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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4574 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 14105/2024
Il Giudice AT RA TO, all'udienza del 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to DIGREGORIO Parte_1
NA
ricorrente contro
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità per l'anno 2023.
CONCLUSIONI: come da note rese all'udienza dell'01.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere stato riconosciuto dall'Inps invalido civile totale anche in sede di revisione e di aver presentato domanda di ricostituzione reddituale all' non superando per il 2023 il limite CP_2 reddituale di € 17.920,00 per il godimento della prestazione assistenziale avendo prodotto nel 2023 € 1.071,00 da altri immobili ed € 8.329,00 da trattamento pensionistico;
affermando che il reddito da prendere in considerazione è quello prodotto nel 2023 ex art. 35, comma 8, del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, per come interpretato dalla Suprema Corte con la pronuncia richiamata;
vantando il diritto ai ratei di pensione di inabilità per l'anno 2023 a decorrere da gennaio per tredici mensilità, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità per l'anno 2023 e per la condanna dell' al pagamento CP_2 della prestazione dal gennaio 2023 per tredici mensilità, oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Allegava documentazione. Faceva dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Costituitasi la parte resistente domandava il rigetto delle CP_2 domande azionate per infondatezza, risultando superato per il 2023 il limite reddituale per l'accesso al benefico conteso, essendo il ricorrente beneficiario di indennità di accompagnamento, di pensione di inabilità e di trattamento pensionistico dal settembre 2022 oltre ad aver prodotto redditi da lavoro autonomo, per come desumibile dalla dichiarazioni reddituali prelevate dai modelli unici presentati dal ricorrente, incidendo sulla prestazione contesa sia i redditi da lavoro che gli altri redditi prodotti nell'anno 2022 rispetto alla prestazione pretesa per il 2023 con domanda di ricostituzione dell'08.07.2024 che i redditi da trattamento pensionistico prodotto nell'anno 2023 in forza dell'art. 35, comma 8, del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009. Rappresentando, inoltre, che per l'anno 2024 era stata riconosciuta la prestazione contesa, domandava, nei limiti dell'anno 2024, la declaratoria di cessata materia del contendere, vinte le spese processuali. Allegava documentazione.
Pag. 2 di 18 Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esplicitate.
A ben vedere, infatti, occorre prendere le mosse dalle seguenti decisive circostanze:
1) produzione di reddito complessivo imponibile a fini Irpef nell'anno
2022 da parte del ricorrente pari ad € 17.816,00, di cui € 1.071,00 da immobili non locati ed € 16.745,00 da lavoro autonomo, secondo quanto rappresentato dall' nella memoria costitutiva e desunto CP_2 dai Modelli Unici presentati dal ricorrente al fisco;
2) limite reddituale relativo al 2023 per l'accesso alla pensione di inabilità pari ad € 17.920,00.
Il reddito annuo lordo prodotto nel 2023 dalla parte ricorrente a titolo di trattamento pensionistico non potrebbe in alcun modo essere computato assieme ai redditi del 2022 per espressa previsione legislativa per come correttamente interpretata.
1. I redditi da computare per l'accesso alla pensione di inabilità
Occorre puntualizzare, innanzitutto, che per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità contesa rileva esclusivamente il reddito personale imponibile a fini Irpef al netto degli oneri deducibili per costante orientamento della Suprema Corte1.
1.1. Gli oneri deducibili sono esclusivamente quelli indicati nell'art. 10
T.U.I.R. che si riporta nella versione operante ratione temporis: 1 Cfr. Cass. n. 16599/2020 così massimata: “Per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt.
12 e 13 l. n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 t.u.i.r.”.
Pag. 3 di 18 < 1 . Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a ) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;
sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b ) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, [per la parte che eccede lire 500 mila]. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo;
si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c ) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d ) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da
Pag. 4 di 18 provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
e ) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'art. 30, comma
2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis ;
Pag. 5 di 18 e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire
2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire
3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
f ) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g ) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al
2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h ) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i ) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
Pag. 6 di 18 l ) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l- bis ) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 ;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all' articolo 59, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del per il merito CP_3 degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal , ivi Controparte_4 compresi l' e l'Istituto superiore per Controparte_5 la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b ) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art.
433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e ) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. [Per gli oneri di
Pag. 7 di 18 cui alla lettera e- bis ) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito].
3. Gli oneri di cui alle lettere f ), g ) e h ) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3- bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare.
[L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati.]
Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a
Pag. 8 di 18 titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.>>.
1.3. Non solo: il requisito reddituale di cui si discute deve essere accertato con riferimento all'anno di decorrenza della prestazione, in questo caso il 20232.
1.4. Ed ancora, occorre richiamare l'art. 35, commi 8 e 9, del D.L. n.
207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, che si riporta:
<<8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste
l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.>>.
La norma richiamata, al comma 8, contiene due distinti periodi: il primo disciplina la liquidazione o la ricostituzione delle prestazioni
Pag. 9 di 18 previdenziali ed assistenziali collegate al reddito e dispone che il reddito di riferimento complessivamente prodotto è quello conseguito nell'anno solare precedente;
il secondo periodo, invece, fa riferimento ai redditi conseguiti per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.
1.5. Per comprendere la ratio del secondo periodo in esame occorre richiamare l'art. 35, comma 10 bis, del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, che si riporta:
<< Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione,
Pag. 10 di 18 previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.>>.
1.6. Sia l'ultima parte del comma 8 dell'art. 35 del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, che il comma 10 bis dello stesso art. 35 sono stati introdotti contestualmente dal comma
6 dell'art. 13 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L.
n. 122/2010, che si riporta:
< All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni."
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di
Pag. 11 di 18 mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.>>.
1.7. In concreto, nelle sole ipotesi in cui il beneficiario della prestazione collegata al reddito non presenti la dichiarazione dei redditi o non comunichi integralmente la situazione reddituale all'Amministrazione Finanziaria, il reddito derivante dalla prestazione erogata rileva nell'anno stesso in cui il reddito è prodotto.
E questo ha un senso se si considera che l' può avere piena CP_2 conoscenza della produzione di questo reddito non dichiarato al fisco derivante dalla prestazione erogata con la comunicazione obbligatoria al Casellario dei pensionati e non attraverso le dichiarazioni dei redditi.
1.8. Si tratta di situazioni peculiari in cui la dichiarazione fiscale non viene presentata o per mancata produzione di redditi o perché questa
Pag. 12 di 18 è al di sotto della soglia minima oppure perché operano esenzioni specifiche dall'obbligo di presentare detta dichiarazione al fisco.
Solo in questi casi è fatto obbligo al beneficiario di comunicare in ogni caso al Casellario centrale dei pensionati il reddito conseguito dalla prestazione erogatagli per espressa previsione legislativa.
1.9. Tanto premesso, se si ravvisa la differente rilevanza temporale della tipologia del reddito prodotto, se nell'anno precedente o nell'anno in corso, in ragione della effettiva conoscibilità da parte dell' della complessiva situazione reddituale del beneficiario, se CP_2 attraverso le dichiarazioni dei redditi, laddove presentate, necessariamente riferite all'anno d'imposta precedente, o se tramite le comunicazioni obbligatorie al Casellario centrale dei pensionati, risulta ovvia la scelta legislativa di distinguere il momento di incidenza dei redditi prodotti per la liquidazione delle prestazioni collegate al reddito.
1.10. La differente rilevanza temporale dei redditi prodotti sulle prestazioni collegate al reddito per come disciplinata dal primo e dal secondo periodo del comma 8 dell'art. 35 del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, ben può comprendersi analizzando la diversa fonte di conoscenza da parte dell' dei redditi prodotti dal beneficiario delle prestazioni collegate CP_2 al reddito.
Se la dichiarazione reddituale è stata presentata dal beneficiario la stessa non può che riferirsi all'anno precedente di produzione dei redditi dichiarati.
L' inevitabilmente, desumendo la situazione reddituale dalla CP_2 dichiarazione reddituale dovrà dare rilievo ai redditi prodotti nell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione.
Pag. 13 di 18 Diversamente nel caso in cui la dichiarazione non sia stata presentata o alcuni redditi siano stati omessi.
In questo caso l' avrà contezza della produzione del reddito CP_2 attraverso la comunicazione obbligatoria al Casellario dei pensionati.
In concreto, l'obbligo di comunicazione vige esclusivamente qualora i soggetti beneficiari non dichiarino al fisco i redditi prodotti o non li dichiarino integralmente.
In queste ipotesi avranno rilievo nell'anno in cui sono stati prodotti i soli redditi conseguiti per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.
1.11. A dare conforto alla ricostruzione appena operata della disciplina in esame è proprio il messaggio dell' n. 3350/2022. CP_2
In questo messaggio viene rappresentato che tra le prestazioni collegate al reddito per le quali vi è obbligo di comunicazione al
Casellario Centrale dei redti prodotti dal beneficiario rientra proprio la pensione di inabilità.
Nello stesso messaggio viene, inoltre, ribadito che per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all la propria situazione reddituale, qualora CP_2 non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente. (cfr. l'articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).
1.12. Tanto chiarito, nel caso in esame, non ricorre alcune delle ipotesi in cui è fatto obbligo al ricorrente, beneficiario della prestazione collegata al reddito come quella in esame, di comunicazione dei redditi prodotti dalle altre prestazioni al Per_1
Pag. 14 di 18 centrale dei pensionati, in quanto tutti i redditi prodotti sia nel 2022 che nel 2023 sono stati dichiarati al fisco, secondo quanto rappresentato proprio dall' CP_2
In concreto, nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale, non sussiste nessuna delle ipotesi di fatto obbligo di comunicazione dei redditi al Casellario centrale dei pensionati quali l'esenzione dalla presentazione all'amministrazione finanziaria della dichiarazione dei redditi o una dichiarazione non integrale.
A ben vedere, infatti, è stato lo stesso istituto previdenziale a rappresentare nella memoria costitutiva di aver ricavato tutti i redditi prodotti dal ricorrente sia nell'anno 2022 che nell'anno 2023 direttamente dai Modelli Unici dallo stesso ricorrente presentati3.
Se ne desume che il ricorrente, sia nell'anno 2022 che nell'anno
2023, ha dichiarato integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi prodotti, compresi quelli da lavoro autonomo, e, pertanto, non aveva alcun obbligo di comunicazione ulteriore al Casellario centrale dei pensionati.
1.13. Pertanto, nel caso in esame, avendo il ricorrente dichiarato all'amministrazione finanziaria sia i redditi prodotti nel 2022 che quelli prodotti nel 2023, deve operare il primo periodo e non anche il secondo periodo del comma 8 dell'art. 35 del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, non venendo in rilievo una ipotesi di mancata dichiarazione del reddito conseguito da prestazione per la quale vi è l'obbligo di comunicazione al Per_1 dei pensionati.
Ne consegue che, trovando applicazione solo il primo periodo del comma 8 dell'art. 35 del D.L. n. 207/2008, convertito con
CP 3 Cfr. memoria costitutiva dell' alla pag. n. 2.
Pag. 15 di 18 modificazioni dalla L. n. 14/2009, avranno incidenza sulla pensione di inabilità per l'anno 2023 in esame esclusivamente i redditi prodotti nell'anno precedente (2022).
1.14. Ciò posto, risultando controverso il diritto alla pensione di inabilità per l'anno 2023 per superamento del limite reddituale, per poter verificare l'effettivo superamento di detti limiti contestato dall' occorre dare rilievo ai soli redditi prodotti dalla parte CP_2 ricorrente nel 2022.
L' nella memoria costitutiva ha rappresentato che nel 2022 il CP_2 ricorrente ha prodotto un reddito complessivo imponibile a fini Irpef di € 17.816,00, di cui € 1.071,00 da immobili non locati ed €
16.745,00 da lavoro autonomo.
Ebbene, il limite reddituale per l'accesso alla pensione di inabilità per l'anno 2023 era fissato in € 17.920,00.
Tanto conforta ampiamente le pretese avanzate dalla parte ricorrente.
Pertanto, la prestazione della pensione di inabilità deve essere riconosciuta anche per l'anno 2023.
1.15. Del tutto ininfluente nella presente controversia è, inoltre,
l'allegazione dell' di aver provveduto al riconoscimento della CP_2 medesima prestazione per l'anno 2024, avendo il ricorrente domandato in questo giudizio esclusivamente il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità per il solo anno 2023.
Pertanto, in accoglimento integrale delle domande avanzate in ricorso occorre affermare il diritto della parte ricorrente alla pensione di inabilità per l'anno 2023.
Deve essere condannato l' al pagamento in favore della parte CP_2 ricorrente della pensione di inabilità per l'anno 2023, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai
Pag. 16 di 18 sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo4.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della presente controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. AT RA SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il promosso ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla pensione di inabilità per l'anno 2023;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_2 della pensione di inabilità per l'anno 2023, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 884,50
a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e
Pag. 17 di 18 spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarsi.
Bari,01/12/2025 Il Giudice del lavoro
AT RA TO
Pag. 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così. Cass. n. 9238/2021. 4 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.
