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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 11215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11215 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 24387/2025
Il Giudice AB CA, all'udienza del 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to CAMPAGNA Parte_1
LV
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to MAZZAMAURO CP_1
CRISTINA resistente
, rappresentato e difeso dall'Avv.tura dello Controparte_2
Stato resistente
OGGETTO: legittimità procedura selettiva
Conclusioni
Le parti concludono come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso 414 c.p.c., in riassunzione del giudizio svoltosi innanzi al TAR Lazio, il ricorrente premette di aver partecipato alla selezione indetta da per il profilo di “Addetto per CP_1
l'assistenza al pubblico ed alla vigilanza” (bando 12 marzo 2025), avendo presentato regolare domanda online, e di non essere riuscito a sostenere, in data 14 aprile 2025, il test inglese su piattaforma informatica a causa di un asserito malfunzionamento tecnico, nonostante i ripetuti tentativi effettuati. riferisce, in particolare, di aver tentato di contattare l'Amministrazione per Pt_1 segnalare il problema tecnico e di aver ricevuto risposta negativa da parte di che, CP_1
escludendo malfunzionamenti informatici, gli comunicava l'esclusione dalla prova.
Il ricorrente richiama, a propria difesa, il principio di cui all'art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990 e la giurisprudenza che stabilisce, a carico dell'Amministrazione, doveri di collaborazione in caso
Pag. 2 di 6 di impedimenti oggettivi non imputabili al candidato ed eccepisce, altresì, la violazione dei principi di par condicio e favor partecipationis, sottolineando che il mezzo informatico è funzionale all'azione amministrativa e all'effettiva possibilità di partecipazione senza aggravi. nsiste, pertanto, per l'annullamento degli atti impugnati e per la riammissione alla Pt_1
prova di lingua inglese o, in subordine, per l'ammissione diretta alla fase successiva della selezione, con sua conseguente ricollocazione nella graduatoria secondo la posizione spettante. si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso e rilevando, nel CP_1 merito, che le istruzioni fornite ai candidati non potevano dare origini a dubbi contenendo l'indicazione dell'indirizzo email da utilizzare in caso di problemi tecnici, erroneamente non utilizzato dal ricorrente che scriveva ad altro indirizzo.
Il si è costituito in giudizio eccedendo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva.
Il Tribunale, con ordinanza del 30.7.2025, rigettava il ricorso cautelare presentato dal ricorrente, unitamente alla domanda di cui all'art. 414 cpc e, all'esito dell'udienza di discussione fissata il 5.11.2025 e della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da a rigettato. Parte_1
Ritiene il Tribunale, all'esito della odierna discussione, che non siano emersi idonei elementi fattuali e giuridici per disattendere quanto condivisibilmente ritenuto dal Collegio con la richiamata ordinanza cautelare emessa il 30.7.2025.
Va, preliminarmente, ribadita la carenza di legittimazione passiva del Controparte_2
posto che la procedura concorsuale in oggetto è stata interamente gestita da
[...] CP_1
con piena autonomia decisionale, pur nel perseguimento delle finalità istituzionali del
[...]
, e che non è configurabile, nel caso di specie, un rapporto di immedesimazione CP_2 organica idoneo a giustificare la partecipazione al giudizio del . CP_2
Nel merito va ribadito, in accordo con quanto accertato in sede cautelare, che “dagli atti non emergono profili di censurabilità nell'operato della resistente. La documentazione prodotta sia
Pag. 3 di 6 CP_ dal ricorrente che da dimostra che la società aveva comunicato ai candidati, preventivamente rispetto allo svolgimento della prova telematica, una serie di indicazioni operative dettagliate, incluso uno specifico indirizzo e-mail da utilizzare in caso di problematiche tecniche ( cfr email del 1.4.25 in atti).
In particolare, era specificato che : “per eventuali difficoltà tecniche potrà contattare via email il supporto ”. Tuttavia il ricorrente non ha rispettato tali Email_1
istruzioni. Come da lui stesso ammesso e come emerge dalla documentazione prodotta, egli ha CP_ segnalato il problema ad (all'indirizzo , dapprima con Email_2 mail delle ore 19:48 (dopo la conclusione del test) e poi tramite p.e.c. del 16 aprile 2025.
