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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/05/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3789/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6056 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 25/02/2025.
TRA
CF ), con sede legale in Roma, Viale Europa Parte_1 P.IVA_1
190, in persona del legale rappresentante pro tempore, iscritta al Registro delle Imprese di Roma avente il seguente numero di iscrizione e codice fiscale R.E.A. P.IVA_1
n. 842633, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Malandrino - unitamente al quale elegge domicilio presso la filiale delle poste di Salerno Paradiso di Pastena - giusta procura generale alle liti per notaio dell'11.09.2020 – Rep. 54368 - Raccolta Per_1
15494
Pec: Email_1
ATTRICE
E pagina 1 di 12 nata a [...] in data [...] (C.F. CP_1
), nata a Santomenna in [...] C.F._1 Controparte_2
02.09.1952 (C.F. ), nata a C.F._2 Controparte_3
Santomenna (SA) in data 20.05.1963 (C.F. ), C.F._3 CP_4
nato a [...] in data [...] (C.F. ),
[...] C.F._4
nato in [...] in data [...] (C.F. Controparte_5
), nato a Santomenna (SA) in [...] C.F._5 Parte_2
11.02.1957 ( ), rapp.ti e difesi in virtù di mandato a margine del C.F._6
ricorso per decreto ingiuntivo dagli avv.ti Antonio Iannone e Vincenzo Turri ed elettivamente domiciliati in Castelnuovo di Conza (SA) alla via Roma, n. 15
Pec: .salerno.it Email_2 CP_6
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO
Contratti e obbligazioni varie – Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 04/05//2021, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, CP_1 Controparte_4
, e Controparte_5 Parte_2 Controparte_2 CP_3
spiegando opposizione avverso il D.I. n. 650/2021 R.G. 2151/2021 emesso in
[...]
loro favore dal Tribunale di Salerno in data 17/03/2021, con il quale veniva ingiunto a il pagamento di € 73.829,43 pari alla differenza tra quanto dovuto Parte_1
dall'ente per la riscossione di cinque buoni postali fruttiferi (serie Q/P emessi dall'ufficio pagina 2 di 12 postale di Santomenna (SA) tra marzo e ottobre 1987) e quanto effettivamente liquidato dall'ente.
In particolare, parte attrice adiva il Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare o, comunque, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo nr. Nr. D.I. nr. 650/2021- nr.
R.G. 2151/2021- notificato a il 09.04.2021 - emesso dal Tribunale di Parte_1
Salerno in data 17.03.2021 Con vittoria di spese e compenso”.
Si costituivano i convenuti opposti in data 29/10/2021, lamentando che l'odierna attrice aveva proceduto alla liquidazione dei suddetti buoni applicando un tasso di interesse significativamente inferiore rispetto a quello chiaramente indicato sul retro dei titoli, pertanto a fronte del rifiuto di di corrispondere i rendimenti promessi al Parte_1
momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi, i signori si richiedevano e CP_1
ottenevano l'emissione del decreto ingiuntivo. Insistevano quindi per la conferma del decreto ingiuntivo emesso, rassegnando quindi le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e/o preliminare concedere la provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo n. 650/2021 (RG 2151/2021) emesso Tribunale di Salerno ai sensi dell'art.
648 c.p.c., atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, né tantomeno vi è stata contestazione sul quantum, e che la stessa si palesa ictu oculi del tutto infondata in fatto e in diritto e meramente pretestuosa;
nel merito respingere e/o rigettare l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo 650/2021 (RG 2151/2021) emesso Tribunale di Salerno, stante
l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o infondatezza in fatto e in diritto delle eccezioni
e contestazioni avversarie, nonché la mancanza di prova delle avverse domande ed eccezioni, e conseguentemente confermare il decreto opposto;
in via gradata e subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca (anche parziale) del decreto opposto, respingere le domande e le eccezioni attoree in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o nulle e comunque perché infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate, e conseguentemente condannare, l'opponente, in persona del legale
pagina 3 di 12 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli opposti dell'importo di Euro
=73.829,43=, nonché interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto, o della diversa eventuale somma che dovesse risultare dovuta in base alle risultanze istruttorie, oltre interessi moratori ex
D.lgs. n. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali della fase monitoria e della presente fase di cognizione, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
Si svolgeva in data 16/02/2022 l'udienza di prima comparizione in modalità trattazione scritta, all'esito della quale il giudicante disponeva la trasmissione degli atti di causa al presidente del tribunale affinché assegnasse la causa alla seconda sezione civile dell'adito Tribunale, in quanto tabellarmente competente.
Assegnata la causa a nuovo giudice, si celebrava l'udienza di prima trattazione in modalità telematica in data 11/07/2022. Veniva rigettata l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, stante l'impossibilità di quantificare, prima facie, con certezza la somma ingiunta.
Si rinviava quindi all'udienza del 10/07/2023 con assegnazione dei termini ex art 183, sesto comma cpc. In tale sede, lette le note d'udienza il giudicante rinviava all'udienza del 2611/2024 per la precisazione delle conclusioni. Il giudicante tratteneva quindi il giudizio in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della pagina 4 di 12 presentazione del ricorso. Ben può, dunque, il giudice della fase di opposizione, nell'ipotesi della eventuale illegittima emissione del decreto monitorio per difetto dei suoi presupposti, vagliare la fondatezza della domanda spiegata, in ogni caso, con il deposito del ricorso monitorio.
Da disattendersi è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda di pagamento spiegata dagli odierni convenuti Infatti, secondo CP_1
quanto già osservato dalla giurisprudenza di merito, i buoni postali fruttiferi sono stati emessi dall'azienda statale delle Poste, riportano la sottoscrizione del direttore generale, oltre che di quello della Cassa Depositi e Prestiti, e indicano – sul fronte - la pagabilità
“presso qualunque postale giusta la tabella a tergo” e - sul retro – la possibilità di riscossione “a vista presso l'Ufficio di emissione”.
L'ufficio postale è dunque indicato, sui detti titoli, come soggetto debitore/pagatore, al quale i titolari dei buoni devono rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro spettante. Viene peraltro in rilievo il d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (“Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”) - richiamato in numerose pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario al fine di giustificare la legittimazione passiva delle – il cui art. 1 (“Definizioni”) chiarisce che “Ai fini del presente decreto si intendono per
[... ] h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da per conto della Cassa depositi e prestiti”; ed il successivo art. 2 (“Attività di bancoposta”) specifica che: “le attività di bancoposta svolte da comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, Parte_1
come definita pagina 11 di 22 dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali;
b) raccolta del risparmio postale;
c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario;
… 5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario … A si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste Parte_1
pagina 5 di 12 per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti”.
La domanda è infondata e non può essere accolta. L'art. 173 DPR n.156/1973 dispone che:
1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, é integrata con quella che é a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali".
Occorre, dunque, stabilire se la modifica dei tassi sia efficace ed immediatamente applicabile a seguito degli adempimenti previsti dal primo comma (e, quindi, con la pubblicazione del relativo DM sulla Gazzetta Ufficiale), oppure se sia necessario - per l'opponibilità della modifica al risparmiatore - l'ulteriore adempimento della pubblicazione delle relative tabelle negli uffici postali.
Giova rammentare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 3963 dell'11.02.2019 ha stabilito (cfr. motivazione, punto 19), che il riferimento, contenuto nell'art. 173 comma 3, alla tabella concernente la revisione (in concreto operata con il DM
13.6.1986) dei tassi di interessi non costituisce una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale, poiché
pagina 6 di 12 la conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, necessaria e da sola sufficiente. "La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione"; "non è invece un obbligo informativo dalla cui osservanza dipende la vincolatività della variazione per il risparmiatore". La Cassazione respingeva anche la doglianza del ricorrente secondo cui non era stata valutata dalla Corte d'Appello la mancata conoscenza da parte dell'investitore della possibilità di una successiva variazione peggiorativa del tasso di interesse osservando che si tratta di una conoscenza che deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre che, ovviamente, dal generale principio della conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti. Poiché è indubbia la pubblicazione del DM 13.6.1986 sulla Gazzetta
Ufficiale, le modifiche intervenute sulla misura degli interessi maturati sui buoni acquistati nei primi anni '80 si devono affermare certamente opponibili.
Le Sezioni Unite hanno anche affrontato l'altra questione dell'applicazione dell'art. 1339
c.c. che prevede l'inserimento automatico di clausole solo in base a un intervento legislativo, mentre nella fattispecie in esame tale inserimento conseguirebbe in base ad un intervento regolamentare di natura ammnistrativa. Al punto 23 della citata sentenza, la Cassazione osserva che la configurazione delle sino alla fine degli anni 90 come
(sino al 1994) e poi come Ente pubblico economico (sino Controparte_7
al 1999) comportava una effettiva eterogeneità della natura degli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario rispetto ai titoli negoziati dalle . È costante nella Pt_1
giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale pagina 7 di 12 qualificazione (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 27809 del 16 dicembre 2005, Cass. Civ. Sezioni
Unite, citata, n. 13979 del 15 giugno 2007 e Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 19002 del 31 luglio 2017). Ma, in ogni caso deciso dalla Suprema Corte, tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. […]. Vi è da dire che,
a fronte di una tale normativa intesa a incidere autoritativamente sul contratto e che si giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo, sta comunque il meccanismo, già descritto, consistente nella coincidenza temporale fra applicazione del nuovo tasso di interesse e facoltà per il risparmiatore di riscuotere il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo. Per altro verso il risparmiatore che non intendesse disinvestire, nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, avrebbe ricevuto comunque, al momento dell'esercizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della variazione. Pertanto, la variazione del tasso di interesse, disposta unilateralmente dalla pubblica amministrazione, secondo la disciplina applicabile "ratione temporis", attribuiva sostanzialmente al risparmiatore il diritto al recesso e tutelava il suo affidamento sull'effettività del suo diritto a percepire gli interessi indicati dal titolo.
Peraltro, la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza 6.02.2008 è stata decisa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 26 del 20.02.2020 con la quale è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 sollevata in riferimento agli artt. 43 e 97 Costituzione ed è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost.
La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 3 Cost (sotto il duplice profilo dell'ingiustificato sacrificio dell'aspettativa di chi, avendo già sottoscritto i buoni, avesse pagina 8 di 12 fatto ragionevole affidamento sul tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione e dell'ingiustificata disparità di trattamento che sarebbe derivata rispetto alla disciplina delle variazioni in peius dei tassi di interesse bancario, di cui agli artt. 117
e 118 TUB poiché il mutamento peggiorativo dei saggi dei buoni fruttiferi risultava disposto senza la previsione della necessaria sottoscrizione per accettazione da parte dei titolari dei buoni e senza la necessaria comunicazione al domicilio dei titolari dei buoni, allo scopo di consentire loro il tempestivo esercizio del diritto di recesso) rilevando l'erroneità del presupposto interpretativo, atteso che la norma in esame è priva dell'asserito suo carattere retroattivo, poiché testualmente - al suo secondo comma - dispone che i buoni delle precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, "si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato" e, cioè , sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente.
Quindi, la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo pro futuro, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto che la disponga, il che, appunto, esclude la retroattività in senso proprio della norma in oggetto, la quale, per il fatto stesso di consentire espressamente - e rendere, quindi, prevedibili - successive modifiche, anche riduttive, del saggio di interessi, esclude con ciò che possa consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un "affidamento" del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo.
La Corte Costituzionale ha ugualmente escluso che sussista la denunciata disparità di trattamento tra utenti di servizi asseritamente analoghi, che l'art. 173 produrrebbe con riferimento ai servizi bancari, in violazione dell'art. 3 Cost. (sotto il profilo della mancata comunicazione individuale della modifica dei tassi di interesse), condividendo il ragionamento già sviluppato dalle Sezioni Unite della Cassazione testualmente riportato nella sentenza n. 26/2020.
pagina 9 di 12 Quanto alla lamentata violazione dell'art. 47 Cost (per l'assoluto scoraggiamento del risparmio postale per effetto della introdotta possibilità di estendere retroattivamente le variazioni dei tassi di interesse, con il rischio di una modifica in senso peggiorativo delle condizioni esistenti, senza le garanzie di trasparenza apprestate per il risparmio presso istituti di credito), la Corte Costituzionale rileva che lo stesso si fonda sull'erroneo presupposto di retroattività della normativa censurata, aggiungendo peraltro come la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali, consentita dalla disposizione in esame, riflettesse un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati.
Deve osservarsi, a questo punto, che è la stessa parte ricorrente a dedurre di essere titolare di titolo serie Q/P emesso il 12/03/1987 e 12/10/1987, dunque in epoca successiva all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 che ha istituito la serie “Q”.
Il buono per cui è ricorso riporta il timbro della serie “Q/P” e sul retro presenta una tabella indicativa dei tassi di interesse da applicarsi fino al 20° anno di emissione, nonché un importo di interessi ulteriori per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione. Ora, ritiene il Tribunale di non potere condividere l'orientamento secondo il quale laddove il titolo sia emesso in epoca successiva al d.m. del 1986, istitutivo della nuova serie Q, non potrebbe operarsi l'appiattimento del tasso di interessi – anche per il periodo dal 21° al 30° anno, in quanto esso avrebbe un senso per i titoli serie P emessi antecedentemente al 1986. In altre parole, quando il titolo è emesso in epoca successiva al d.m., il titolare del medesimo deve potersi attendere una compiuta indicazione nel corpo del titolo stesso dei tassi applicabili.
Cionondimeno, ritiene il Tribunale che vada a tale scopo valorizzato il disposto dell'art. 5 del d.m. 1986, ove dispone che “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie pagina 10 di 12 ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dall'ufficio postale, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. La locuzione “Sono, a tutti gli effetti”, non può che avere operato una completa equiparazione, appunto, a tutti gli effetti (anche agli effetti del tasso di interesse applicabile anno per anno) dei titoli della serie precedente P emessi dopo il 1986 (come quello di cui è titolare l'opposto, emesso nel 1987) a quelli della nuova serie Q.
E, proprio per la presunzione di conoscenza legale del disposto del d.m., deve ritenersi che i tassi indicati con timbro sul retro del titolo, si applichino anche al periodo che va dal 21° al 30° anno, pur in mancanza di espressa indicazione nel corpo del titolo.
Conforta tale conclusione il disposto del successivo art. 6 del citato d.m. 1986, secondo cui “Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data”.
Sicché, l'applicazione dei nuovi saggi può prescindere, per disposto normativo, dalle indicazioni riportate nel buono fruttifero.
E, si ritiene, che l'operato della opponente è pienamente conforme al disposto dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, che, dopo avere premesso che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, precisa che “esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”; la disposizione in esame, dunque, prevede la possibilità di modifica anche in peius dei tassi, a prescindere dalle indicazioni contenute dal titolo al momento della sua emissione.
pagina 11 di 12 Risultando, dunque, pienamente rispettate le prescrizioni di cui all'art. 5 del d.m.
13.06.1986 l'opposizione – alla luce di quanto sin qui osservato - non può che trovare accoglimento, con il rigetto della domanda di pagamento e la revoca del d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la spiegata opposizione e per l'effetto revoca il D.I. nr. 650/2021 emesso dal Tribunale di Salerno in data 17/03/2021.
- Condanna gli opposti soccombenti, in solido fra di essi, alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 379,50 per esborsi ed euro 8.433,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 7 maggio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6056 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 25/02/2025.
