Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
- Presidente rel. Marcello MAGGI
Patrizia NIGRI Giudice
- Giudice Enrica DI TURSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1232 r.g.a.c. dell'anno 2018
promossa da
- rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Trianni ed Angela Iurlo Parte 1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 - rappresentato e difeso dall'avv. Matilde Massagli resistente con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 26-9-2024 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa. Il PM concludeva come in atti
FATTO E DIRITTO
Parte 1Con ricorso depositato in data 12-2-2018 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monteiasi con CP_1 il 30-5-1998, dal quale erano nate le figlie Persona 1 il 10-2-1999 e Per 2 il 6-3-2000. Esponeva l'attrice che con sentenza del 25-1-2005 era stata pronunciata la separazione giudiziale tra le parti addebitata al marito, ed erano stati previsti l'affidamento condiviso delle figlie collocate presso la madre, la disciplina del diritto di visita ed intrattenimento paterno, l'assegno di concorso al mantenimento della moglie e delle figlie a carico del CP 1 in € 300 complessivi, pari ad € 100 per ciascuno, oltre rivalutazione istat;
in seguito la Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto con sentenza depositata il 12-
12-2005 aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado solo con riguardo alla decorrenza dell'assegno, e negli anni successivi la comunione di vita non era più ripresa. L'attrice chiedeva la
chiedeva conferma delle previsioni di separazione per il mantenimento delle figlie.
All'esito dell'udienza presidenziale erano adottati del giudice delegato il 18-7-2018 i provvedimenti provvisori con aumento ad € 180 per ciascuna dell'assegno previsto per concorso al mantenimento delle figlie e conferma di quello previsto in favore della moglie.
In corso di causa è stata pronunziata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, pubblicata il 30-12-2019. La causa istruita documentalmente e con prove orali, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
Dopo la pronuncia sullo status l'oggetto del presente procedimento va circoscritto alla disciplina del mantenimento della prole ed alla domanda di assegno di divorzio spiegata dall'attrice.
Quanto al primo aspetto, non è a pronunciare sulla domanda di assegno di concorso al mantenimento della figlia avendo l'attrice dichiarato espressamente di rinunciare alla Controparte_2 relativa azione come da verbale di udienza del 14-12-2023. Vi è stata invece insistenza per il riconoscimento di assegno di mantenimento in favore della secondogenita _2 che, come non contestato, è convivente con la madre.
In corso di causa (udienza del 23-11-2023) il convenuto ha chiesto revoca dell'assegno di mantenimento anche per _2 avendone affermato la raggiunta autonomia economica in ragione di prestazione di attività di lavoro. Sono state per questo disposte informative presso l'INPS di
Taranto, da cui è risultato il recente avviamento di Parte 2 al lavoro con contratti a tempo determinato, mentre non è documentata la affermata prosecuzione da parte sua degli studi universitari di sociologia che la stessa aveva intrapreso presso l'Università di Lecce(v. deposizione testimoniale dalla stessa resa nell'anno 2021). Dalle informative si trae che Parte 2 è stata avviata al lavoro con contratti part time ed a tempo determinato dal 20-9-2022 al 19-2-2023 per circa quattro mesi alle dipendenze della [...]
CP_3 ;ha fruito di NA SPI sino al 10-6-2023; quindi è stata avviata al lavoro come operatrice di call center dal 25-3-2024 al 9-6-2024 alle dipendenze di Controparte_4 con contratto a tempo determinato. Tali risultanze istruttorie non consentono di ritenere senz'altro raggiunta dalla figlia
Per 2 piena autonomia economica, avendo i lavori svolti avuto carattere breve e non continuativo e ritorno salariale non elevato, avendosi riguardo alle presumibili esigenze della beneficiaria, all'età ancor molto giovane, ed alla posizione reddituale dei genitori;
mentre è da escludere una negligenza della stessa figlia nella ricerca di una attività di lavoro, anzi smentita dalle assunte informative.
La possibilità di ricavare un reddito sia pure non continuativo dalle proprie capacità di lavoro giustifica tuttavia la riduzione ad € 120 con decorrenza dalla corrente mensilità di febbraio 2025 dell'assegno di concorso al suo mantenimento già stabilito a carico del padre con i provvedimenti presidenziali del 18-7-2018. Va inoltre stabilito l'obbligo di Controparte 1 di contribuire per il 50% al pagamento delle spese straordinarie di mantenimento della figlia Per 2 da individuarsi nel protocollo adottato da questo Tribunale il 4-7-2022.
La questione ulteriore della spettanza e liquidazione dell'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente va valutata in questa sede alla stregua dei presupposti dell'art. 5 1. 1° dicembre 1970 n. 898. Tale questione è indipendente da quanto previsto nel regime separativo, giacchè l'assegno ex art.156 c.civ.
è espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale che consegue alla separazione, mentre l'assegno di divorzio ex art.5 1.898.1970 è espressione della solidarietà post-coniugale. La giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. Sez. un., 18287/2018; Cass. civ. n.1882/2019;id. 24/2/2021 n. 5055) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Ne discende che in sede di giudizio divorzile, la sproporzione economica tra le condizioni patrimoniali dei coniugi si configura come prerequisito fattuale per l'attribuzione dell'assegno in questione (cfr. Cass.n. 32398/2019).
