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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 18/03/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3131/2023: tra
, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. LORENI LAURA e CIARELLI ANNA Pt_1
PAOLA
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BOTTONI SARA Controparte_1
Appellata ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 833 del 2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Latina, sezione lavoro, , Controparte_1 per come anche sintetizzato dal primo giudice, ha dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società CP_2 dal 02/07/2001 al 19/02/2018; di aver proseguito la propria
[...] attività lavorativa alle dipendenze della società a seguito di CP_3 affitto di ramo di azienda con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 20/02/2018; che con verbale di accordo in sede sindacale del luglio 2018, stipulato ai sensi dell'art. 2113, co. 4 e successive modifiche, dell'art. 411 c.p.c. e dell'art. 412
c.p.c., veniva pattuito tra le parti che la società si impegnava CP_3
a corrispondere alla ricorrente la somma di € 8.529,50 a titolo di retribuzioni arretrate, mentre il Trattamento di Fine Rapporto maturato dall'istante sino alla data del 19.02.2018 restava in capo alla cedente in deroga all'art. 2112 c.c. e ai sensi dell'art. 2 co. 5, Controparte_2 lett. C, L. 675/77; che nonostante l'impegno assunto, la società
non provvedeva a corrispondere quanto dovutole a titolo di CP_4
TFR; di aver presentato, in data 11.01.2019, istanza di ammissione al passivo del fallimento della società (n. 22/2018 Controparte_2
Tribunale di Cassino); che in data 27.02.2019 la stessa veniva ammessa al passivo del predetto fallimento per la somma complessiva di €
23.889,50 a titolo di TFR, divenuto esecutivo nella medesima data;
di aver presentato all' domanda di intervento al Fondo di Garanzia in Pt_1 data 20.05.2019, che tuttavia veniva respinta. Sulla scorta di tali premesse ha convenuto in giudizio l' chiedendo di accertare il diritto Pt_1
a percepire la somma di € 23.889,50 a titolo di TFR – stante la deroga all'art. 2112 c.c. di cui al verbale di accordo sindacale del 12.7.2018, che trova il proprio fondamento nell'art. 47 della L. n. 428/1990 - con conseguente condanna dell'Istituto alla correlativa corresponsione, ai sensi dell'art. 2, legge n. 297/1982, oltre accessori di legge.
2 2. Costituitosi in giudizio, l' ha contestato nel merito la fondatezza del Pt_1 ricorso, evidenziando che la domanda della lavoratrice era stata respinta in quanto non vi era stata la cessazione del rapporto di lavoro con la società essendo la ricorrente transitata senza soluzione Controparte_2 di continuità alla società (cessionaria) a seguito di contratto CP_3 di affitto di ramo d'azienda ed essendo quindi il cessionario l'unico obbligato alla corresponsione del TFR, non vincolando l' la Pt_1 circostanza relativa all'avvenuta ammissione della ricorrente al passivo della procedura fallimentare della Controparte_2
3. Il Tribunale di Latina, con la sentenza in epigrafe, ha accolto la domanda della lavoratrice, richiamando la disciplina di cui all'art. 47 della Legge n.
428 del 1990, nel testo vigente al momento dei fatti, con conseguente applicazione prioritaria dell'accordo sindacale (non contestato) derogatorio alla disciplina dell'art. 2112 del c.c., che rimane operativo solo nei limiti e nei termini ivi fissati.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello l' con unico ed articolato Pt_1 motivo per violazione della normativa di legge, tenuto conto che l'art. 2, comma 1, della Legge n. 297 del 1982 prevede l'intervento del Fondo di
Garanzia, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. spettante ai lavoratori o loro aventi diritto, con la conseguenza che l'obbligo di pagamento insorge solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 2120 c.c., presupposto insussistente nel caso di specie;
ha evidenziato l'appellante come l'insussistenza di tale presupposto può essere fatto valere dall'Istituto per contestare l'obbligo del Fondo di Garanzia anche nell'ipotesi in cui il credito sia stato ammesso al passivo del fallimento e che, nel caso che ci occupa, non vi non vi e' stata la cessazione del rapporto di lavoro con la societa' in quanto il lavoratore e' transitato, quando Controparte_2 ancora la società cedente era in bonis, senza soluzione di continuita' alla societa a seguito di affitto del ramo di azienda stipulato tra le CP_3 due societa'; ha, poi, richiamato la recente giurisprudenza di legittimità
3 in punto di inopponibilità all' – che non ne è stato parte - di Pt_1 eventuali accordi con i quali il lavoratore rinunci alla solidarietà del cessionario per i crediti di lavoro esistenti al momento del trasferimento, stante il carattere imperativo dell'art. 2112 del c.c. e la natura previdenziale dell'intervento del Fondo di Garanzia del TFR, con conseguente nullità di ogni patto diretto a modificare la normativa di legge sulle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.
5. Si è costituta chiedendo il rigetto del gravame ed Controparte_1 eccependone, in via preliminare, la tardività, stante l'avvenuta notifica della sentenza all'indirizzo pec dell' di Latina in data 29.9.2023 Pt_1
(avendo l' in primo grado eletto domicilio presso la propria sede CP_5 provinciale di Latina) ed il deposito dell'appello in data 12.12.2023, oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 434, ultimo comma, cpc.
6. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che segue, con contestuale motivazione.
****
7. L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
8. Deve, in via preliminare, essere respinta l'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata dalla parte appellata.
Ciò in quanto la notificazione della sentenza di primo grado effettuata dal difensore della all' presso la Pec della sede provinciale CP_1 Pt_1 dell' di Latina, ove l'Istituto aveva eletto domicilio (v. doc. 3 prodotto Pt_1 dalla parte appellata), senza l'indicazione del nominativo degli avvocati a mezzo dei quali l' si era costituito in primo grado (avv. Paola CP_5
Diegoli ed avv. Laura Loreni) non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui agli art. 325 e 326 cpc, tenuto conto che ai sensi dell'art. 170 cpc, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito.
Al riguardo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno, infatti, affermato, a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica - in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente
4 da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione – che la notifica della sentenza debba essere eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore (nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata), con la conseguenza che la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (Cass. SS.UU. sent. n. 20866 del 2020 - A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza).
Tempestiva, quindi, è l'impugnazione dell' (del 12.12.2023), CP_5 effettuata entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
(21.9.2023), non essendo la notificazione della stessa effettuata dal
5 difensore della in data 29.9.2023 – per quanto sopra detto - CP_1 idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 cpc.
9. Nel merito le doglianze dell' appaiono fondate, riportandosi il CP_5
Collegio anche alle argomentazioni rese sul punto da questa Corte in analoga fattispecie (sent. n. 143 del 2025).
Deve, in primo luogo, premettersi che la giurisprudenza del Supremo
Collegio ha da ultimo affermato che “In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per il TFR maturato dai lavoratori alle Pt_1 dipendenze del cedente stesso, nemmeno se il relativo credito è stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale, poiché il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui tale credito diviene esigibile, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n.
428 del 1990, ratione temporis applicabile, per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale di pagare il TFR maturato alle dipendenze del cedente, accordo che non è opponibile all' ” (Cass. ord. n. 16740 del Pt_1
2024).
Tale principio è stato ribadito nella recentissima pronuncia n. 2639 del
2025: “In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, a cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni Pt_1 maturate dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se detti crediti sono stati accertati e riconosciuti in sede concorsuale, in quanto il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento della sua cessazione, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990 (ratione temporis applicabile), non
6 opponibile all' , stipulato per liberare il cessionario dall'obbligazione Pt_1 solidale per i debiti pregressi” .
Corretta, quindi, è l'affermazione di principio condotta dall'ente previdenziale secondo cui l'obbligazione che grava sul Fondo, di natura previdenziale, è distinta ed autonoma dall'obbligo retributivo che grava sul datore di lavoro, sicché l' non può dirsi vincolato all'ammissione Pt_1 al passivo operata in sede concorsuale, nel senso che pur non potendo l'ente opporre eccezioni derivanti da ragioni volte a contestare l'esistenza o l'entità del credito in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, può contestare i presupposti d'intervento del Fondo e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, che resta appunto autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata (ex multis, da ultimo Cass. sent. n. 31338 del 2024 che cita, fra i numerosi conformi, i precedenti n. 19277 del 2018 e n. 38696 del 2021); alla luce dell'orientamento più recente della Suprema Corte (v. Cass. 30835/2024,
31338/2024, 31064/2024, 23449/2024 23449/2024, 31620/2024,
17119/2020...) sono pure corretti i rilievi mossi dall'appellante circa l'impossibilità di ricorrere alla tutela del Fondo di Garanzia in riferimento al trattamento di fine rapporto maturato presso l'impresa cedente, per insussistenza dei presupposti normativi regolanti l'intervento del Fondo di
Garanzia.
Nel caso di specie, a sostegno dell'intervento del Fondo, il Tribunale, come altra giurisprudenza di merito che ha trovato avallo anche presso questa Corte d'Appello, preso atto del contenuto degli accordi derogatori sottoscritti dall'azienda subentrante, dai rappresentati dei lavoratori e dall'azienda cedente, ritengono che la soppressione della solidarietà cui i lavoratori hanno rinunciato a favore del cessionario determini la possibilità dell'accesso al Fondo in relazione alla quota di trattamento di fine rapporto maturato fino al trasferimento nei confronti dell'azienda cedente (poi dichiarata fallita).
Tale approdo interpretativo va, tuttavia, riconsiderato in ragione delle argomentazioni fatte proprie dalla Suprema Corte in numerosi precedenti
7 sin dal 2018 e ribaditi sino all'attualità, divenendo orientamento costante che trae motivo anche da una interpretazione comunitariamente orientata ossia condotta alla luce di principi tratti dalle (distinte) Direttive
Comunitarie regolanti la materia dei trasferimenti di azienda e della tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Come anticipato, nella presente controversia, l'accordo stilato fra la quale azienda cedente, la quale azienda Controparte_2 CP_3 subentrante, e le organizzazioni sindacali (accordo richiamato nel verbale di conciliazione in sede sindacale del 12.7.2018 in atti e non contestato), ha escluso l'operatività della solidarietà in capo al cessionario acquirente prevista dall'art. 2112 c.c. in relazione ai crediti maturati dai lavoratori anteriormente alla cessione del ramo di azienda, avvenuta nel febbraio
2018.
L'art.47 del d.lgs n. 428/1980, nel testo vigente ratione temporis (epoca della cessione dell'azienda nel febbraio 2019), prevede al comma 4-bis.
<<Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977,
n.675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.
((b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti))>>.
Al successivo comma 5, oggetto di esame al pari del 4 bis della giurisprudenza di merito e di legittimità -che qui, tuttavia, non viene in
8 rilevo posto che l'attività d'impresa della risulta continuata (per CP_3 come affermato dal Tribunale con statuizione non censurata e, quindi, divenuta definitiva) e non cessata - si prevede trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione
l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto i in parte, alle dipendenze dell'alienante.>>
La stessa Cassazione (10414/2020, 10415/2020, 20379/2022) ha differenziato le due ipotesi affermando che il comma 4-bis appare riferito alle procedure non liquidative a differenza del comma 5 che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE alle regole generali previste negli artt. 3 e 4
Va poi anche richiamato l'art.2 del d.lgs. n. 297 del 1982 (rubricato
Fondo di Garanzia), ai sensi del quale “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Fatta tale premessa normativa, in base all'orientamento della Suprema
Corte, di cui si dirà, laddove vi sia stata una vicenda traslativa, tali eventi
9 non rilevano se riguardanti l'impresa cedente, né accordi in deroga all'art. 2112 cc in cui il lavoratore rinunci alla solidarietà nei confronti del cessionario possono avere rilevanza nell'ambito previdenziale.
Infatti, come si spiegherà meglio appresso, gli accordi in deroga all'art.2112 cc non posso vincolare l'ente previdenziale, né avere effetto nei suoi confronti, posto che la disciplina della materia previdenziale è di natura imperativa e pubblicistica sicché tali accordi non possono legittimare l'intervento del Fondo di Garanzia.
Per altro, i testi normativi richiamati dalla odierna parte appellata (art.47 della L. n. 428/1990) possono legittimare una rinuncia del lavoratore solo nell'ambito privatistico e dei diritti retributivi e non nell'ambito previdenziale cui è riferito il Fondo di Garanzia.
La Cassazione ha ripetutamente affermato (a partire da Cass.19277/18,
Cass.4897/21, Cass.38696/21, Cass.39698/21) che il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo, fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l' distinto e autonomo dal rapporto di lavoro Pt_1 intercorrente con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale,
l'unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r. (e delle retribuzioni maturate).
È proprio l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro che determina l'inopponibilità all' degli accordi sindacali Pt_1 conclusi ai sensi dell'art.47, commi 4 bis e 5 della L. n.428/90.
Infatti, essi riguardano il solo rapporto trilatero tra lavoratore, cedente/affittante e cessionario/affittuario dell'azienda, non il rapporto previdenziale tra lavoratore e Pt_1
La Cassazione ha anche ritenuto che, “l'inderogabilità della materia previdenziale - giustificata dalla natura degli interessi tutelati come si evince dal disposto degli artt. 2114 e 2115 c.c. - osta alla validità di ogni patto, che valga a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie” (Cass. 30259 del 2024 che cita n. 24828/11,
10 37789/22 non massimata) concludendo che <Pertanto, le prestazioni che l è tenuto a riconoscere quale gestore del Fondo di Pt_1
Garanzia non possono essere determinate alla stregua di accordi privatistici, ma devono corrispondere a quanto effettivamente il lavoratore non ha potuto ottenere a titolo di TFR e di ultime mensilità per
l'insolvenza del proprio datore di lavoro, che è insussistente nel caso di specie, potendo il lavoratore rivolgersi alla società cessionaria quale coobbligata in solido ( Cass. 30259 del 2024).
Ed ancora:<l'intervento del Fondo di garanzia, costituendo adempimento di un'obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui – in deroga alla garanzia apprestata dall'art. 2112 c.c. – si sia esclusa la solidarietà dell'impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios actae>> precisando significativamente <argomentando in contrario, si consentirebbe all'accordo sindacale ex art. 47, cit., di aggirare la disciplina imperativa della legge comunitaria che ha previsto l'intervento del Fondo di garanzia, attribuendo alle imprese stipulanti un inammissibile aiuto di
Stato>>. ( Cass. n. 6842 del 2023).