TRA
CF ), con sede legale in Roma, Viale Europa Parte_1 P.IVA_1
190, in persona del legale rappresentante pro tempore, iscritta al Registro delle Imprese di Roma avente il seguente numero di iscrizione e codice fiscale R.E.A. P.IVA_1
n. 842633, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Malandrino - unitamente al quale elegge domicilio presso la filiale delle poste di Salerno Paradiso di Pastena - giusta procura generale alle liti per notaio dell'11.09.2020 – Rep. 54368 - Raccolta Per_1
15494
Pec: Email_1
ATTRICE
E pagina 1 di 12 nata a [...] in data [...] (C.F. CP_1
), nata a Santomenna in [...] C.F._1 Controparte_2
02.09.1952 (C.F. ), nata a C.F._2 Controparte_3
Santomenna (SA) in data 20.05.1963 (C.F. ), C.F._3 CP_4
nato a [...] in data [...] (C.F. ),
[...] C.F._4
nato in [...] in data [...] (C.F. Controparte_5
), nato a Santomenna (SA) in [...] C.F._5 Parte_2
11.02.1957 ( ), rapp.ti e difesi in virtù di mandato a margine del C.F._6
ricorso per decreto ingiuntivo dagli avv.ti Antonio Iannone e Vincenzo Turri ed elettivamente domiciliati in Castelnuovo di Conza (SA) alla via Roma, n. 15
Pec: .salerno.it Email_2 CP_6
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO
Contratti e obbligazioni varie – Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 04/05//2021, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, CP_1 Controparte_4
, e Controparte_5 Parte_2 Controparte_2 CP_3
spiegando opposizione avverso il D.I. n. 650/2021 R.G. 2151/2021 emesso in
[...]
loro favore dal Tribunale di Salerno in data 17/03/2021, con il quale veniva ingiunto a il pagamento di € 73.829,43 pari alla differenza tra quanto dovuto Parte_1
dall'ente per la riscossione di cinque buoni postali fruttiferi (serie Q/P emessi dall'ufficio pagina 2 di 12 postale di Santomenna (SA) tra marzo e ottobre 1987) e quanto effettivamente liquidato dall'ente.
In particolare, parte attrice adiva il Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare o, comunque, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo nr. Nr. D.I. nr. 650/2021- nr.
R.G. 2151/2021- notificato a il 09.04.2021 - emesso dal Tribunale di Parte_1
Salerno in data 17.03.2021 Con vittoria di spese e compenso”.
Si costituivano i convenuti opposti in data 29/10/2021, lamentando che l'odierna attrice aveva proceduto alla liquidazione dei suddetti buoni applicando un tasso di interesse significativamente inferiore rispetto a quello chiaramente indicato sul retro dei titoli, pertanto a fronte del rifiuto di di corrispondere i rendimenti promessi al Parte_1
momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi, i signori si richiedevano e CP_1
ottenevano l'emissione del decreto ingiuntivo. Insistevano quindi per la conferma del decreto ingiuntivo emesso, rassegnando quindi le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e/o preliminare concedere la provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo n. 650/2021 (RG 2151/2021) emesso Tribunale di Salerno ai sensi dell'art.
648 c.p.c., atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, né tantomeno vi è stata contestazione sul quantum, e che la stessa si palesa ictu oculi del tutto infondata in fatto e in diritto e meramente pretestuosa;
nel merito respingere e/o rigettare l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo 650/2021 (RG 2151/2021) emesso Tribunale di Salerno, stante
l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o infondatezza in fatto e in diritto delle eccezioni
e contestazioni avversarie, nonché la mancanza di prova delle avverse domande ed eccezioni, e conseguentemente confermare il decreto opposto;
in via gradata e subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca (anche parziale) del decreto opposto, respingere le domande e le eccezioni attoree in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o nulle e comunque perché infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate, e conseguentemente condannare, l'opponente, in persona del legale
pagina 3 di 12 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli opposti dell'importo di Euro
=73.829,43=, nonché interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto, o della diversa eventuale somma che dovesse risultare dovuta in base alle risultanze istruttorie, oltre interessi moratori ex
D.lgs. n. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali della fase monitoria e della presente fase di cognizione, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
Si svolgeva in data 16/02/2022 l'udienza di prima comparizione in modalità trattazione scritta, all'esito della quale il giudicante disponeva la trasmissione degli atti di causa al presidente del tribunale affinché assegnasse la causa alla seconda sezione civile dell'adito Tribunale, in quanto tabellarmente competente.
