TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/12/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1341 / 2025
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Simone Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1341 / 2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. NC Manconi, presso il cui Parte_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(c.f. ) con l'Avv. Fabio Fattorini e l'avv. Paola Controparte_1 C.F._2
Bartolini, presso il cui Studio ha eletto domicilio
CONVENUTO con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente:
“1. affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre Per_1
2. Il padre eserciterà il diritto di visita con le seguenti modalità: un weekend ogni 15 giorni dal venerdì dalle ore 17.30 sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola o a casa della madre nonché i giorni di martedì e giovedì dalle ore 17,30= fino alla mattina successiva. Nella settimana in cui il padre non avrà il weekend lo terrà comunque nei giorni di martedì e giovedì dalle Per_1
1 ore 17.30 con pernottamento. Per quanto riguarda le festività natalizie, trascorrerà una Per_1 settimana con ciascun genitore (23 dicembre al 30 dicembre con un genitore;
dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno); per il corrente anno 2025 starà con il padre durante la prima settimana. Per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con il Per_1 padre almeno 15 giorni consecutivi nel periodo da concordarsi entro il 15 Maggio di ogni anno.
Le parti concordano che il 25 dicembre di ogni anno starà metà giornata con la madre e metà Per_1 giornata con il padre.
3. GN di mantenimento per a carico del padre per euro 350,00 mensili annualmente Per_1 rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
4. Spese straordinarie al 50%
5. Le parti concordano che le spese straordinarie di importo superiore ad euro 150,00 dovranno essere preventivamente concordate qualsiasi sia la loro natura.
6. GN unico interamente alla madre
6. Spese del giudizio compensate”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, data 23.12.2025”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26.06.2025 e ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con e celebrato in Prato in data 7.12.2015 con atto poi trascritto nel Controparte_1 registro dello Stato civile di detto Comune, specificamente al n. Atto 174, Parte 2, Serie A, dell'anno
2015.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: (1) che dall'unione dei coniugi in data 18.09.2017
è nato;
(2) che, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno depositato Persona_2 congiuntamente ricorso presso il Tribunale di Prato per ottenere la separazione personale;
(3) che in data 12.06.2024 il Tribunale adito ha pubblicato la sentenza n. 65/2024 con cui ha disposto: a)
l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla moglie in qualità di genitore collocatario in modo prevalente di;
b) l'obbligo in capo al marito di versare alla moglie, a titolo di contributo al Per_1 mantenimento del figlio la somma di € 550,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
(4) che le parti non hanno depositato istanza congiunta di riassunzione del procedimento di separazione consensuale in quanto non hanno trovato accordo in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio;
(5) che le condizioni economiche del convenuto sono sensibilmente mutate, avendo ricavato dalla vendita dell'abitazione coniugale, la somma di euro 115.000,00, mentre immutate sono quelle della ricorrente, che risulta ancora disoccupata.
2 Pertanto, la ricorrente ha insistito per ottenere la pronuncia del divorzio dal alle seguenti CP_1 condizioni: “il figlio minore il quale, stante la tenera età, non svolge alcuna attività ludica, Per_1 extrascolastica o frequentazioni necessitanti di particolare regolamentazione, resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
per gli atti di ordinaria amministrazione le decisioni saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio sarà al momento;
il figlio minore avrà domicilio prevalente presso l'abitazione della madre Per_1 posta in piazza Dei Partigiani n. 17, Prato, ed il padre potrà vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità: - dal venerdì sera alle ore 18,00, prelevandolo al domicilio materno, fino al lunedì mattina seguente, in cui lo accompagnerà a scuola ovvero al domicilio materno quando non vi sarà scuola;
- un fine settimana ogni due;
- due giorni alla settimana, il martedì e giovedì dalle ore 18:00, quando provvederà a prelevarlo dal domicilio materno per poi provvedere a riaccompagnarlo a scuola il mattino successivo ovvero, quando non vi è scuola, portarlo al domicilio materno entro le ore 08:30;
- festività Natalizie: ad anni alterni con un genitore dalla fine della scuola fino alle ore 18:00 del 25 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 18:01 del 25 dicembre fino al rientro a scuola;
per il corrente anno 2025 starà con il padre durante il primo periodo;
- vacanze estive: trascorrerà col padre almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo da concordarsi entro il 15 Maggio di ogni anno;
il signor verserà alla signora entro e non oltre il giorno 18 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese con bonifico sul conto corrente alla stessa intestato e già conosciuto dal primo, le somme dovute
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore pari ad euro 650,00 mensili, Per_1 contributo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo;
le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche del 15 Marzo 2019 a firma dell'allora Presidente del Tribunale dott.
NC ER;
l'GN UN come per legge sarà diviso al 50% tra i coniugi”.
Il giudice, letto il ricorso, con decreto del 26.06.2025, ha fissato la prima udienza di comparizione al
18.11.2025, onerando le parti dei rispettivi adempimenti nei termini di legge.
Si è costituito tempestivamente in giudizio , contestando le pretese avanzate dalla Controparte_1 ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare, il convenuto ha eccepito: (1) che il ricavato della vendita dell'abitazione familiare è stato suddiviso al 50% tra i due coniugi;
(2) che la situazione reddituale del convenuto non è mutata, in quanto continua a percepire il medesimo stipendio;
(3) che la ricorrente non ha dato atto di alcuna sopraggiunta novità relativa alle esigenze del figlio minore;
(4) che la ricorrente ha capacità lavorativa e quindi potrebbe reperire una nuova occupazione.
Pertanto, il convenuto ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN TESI:
3 1) confermare la condizione sub (a) del ricorso introduttivo;
2) confermare la condizione sub (b) del ricorso introduttivo;
3) il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 18 di ogni mese CP_1 Pt_1 la somma di euro 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio con devoluzione alla Per_1 ricorrente dell'intero importo dell'assegno unico percepito dall'Inps, attualmente pari a complessivi euro 200,00; 4) confermare la condizione sub (d) del ricorso introduttivo;
IN IPOTESI: 1) confermare la condizione sub (a) del ricorso introduttivo;
2) confermare la condizione sub (b) del ricorso introduttivo;
3) il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 18 di ogni mese CP_1 Pt_1 la somma di euro 300,00, o quella diversa, maggiore e/o minore che risulterà ad istruttoria espletata, quale contributo al mantenimento del figlio rimanendo diviso a metà l'assegno unico, come Per_1 per legge;
4) confermare la condizione sub (d) del ricorso introduttivo”.
All'udienza del 18.11.2025, il giudice, sentite le parti separatamente, ha tentato la conciliazione, formulando una proposta di accordo;
parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla proposta formulata mentre parte convenuta ha chiesto un breve rinvio per la valutazione. Il giudice, preso atto, ha rinviato la causa all'udienza del 9.12.2025 per l'esame della proposta conciliativa, disponendo la sostituzione della stessa con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Parte ricorrente, lette le note di trattazione scritta depositate dal convenuto in data 8.12.2025, con istanza del 9.12.2025, ha chiesto al giudice di fissarsi udienza in presenza per la comparizione personale delle parti per formalizzare congiuntamente le conclusioni conformi all'attuale regolamentazione del diritto di visita del minore . Per_1
Il giudice, preso atto, ha fissato l'udienza del 17.12.2025 per la comparizione personale delle parti durante la quale le stesse hanno precisato le condizioni dell'accordo raggiunto, rinunciando espressamente alla concessione dei termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c.
Il giudice, pertanto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi anche in relazione alla prole;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio
4 minore , non sono in contrasto con gli interessi dello stesso e che il suo ascolto appare Per_1 manifestamente superfluo (art. 337octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo; rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e , sposati con matrimonio celebrato in Prato in data
[...] Controparte_1
7.12.2015 con atto poi trascritto nel registro dello Stato civile di detto Comune, specificamente al n. Atto 174, Parte 2, Serie A, dell'anno 2015,
2. dispone l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
3. Il padre eserciterà il diritto di visita con le seguenti modalità: un weekend ogni 15 giorni dal venerdì dalle ore 17.30 sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola o a casa della madre nonché i giorni di martedì e giovedì dalle ore 17,30= fino alla mattina successiva. Nella settimana in cui il padre non avrà il weekend lo terrà comunque nei giorni di martedì e Per_1 giovedì dalle ore 17.30 con pernottamento. Per quanto riguarda le festività natalizie, Per_1 trascorrerà una settimana con ciascun genitore (23 dicembre al 30 dicembre con un genitore;
dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno); per il corrente anno 2025 starà con il padre durante la prima settimana. Per quanto riguarda le vacanze estive,
trascorrerà con il padre almeno 15 giorni consecutivi nel periodo da concordarsi entro Per_1 il 15 Maggio di ogni anno;
4. Le parti concordano che il 25 dicembre di ogni anno starà metà giornata con la madre Per_1
e metà giornata con il padre:
5. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , versando Per_1 alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 350,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
6. Pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno,
5 pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
7. Le parti concordato che le spese straordinarie di importo superiore ad euro 150,00 dovranno essere preventivamente concordate qualsiasi sia lo loro natura;
8. Dispone che l'assegno unico e universale erogato dall'Inps sia versato interamente alla madre del minore, Parte_1
9. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
10. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato (PO) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della
Cancelleria.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025.
