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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 06/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 5/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lette le note conclusive sostitutive della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 318/2023 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Stefano Di Fiore e Ilaria Iannucci, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Perugia alla via Danzetta n. 7;
ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Arnaldo Tascione, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso;
resistente
OGGETTO: RISOLUZIONE COMODATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1
1 conclusioni: “- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di comodato gratuito dell'immobile sito a Vasto in
Via Adriatica n°11, stipulato in data 06.04.2000 dal convenuto
Sig. con la Signora nella CP_1 Controparte_2 sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul ricorrente all'epoca minorenne;
- accertare e Parte_1 dichiarare che Sig. detiene senza titolo l'immobile CP_1 di proprietà del ricorrente sito a Vasto in Parte_1
Via Adriatica n°11, distinto al NCEU con la particella 910 sub. 8 del foglio 37, sopra meglio identificato;
- condannare il Sig. a rilasciare immediatamente in favore del CP_1
Sig. il predetto immobile libero da sé e da Parte_1 persone e cose di sua proprietà; - condannare il convenuto al pagamento delle spese e del compenso professionale dovuti per il giudizio”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di essere proprietario dell'immobile ove risiede il padre
, situato ai piani secondo, terzo e quarto sottotetto CP_1 di una palazzina sita a Vasto alla via Adriatica n. 11, distinto al N.C.E.U. di Vasto con la particella 910 sub.8 del foglio 37, cat. A3, cl. 1, cons. 8,5 vani, sup. cat. 171 mq., rendita € 438,99, precedentemente distinti con le particelle
910 sub.3 e 910 sub.4, rispettivamente pervenute al ricorrente tramite atto pubblico di compravendita a rogito del Notaio in data 30/12/1994, rep. Persona_1
19803, racc. 5751, e atto pubblico di compravendita a rogito del Notaio in data 30/6/1995, rep. 85609, Persona_2 racc. 16681, entrambi stipulati dalla madre del ricorrente in qualità di genitore esercente la Controparte_2 potestà sul figlio allora minore;
- che i genitori del ricorrente, e CP_1 Controparte_2
, non coniugati, hanno trasferito la loro residenza
[...] nell'immobile poco dopo la compravendita, insieme ai figli e;
Parte_1 Per_3
2 - che nel 2000 i genitori si sono separati ed hanno regolato i loro rapporti nonché le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori con scrittura privata del
6/4/2000, ove, tra l'altro, si è previsto che Controparte_2
avrebbe trasferito altrove la propria residenza
[...] insieme ai figli, mentre avrebbe fatto “intestare a CP_1 proprio nome le forniture varie relative all'immobile di Via
Adriatica n°11 di Vasto, dove continuerà ad abitare”; così,
con i due figli si è trasferita a Bolzano, mentre CP_2
è restato a Vasto;
CP_1
- di essere attualmente studente presso il conservatorio di
Pescara e di vivere insieme alla madre e alla sorella a
Sambuceto (CH), in un appartamento condotto in locazione, pur risiedendo anagraficamente a Roccaraso (AQ) nella casa di proprietà dei nonni materni;
- di aver sollecitato più volte il padre, sin dal 2010, a riconsegnargli l'immobile di sua proprietà e a cercare per sé una diversa soluzione abitativa, ma senza esito;
- che nel mese di aprile 2022 casualmente sua madre ha appreso, navigando su Internet, che avrebbe adibito l'immobile CP_1 ad attività di bed & breakfast denominata “Casa del Doganiere”, concedendo in locazione l'appartamento al secondo piano e continuando ad abitare i piani superiori;
- di aver diffidato , con raccomandata dell'11/8/2022, CP_1
a rilasciare l'immobile entro il 30/9/2022.
Costituitosi in giudizio a mezzo di memoria difensiva depositata il 22/6/2023, ha domandato il rigetto CP_1 dell'avversa domanda, affermando che i due immobili intestati al ricorrente erano stati acquistati “in buona parte” con denaro del padre, il quale avrebbe anche sopportato le spese di ristrutturazione degli immobili medesimi;
proprio per tali ragioni, al momento della separazione, e CP_1 [...]