Assegnata la causa a nuovo giudice, si celebrava l'udienza di prima trattazione in modalità telematica in data 11/07/2022. Veniva rigettata l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, stante l'impossibilità di quantificare, prima facie, con certezza la somma ingiunta.
Si rinviava quindi all'udienza del 10/07/2023 con assegnazione dei termini ex art 183, sesto comma cpc. In tale sede, lette le note d'udienza il giudicante rinviava all'udienza del 2611/2024 per la precisazione delle conclusioni. Il giudicante tratteneva quindi il giudizio in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della pagina 4 di 12 presentazione del ricorso. Ben può, dunque, il giudice della fase di opposizione, nell'ipotesi della eventuale illegittima emissione del decreto monitorio per difetto dei suoi presupposti, vagliare la fondatezza della domanda spiegata, in ogni caso, con il deposito del ricorso monitorio.
Da disattendersi è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda di pagamento spiegata dagli odierni convenuti Infatti, secondo CP_1
quanto già osservato dalla giurisprudenza di merito, i buoni postali fruttiferi sono stati emessi dall'azienda statale delle Poste, riportano la sottoscrizione del direttore generale, oltre che di quello della Cassa Depositi e Prestiti, e indicano – sul fronte - la pagabilità
“presso qualunque postale giusta la tabella a tergo” e - sul retro – la possibilità di riscossione “a vista presso l'Ufficio di emissione”.
L'ufficio postale è dunque indicato, sui detti titoli, come soggetto debitore/pagatore, al quale i titolari dei buoni devono rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro spettante. Viene peraltro in rilievo il d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (“Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”) - richiamato in numerose pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario al fine di giustificare la legittimazione passiva delle – il cui art. 1 (“Definizioni”) chiarisce che “Ai fini del presente decreto si intendono per
[... ] h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da per conto della Cassa depositi e prestiti”; ed il successivo art. 2 (“Attività di bancoposta”) specifica che: “le attività di bancoposta svolte da comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, Parte_1
come definita pagina 11 di 22 dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali;
b) raccolta del risparmio postale;
c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario;
… 5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario … A si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste Parte_1
pagina 5 di 12 per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti”.
La domanda è infondata e non può essere accolta. L'art. 173 DPR n.156/1973 dispone che:
1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, é integrata con quella che é a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali".
Occorre, dunque, stabilire se la modifica dei tassi sia efficace ed immediatamente applicabile a seguito degli adempimenti previsti dal primo comma (e, quindi, con la pubblicazione del relativo DM sulla Gazzetta Ufficiale), oppure se sia necessario - per l'opponibilità della modifica al risparmiatore - l'ulteriore adempimento della pubblicazione delle relative tabelle negli uffici postali.
Giova rammentare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 3963 dell'11.02.2019 ha stabilito (cfr. motivazione, punto 19), che il riferimento, contenuto nell'art. 173 comma 3, alla tabella concernente la revisione (in concreto operata con il DM
13.6.1986) dei tassi di interessi non costituisce una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale, poiché
pagina 6 di 12 la conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, necessaria e da sola sufficiente. "La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione"; "non è invece un obbligo informativo dalla cui osservanza dipende la vincolatività della variazione per il risparmiatore". La Cassazione respingeva anche la doglianza del ricorrente secondo cui non era stata valutata dalla Corte d'Appello la mancata conoscenza da parte dell'investitore della possibilità di una successiva variazione peggiorativa del tasso di interesse osservando che si tratta di una conoscenza che deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre che, ovviamente, dal generale principio della conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti. Poiché è indubbia la pubblicazione del DM 13.6.1986 sulla Gazzetta
Ufficiale, le modifiche intervenute sulla misura degli interessi maturati sui buoni acquistati nei primi anni '80 si devono affermare certamente opponibili.
