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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5172 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 4882/2024
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente relatore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
dott. Rosaria Morrone Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4882/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2683/2024 del Tribunale di Nola pubblicata in data
7/10/2024, vertente
TRA
(C.F. ), difesa, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti, dall'avv. Antonella Zanchi (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E già Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., CP_2 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Biagio Rubinacci (C.F.
) e CI FR (C.F. ) C.F._3 C.F._4
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 22/10/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2683/2024 pubblicata in data 7/10/2024, il Tribunale di Nola, decidendo sulla domanda proposta dalla volta ad ottenere la Controparte_2 condanna di € 89.386,29 nei confronti di di € 61.391,67 nei Parte_2 confronti di di € 162.620,25 nei confronti della Trade Parte_1
Company S.r.l. e di € 150.777,96 nei confronti di , il tutto oltre CP_3 2 R.G. n. 4882/2024 interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura al soddisfo, a titolo di saldo del corrispettivo della fornitura di capi di abbigliamento, così provvedeva:
“l) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti e Parte_2
a pagare in solido tra loro la somma di euro 40.789,58 in favore CP_3 della società attrice in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
2) Condanna altresì i convenuti e a pagare in Parte_1 CP_3 solido tra loro la somma di euro 9.326,07 in favore della società attrice
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
3) Condanna altresì i convenuti , e la Trade Parte_2 CP_3
Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in solido tra loro la somma di euro euro 48.596,71 in favore della società attrice
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
4) Condanna altresì i convenuti , e la Trade Parte_1 CP_3
Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in solido tra loro la somma di euro euro 52.065,60 in favore della società attrice
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
5) Condanna altresì la convenuta Trade Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare la somma di euro euro 61.957,94 in favore della società attrice in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
6) Rigetta la domanda riconvenzionale;
7) Autorizza la conversione del sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c. nei limiti delle somme accertate;
8) Condanna i convenuti , , e la Parte_2 Parte_1 CP_3
Trade Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio, che vengono liquidate per la fase cautelare in euro 4.500,00, di cui euro 400,00 per 3 R.G. n. 4882/2024 spese, e per la presente fase di merito in euro 8.000, di cui euro 800,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore degli avv.ti CI FR e Biagio Rubinacci dichiaratisi antistatari”.
proponeva appello avverso la suindicata decisione e conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi a questa Corte, la società Controparte_1
(già , chiedendo, sulla base dei motivi analiticamente
[...] Controparte_2 dedotti nell'atto d'impugnazione ed in riforma della stessa, così provvedersi:
- in via cautelare, sospendersi l'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata;
- nel merito, in accoglimento del gravame, riformarsi la sentenza di primo grado e, per l'effetto, rigettarsi la domanda formulata nei propri confronti;
- in accoglimento della riconvenzionale avanzata in primo grado, condannarsi la società appellata al risarcimento dei danni, quantificati in una somma non inferiore ad € 20.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva Controparte_1 rigettarsi l'appello, in ragione della sua dedotta infondatezza, nonché l'invocata inibitoria.
Con ordinanza resa in data 25/3/2025, disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, veniva ordinata all'appellante, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., la notificazione dell'atto di appello ad ed alla con assegnazione del Parte_2 CP_3 Controparte_4 termine di 30 giorni a far data dalla comunicazione del provvedimento.
Alla successiva udienza del 24/9/2025, fissata dinanzi all'istruttore, nessuna delle parti compariva, sicché la causa veniva rinviata, ai sensi degli artt. 181 e 350 bis
c.p.c., all'udienza collegiale del 22/10/2025.
Neppure alla suindicata udienza collegiale le parti comparivano, con la conseguenza che la causa veniva riservata per la decisione, senza assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 181, come modificato dal D.L. n.
112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato nell'anno
2015. 4 R.G. n. 4882/2024
Va aggiunto che il rinvio ex artt. 181 e 350 bis c.p.c. è stato regolarmente comunicato alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 4/11/2024, Parte_1 nei confronti della società (già Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 2683/2024 del Tribunale di Nola CP_2 pubblicata in data 7/10/2024, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 22/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente relatore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
dott. Rosaria Morrone Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4882/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2683/2024 del Tribunale di Nola pubblicata in data
7/10/2024, vertente
TRA
(C.F. ), difesa, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti, dall'avv. Antonella Zanchi (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E già Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., CP_2 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Biagio Rubinacci (C.F.
) e CI FR (C.F. ) C.F._3 C.F._4
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 22/10/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2683/2024 pubblicata in data 7/10/2024, il Tribunale di Nola, decidendo sulla domanda proposta dalla volta ad ottenere la Controparte_2 condanna di € 89.386,29 nei confronti di di € 61.391,67 nei Parte_2 confronti di di € 162.620,25 nei confronti della Trade Parte_1
Company S.r.l. e di € 150.777,96 nei confronti di , il tutto oltre CP_3 2 R.G. n. 4882/2024 interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura al soddisfo, a titolo di saldo del corrispettivo della fornitura di capi di abbigliamento, così provvedeva:
“l) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti e Parte_2
a pagare in solido tra loro la somma di euro 40.789,58 in favore CP_3 della società attrice in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
2) Condanna altresì i convenuti e a pagare in Parte_1 CP_3 solido tra loro la somma di euro 9.326,07 in favore della società attrice
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
3) Condanna altresì i convenuti , e la Trade Parte_2 CP_3
Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in solido tra loro la somma di euro euro 48.596,71 in favore della società attrice
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
4) Condanna altresì i convenuti , e la Trade Parte_1 CP_3
Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in solido tra loro la somma di euro euro 52.065,60 in favore della società attrice
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
5) Condanna altresì la convenuta Trade Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare la somma di euro euro 61.957,94 in favore della società attrice in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
6) Rigetta la domanda riconvenzionale;
7) Autorizza la conversione del sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c. nei limiti delle somme accertate;
8) Condanna i convenuti , , e la Parte_2 Parte_1 CP_3
Trade Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio, che vengono liquidate per la fase cautelare in euro 4.500,00, di cui euro 400,00 per 3 R.G. n. 4882/2024 spese, e per la presente fase di merito in euro 8.000, di cui euro 800,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore degli avv.ti CI FR e Biagio Rubinacci dichiaratisi antistatari”.
proponeva appello avverso la suindicata decisione e conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi a questa Corte, la società Controparte_1
(già , chiedendo, sulla base dei motivi analiticamente
[...] Controparte_2 dedotti nell'atto d'impugnazione ed in riforma della stessa, così provvedersi:
- in via cautelare, sospendersi l'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata;
- nel merito, in accoglimento del gravame, riformarsi la sentenza di primo grado e, per l'effetto, rigettarsi la domanda formulata nei propri confronti;
- in accoglimento della riconvenzionale avanzata in primo grado, condannarsi la società appellata al risarcimento dei danni, quantificati in una somma non inferiore ad € 20.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva Controparte_1 rigettarsi l'appello, in ragione della sua dedotta infondatezza, nonché l'invocata inibitoria.
Con ordinanza resa in data 25/3/2025, disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, veniva ordinata all'appellante, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., la notificazione dell'atto di appello ad ed alla con assegnazione del Parte_2 CP_3 Controparte_4 termine di 30 giorni a far data dalla comunicazione del provvedimento.
Alla successiva udienza del 24/9/2025, fissata dinanzi all'istruttore, nessuna delle parti compariva, sicché la causa veniva rinviata, ai sensi degli artt. 181 e 350 bis
c.p.c., all'udienza collegiale del 22/10/2025.
Neppure alla suindicata udienza collegiale le parti comparivano, con la conseguenza che la causa veniva riservata per la decisione, senza assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 181, come modificato dal D.L. n.
112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato nell'anno
2015. 4 R.G. n. 4882/2024
Va aggiunto che il rinvio ex artt. 181 e 350 bis c.p.c. è stato regolarmente comunicato alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 4/11/2024, Parte_1 nei confronti della società (già Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 2683/2024 del Tribunale di Nola CP_2 pubblicata in data 7/10/2024, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 22/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.