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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/11/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2582/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2582/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GADDA Parte_1 C.F._1 STEFANO
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 18.11.2025 pagina 1 di 3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la separazione dalla resistente e precisava che dal matrimonio con la resistente erano nati due figli, e maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
Il ricorrente dichiarava di avere già lasciato la casa coniugale con il figlio stante Per_2
l'intollerabilità della convivenza, e chiedeva che la casa coniugale venisse assegnata alla resistente, prevedendo, inoltre, in favore di quest'ultima, un assegno di mantenimento pari ad € 300 al mese.
La resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Alla prima udienza, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
La domanda di separazione deve essere accolta, dovendosi ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione, insita nella proposizione del ricorso per separazione giudiziale e nella già avvenuta cessazione della convivenza.
Null'altro vi è da decidere.
Attesa la mancata costituzione della resistente e la mancanza di domande da parte di quest'ultima, infatti, non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale né può essere previsto un assegno di mantenimento.
Si deve, però, dare atto in sentenza della disponibilità manifestata dal ricorrente, con la precisazione che nel caso di specie non è applicabile l'istituto dell'assegnazione della casa familiare, non essendovi minori né figli economicamente non autosufficienti.
*
Le spese di lite sono irripetibili in ragione della natura della controversia, non essendovi stata opposizione al ricorso per separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 coniugatisi in Napoli il 30.10.1965;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 2 di 3 3) dà atto della disponibilità del ricorrente a riconoscere alla resistente un assegno mensile ex art. 156 c.c. di € 300,00, oltre rivalutazione annuale, e a lasciare la casa coniugale nella disponibilità della resistente affinchè quest'ultima continui a viverci;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2582/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GADDA Parte_1 C.F._1 STEFANO
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 18.11.2025 pagina 1 di 3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la separazione dalla resistente e precisava che dal matrimonio con la resistente erano nati due figli, e maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
Il ricorrente dichiarava di avere già lasciato la casa coniugale con il figlio stante Per_2
l'intollerabilità della convivenza, e chiedeva che la casa coniugale venisse assegnata alla resistente, prevedendo, inoltre, in favore di quest'ultima, un assegno di mantenimento pari ad € 300 al mese.
La resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Alla prima udienza, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
La domanda di separazione deve essere accolta, dovendosi ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione, insita nella proposizione del ricorso per separazione giudiziale e nella già avvenuta cessazione della convivenza.
Null'altro vi è da decidere.
Attesa la mancata costituzione della resistente e la mancanza di domande da parte di quest'ultima, infatti, non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale né può essere previsto un assegno di mantenimento.
Si deve, però, dare atto in sentenza della disponibilità manifestata dal ricorrente, con la precisazione che nel caso di specie non è applicabile l'istituto dell'assegnazione della casa familiare, non essendovi minori né figli economicamente non autosufficienti.
*
Le spese di lite sono irripetibili in ragione della natura della controversia, non essendovi stata opposizione al ricorso per separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 coniugatisi in Napoli il 30.10.1965;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 2 di 3 3) dà atto della disponibilità del ricorrente a riconoscere alla resistente un assegno mensile ex art. 156 c.c. di € 300,00, oltre rivalutazione annuale, e a lasciare la casa coniugale nella disponibilità della resistente affinchè quest'ultima continui a viverci;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3