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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 863/2024 R.G. Cont. consensuale”. promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]d'Ivrea (TO), Parte_1
Via Aosta n.11, Codice Fiscale ed elettivamente domiciliata in C.F._1
Chivasso (To), Via Caduti per la Libertà 43, presso lo Studio dell'Avv. Rosalba LICCESE,
che la rappresenta e difende giusta procura in atti ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 435 del 14.4.2023
e nato a [...] il [...] e residente a [...]
(TO), Piazza Castello 1, Codice Fiscale , ed elettivamente C.F._2
domiciliato in Torino, Via Andrea Massena n. 87, presso lo Studio dell'Avv. Francesco
CRINITI che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea- Conclusioni congiunte
“1) Dare atto che la casa coniugale sita in Montanaro (TO), Via Ivrea n.18, è stata rilasciata ed entrambi i coniugi, che hanno reperito autonome abitazioni ove hanno trasferito le rispettive residenze.
2) La figlia minore rimane affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione principale e residenza anagrafica presso la madre. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione e all'equilibrio psico-fisico degli stessi.
3) Il Sig. incontrerà e terrà con sé la figlia minore ccordandosi Parte_2 Per_1
con la moglie via sms o whatsapp o altro mezzo idoneo e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità e termini:
A week end alternati dal venerdi, prelevandola all'uscita dell'asilo e riaccompagnandola alla domenica sera presso la madre alle ore 18.30.
-nel periodo natalizio, ad anni alterni una settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre (nel 2024
con il padre) o dal 31 dicembre al 6 gennaio (2023/2024 con il padre). Possibilmente, ciascun genitore assicurerà all'altro, a prescindere dalla settimana di competenza, di scambiare i regali con la figlia (trascorrendo qualche ora) il giorno della Vigilia o di Natale o Santo Stefano.
-le vacanze pasquali ad anni alterni (nel 2024 con il padre), ma nell'ipotesi in cui non vengano programmati viaggi, ciascun genitore trascorrerà le vacanze pasquali ad anni alterni dal giovedì
alla domenica sera (nel 2024 con il padre) o dalla domenica sera al martedì (nel 2024 con la madre);
-durante le vacanze estive: nel 2024 due settimane non consecutive, e dal 2025 per tre settimane non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, in ogni caso con l'impegno di comunicare il luogo ove verrà condotta la minore durante le vacanze ed i recapiti telefonici ove potrà essere reperita telefonicamente.
In difetto di accordo, nel 2024 dal 1 al 10 agosto con la madre e dall'11 agosto al 19 agosto con il padre e dal 21 agosto al 28 agosto con la madre e dal 29 agosto al 5 settembre con il padre;
dal 2025 dal 1 al 16 agosto (anni pari con la madre) o dal 17 al 31 agosto (anni pari con il padre).
Una terza settimana di vacanza con ciascun genitore da concordare di anno in anno tra gli stessi;
-ad anni alterni durante le vacanze di Carnevale, le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”), il giorno del compleanno della figlia. Ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia rispettivamente la festa del papà e della mamma e il proprio compleanno. Durante i periodi di vacanza e/o ponte, gli incontri abituali con l'altro genitore rimarranno sospesi e la turnazione proseguirà senza variazioni al termine delle medesime;
-ciascun genitore assicurerà i contatti telefonici quotidiani tra la figlia e l'altro genitore;
-in ogni caso, ove dovessero manifestarsi esigenze maggiormente rispondenti all'interesse e/o ai bisogni e alle necessità della figlia o anche in caso di particolari necessità di uno dei genitori, le modalità di frequentazione, ovvero i tempi di permanenza come sopra stabiliti, potranno, previo necessario accordo tra i genitori, essere modificati, consentendo comunque a ciascuno di essi di mantenere un rapporto costante con la minore.
4) I coniugi provvederanno al mantenimento e alla cura della figlia quando è presso di sè ed il
Sig. corrisponderà alla moglie un contributo per il mantenimento Parte_2
indiretto della figlia, sino a quando non sarà economicamente indipendente, nella misura di
500,00 € mensili (6.000,00 euro annui), con accredito entro il 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla moglie IBAN [...], annualmente rivalutabile secondo l'andamento degli indici Istat a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso.
5) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% delle spese scolastiche (libri, tasse, rette,
autobus, spesa di corredo scolastico ad inizio anno..) e della mensa scolastica di spese Per_1
mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale sostenute nell'interesse della figlia, oltre al 50% dei costi relativi alle spese per le attività sportive e/o ricreative della figlia (spese di iscrizioni e di abbigliamento), che dovranno essere tutte previamente concordate fra i coniugi e documentate, almeno un'attività, e se necessitate (ovvero connotate da urgenza tale da non permettere il previo accordo o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori) solo documentate, e comunque, tutte le spese straordinarie al 50% in conformità delle prescrizioni del
Protocollo pubblicato il 24 giugno 2016 (che le parti dichiarano di aver ricevuto in copia). I coniugi suddivideranno al 50% anche le spese per il mantenimento del cane IR, che seppure intestato al marito, rimarrà a vivere stabilmente con la Sig.ra e Pt_1 Per_1
6) I coniugi concordano che l'Assegno Unico Universale (AUU) per la figlia minore nonché ogni altro eventuale bonus o indennità venga percepito in via esclusiva dalla Sig.ra Parte_1
7) Dare atto che i coniugi concordano che la vettura FI ND targata EW013LG intestata alla moglie rimane assegnata in uso alla stessa, con oneri esclusivamente a suo carico. In caso di vendita o rottamazione il marito Sig. si renderà disponibile a Parte_2
sottoscrivere la documentazione necessaria senza alcuna pretesa sull'eventuale prezzo incassato.
8) Dare atto che i coniugi concordano che i conti correnti e le relative giacenze rimangono assegnati esclusivamente ai rispettivi intestatari.
Entrambi si renderanno disponibili a sottoscrivere eventuale documentazione che si rendesse necessaria in caso di estinzione del conto dell'altro coniuge senza alcuna pretesa sulla giacenza.
9) I coniugi concordano che le posizioni debitorie di entrambi saranno assolte esclusivamente da chi le ha contratte o ne è intestatario.”
Il P.M., cui gli atti sono stati trasmessi per le conclusioni il 4.11.2024, nulla ha osservato.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 10.4.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio con rito civile a Candia C.se (TO) il 17 giugno 2017
(trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Candia C.se Parte II Serie C N.4)
in regime patrimoniale di comunione dei beni (DOC. 3).
- dall'unione dei coniugi è nata a [...] il [...] (DOC.4) Per_1
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 28 ottobre 2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile a Candia C.se (TO) il 17 giugno 2017 (trascritto presso l'Ufficio
di Stato Civile del Comune di Candia C.se Parte II Serie C N.4) in regime patrimoniale di comunione dei beni (DOC. 3).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83
comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della moglie ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
con rito civile a Candia C.se (TO) il 17 giugno 2017 (atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Candia C.se Parte II Serie C N.4) in regime patrimoniale di comunione dei beni – alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 15 gennaio 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)