Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.
Articolo 1 della Legge 29 aprile 2015, n. 64
Articolo 2
- Legge 29 aprile 2015, n. 64
Articolo 1 della Legge 29 aprile 2015, n. 64
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20 maggio 2015
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