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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/04/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Num. R.G. – 2311\2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
dott. Giovanni Sgambati Presidente rel.
dott. Leonardo Scionti Consigliera
dott.ssa Chiara Ermini Consigliera
all'esito dell'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. tenutasi il giorno 4.4.2025, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa d'appello come in atti proposta da:
, Parte_1 con l'avv. Ceccherini Mariangela,
- appellante – nei confronti di
, Controparte_1 con l'avv. Giovanna Gambardella
- parte convenuta in appello –
e con l'intervento del
P.M. - Procuratore Generale della Repubblica,
-
Conclusioni appellante: “in riforma della Sentenza n. 3197/2024 del
Tribunale Ordinario di Firenze, Sezione Civile, pubblicata in data
15.10.2024 e notificata in data 25.10.2024 così disponga: 1.
Accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza emessa sopracitata nella parte in cui dispone la decadenza della
1 responsabilità genitoriale della madre nei confronti del figlio minore dichiarando che non sussistono i presupposti per la Persona_1 decadenza della responsabilità genitoriale della madre, co nfermando invece il diritto della stessa a esercitare tale responsabilità in modo pieno, nel superiore interesse del minore. In via subordinata: 2.
Disporre una misura meno afflittiva quale l'affidamento super esclusivo all'altro genitore, secondo quanto p revisto dalla giurisprudenza, per garantire la tutela del minore senza ricorrere alla misura estrema della decadenza. 3. Riformare la sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese legali, disponendo una nuova determinazione in linea con i principi di ragionevolezza e proporzionalità disponendo se del caso la compensazione di spese.
Vittoria di spese del secondo g iudizio in caso di opposizione.“
-
La ricorrente-appellante ha impugnato la decisione Parte_1 emessa dal Tribunale di Firenze all'esito del primo grado del giudizio di separazione introdotto dall'ex-coniuge . Controparte_1
Dopo l'istruttoria svolta il Tribunale ha disposto pronunciando la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Controparte_1
(FI) il 4.2.1972, e , nata a [...] il [...], Parte_1
(matrimonio contratto a Lastra a Signa (FI) il 27.9.2008 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lastra a Signa
(FI) al n. 30, parte II, serie C, anno 2008) e dichiarando la decadenza dalla responsabilità genitoriale di Parte_1
Tra le altre statuizioni la casa coniugale veniva assegnata a CP_1 che vi abitava con il figlio della coppa e quanto ai
[...] Per_1 previsti incontri madre/figlio ha stabilito che dovessero svolgersi in modalità protetta a cura del Servizio Socia le territorialmente competente. Veniva inoltre confermato il mandato all' per il CP_2 sostegno psicologico al minore e “per il percorso psicologico” Per_1 della con i9nvito anche al a proseguire il percorso Pt_1 CP_1 psicologico già intrapreso con professionista di fiducia.
2 Quanto alle statuizioni di ordine economico, veniva posto a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre assegno mensile di €
100,00 a titolo di contributo per il man tenimento del figlio, mentre venivano poste a carico dei genitori, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017, aggiungendo che “il padre percepirà integralmente l'assegno unico ”.
La quale soccombente, veniva condannata anche alla refusione Pt_1 delle spese di giudizio, mentre quelle di CTU venivano poste definitivamente a carico delle parti in ragione del 50 % ciascuna, solidalmente obbligate verso il C.T.U.
-
, come premesso, ha impugnato la sentenz a emessa dal Parte_1
Tribunale di Firenze, lamentandone l'ingiustizia in considerazione di taluni elementi emersi in causa che facevano ritenere come il contenuto della decisione fosse per lei estremamente penalizzante.
Il non si costituiva in giudizio. CP_1
-
Visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale il
Presidente di Sezione ha sostituto l'udienza del 7.5.2024 con lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;
Verificata la sua comunicazione alle parti costituite;
Lette le note depositate telematicamente dal procuratore dell'appellante in conformità col citato decreto di cartolarizzazione dell'udienza;
Rilevato:
- che con atto ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la decisione di primo grado chiedendone la riforma come da conclusioni riportate in epigrafe;
3 - che, come da atto notificato alla parte convenuta che non era ancora costituita (né si è costituita successivamen te) ha Parte_1 dichiarato di rinunciare all'appello;
- che nel predetto atto di rinuncia, l'appellante dava atto che erano “sopravvenuti fatti rispetto al momento in cui è stato proposto appello che hanno fatto venir meno l'interesse all'impugnazione de lla sentenza di primo grado relativa alla separazione dei coniugi ”.
Ritenuto che, in assenza di motivi ostativi, vada conseguentemente dichiarata l'estinzione del presente processo di appello ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ. in quanto, l a parte convenuta non si è costituita in giudizio per cui non è necessaria, ai fini dell'estinzione,
l'accettazione della rinuncia predetta (Cassazione n. 6850 \2011).
Nulla è dovuto per spese.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, prima sezione civile, l etto l'art. 306 cod. proc. civ.:
-
1) Dichiara l'estinzione del presente processo di appello;
2) Nulla per spese.
-
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 4.4.2025.
Il Presidente rel. estens.
Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedim ento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni
e integrazioni.
4
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
dott. Giovanni Sgambati Presidente rel.
dott. Leonardo Scionti Consigliera
dott.ssa Chiara Ermini Consigliera
all'esito dell'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. tenutasi il giorno 4.4.2025, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa d'appello come in atti proposta da:
, Parte_1 con l'avv. Ceccherini Mariangela,
- appellante – nei confronti di
, Controparte_1 con l'avv. Giovanna Gambardella
- parte convenuta in appello –
e con l'intervento del
P.M. - Procuratore Generale della Repubblica,
-
Conclusioni appellante: “in riforma della Sentenza n. 3197/2024 del
Tribunale Ordinario di Firenze, Sezione Civile, pubblicata in data
15.10.2024 e notificata in data 25.10.2024 così disponga: 1.
Accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza emessa sopracitata nella parte in cui dispone la decadenza della
1 responsabilità genitoriale della madre nei confronti del figlio minore dichiarando che non sussistono i presupposti per la Persona_1 decadenza della responsabilità genitoriale della madre, co nfermando invece il diritto della stessa a esercitare tale responsabilità in modo pieno, nel superiore interesse del minore. In via subordinata: 2.
Disporre una misura meno afflittiva quale l'affidamento super esclusivo all'altro genitore, secondo quanto p revisto dalla giurisprudenza, per garantire la tutela del minore senza ricorrere alla misura estrema della decadenza. 3. Riformare la sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese legali, disponendo una nuova determinazione in linea con i principi di ragionevolezza e proporzionalità disponendo se del caso la compensazione di spese.
Vittoria di spese del secondo g iudizio in caso di opposizione.“
-
La ricorrente-appellante ha impugnato la decisione Parte_1 emessa dal Tribunale di Firenze all'esito del primo grado del giudizio di separazione introdotto dall'ex-coniuge . Controparte_1
Dopo l'istruttoria svolta il Tribunale ha disposto pronunciando la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Controparte_1
(FI) il 4.2.1972, e , nata a [...] il [...], Parte_1
(matrimonio contratto a Lastra a Signa (FI) il 27.9.2008 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lastra a Signa
(FI) al n. 30, parte II, serie C, anno 2008) e dichiarando la decadenza dalla responsabilità genitoriale di Parte_1
Tra le altre statuizioni la casa coniugale veniva assegnata a CP_1 che vi abitava con il figlio della coppa e quanto ai
[...] Per_1 previsti incontri madre/figlio ha stabilito che dovessero svolgersi in modalità protetta a cura del Servizio Socia le territorialmente competente. Veniva inoltre confermato il mandato all' per il CP_2 sostegno psicologico al minore e “per il percorso psicologico” Per_1 della con i9nvito anche al a proseguire il percorso Pt_1 CP_1 psicologico già intrapreso con professionista di fiducia.
2 Quanto alle statuizioni di ordine economico, veniva posto a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre assegno mensile di €
100,00 a titolo di contributo per il man tenimento del figlio, mentre venivano poste a carico dei genitori, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017, aggiungendo che “il padre percepirà integralmente l'assegno unico ”.
La quale soccombente, veniva condannata anche alla refusione Pt_1 delle spese di giudizio, mentre quelle di CTU venivano poste definitivamente a carico delle parti in ragione del 50 % ciascuna, solidalmente obbligate verso il C.T.U.
-
, come premesso, ha impugnato la sentenz a emessa dal Parte_1
Tribunale di Firenze, lamentandone l'ingiustizia in considerazione di taluni elementi emersi in causa che facevano ritenere come il contenuto della decisione fosse per lei estremamente penalizzante.
Il non si costituiva in giudizio. CP_1
-
Visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale il
Presidente di Sezione ha sostituto l'udienza del 7.5.2024 con lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;
Verificata la sua comunicazione alle parti costituite;
Lette le note depositate telematicamente dal procuratore dell'appellante in conformità col citato decreto di cartolarizzazione dell'udienza;
Rilevato:
- che con atto ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la decisione di primo grado chiedendone la riforma come da conclusioni riportate in epigrafe;
3 - che, come da atto notificato alla parte convenuta che non era ancora costituita (né si è costituita successivamen te) ha Parte_1 dichiarato di rinunciare all'appello;
- che nel predetto atto di rinuncia, l'appellante dava atto che erano “sopravvenuti fatti rispetto al momento in cui è stato proposto appello che hanno fatto venir meno l'interesse all'impugnazione de lla sentenza di primo grado relativa alla separazione dei coniugi ”.
Ritenuto che, in assenza di motivi ostativi, vada conseguentemente dichiarata l'estinzione del presente processo di appello ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ. in quanto, l a parte convenuta non si è costituita in giudizio per cui non è necessaria, ai fini dell'estinzione,
l'accettazione della rinuncia predetta (Cassazione n. 6850 \2011).
Nulla è dovuto per spese.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, prima sezione civile, l etto l'art. 306 cod. proc. civ.:
-
1) Dichiara l'estinzione del presente processo di appello;
2) Nulla per spese.
-
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 4.4.2025.
Il Presidente rel. estens.
Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedim ento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni
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