, per limiti di eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio.
L'indennita' speciale prevista dall' art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 , a favore dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e' estesa, in eguale misura e per la medesima durata, ai parigrado del Corpo degli agenti di custodia che cessano dal servizio, dopo aver compiuta la ottava rafferma, per limiti di eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio.