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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 20/08/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1427 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
E , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 CP_1
INCORVAIA GIO LUCAS, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
1. la figlia minore rimarrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori. Le Persona_1
decisioni relative all'ordinaria amministrazione verranno prese disgiuntamente da entrambi i genitori, mentre le decisioni riguardanti la straordinaria amministrazione e le scelte di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere prese congiuntamente dai genitori;
2. la sig.ra continuerà a vivere, unitamente alla figlia nella casa familiare già di sua CP_1 Per_1
proprietà, sita in Vado Ligure, in via Piave n. 142 lettera S. int.
7. Il sig. si impegna a Pt_1
lasciare la casa familiare e a trasferirsi altrove, entro un congruo termine, portando con sé i propri beni ed effetti personali;
3. il padre terrà con sé la figlia, salvo migliori accordi tra i genitori, secondo il seguente calendario di cure:
Prima settimana: il padre terrà con sé dal mercoledì all'uscita da scuola (ovvero dalle ore Per_1
14,00 nei giorni di interruzione/sospensione scolastica) fino al sabato alle ore 14,00;
Seconda settimana: il padre terrà con sé la giornata del mercoledì all'uscita da scuola (ovvero Per_1
dalle ore 14,00 nei giorni di interruzione/sospensione scolastica) fino al giovedì mattina all'entrata a scuola, e dal sabato, dalle ore 12,00, fino a lunedì all'entrata a scuola ovvero alle ore 8,00 in caso di sospensione/interruzione scolastica;
4. salvo differente accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze della minore, trascorrerà Per_1
il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, in maniera alternata di anno in anno, così come il 31 dicembre e il primo gennaio sempre in modo alternato tra i genitori. Il principio dell'alternanza verrà osservato anche in merito al giorno di Pasqua e al Lunedì
dell'Angelo e per i c.d. ponti scolastici (25/4 – 01/05 – 02/06); durante l'estate trascorrerà con Per_1 ciascun genitore almeno una settimana anche non consecutiva che i genitori dovranno concordare entro il 31/5 di ogni anno;
5. il sig. verserà alla sig.ra , a decorrere dal mese in cui lascerà la Parte_1 CP_1
casa familiare e a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, l'importo mensile di euro 100,00, da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese, importo che sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
6. saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla figlia intendendosi per tali, secondo la giurisprudenza in essere presso il Tribunale di
Savona:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito,
anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) pre-
scuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN; b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es, fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
i) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
l) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); m) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
7. le spese straordinarie, come sopra individuate, se non necessitate, dovranno essere previamente concordate tra i genitori e documentate. Alla comunicazione, da effettuarsi anche mediante messaggistica whatsapp, con la proposta di spesa straordinaria dovrà seguire entro 7 giorni risposta scritta dell'altro genitore con lo stesso mezzo (ed idonea motivazione in caso di dissenso). Il genitore che, senza il consenso dell'altro affronterà comunque la spesa straordinaria, se ne farà integralmente carico senza poter richiedere indietro il 50%. Il genitore che non farà pervenire risposta scritta al richiedente entro 7 giorni subirà gli effetti della regola del silenzio-assenso, come previsto dal
Protocollo di Savona;
8. l'assegno unico e universale verrà percepito interamente dalla madre, così come le eventuali deduzioni fiscali della figlia;
9. al fine di definitivamente risolvere ogni questione di carattere economico, nonché per definitivamente regolare, anche in via conciliativa e di transazione, i reciproci rapporti patrimoniali,
le parti stabiliscono quanto segue:
• in riferimento al mutuo contratto dai sig.ri e con la CP_1 Parte_1 [...]
in data 25.11.2014 per l'acquisto della casa familiare, la sig.ra si Controparte_2 CP_1
impegna ad attivarsi immediatamente e senza ritardo presso la banca per ottenere la liberatoria del sig. dal contratto di mutuo anche con impegno della stessa a contrarre nuovo Pt_1
mutuo/finanziamento, liberando il sig. a ogni onere economico ad esso collegato. Nel caso Pt_1
in cui la Banca mutuante non liberasse il sig. dagli oneri del mutuo, la sig.ra si Pt_1 CP_1
impegna a tenere indenne il sig. da qualsiasi richiesta della banca mutuante fino alla Pt_1
completa estinzione del mutuo;
• le parti stabiliscono che l'autovettura Lancia Ypsilon, tg. DE216LK di proprietà della sig.ra
[...]
e della di lei madre, sig.ra e che il motociclo Piaggio Vespa, tg. DV33605, CP_1 Parte_2
intestato alla sig.ra , verranno trasferiti al Sig. ; CP_1 Parte_1
10. con l'esatto adempimento di tutte le pattuizioni economiche di cui sopra, i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
11. le spese relative alla presente procedura saranno suddivise a metà tra ciascuna parte.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo