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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/10/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 383/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato ad [...] il [...], c.f. ) – Parte_1 CodiceFiscale_1
n.q. di titolare dell'impresa individuale in ditta D.P.P. Costruzioni - rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Daniela Nocilla (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Massimo Aiello (del Foro
[...]
di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 6.10.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 22.10.2020 di titolare dell'impresa Parte_3
individuale in ditta D.P.P. Costruzioni, corrente in Avola - conveniva innanzi al
Tribunale di Siracusa onde sentirlo condannare al pagamento in Parte_2
suo favore della somma di 10.134,00, pari – deduceva – al saldo dei lavori di ristrutturazione della villa del convenuto che con la propria impresa edile aveva svolto, pur in epoca imprecisata (e tuttavia precedente la finale diffida che, prima di adire le vie giudiziali, esso attore aveva inoltrato con lettera raccomandata del
25.6.2020).
, pur ritualmente evocato in giudizio (mediante notificazione ex Parte_2
art. 140 c.p.c., perfezionatasi con la consegna della finale lettera raccomandata a mani della figlia convivente del convenuto), ometteva di costituirsi in contraddittorio.
Venuti in udienza, in esito all'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. il G.I. – ritenuto (giusta ordinanza del 21.11.2023) di dover disattendere l'istanza attorea di prova testimoniale - fissava dunque udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – con sentenza n. 451/2024 del
21.2.2024 rigettava la domanda di pagamento del dopo avere, con valenza Parte_1
assorbente, ritenuto che “nel caso di specie parte attrice non ha fornito prova della fonte del proprio diritto di credito non essendo stata ammessa la prova orale. Sul punto si conferma quanto statuito con provvedimento del 21.11.2023 con cui è stata rigettata la richiesta di prova testimoniale in quanto inammissibile posto che i capitoli di prova sono formulati genericamente senza indicazione delle circostanze di tempo e di luogo. In particolare, parte attrice nelle proprie memorie 183, co. 6, n. 2
(senza riproporre la richiesta nelle note di udienza del 5.2.2024) ha chiesto procedersi alla audizione di un teste “sugli articolati n. 1) 2) 3) e 4) dell'atto di citazione preceduti dal vero o no che”. Ebbene giova rilevare innanzitutto che nel testo dell'atto di citazione non risulta alcun punto individuato con i numeri 1), 2), 3)
e 4). Ma la prova orale è comunque inammissibile anche a voler ritenere richiamati i punti dell'atto di citazione ove si legge che “La ditta attrice effettuava dei lavori per il sig. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Traversa Torta n. 3, C.F. di ristrutturazione dell'immobile di C.F._3
proprietà di quest'ultimo. I lavori in questione richiedevano molte spese poiché richiedevano il montaggio e smontaggio del ponteggio, la messa in opera delle tegole, l'intonaco interno e esterno dell'abitazione per un totale di euro 39.634,00, come da preventivo lavori che si allega. Il convenuto versava alla ditta attrice un acconto di euro 29.500,00 ma, a lavori ultimati, non saldava il dovuto, residuando pertanto la somma di euro 10.134,00 ancora non incassata dalla ditta de qua.
Richiesto il saldo mediante lettera racc. A\R del 25/6/2020, si restava senza risposta da parte del convenuto, che non ha mai manifestato l'intenzione di saldare il dovuto alla ditta”. Né può essere a tal fine invocato il principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. stante la contumacia del convenuto, essendo il processo civile governato dal principio dell'onere della prova che notoriamente non incontra alcuna attenuazione in siffatta ipotesi”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 19.3.2024. Per lamentare, soprattutto, che il primo giudice avesse “immotivatamente rigettato le richieste di prova perché, a suo dire, lacunose e perché non erano indicati i capitoli di prova. Ebbene, viene il dubbio che il giudice non abbia adeguatamente studiato il fascicolo, in quanto con la memoria ex art. 183 c.p.c. secondo termine del 4/4/2023 questa difesa ha indicato tutti gli articolati di prova con i testi - che non erano uno come erroneamente indicato dal
Giudice ma bensì 2, specificamente erano gli operai che materialmente hanno svolto
i lavori dal;
e comunque, anche se gli articolati non erano numerati, Parte_2
certamente il Giudice poteva ammettere le prove istruttorie invece di rigettare, sic et simpliciter, la domanda attrice”.
Aggiungeva l'appellante che “Il Giudice ha inoltre erroneamente motivato la sentenza, non tenendo in alcun conto che il aveva già pagato un cospicuo Parte_2 anticipo per i lavori effettuati e non aveva pagato il saldo richiesto, proprio a riprova che i lavori sono stati eseguiti realmente, circostanza non presa in alcuna considerazione dal Giudicante”.
E per quanto così sinteticamente dedotto esso concludeva Parte_1
chiedendo che la sua domanda di pagamento del saldo del corrispettivo dovutogli per i predetti lavori di ristrutturazione edile – già disattesa dal Tribunale – fosse infine accolta.
§§§
, già contumace in prime cure di giudizio (a suo dire “per non Parte_2
aver ricevuto la notifica dell'atto introduttivo, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non avendo mai reperito il relativo avviso di giacenza, circostanza che ha fatto sì che della relativa esistenza, e del predetto epilogo, venisse a conoscenza soltanto al momento della notifica della citazione in appello”), si costituiva in contraddittorio “al fine di contestare, nella presente sede di gravame, la ricostruzione in fatto fornita dall'attore in primo grado: rilevando di non aver intrattenuto alcun rapporto negoziale con il Sig. , tantomeno per l'esecuzione di pretesi lavori sulla Parte_1
propria abitazione, che disconosce totalmente così come disconosce il foglio prodotto da controparte in primo grado ed asseritamente recante un preventivo intercorso tra le parti, invero mai visto”.
In ordine a quanto aveva condotto il primo giudice a rigettare la domanda di controparte teneva, poi, ad evidenziare che del tutto priva di pregio fosse la censura mossa al primo giudice di non aver “tenuto conto, quale prova dell'esecuzione dei lavori, dell'anticipo che l'appellante afferma corrispostogli dal Sig. . Parte_2
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, parte attrice è tenuta a provare “la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza”. Detta prova difetta totalmente nell'iniziativa avversaria, atteso che la pretesa sussistenza di un contratto tra le parti e il susseguente inadempimento, che comunque si precisa mai verificatisi, sono stati soltanto affermati ma mai comprovati, attesa sul punto la totale carenza di allegazioni e di prove documentali nonché il totale affidamento, al riguardo, ad una prova testimoniale rivelatasi manifestamente inammissibile ed in conducente”.
Prova testimoniale – si aggiungeva infine – della cui inammissibilità ed inconducenza aveva infine preso atto, di tutta evidenza, anche il che “in seguito al rigetto Parte_1
della prova testimoniale non ha più reiterato la richiesta di ammissione della stessa nel corso del giudizio di primo grado, neppure nelle note conclusionali di udienza del
5.2.2024, cristallizzando così la propria volontà di non contestare il provvedimento di non ammissione delle prove ed implicitamente rinunziando ad esse. Il non aver insistito a tal fine preclude, inoltre, la riproposizione della richiesta di ammissione delle stesse prove nella presente sede di appello. In tal senso si è espressa anche la
Suprema Corte, […….]”.
§§§
La causa era chiamata, ex art. 349bis c.p.c., direttamente innanzi al collegio che, all'esito della sua trattazione, rinviava prontamente le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
La prova testimoniale nella quale il ha con il suo atto di appello (pur dopo Parte_1
essersi, in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al primo giudice, limitato a concludere – vds. note di trattazione scritta del 19.2.2024 – “riportandosi al piaccia dell'atto introduttivo”: ciò nondimeno - secondo innovativo indirizzo della giurisprudenza di legittimità che pure giustifica la motivazione al riguardo resa dal primo giudice - “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione”, così ex ceteris Cass. VI 10767/2022) insistito deve dirsi non già inammissibile – così per come sommariamente reputato dal primo giudice secondo cui (come premesso) “i capitoli di prova sono formulati genericamente senza indicazione delle circostanze di tempo e di luogo” – quanto, invece, inconducente non avendo, infatti, il né Parte_1
documentato (con la produzione di testo contrattuale che ben sarebbe stato opportuno confezionare) né, tampoco, allegato e poi richiesto di provare che tra le parti sia stato, al tempo, concluso un appalto “a corpo” piuttosto che “a misura”.