si sarebbero accordati nel senso che il primo Controparte_2 avrebbe rinunciato a far valere la rivendicazione delle spese
3 sostenute in relazione agli immobili e, in cambio, avrebbe potuto disporre degli stessi vita natural durante ed anche affittarli;
accordo ratificato e rinnovato anche col figlio al compimento della maggiore età e nuovamente nel Parte_1
2016 in occasione della visita del figlio a Vasto. Il resistente ha, quindi, proposto domanda riconvenzionale onde ottenere la condanna del ricorrente alla corresponsione di indennizzo per la ristrutturazione degli immobili nonché del prezzo residuo della prima compravendita ancora non pagato.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
***
1. Pregiudizialmente, si fa integrale richiamo alle motivazioni di cui all'ordinanza del 4/7/2023 con cui la parte resistente è stata dichiarata decaduta dalla domanda riconvenzionale, è stata altresì dichiarata la tardività del deposito documentale effettuato dalla medesima parte resistente con nota del 26/6/2023, ed è stata, infine, ritenuta inammissibile ed irrilevante la prova orale richiesta dal resistente e superflua quella richiesta dal ricorrente;
nonché alle motivazioni di cui al provvedimento del 22/10/2023 con cui è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini ai fini del deposito documentale avanzata dalla parte resistente;
da ultimo, alle motivazioni di cui all'ordinanza del 19/6/2024 con cui è stata respinta l'istanza di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
2. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
3. Incontestata la titolarità in capo al ricorrente dell'immobile di cui chiede la restituzione – in disparte la provenienza del denaro corrisposto per i due acquisti – il resistente, pacificamente detentore dell'immobile medesimo, fonda la propria tesi difensiva sull'assunto che le parti (
[...]
, da un lato, e, dall'altro, quale CP_1 Controparte_2
4 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore e, successivamente, avrebbero costituito in Parte_1 favore di un comodato vita natural durante, così CP_1 come previsto nella scrittura privata del 6/4/2000 e successivamente ratificato in forma orale al raggiungimento della maggiore età di e, di nuovo, nel 2016. Parte_1
Parte ricorrente replica che tra le parti sarebbe stato stipulato non un contratto di comodato vita naturale durante, bensì un contratto di comodato precario, senza determinazione di durata, come risultante dalla scrittura privata del 6/4/2000
(cfr. verbale di udienza del 4/7/2023).
Ebbene, nella richiamata scrittura privata (doc. 4 allegato al ricorso) si legge - tra le altre previsioni attinenti alla regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori e - che “il Sig. si Parte_1 Per_3 CP_1 impegna ed obbliga, altresì, a far intestare a proprio nome le forniture varie relative all'immobile di Via Adriatica n° 11 di Vasto, dove continuerà ad abitare”.
Stante il chiaro tenore letterale dell'espressione utilizzata, trattasi, evidentemente, di pattuizione – intervenuta tra quale genitore esercente la potestà Controparte_2 genitoriale sul figlio minore titolare Parte_1 dell'immobile, e – di comodato senza determinazione CP_1 di durata, c.d. comodato precario.
Risulta, pertanto, applicabile la disciplina di cui all'art. 1810 c.c., in base alla quale “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”, come risulta aver fatto il ricorrente, nel caso di specie, mediante invio al resistente di raccomandata a/r in data 11/8/2022, ricevuta il successivo
19/8/2022, con cui ha intimato a quest'ultimo il rilascio dell'immobile “entro un termine congruo e comunque entro e non oltre il prossimo 30 settembre” (doc. 12 allegato al ricorso). 5 Attraverso la richiesta di restituzione, per cui l'art. 1810
c.c. non richiede motivazione alcuna, il ricorrente ha determinato la cessazione ipso iure del rapporto contrattuale e l'insorgenza dell'obbligo, in capo al resistente, di restituzione dell'immobile entro il termine indicato (cfr.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14084 del 2023).
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento del ricorso, deve essere accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato stipulato tra le parti in data 6/4/2000, con conseguente condanna del resistente a rilasciare l'immobile, libero da cose e persone, nella piena disponibilità del ricorrente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, valore della causa indeterminabile, parametri medi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 318/2023, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di comodato stipulato il 6/4/2000 tra , in qualità di genitore Controparte_2 esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1
e avente ad oggetto l'immobile sito a Vasto (CH) CP_1 alla via Adriatica n. 11;
2) ordina, per l'effetto, a di rilasciare a CP_1 Parte_1
l'immobile oggetto del contratto entro un mese dalla data
[...] della presente sentenza;
3) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in €
[...]
6 545,00 per anticipazioni ed € 5.810,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Vasto, 6/3/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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