Dalla relazione tecnica di poi, emerge che "Alla casella di supporto Controparte_3
ufficiale , indicata sulla stessa piattaforma di test nella pagina Email_3
principale del corso... non è arrivata alcuna e-mail proveniente dal candidato per richiedere istruzioni o aiuto" (cfr.doc 7 resistente).
Tale circostanza assume rilievo decisivo, in quanto dimostra che il ricorrente, pur lamentando un problema tecnico, non si è rivolto all'indirizzo di supporto corretto e ufficialmente indicato per richiedere assistenza in tempo reale.
Le comunicazioni eventualmente inviate ad altri indirizzi e-mail o con modalità diverse non possono essere considerate idonee a far valere un diritto all'assistenza immediata in relazione
a un test a tempo, né possono configurare una responsabilità dei resistenti per una mancata tempestiva risoluzione del problema.
Occorre poi evidenziare che la predetta relazione tecnica attesta che "avendo concluso il test
566 candidati, tale fatto conferma l'assoluta funzionalità della piattaforma che non ha subito alcun problema nell'erogazione del servizio".
Questo dato oggettivo smentisce la tesi del ricorrente circa un generalizzato o imputabile malfunzionamento del sistema.
La possibilità per un numero consistente di candidati di completare regolarmente la prova denota una sostanziale idoneità e operatività della piattaforma, riconducendo eventuali difficoltà incontrate dal singolo utente a problematiche di natura diversa, non imputabili alla società erogatrice del servizio.
Il documento conferma altresì che "Il servizio di assistenza citato è rimasto operativo fino alla conclusione del test da parte di tutti i candidati in piattaforma, rispondendo a tutte le
Pag. 4 di 6 problematiche riscontrate dai partecipanti, fatto dimostrato da un'ultima mail di assistenza inviata ad un candidato in orario 20:06". Ciò indica la presenza di un presidio attivo e funzionante per la gestione delle criticità durante lo svolgimento del test, a cui il ricorrente avrebbe dovuto e potuto rivolgersi correttamente. Né sono stati allegati impedimenti oggettivi che gli abbiano impedito di seguire la procedura corretta”
Le allegazioni del ricorrente relative al malfunzionamento della piattaforma non trovano riscontro negli atti, anzi, vengono confutate dalla prova della funzionalità del sistema e dalla mancata ricezione di richieste di assistenza all'indirizzo deputato.
Ne consegue che non vi sono elementi sufficienti per ritenere… che l'esclusione del ricorrente sia avvenuta per cause a lui non imputabili o per responsabilità della resistente essendo, al contrario, riconducibile ad un comportamento negligente del candidato, che ha omesso di utilizzare i canali predisposti per la gestione di eventuali problematiche tecniche, nonostante fossero stati previamente messi a disposizione. Nè può essere invocato, nel presente contesto, il principio del c.d. soccorso istruttorio atteso che le problematiche lamentate dal ricorrente attengono non già a carenze formali o documentali emendabili della domanda, bensì ad un presunto impedimento allo svolgimento della prova, non comunicato attraverso i canali ufficiali di assistenza e in un contesto di comprovata generale funzionalità della piattaforma per la totalità degli altri candidati, circostanza che renderebbe l'eventuale ammissione del ricorrente lesiva del principio della par condicio”.
Come sopra indicato, anche in sede di discussione, sul merito della controversia, non sono stati dedotti specifici elementi ostativi alla conferma di quanto condivisibilmente ritenuto dal
Tribunale in sede cautelare, tenuto conto che non è stata dedotta né dimostrata una effettiva e generalizzata inefficienza della piattaforma informatica utilizzata per l'esecuzione del test e che, al contrario, risulta documentalmente provato l'erroneo utilizzo, da parte del ricorrente, della medesima piattaforma, attraverso il ricorso a un canale di assistenza pacificamente diverso da quello tempestivamente indicato dalla resistente ai candidati, la cui piena operatività, al momento del test, non è in contestazione (v. doc. n. 6 di parte resistente).
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta il rigetto del ricorso.
