Articolo 1 della Legge 10 febbraio 2005, n. 19
Articolo 2
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1 marzo 2005
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione.
Entrata in vigore il 1 marzo 2005