Art. 2.
Il Ministro per le corporazioni puo' estendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge ai laboratori-scuola che non siano eserciti con fine di speculazione, tenendo conto della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso si svolge e delle esigenze dell'insegnamento professionale.
Per i laboratori-scuola eserciti direttamente dagli Istituti di beneficenza il provvedimento ministeriale e' emanato di concerto con il Ministro per l'interno.
Il Ministro per le corporazioni, udite le competenti Associazioni sindacali, puo' limitare, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni della presente legge per singole aziende, quando i lavori, cui e' addetto il fanciullo o la donna, non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7 , art. 16, della legge 26 aprile 1934, n. 653 , sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, [...] sono demandate all'Ispettorato del lavoro".
Il Ministro per le corporazioni puo' estendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge ai laboratori-scuola che non siano eserciti con fine di speculazione, tenendo conto della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso si svolge e delle esigenze dell'insegnamento professionale.
Per i laboratori-scuola eserciti direttamente dagli Istituti di beneficenza il provvedimento ministeriale e' emanato di concerto con il Ministro per l'interno.
Il Ministro per le corporazioni, udite le competenti Associazioni sindacali, puo' limitare, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni della presente legge per singole aziende, quando i lavori, cui e' addetto il fanciullo o la donna, non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7 , art. 16, della legge 26 aprile 1934, n. 653 , sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, [...] sono demandate all'Ispettorato del lavoro".