Le Sezioni Unite hanno anche affrontato l'altra questione dell'applicazione dell'art. 1339
c.c. che prevede l'inserimento automatico di clausole solo in base a un intervento legislativo, mentre nella fattispecie in esame tale inserimento conseguirebbe in base ad un intervento regolamentare di natura ammnistrativa. Al punto 23 della citata sentenza, la Cassazione osserva che la configurazione delle sino alla fine degli anni 90 come
(sino al 1994) e poi come Ente pubblico economico (sino Controparte_7
al 1999) comportava una effettiva eterogeneità della natura degli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario rispetto ai titoli negoziati dalle . È costante nella Pt_1
giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale pagina 7 di 12 qualificazione (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 27809 del 16 dicembre 2005, Cass. Civ. Sezioni
Unite, citata, n. 13979 del 15 giugno 2007 e Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 19002 del 31 luglio 2017). Ma, in ogni caso deciso dalla Suprema Corte, tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. […]. Vi è da dire che,
a fronte di una tale normativa intesa a incidere autoritativamente sul contratto e che si giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo, sta comunque il meccanismo, già descritto, consistente nella coincidenza temporale fra applicazione del nuovo tasso di interesse e facoltà per il risparmiatore di riscuotere il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo. Per altro verso il risparmiatore che non intendesse disinvestire, nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, avrebbe ricevuto comunque, al momento dell'esercizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della variazione. Pertanto, la variazione del tasso di interesse, disposta unilateralmente dalla pubblica amministrazione, secondo la disciplina applicabile "ratione temporis", attribuiva sostanzialmente al risparmiatore il diritto al recesso e tutelava il suo affidamento sull'effettività del suo diritto a percepire gli interessi indicati dal titolo.
Peraltro, la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza 6.02.2008 è stata decisa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 26 del 20.02.2020 con la quale è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 sollevata in riferimento agli artt. 43 e 97 Costituzione ed è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost.
La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 3 Cost (sotto il duplice profilo dell'ingiustificato sacrificio dell'aspettativa di chi, avendo già sottoscritto i buoni, avesse pagina 8 di 12 fatto ragionevole affidamento sul tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione e dell'ingiustificata disparità di trattamento che sarebbe derivata rispetto alla disciplina delle variazioni in peius dei tassi di interesse bancario, di cui agli artt. 117
e 118 TUB poiché il mutamento peggiorativo dei saggi dei buoni fruttiferi risultava disposto senza la previsione della necessaria sottoscrizione per accettazione da parte dei titolari dei buoni e senza la necessaria comunicazione al domicilio dei titolari dei buoni, allo scopo di consentire loro il tempestivo esercizio del diritto di recesso) rilevando l'erroneità del presupposto interpretativo, atteso che la norma in esame è priva dell'asserito suo carattere retroattivo, poiché testualmente - al suo secondo comma - dispone che i buoni delle precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, "si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato" e, cioè , sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente.
Quindi, la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo pro futuro, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto che la disponga, il che, appunto, esclude la retroattività in senso proprio della norma in oggetto, la quale, per il fatto stesso di consentire espressamente - e rendere, quindi, prevedibili - successive modifiche, anche riduttive, del saggio di interessi, esclude con ciò che possa consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un "affidamento" del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo.