Sezione Lavoro
N.R.G. 14105/2024
Il Giudice AT RA TO, all'udienza del 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to DIGREGORIO Parte_1
NA
ricorrente contro
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità per l'anno 2023.
CONCLUSIONI: come da note rese all'udienza dell'01.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere stato riconosciuto dall'Inps invalido civile totale anche in sede di revisione e di aver presentato domanda di ricostituzione reddituale all' non superando per il 2023 il limite CP_2 reddituale di € 17.920,00 per il godimento della prestazione assistenziale avendo prodotto nel 2023 € 1.071,00 da altri immobili ed € 8.329,00 da trattamento pensionistico;
affermando che il reddito da prendere in considerazione è quello prodotto nel 2023 ex art. 35, comma 8, del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, per come interpretato dalla Suprema Corte con la pronuncia richiamata;
vantando il diritto ai ratei di pensione di inabilità per l'anno 2023 a decorrere da gennaio per tredici mensilità, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità per l'anno 2023 e per la condanna dell' al pagamento CP_2 della prestazione dal gennaio 2023 per tredici mensilità, oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Allegava documentazione. Faceva dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Costituitasi la parte resistente domandava il rigetto delle CP_2 domande azionate per infondatezza, risultando superato per il 2023 il limite reddituale per l'accesso al benefico conteso, essendo il ricorrente beneficiario di indennità di accompagnamento, di pensione di inabilità e di trattamento pensionistico dal settembre 2022 oltre ad aver prodotto redditi da lavoro autonomo, per come desumibile dalla dichiarazioni reddituali prelevate dai modelli unici presentati dal ricorrente, incidendo sulla prestazione contesa sia i redditi da lavoro che gli altri redditi prodotti nell'anno 2022 rispetto alla prestazione pretesa per il 2023 con domanda di ricostituzione dell'08.07.2024 che i redditi da trattamento pensionistico prodotto nell'anno 2023 in forza dell'art. 35, comma 8, del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009. Rappresentando, inoltre, che per l'anno 2024 era stata riconosciuta la prestazione contesa, domandava, nei limiti dell'anno 2024, la declaratoria di cessata materia del contendere, vinte le spese processuali. Allegava documentazione.
Pag. 2 di 18 Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esplicitate.
A ben vedere, infatti, occorre prendere le mosse dalle seguenti decisive circostanze:
1) produzione di reddito complessivo imponibile a fini Irpef nell'anno
2022 da parte del ricorrente pari ad € 17.816,00, di cui € 1.071,00 da immobili non locati ed € 16.745,00 da lavoro autonomo, secondo quanto rappresentato dall' nella memoria costitutiva e desunto CP_2 dai Modelli Unici presentati dal ricorrente al fisco;
2) limite reddituale relativo al 2023 per l'accesso alla pensione di inabilità pari ad € 17.920,00.
Il reddito annuo lordo prodotto nel 2023 dalla parte ricorrente a titolo di trattamento pensionistico non potrebbe in alcun modo essere computato assieme ai redditi del 2022 per espressa previsione legislativa per come correttamente interpretata.
1. I redditi da computare per l'accesso alla pensione di inabilità
Occorre puntualizzare, innanzitutto, che per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità contesa rileva esclusivamente il reddito personale imponibile a fini Irpef al netto degli oneri deducibili per costante orientamento della Suprema Corte1.
1.1. Gli oneri deducibili sono esclusivamente quelli indicati nell'art. 10
T.U.I.R. che si riporta nella versione operante ratione temporis: 1 Cfr. Cass. n. 16599/2020 così massimata: “Per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt.
12 e 13 l. n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 t.u.i.r.”.
Pag. 3 di 18 < 1 . Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a ) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;
sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b ) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, [per la parte che eccede lire 500 mila]. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo;
si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c ) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d ) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da
Pag. 4 di 18 provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
e ) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'art. 30, comma
2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis ;
Pag. 5 di 18 e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire
2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire
3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
f ) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g ) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al
2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h ) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i ) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
Pag. 6 di 18 l ) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l- bis ) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 ;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all' articolo 59, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del per il merito CP_3 degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal , ivi Controparte_4 compresi l' e l'Istituto superiore per Controparte_5 la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b ) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art.
433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e ) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. [Per gli oneri di
Pag. 7 di 18 cui alla lettera e- bis ) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito].
3. Gli oneri di cui alle lettere f ), g ) e h ) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3- bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare.
[L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati.]
Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a
Pag. 8 di 18 titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.>>.