Considerando la situazione economica delle parti, questa è mutata dal tempo della separazione ed in corso di causa. Infatti il resistente dal principio del giudizio ha lavorato quale impiegato sino al 2022 con un reddito netto, evincibile dalle dichiarazioni fiscali, di circa € 20.000 annuali;
in seguito,e dalla fine del 2022, ha percepito Naspi in relazione ad una sopravvenuta condizione di disoccupazione, per una misura media di circa € 1000-1100 che si ricava dai prodotti estratti conto bancari;
infine con decorrenza dal 18-3-2024 è stato riconosciuto invalido al 100% con diritto ad indennità di accompagnamento ed assegno di invalidità civile per patologia oncologica, con diritto a percepire trattamenti assistenziali per complessivi € 865,09. Il resistente è proprietario di immobili(un locale di categoria C/2 in Roccaforzata ed un appartamento di categoria A/3 in Roccaforzata, fondi rustici di ridotta estensione ed “aree urbane” tutti presumibilmente non produttivi di reddito alcuni dei quali in quota limitata) e percepisce periodicamente una somma mensile di € 400 (cfr. estratti conto Intesa
San Paolo). Il convenuto ha inoltre alienato un secondo appartamento in Roccaforzata oltre a quota di diritti su un lastrico solare, con atto del 17-10-2022, prodotto dal resistente, per il corrispettivo di € 140.000, mentre la giacenza media sul conto bancario a lui intestato per l'anno 2023 è stata pari a circa € 125.000.
Per ciò che attiene alla situazione economica dell'attrice, non vi è prova dello svolgimento da parte di quest'ultima di stabile attività lavorativa, avendola i testi escussi negata, in ragione anche dell'assistenza prestata ad un fratello disabile ed alla madre (quest'ultima poi deceduta in corso di causa in data 13-11-2023), ricevendone in corrispettivo un “aiuto saltuario per la spesa le utenze e aiuti alle ragazze della Pt_1 "(dep. Tes_1). L'attrice è intestataria di terreni ed alcuni immobili in
Monteiasi sebbene in quote di comproprietà, dovendosi presumere la loro idoneità a fornire reddito
,seppur non particolarmente elevato stante la situazione di comunione e la ubicazione in un piccolo centro;
non è stato dimostrato, per i fabbricati, che si tratti di cespiti a rustico e non utilizzabili. La
è inoltre presumibilmente titolare di somme liquide, come si ricava dall'estratto del conto Pt 1 corrente MPS cointestato alla stessa attrice alla madre Controparte_5 ed a Persona 3
,
con saldo al 5-3-2024 di € 84988,76, di cui può presumersi l'appartenenza alla cointestataria per almeno un terzo. Non è stata infine dimostrata, ed anzi è stata negata dai testi escussi, la instaurazione da parte della Pt 1 di stabile relazione di convivenza con altro uomo.
La situazione economica delle parti, così riassunta, presenta uno squilibrio apprezzabile in favore del resistente il quale riceve stabilmente un trattamento assistenziale, oltre ad una rimessa di € 400 periodica, ed è titolare di somme liquide in misura maggiore di centomila euro, pertanto almeno in parte suscettibili di investimento;
per contro la resistente non ha attività lavorativa stabile (né in ragione dell'età e della mancanza di qualificazione professionale potrebbe facilmente procurarsela essendo nata il [...]) e gode presumibilmente di redditi alquanto inferiori in relazione alla contitolarità di immobili ed alla titolarità di somme liquide in misura non particolarmente elevata e perciò attendibilmente destinabile in gran parte alle esigenze quotidiane. CP 1 eVa quindi stabilito in ragione di una certa disparità economica a favore dello stesso della sussistenza di elementi istruttori che ne giustificano all'attualità la funzione precipuamente assistenziale, un assegno di divorzio a suo carico di € 150 oltre rivalutazione Istat, il tutto con decorrenza dal giorno 1 febbraio 2025, e scadenza al giorno uno di ogni mese successivo, confermando per il periodo precedente la previsione di mantenimento del coniuge di cui al provvedimento presidenziale.
Non vi sono invece elementi per valorizzare la funzione compensativa della prestazione divorzile, e ciò in ragione della durata limitata della convivenza matrimoniale e della mancata allegazione e prova di elementi che sostengano quella funzione, in specie con riguardo ad un eventuale sacrificio di concrete occasioni lavorative per fare fronte alle esigenze familiari e di cura della prole.
Il complessivo esito e la natura della lite giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 12-2-2018 da Parte 1 nei confronti di CP 1 e dando atto della già intervenuta
, pronuncia di cessazione di effetti civili del matrimonio tra le parti, così provvede:
1) riduce ad € 120 oltre rivalutazione istat con decorrenza dal giorno uno del corrente mese di
وdi concorso al mantenimento della febbraio 2025, l'assegno già posto a carico di CP 1 dispone l'obbligo paterno di contribuire al 50% delle spese straordinarie di figlia Parte 2 da individuarsi sulla scorta del protocollo in materiaParte_2mantenimento della stessa adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022; CP_1 assegno di divorzio in favore di 2) pone a carico di Parte 1 nella misura di € 150,00 oltre rivalutazione Istat, il tutto con prima decorrenza dal giorno uno del mese di febbraio
2025 e scadenza al giorno uno di ogni mese successivo;
conferma per il periodo precedente la previsione di mantenimento del coniuge di cui al provvedimento presidenziale del 18-7-2018;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Taranto, 11-2-2025
IL PRESIDENTE