La Corte Costituzionale ha ugualmente escluso che sussista la denunciata disparità di trattamento tra utenti di servizi asseritamente analoghi, che l'art. 173 produrrebbe con riferimento ai servizi bancari, in violazione dell'art. 3 Cost. (sotto il profilo della mancata comunicazione individuale della modifica dei tassi di interesse), condividendo il ragionamento già sviluppato dalle Sezioni Unite della Cassazione testualmente riportato nella sentenza n. 26/2020.
pagina 9 di 12 Quanto alla lamentata violazione dell'art. 47 Cost (per l'assoluto scoraggiamento del risparmio postale per effetto della introdotta possibilità di estendere retroattivamente le variazioni dei tassi di interesse, con il rischio di una modifica in senso peggiorativo delle condizioni esistenti, senza le garanzie di trasparenza apprestate per il risparmio presso istituti di credito), la Corte Costituzionale rileva che lo stesso si fonda sull'erroneo presupposto di retroattività della normativa censurata, aggiungendo peraltro come la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali, consentita dalla disposizione in esame, riflettesse un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati.
Deve osservarsi, a questo punto, che è la stessa parte ricorrente a dedurre di essere titolare di titolo serie Q/P emesso il 12/03/1987 e 12/10/1987, dunque in epoca successiva all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 che ha istituito la serie “Q”.
Il buono per cui è ricorso riporta il timbro della serie “Q/P” e sul retro presenta una tabella indicativa dei tassi di interesse da applicarsi fino al 20° anno di emissione, nonché un importo di interessi ulteriori per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione. Ora, ritiene il Tribunale di non potere condividere l'orientamento secondo il quale laddove il titolo sia emesso in epoca successiva al d.m. del 1986, istitutivo della nuova serie Q, non potrebbe operarsi l'appiattimento del tasso di interessi – anche per il periodo dal 21° al 30° anno, in quanto esso avrebbe un senso per i titoli serie P emessi antecedentemente al 1986. In altre parole, quando il titolo è emesso in epoca successiva al d.m., il titolare del medesimo deve potersi attendere una compiuta indicazione nel corpo del titolo stesso dei tassi applicabili.
Cionondimeno, ritiene il Tribunale che vada a tale scopo valorizzato il disposto dell'art. 5 del d.m. 1986, ove dispone che “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie pagina 10 di 12 ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dall'ufficio postale, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. La locuzione “Sono, a tutti gli effetti”, non può che avere operato una completa equiparazione, appunto, a tutti gli effetti (anche agli effetti del tasso di interesse applicabile anno per anno) dei titoli della serie precedente P emessi dopo il 1986 (come quello di cui è titolare l'opposto, emesso nel 1987) a quelli della nuova serie Q.
E, proprio per la presunzione di conoscenza legale del disposto del d.m., deve ritenersi che i tassi indicati con timbro sul retro del titolo, si applichino anche al periodo che va dal 21° al 30° anno, pur in mancanza di espressa indicazione nel corpo del titolo.
Conforta tale conclusione il disposto del successivo art. 6 del citato d.m. 1986, secondo cui “Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data”.
Sicché, l'applicazione dei nuovi saggi può prescindere, per disposto normativo, dalle indicazioni riportate nel buono fruttifero.
E, si ritiene, che l'operato della opponente è pienamente conforme al disposto dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, che, dopo avere premesso che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, precisa che “esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”; la disposizione in esame, dunque, prevede la possibilità di modifica anche in peius dei tassi, a prescindere dalle indicazioni contenute dal titolo al momento della sua emissione.
pagina 11 di 12 Risultando, dunque, pienamente rispettate le prescrizioni di cui all'art. 5 del d.m.
13.06.1986 l'opposizione – alla luce di quanto sin qui osservato - non può che trovare accoglimento, con il rigetto della domanda di pagamento e la revoca del d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la spiegata opposizione e per l'effetto revoca il D.I. nr. 650/2021 emesso dal Tribunale di Salerno in data 17/03/2021.
- Condanna gli opposti soccombenti, in solido fra di essi, alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 379,50 per esborsi ed euro 8.433,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 7 maggio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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