1.3. Non solo: il requisito reddituale di cui si discute deve essere accertato con riferimento all'anno di decorrenza della prestazione, in questo caso il 20232.
1.4. Ed ancora, occorre richiamare l'art. 35, commi 8 e 9, del D.L. n.
207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, che si riporta:
<<8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste
l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.>>.
La norma richiamata, al comma 8, contiene due distinti periodi: il primo disciplina la liquidazione o la ricostituzione delle prestazioni
Pag. 9 di 18 previdenziali ed assistenziali collegate al reddito e dispone che il reddito di riferimento complessivamente prodotto è quello conseguito nell'anno solare precedente;
il secondo periodo, invece, fa riferimento ai redditi conseguiti per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.
1.5. Per comprendere la ratio del secondo periodo in esame occorre richiamare l'art. 35, comma 10 bis, del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, che si riporta:
<< Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione,
Pag. 10 di 18 previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.>>.
1.6. Sia l'ultima parte del comma 8 dell'art. 35 del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, che il comma 10 bis dello stesso art. 35 sono stati introdotti contestualmente dal comma
6 dell'art. 13 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L.
n. 122/2010, che si riporta:
< All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni."
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di
Pag. 11 di 18 mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.>>.
1.7. In concreto, nelle sole ipotesi in cui il beneficiario della prestazione collegata al reddito non presenti la dichiarazione dei redditi o non comunichi integralmente la situazione reddituale all'Amministrazione Finanziaria, il reddito derivante dalla prestazione erogata rileva nell'anno stesso in cui il reddito è prodotto.
E questo ha un senso se si considera che l' può avere piena CP_2 conoscenza della produzione di questo reddito non dichiarato al fisco derivante dalla prestazione erogata con la comunicazione obbligatoria al Casellario dei pensionati e non attraverso le dichiarazioni dei redditi.
1.8. Si tratta di situazioni peculiari in cui la dichiarazione fiscale non viene presentata o per mancata produzione di redditi o perché questa
Pag. 12 di 18 è al di sotto della soglia minima oppure perché operano esenzioni specifiche dall'obbligo di presentare detta dichiarazione al fisco.
Solo in questi casi è fatto obbligo al beneficiario di comunicare in ogni caso al Casellario centrale dei pensionati il reddito conseguito dalla prestazione erogatagli per espressa previsione legislativa.
1.9. Tanto premesso, se si ravvisa la differente rilevanza temporale della tipologia del reddito prodotto, se nell'anno precedente o nell'anno in corso, in ragione della effettiva conoscibilità da parte dell' della complessiva situazione reddituale del beneficiario, se CP_2 attraverso le dichiarazioni dei redditi, laddove presentate, necessariamente riferite all'anno d'imposta precedente, o se tramite le comunicazioni obbligatorie al Casellario centrale dei pensionati, risulta ovvia la scelta legislativa di distinguere il momento di incidenza dei redditi prodotti per la liquidazione delle prestazioni collegate al reddito.
1.10. La differente rilevanza temporale dei redditi prodotti sulle prestazioni collegate al reddito per come disciplinata dal primo e dal secondo periodo del comma 8 dell'art. 35 del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, ben può comprendersi analizzando la diversa fonte di conoscenza da parte dell' dei redditi prodotti dal beneficiario delle prestazioni collegate CP_2 al reddito.
Se la dichiarazione reddituale è stata presentata dal beneficiario la stessa non può che riferirsi all'anno precedente di produzione dei redditi dichiarati.
L' inevitabilmente, desumendo la situazione reddituale dalla CP_2 dichiarazione reddituale dovrà dare rilievo ai redditi prodotti nell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione.
Pag. 13 di 18 Diversamente nel caso in cui la dichiarazione non sia stata presentata o alcuni redditi siano stati omessi.
In questo caso l' avrà contezza della produzione del reddito CP_2 attraverso la comunicazione obbligatoria al Casellario dei pensionati.
In concreto, l'obbligo di comunicazione vige esclusivamente qualora i soggetti beneficiari non dichiarino al fisco i redditi prodotti o non li dichiarino integralmente.
In queste ipotesi avranno rilievo nell'anno in cui sono stati prodotti i soli redditi conseguiti per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.
1.11. A dare conforto alla ricostruzione appena operata della disciplina in esame è proprio il messaggio dell' n. 3350/2022. CP_2
In questo messaggio viene rappresentato che tra le prestazioni collegate al reddito per le quali vi è obbligo di comunicazione al
Casellario Centrale dei redti prodotti dal beneficiario rientra proprio la pensione di inabilità.
