Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione.
Articolo 2
- Legge 10 febbraio 2005, n. 19
Articolo 1 della Legge 10 febbraio 2005, n. 19
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1 marzo 2005
1 marzo 2005
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