Pag. 5 di 6 Spese di lite integralmente compensate tra le parti a fronte della peculiarità della controversia e dell'esigua durata del procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2
rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, lì 05/11/2025 Il Giudice
AB CA
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 24387/2025
Il Giudice AB CA, all'udienza del 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to CAMPAGNA Parte_1
LV
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to MAZZAMAURO CP_1
CRISTINA resistente
, rappresentato e difeso dall'Avv.tura dello Controparte_2
Stato resistente
OGGETTO: legittimità procedura selettiva
Conclusioni
Le parti concludono come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso 414 c.p.c., in riassunzione del giudizio svoltosi innanzi al TAR Lazio, il ricorrente premette di aver partecipato alla selezione indetta da per il profilo di “Addetto per CP_1
l'assistenza al pubblico ed alla vigilanza” (bando 12 marzo 2025), avendo presentato regolare domanda online, e di non essere riuscito a sostenere, in data 14 aprile 2025, il test inglese su piattaforma informatica a causa di un asserito malfunzionamento tecnico, nonostante i ripetuti tentativi effettuati. riferisce, in particolare, di aver tentato di contattare l'Amministrazione per Pt_1 segnalare il problema tecnico e di aver ricevuto risposta negativa da parte di che, CP_1
escludendo malfunzionamenti informatici, gli comunicava l'esclusione dalla prova.
Il ricorrente richiama, a propria difesa, il principio di cui all'art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990 e la giurisprudenza che stabilisce, a carico dell'Amministrazione, doveri di collaborazione in caso
Pag. 2 di 6 di impedimenti oggettivi non imputabili al candidato ed eccepisce, altresì, la violazione dei principi di par condicio e favor partecipationis, sottolineando che il mezzo informatico è funzionale all'azione amministrativa e all'effettiva possibilità di partecipazione senza aggravi. nsiste, pertanto, per l'annullamento degli atti impugnati e per la riammissione alla Pt_1
prova di lingua inglese o, in subordine, per l'ammissione diretta alla fase successiva della selezione, con sua conseguente ricollocazione nella graduatoria secondo la posizione spettante. si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso e rilevando, nel CP_1 merito, che le istruzioni fornite ai candidati non potevano dare origini a dubbi contenendo l'indicazione dell'indirizzo email da utilizzare in caso di problemi tecnici, erroneamente non utilizzato dal ricorrente che scriveva ad altro indirizzo.
Il si è costituito in giudizio eccedendo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva.
Il Tribunale, con ordinanza del 30.7.2025, rigettava il ricorso cautelare presentato dal ricorrente, unitamente alla domanda di cui all'art. 414 cpc e, all'esito dell'udienza di discussione fissata il 5.11.2025 e della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da a rigettato. Parte_1
Ritiene il Tribunale, all'esito della odierna discussione, che non siano emersi idonei elementi fattuali e giuridici per disattendere quanto condivisibilmente ritenuto dal Collegio con la richiamata ordinanza cautelare emessa il 30.7.2025.
Va, preliminarmente, ribadita la carenza di legittimazione passiva del Controparte_2
posto che la procedura concorsuale in oggetto è stata interamente gestita da
[...] CP_1
con piena autonomia decisionale, pur nel perseguimento delle finalità istituzionali del
[...]
, e che non è configurabile, nel caso di specie, un rapporto di immedesimazione CP_2 organica idoneo a giustificare la partecipazione al giudizio del . CP_2
Nel merito va ribadito, in accordo con quanto accertato in sede cautelare, che “dagli atti non emergono profili di censurabilità nell'operato della resistente. La documentazione prodotta sia
Pag. 3 di 6 CP_ dal ricorrente che da dimostra che la società aveva comunicato ai candidati, preventivamente rispetto allo svolgimento della prova telematica, una serie di indicazioni operative dettagliate, incluso uno specifico indirizzo e-mail da utilizzare in caso di problematiche tecniche ( cfr email del 1.4.25 in atti).
In particolare, era specificato che : “per eventuali difficoltà tecniche potrà contattare via email il supporto ”. Tuttavia il ricorrente non ha rispettato tali Email_1
istruzioni. Come da lui stesso ammesso e come emerge dalla documentazione prodotta, egli ha CP_ segnalato il problema ad (all'indirizzo , dapprima con Email_2 mail delle ore 19:48 (dopo la conclusione del test) e poi tramite p.e.c. del 16 aprile 2025.