Nello stesso messaggio viene, inoltre, ribadito che per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all la propria situazione reddituale, qualora CP_2 non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente. (cfr. l'articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).
1.12. Tanto chiarito, nel caso in esame, non ricorre alcune delle ipotesi in cui è fatto obbligo al ricorrente, beneficiario della prestazione collegata al reddito come quella in esame, di comunicazione dei redditi prodotti dalle altre prestazioni al Per_1
Pag. 14 di 18 centrale dei pensionati, in quanto tutti i redditi prodotti sia nel 2022 che nel 2023 sono stati dichiarati al fisco, secondo quanto rappresentato proprio dall' CP_2
In concreto, nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale, non sussiste nessuna delle ipotesi di fatto obbligo di comunicazione dei redditi al Casellario centrale dei pensionati quali l'esenzione dalla presentazione all'amministrazione finanziaria della dichiarazione dei redditi o una dichiarazione non integrale.
A ben vedere, infatti, è stato lo stesso istituto previdenziale a rappresentare nella memoria costitutiva di aver ricavato tutti i redditi prodotti dal ricorrente sia nell'anno 2022 che nell'anno 2023 direttamente dai Modelli Unici dallo stesso ricorrente presentati3.
Se ne desume che il ricorrente, sia nell'anno 2022 che nell'anno
2023, ha dichiarato integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi prodotti, compresi quelli da lavoro autonomo, e, pertanto, non aveva alcun obbligo di comunicazione ulteriore al Casellario centrale dei pensionati.
1.13. Pertanto, nel caso in esame, avendo il ricorrente dichiarato all'amministrazione finanziaria sia i redditi prodotti nel 2022 che quelli prodotti nel 2023, deve operare il primo periodo e non anche il secondo periodo del comma 8 dell'art. 35 del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, non venendo in rilievo una ipotesi di mancata dichiarazione del reddito conseguito da prestazione per la quale vi è l'obbligo di comunicazione al Per_1 dei pensionati.
Ne consegue che, trovando applicazione solo il primo periodo del comma 8 dell'art. 35 del D.L. n. 207/2008, convertito con
CP 3 Cfr. memoria costitutiva dell' alla pag. n. 2.
Pag. 15 di 18 modificazioni dalla L. n. 14/2009, avranno incidenza sulla pensione di inabilità per l'anno 2023 in esame esclusivamente i redditi prodotti nell'anno precedente (2022).
1.14. Ciò posto, risultando controverso il diritto alla pensione di inabilità per l'anno 2023 per superamento del limite reddituale, per poter verificare l'effettivo superamento di detti limiti contestato dall' occorre dare rilievo ai soli redditi prodotti dalla parte CP_2 ricorrente nel 2022.
L' nella memoria costitutiva ha rappresentato che nel 2022 il CP_2 ricorrente ha prodotto un reddito complessivo imponibile a fini Irpef di € 17.816,00, di cui € 1.071,00 da immobili non locati ed €
16.745,00 da lavoro autonomo.
Ebbene, il limite reddituale per l'accesso alla pensione di inabilità per l'anno 2023 era fissato in € 17.920,00.
Tanto conforta ampiamente le pretese avanzate dalla parte ricorrente.
Pertanto, la prestazione della pensione di inabilità deve essere riconosciuta anche per l'anno 2023.
1.15. Del tutto ininfluente nella presente controversia è, inoltre,
l'allegazione dell' di aver provveduto al riconoscimento della CP_2 medesima prestazione per l'anno 2024, avendo il ricorrente domandato in questo giudizio esclusivamente il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità per il solo anno 2023.
Pertanto, in accoglimento integrale delle domande avanzate in ricorso occorre affermare il diritto della parte ricorrente alla pensione di inabilità per l'anno 2023.
Deve essere condannato l' al pagamento in favore della parte CP_2 ricorrente della pensione di inabilità per l'anno 2023, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai
Pag. 16 di 18 sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo4.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della presente controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. AT RA SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il promosso ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla pensione di inabilità per l'anno 2023;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_2 della pensione di inabilità per l'anno 2023, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 884,50
a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e
Pag. 17 di 18 spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarsi.
Bari,01/12/2025 Il Giudice del lavoro
AT RA TO
Pag. 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così. Cass. n. 9238/2021. 4 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.