Sulla scorta di tali affermazioni di principio, la Suprema Corte ha chiarito, anche alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che gli ambiti delle tutele previste dalla Direttiva 987/80/CEE e dalla Direttiva 2001/23/CE si pongono tra loro in netta alternativa, la prima intendendo proteggere i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e la seconda garantire i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o loro parti (così specialmente
Cass.39698/21 e Cass.1861/22, che in motivazione hanno rimarcato come deponga chiaramente in tal senso la previsione dell'art. 5, comma
2, lett. a, della Direttiva 2001/23/CE, secondo cui la possibilità che gli
Stati membri introducano deroghe al principio che gli obblighi del cedente sono normalmente trasferiti al cessionario dipende per un verso dall'assoggettamento del cedente ad una procedura di insolvenza gestita
11 da una pubblica autorità e dall'altro che tale procedura metta capo “ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla Direttiva 80/987/CEE.
Si è detto che la Direttiva 80/987/CEE ha scopo di assicurare una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore
(Cass.4897/21).
Si è pertanto affermato, soprattutto in relazione alle controversie in cui era reclamata la prestazione sostitutiva del TFR, che, ammettendo l'intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze di un'altra impresa ed il lavoratore ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest'ultimo, si graverebbe il Fondo del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta né dal punto di vista oggettivo (si è osservato in relazione al TFR che lo stesso non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze dell'affittuario), né dal punto di vista soggettivo (perché ad essere sottoposto a procedura concorsuale è colui che non è più datore di lavoro dell'assicurato).
Inoltre, si è osservato che manca in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l'insolvenza datoriale e l'inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l'istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell'art. 2, comma 8°, l. n. 297/1982, che vieta d'impiegare le disponibilità del
Fondo “al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso” (v. Cass.
n.19277/18, n.37789/22).
Quale ulteriore argomento, valevole anche in relazione alle ultime mensilità pretese nel presente giudizio, la Cassazione ha costantemente affermato che l'accordo sindacale di deroga ex art.47, comma 4 bis o
12 comma 5 della l. n.428/90 non è opponibile all' terzo rispetto alla Pt_1 pattuizione (Cass.6842/23, Cass.37789/22, 31338/2024, 30835/2024,
23499/2024, 31620/2024, 31064/2024,16917/2024, 16832/2024,
16740/2024) in base al ex art.1372 c.c. >>.
Infatti, l' è obbligato verso il lavoratore in forza del distinto e Pt_1 autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e Pt_1 avente ad oggetto l'intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza. Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell'art.2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell'azienda. L'accordo sindacale concluso ai sensi dell'art.47 l. n.428/90 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale.
Si è così affermato che anche la natura liquidatoria ( comma 5 dell'art.47 sopra citato ) o conservativa ( comma 4 bis del medesimo art.47 ) della procedura concorsuale sono aspetti del tutto irrilevanti nell'ambito previdenziale (<< Da quanto sin qui detto deriva l'irrilevanza dell'art.63, co.4 e 5 d.lgs. n.270/99 nonché della natura conservativa o liquidatoria della procedura concorsuale in essere;
trattasi invero di profili che attengono al rapporto di lavoro e al connesso art.2112 c.c., non già all'autonomo rapporto previdenziale. >> v.Cass.30835/2024)
La Cassazione ha, infine, pure esaminato i rapporti con il nuovo comma
5-bis dell'art.47 l. n.428/90, introdotto dall'art. 368 d.lgs. n.14/19, in base al quale: “Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica
l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini
13 dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.”
Ha, pertanto, ritenuto che si tratta di una disciplina innovativa (v. Cass.
37789/22), come tale non applicabile retroattivamente agli accordi sindacali concluso anteriormente alla sua entrata in vigore, come quello che qui ci interessa che risale al 2018.
Non solo, ma proprio perché trattasi di norma innovativa ed in discontinuità dalla precedente disciplina (e dalle conclusioni cui è giunta la stessa Cassazione nelle sue decisioni), le norme del d.lgs. n. 14 del
2019 non possono rappresentare un utile criterio interpretativo della disciplina pregressa ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame o fornire elementi chiarificatori (Cass. n.23499/2024).
13. L'obiettiva complessità della questione e l'esistenza di copiosa giurisprudenza della stessa Corte di Appello di Roma espressasi in senso opposto all'attale decisione, che è emessa in conformità all'orientamento di legittimità, assurgono a <> legittimanti il regolamento delle spese dei due gradi nel senso dell'integrale compensazione.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originaria domanda;
-Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Roma, 18/03/2025
14 Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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