Improcedibile
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/04/2026, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02992/2026REG.PROV.COLL.
N. 06601/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6601 del 2025, proposto dai signori RA CA, AB AD, RA LE IT, RC Di PI, AB AR, IC RT, IA GA, RI NC, BI IN e LO TE, rappresentati e difesi dall'avvocato Elisabetta Buldo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;
nei confronti
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Lazio, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 987 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2026 il Cons. EU HI e viste le conclusioni delle parti.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, i signori RA CA, AB AD, RA LE IT, RC Di PI, AB AR, IC RT, IA GA, RI NC, BI IN e LO TE hanno impugnato la sentenza in forma semplificata n. 987 del 2025 del T.a.r. Lazio che, all’esito della camera di consiglio fissata per la decisione sull’istanza cautelare, ha dichiarato manifestamente inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso dai medesimi proposto per l’annullamento dell’ordinanza sindacale di Roma Capitale n. 122 del 2024 che ha transitoriamente adottato disposizioni limitative della circolazione all’interno della ZTL di Roma.
2. Più precisamente, il giudice di primo grado ha evidenziato l’inutilità per i ricorrenti dell’eventuale annullamento dell’ordinanza sindacale n. 122 del 2024, dal momento che, anche in tale ipotesi, resterebbe applicabile quanto previsto dalla delibera della Giunta di Roma Capitale n. 371 del 2022, che ha disposto, in via permanente, fin dal 15 novembre 2022, il divieto di circolazione nella ZTL Fascia Verde, per i veicoli corrispondenti alle classi di omologazione indicati dai ricorrenti; per tale ragione, l’anzidetta delibera era lesiva per i ricorrenti medesimi fin dal momento della sua adozione e andava pertanto tempestivamente impugnata.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello i soggetti sopra menzionati, censurando il capo della sentenza che ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e riproponendo, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi di ricorso non esaminati in primo grado.
4. Si sono costituite in giudizio, per resistere all’appello, la Regione Lazio e Roma Capitale.
5. All’udienza pubblica del 31 marzo 2026, inoltre, la difesa di Roma Capitale ha eccepito l’improcedibilità dell’appello in ragione dell’adozione della nuova ordinanza sindacale n. 145 del 30 ottobre 2025, non impugnata, che ha introdotto un nuovo divieto analogo a quello oggetto della precedente ordinanza sindacale n. 122 del 2024. Inoltre, il Collegio ha rilevato d’ufficio, come risulta dal verbale, un’ulteriore ragione di improcedibilità dell’appello, in quanto gli effetti dell’ordinanza impugnata sono cessati in data 31 ottobre 2025, come chiaramente si desume dal tenore letterale dell’ordinanza medesima, depositata sub doc. 1 del primo grado di giudizio.
6. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 31 marzo 2026 – dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Come sopra rilevato, infatti, l’ordinanza impugnata nell’ambito del presente giudizio ha cessato di produrre effetti in data 31 ottobre 2025 ed è stata sostituita dall’ulteriore ordinanza menzionata dalla difesa di Roma Capitale, con la conseguenza che va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
7. Le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO LA, Presidente
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
EU HI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EU HI | ZO LA |
IL SEGRETARIO