Dalla relazione tecnica di poi, emerge che "Alla casella di supporto Controparte_3
ufficiale , indicata sulla stessa piattaforma di test nella pagina Email_3
principale del corso... non è arrivata alcuna e-mail proveniente dal candidato per richiedere istruzioni o aiuto" (cfr.doc 7 resistente).
Tale circostanza assume rilievo decisivo, in quanto dimostra che il ricorrente, pur lamentando un problema tecnico, non si è rivolto all'indirizzo di supporto corretto e ufficialmente indicato per richiedere assistenza in tempo reale.
Le comunicazioni eventualmente inviate ad altri indirizzi e-mail o con modalità diverse non possono essere considerate idonee a far valere un diritto all'assistenza immediata in relazione
a un test a tempo, né possono configurare una responsabilità dei resistenti per una mancata tempestiva risoluzione del problema.
Occorre poi evidenziare che la predetta relazione tecnica attesta che "avendo concluso il test
566 candidati, tale fatto conferma l'assoluta funzionalità della piattaforma che non ha subito alcun problema nell'erogazione del servizio".
Questo dato oggettivo smentisce la tesi del ricorrente circa un generalizzato o imputabile malfunzionamento del sistema.
La possibilità per un numero consistente di candidati di completare regolarmente la prova denota una sostanziale idoneità e operatività della piattaforma, riconducendo eventuali difficoltà incontrate dal singolo utente a problematiche di natura diversa, non imputabili alla società erogatrice del servizio.
Il documento conferma altresì che "Il servizio di assistenza citato è rimasto operativo fino alla conclusione del test da parte di tutti i candidati in piattaforma, rispondendo a tutte le
Pag. 4 di 6 problematiche riscontrate dai partecipanti, fatto dimostrato da un'ultima mail di assistenza inviata ad un candidato in orario 20:06". Ciò indica la presenza di un presidio attivo e funzionante per la gestione delle criticità durante lo svolgimento del test, a cui il ricorrente avrebbe dovuto e potuto rivolgersi correttamente. Né sono stati allegati impedimenti oggettivi che gli abbiano impedito di seguire la procedura corretta”
Le allegazioni del ricorrente relative al malfunzionamento della piattaforma non trovano riscontro negli atti, anzi, vengono confutate dalla prova della funzionalità del sistema e dalla mancata ricezione di richieste di assistenza all'indirizzo deputato.
Ne consegue che non vi sono elementi sufficienti per ritenere… che l'esclusione del ricorrente sia avvenuta per cause a lui non imputabili o per responsabilità della resistente essendo, al contrario, riconducibile ad un comportamento negligente del candidato, che ha omesso di utilizzare i canali predisposti per la gestione di eventuali problematiche tecniche, nonostante fossero stati previamente messi a disposizione. Nè può essere invocato, nel presente contesto, il principio del c.d. soccorso istruttorio atteso che le problematiche lamentate dal ricorrente attengono non già a carenze formali o documentali emendabili della domanda, bensì ad un presunto impedimento allo svolgimento della prova, non comunicato attraverso i canali ufficiali di assistenza e in un contesto di comprovata generale funzionalità della piattaforma per la totalità degli altri candidati, circostanza che renderebbe l'eventuale ammissione del ricorrente lesiva del principio della par condicio”.
Come sopra indicato, anche in sede di discussione, sul merito della controversia, non sono stati dedotti specifici elementi ostativi alla conferma di quanto condivisibilmente ritenuto dal
Tribunale in sede cautelare, tenuto conto che non è stata dedotta né dimostrata una effettiva e generalizzata inefficienza della piattaforma informatica utilizzata per l'esecuzione del test e che, al contrario, risulta documentalmente provato l'erroneo utilizzo, da parte del ricorrente, della medesima piattaforma, attraverso il ricorso a un canale di assistenza pacificamente diverso da quello tempestivamente indicato dalla resistente ai candidati, la cui piena operatività, al momento del test, non è in contestazione (v. doc. n. 6 di parte resistente).
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta il rigetto del ricorso.
Pag. 5 di 6 Spese di lite integralmente compensate tra le parti a fronte della peculiarità della controversia e dell'esigua durata del procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2
rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, lì 05/11/2025 Il Giudice
AB CA
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