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
7
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Simone Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1341 / 2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. NC Manconi, presso il cui Parte_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(c.f. ) con l'Avv. Fabio Fattorini e l'avv. Paola Controparte_1 C.F._2
Bartolini, presso il cui Studio ha eletto domicilio
CONVENUTO con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente:
“1. affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre Per_1
2. Il padre eserciterà il diritto di visita con le seguenti modalità: un weekend ogni 15 giorni dal venerdì dalle ore 17.30 sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola o a casa della madre nonché i giorni di martedì e giovedì dalle ore 17,30= fino alla mattina successiva. Nella settimana in cui il padre non avrà il weekend lo terrà comunque nei giorni di martedì e giovedì dalle Per_1
1 ore 17.30 con pernottamento. Per quanto riguarda le festività natalizie, trascorrerà una Per_1 settimana con ciascun genitore (23 dicembre al 30 dicembre con un genitore;
dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno); per il corrente anno 2025 starà con il padre durante la prima settimana. Per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con il Per_1 padre almeno 15 giorni consecutivi nel periodo da concordarsi entro il 15 Maggio di ogni anno.
Le parti concordano che il 25 dicembre di ogni anno starà metà giornata con la madre e metà Per_1 giornata con il padre.
3. GN di mantenimento per a carico del padre per euro 350,00 mensili annualmente Per_1 rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
4. Spese straordinarie al 50%
5. Le parti concordano che le spese straordinarie di importo superiore ad euro 150,00 dovranno essere preventivamente concordate qualsiasi sia la loro natura.
6. GN unico interamente alla madre
6. Spese del giudizio compensate”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, data 23.12.2025”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26.06.2025 e ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con e celebrato in Prato in data 7.12.2015 con atto poi trascritto nel Controparte_1 registro dello Stato civile di detto Comune, specificamente al n. Atto 174, Parte 2, Serie A, dell'anno
2015.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: (1) che dall'unione dei coniugi in data 18.09.2017
è nato;
(2) che, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno depositato Persona_2 congiuntamente ricorso presso il Tribunale di Prato per ottenere la separazione personale;
(3) che in data 12.06.2024 il Tribunale adito ha pubblicato la sentenza n. 65/2024 con cui ha disposto: a)
l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla moglie in qualità di genitore collocatario in modo prevalente di;
b) l'obbligo in capo al marito di versare alla moglie, a titolo di contributo al Per_1 mantenimento del figlio la somma di € 550,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
(4) che le parti non hanno depositato istanza congiunta di riassunzione del procedimento di separazione consensuale in quanto non hanno trovato accordo in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio;
(5) che le condizioni economiche del convenuto sono sensibilmente mutate, avendo ricavato dalla vendita dell'abitazione coniugale, la somma di euro 115.000,00, mentre immutate sono quelle della ricorrente, che risulta ancora disoccupata.
2 Pertanto, la ricorrente ha insistito per ottenere la pronuncia del divorzio dal alle seguenti CP_1 condizioni: “il figlio minore il quale, stante la tenera età, non svolge alcuna attività ludica, Per_1 extrascolastica o frequentazioni necessitanti di particolare regolamentazione, resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
per gli atti di ordinaria amministrazione le decisioni saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio sarà al momento;
il figlio minore avrà domicilio prevalente presso l'abitazione della madre Per_1 posta in piazza Dei Partigiani n. 17, Prato, ed il padre potrà vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità: - dal venerdì sera alle ore 18,00, prelevandolo al domicilio materno, fino al lunedì mattina seguente, in cui lo accompagnerà a scuola ovvero al domicilio materno quando non vi sarà scuola;
- un fine settimana ogni due;
- due giorni alla settimana, il martedì e giovedì dalle ore 18:00, quando provvederà a prelevarlo dal domicilio materno per poi provvedere a riaccompagnarlo a scuola il mattino successivo ovvero, quando non vi è scuola, portarlo al domicilio materno entro le ore 08:30;
- festività Natalizie: ad anni alterni con un genitore dalla fine della scuola fino alle ore 18:00 del 25 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 18:01 del 25 dicembre fino al rientro a scuola;
per il corrente anno 2025 starà con il padre durante il primo periodo;
- vacanze estive: trascorrerà col padre almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo da concordarsi entro il 15 Maggio di ogni anno;
il signor verserà alla signora entro e non oltre il giorno 18 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese con bonifico sul conto corrente alla stessa intestato e già conosciuto dal primo, le somme dovute
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore pari ad euro 650,00 mensili, Per_1 contributo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo;
le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche del 15 Marzo 2019 a firma dell'allora Presidente del Tribunale dott.
NC ER;
l'GN UN come per legge sarà diviso al 50% tra i coniugi”.
Il giudice, letto il ricorso, con decreto del 26.06.2025, ha fissato la prima udienza di comparizione al
18.11.2025, onerando le parti dei rispettivi adempimenti nei termini di legge.
Si è costituito tempestivamente in giudizio , contestando le pretese avanzate dalla Controparte_1 ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare, il convenuto ha eccepito: (1) che il ricavato della vendita dell'abitazione familiare è stato suddiviso al 50% tra i due coniugi;
(2) che la situazione reddituale del convenuto non è mutata, in quanto continua a percepire il medesimo stipendio;
(3) che la ricorrente non ha dato atto di alcuna sopraggiunta novità relativa alle esigenze del figlio minore;
(4) che la ricorrente ha capacità lavorativa e quindi potrebbe reperire una nuova occupazione.
Pertanto, il convenuto ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN TESI:
3 1) confermare la condizione sub (a) del ricorso introduttivo;
2) confermare la condizione sub (b) del ricorso introduttivo;
3) il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 18 di ogni mese CP_1 Pt_1 la somma di euro 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio con devoluzione alla Per_1 ricorrente dell'intero importo dell'assegno unico percepito dall'Inps, attualmente pari a complessivi euro 200,00; 4) confermare la condizione sub (d) del ricorso introduttivo;
IN IPOTESI: 1) confermare la condizione sub (a) del ricorso introduttivo;
2) confermare la condizione sub (b) del ricorso introduttivo;
3) il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 18 di ogni mese CP_1 Pt_1 la somma di euro 300,00, o quella diversa, maggiore e/o minore che risulterà ad istruttoria espletata, quale contributo al mantenimento del figlio rimanendo diviso a metà l'assegno unico, come Per_1 per legge;
4) confermare la condizione sub (d) del ricorso introduttivo”.
All'udienza del 18.11.2025, il giudice, sentite le parti separatamente, ha tentato la conciliazione, formulando una proposta di accordo;
parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla proposta formulata mentre parte convenuta ha chiesto un breve rinvio per la valutazione. Il giudice, preso atto, ha rinviato la causa all'udienza del 9.12.2025 per l'esame della proposta conciliativa, disponendo la sostituzione della stessa con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Parte ricorrente, lette le note di trattazione scritta depositate dal convenuto in data 8.12.2025, con istanza del 9.12.2025, ha chiesto al giudice di fissarsi udienza in presenza per la comparizione personale delle parti per formalizzare congiuntamente le conclusioni conformi all'attuale regolamentazione del diritto di visita del minore . Per_1
Il giudice, preso atto, ha fissato l'udienza del 17.12.2025 per la comparizione personale delle parti durante la quale le stesse hanno precisato le condizioni dell'accordo raggiunto, rinunciando espressamente alla concessione dei termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c.
Il giudice, pertanto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi anche in relazione alla prole;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio
4 minore , non sono in contrasto con gli interessi dello stesso e che il suo ascolto appare Per_1 manifestamente superfluo (art. 337octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo; rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e , sposati con matrimonio celebrato in Prato in data
[...] Controparte_1
7.12.2015 con atto poi trascritto nel registro dello Stato civile di detto Comune, specificamente al n. Atto 174, Parte 2, Serie A, dell'anno 2015,
2. dispone l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
3. Il padre eserciterà il diritto di visita con le seguenti modalità: un weekend ogni 15 giorni dal venerdì dalle ore 17.30 sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola o a casa della madre nonché i giorni di martedì e giovedì dalle ore 17,30= fino alla mattina successiva. Nella settimana in cui il padre non avrà il weekend lo terrà comunque nei giorni di martedì e Per_1 giovedì dalle ore 17.30 con pernottamento. Per quanto riguarda le festività natalizie, Per_1 trascorrerà una settimana con ciascun genitore (23 dicembre al 30 dicembre con un genitore;
dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno); per il corrente anno 2025 starà con il padre durante la prima settimana. Per quanto riguarda le vacanze estive,
trascorrerà con il padre almeno 15 giorni consecutivi nel periodo da concordarsi entro Per_1 il 15 Maggio di ogni anno;
4. Le parti concordano che il 25 dicembre di ogni anno starà metà giornata con la madre Per_1
e metà giornata con il padre:
5. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , versando Per_1 alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 350,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
6. Pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno,
5 pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
7. Le parti concordato che le spese straordinarie di importo superiore ad euro 150,00 dovranno essere preventivamente concordate qualsiasi sia lo loro natura;
8. Dispone che l'assegno unico e universale erogato dall'Inps sia versato interamente alla madre del minore, Parte_1
9. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
10. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato (PO) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della
Cancelleria.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025.
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
7