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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2024, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavo- ro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2024 , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7682 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Giuseppina Cipriano;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- CP_1
presentato e difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2023 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' onde ottenere la condanna CP_1
dell' al pagamento dei ratei dovuti a titolo di reddito di CP_2
cittadinanza a decorrere dalla domanda amministrativa presentata in data 12 dicembre 2022 fino al maggio 2023 .
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e va accolto .
Ed invero, nella fattispecie, l negava il reddito di cittadinan- CP_1
za per superamento dell'importo del patrimonio mobiliare del nucleo familiare, in quanto nell'isee venivano indicate anche le
1 somme accantonate in favore del figlio minore provenienti dall'indennità di accompagnamento di cui il minore era titolare.
Tuttavia, come evidenziato dalla Corte di Appello nella sentenza n. 3324 del 2024 resa tra le stesse parti su una domanda di RdC in precedenza avanzata , “lo stesso Ente previdenziale con una sua circolare aveva escluso il calcolo dell'indennità di accom- pagnamento dal reddito familiare ai fini della liquidazione del reddito di cittadinanza interpretando correttamente la norma di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) n. 4 legge 29/19 nonché art. 2 comma 6 stessa legge . Ma l'indennità di accompagnamento co- me misura assistenziale riconosciuta a tutti i cittadini se si tro- vano in determinate situazioni sanitarie a prescindere dal reddi- to non va inclusa nemmeno nel calcolo del patrimonio mobiliare poiché non è un reddito ma una misura di sostentamento per as- sicurare al disabile una forma di sostegno economico per la sua condizione che richiede l'intervento di terze persone per consen- tigli di vivere adeguatamente .
Sarebbe contrario allo spirito della legge sul Rdc impedire il go- dimento di tale misura assistenziale per il superamento della so- glia di reddito familiare se si include un'altra misura assistenzia- le, avente un'altra finalità e scopo a vantaggio di un soggetto di- sabile appartenente allo stesso nucleo familiare, nel reddito mo- biliare o familiare . Né si spiega come mai l'indennità di accom- pagnamento non debba essere considerata ai fini del reddito fa- miliare e invece ai fini di quello mobiliare. Non vi è alcuna nor- ma sul Rdc che includa l'indennità di accompagnamento tra i redditi di valore mobiliare da considerare”.
2 Pertanto, la domanda va accolta e l' va condannato al paga- CP_1
mento dei ratei di reddito di cittadinanza maturati a decorrere dal- la domanda amministrativa fino alla scadenza del beneficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da di- spositivo.
PQM
In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento dei ra- CP_1
tei di reddito di cittadinanza maturati a decorrere dall'1.1.2023 fino alla scadenza del beneficio;
condanna l' al pagamento delle spese di lite sostenute da par- CP_1
te ricorrente liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 9.12.2024
Il Giudice
Antonella Paparo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavo- ro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2024 , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7682 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Giuseppina Cipriano;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- CP_1
presentato e difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2023 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' onde ottenere la condanna CP_1
dell' al pagamento dei ratei dovuti a titolo di reddito di CP_2
cittadinanza a decorrere dalla domanda amministrativa presentata in data 12 dicembre 2022 fino al maggio 2023 .
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e va accolto .
Ed invero, nella fattispecie, l negava il reddito di cittadinan- CP_1
za per superamento dell'importo del patrimonio mobiliare del nucleo familiare, in quanto nell'isee venivano indicate anche le
1 somme accantonate in favore del figlio minore provenienti dall'indennità di accompagnamento di cui il minore era titolare.
Tuttavia, come evidenziato dalla Corte di Appello nella sentenza n. 3324 del 2024 resa tra le stesse parti su una domanda di RdC in precedenza avanzata , “lo stesso Ente previdenziale con una sua circolare aveva escluso il calcolo dell'indennità di accom- pagnamento dal reddito familiare ai fini della liquidazione del reddito di cittadinanza interpretando correttamente la norma di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) n. 4 legge 29/19 nonché art. 2 comma 6 stessa legge . Ma l'indennità di accompagnamento co- me misura assistenziale riconosciuta a tutti i cittadini se si tro- vano in determinate situazioni sanitarie a prescindere dal reddi- to non va inclusa nemmeno nel calcolo del patrimonio mobiliare poiché non è un reddito ma una misura di sostentamento per as- sicurare al disabile una forma di sostegno economico per la sua condizione che richiede l'intervento di terze persone per consen- tigli di vivere adeguatamente .
Sarebbe contrario allo spirito della legge sul Rdc impedire il go- dimento di tale misura assistenziale per il superamento della so- glia di reddito familiare se si include un'altra misura assistenzia- le, avente un'altra finalità e scopo a vantaggio di un soggetto di- sabile appartenente allo stesso nucleo familiare, nel reddito mo- biliare o familiare . Né si spiega come mai l'indennità di accom- pagnamento non debba essere considerata ai fini del reddito fa- miliare e invece ai fini di quello mobiliare. Non vi è alcuna nor- ma sul Rdc che includa l'indennità di accompagnamento tra i redditi di valore mobiliare da considerare”.
2 Pertanto, la domanda va accolta e l' va condannato al paga- CP_1
mento dei ratei di reddito di cittadinanza maturati a decorrere dal- la domanda amministrativa fino alla scadenza del beneficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da di- spositivo.
PQM
In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento dei ra- CP_1
tei di reddito di cittadinanza maturati a decorrere dall'1.1.2023 fino alla scadenza del beneficio;
condanna l' al pagamento delle spese di lite sostenute da par- CP_1
te ricorrente liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 9.12.2024
Il Giudice
Antonella Paparo
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