Ed invero, solo se fosse stato possibile giungere a concludere che tra il ed il Parte_1
si stipulava, al tempo, un appalto “a corpo” in forza del quale il Parte_2
corrispettivo contrattuale veniva tra le parti forfettariamente fissato (tutto incluso nulla escluso) nel suddetto importo di € 39.634,00 – circostanza che, tuttavia, il
[...]
né ha provato né faceva oggetto di capitolo di prova testimoniale – la prova Pt_1
che si fosse acquisita, mediante escussione dei testi indicati, che fosse stata concordata l'esecuzione delle opere elencate nel summenzionato “preventivo” e che queste fossero state tutte realizzate a regola d'arte avrebbe potuto e dovuto condurre, fuor di dubbio, all'accoglimento (in difetto di ulteriore prova – che sarebbe a tal punto spettato al fornire – che anche il saldo reclamato fosse stato già Parte_2
corrisposto) della pretesa di pagamento del , Parte_1
In mancanza di alcuna sua datazione e sottoscrizione per accettazione – nonché di alcuna ammissione al riguardo, pur in seguito alla sua costituzione nell'odierno giudizio di seconde cure, da parte del - nessuna certezza può, tuttavia, Parte_2
nutrirsi sull'eventualità che detto “preventivo” sia realmente un pur sommario computo metrico realmente preventivo e che non sia stato, piuttosto, redatto solo successivamente al compiuto svolgimento dei lavori: ovvero che integri, invece, un conto di liquidazione finale redatto unilateralmente dal “a misura”. Parte_1 Cosicchè – può rapidamente giungersi a concludere – a nulla in realtà servirebbe che rimanesse definitivamente provato solo, e soltanto, che le opere elencate nel
“preventivo” ridetto siano state tutte realizzate dall'impresa edile del su Parte_1
commessa dal : giacchè, ammesso pure che gli importi fissati dal Parte_2 Parte_1
per ciascuna delle voci d'opera elencate possano ritenersi congrui, nulla consentirebbe comunque di affermare che tra le parti sia stato a suo tempo stipulato un appalto “a misura”; mentre, qualora fosse stato al tempo stipulato un appalto “a corpo”, nulla consentirebbe comunque di affermare che fossero e siano dovuti dal ulteriori importi oltre quanto già pagato nella suindicata misura di € Parte_2
29.500,00 poiché nulla (anche quando le circostanze dedotte a prova testimoniale fossero rimaste confermate) consentirebbe di escludere che proprio quest'ultimo sia stato l'importo del corrispettivo al tempo concordato dalle parti “a corpo”.
E per quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello veicolato in atti da deve, conclusivamente, essere rigettato. Parte_1
§§§
Considerato che il non si è peritato a negare di aver mai avuto che fare con Parte_2
l'appellante – e che vi è poi prova documentale che soltanto falsamente abbia affermato di non essere venuto a tempestiva conoscenza del giudizio di primo grado – sussistono eccezionali ragioni ben idonee a giustificare che le spese del grado rimangano tra le parti interamente compensate.
Deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza a carico del dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 451/2024 del 21.2.2024 proposto, con citazione del
19.3.2024, da (n.q. di titolare dell'impresa individuale in ditta Parte_1
D.P.P. Costruzioni, corrente in Avola) nei confronti di - così Parte_2
provvede:
- rigetta l'appello, - compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di appello,
- dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 383/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato ad [...] il [...], c.f. ) – Parte_1 CodiceFiscale_1
n.q. di titolare dell'impresa individuale in ditta D.P.P. Costruzioni - rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Daniela Nocilla (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Massimo Aiello (del Foro
[...]
di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 6.10.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 22.10.2020 di titolare dell'impresa Parte_3
individuale in ditta D.P.P. Costruzioni, corrente in Avola - conveniva innanzi al
Tribunale di Siracusa onde sentirlo condannare al pagamento in Parte_2
suo favore della somma di 10.134,00, pari – deduceva – al saldo dei lavori di ristrutturazione della villa del convenuto che con la propria impresa edile aveva svolto, pur in epoca imprecisata (e tuttavia precedente la finale diffida che, prima di adire le vie giudiziali, esso attore aveva inoltrato con lettera raccomandata del
25.6.2020).
, pur ritualmente evocato in giudizio (mediante notificazione ex Parte_2
art. 140 c.p.c., perfezionatasi con la consegna della finale lettera raccomandata a mani della figlia convivente del convenuto), ometteva di costituirsi in contraddittorio.
Venuti in udienza, in esito all'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. il G.I. – ritenuto (giusta ordinanza del 21.11.2023) di dover disattendere l'istanza attorea di prova testimoniale - fissava dunque udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – con sentenza n. 451/2024 del
21.2.2024 rigettava la domanda di pagamento del dopo avere, con valenza Parte_1
assorbente, ritenuto che “nel caso di specie parte attrice non ha fornito prova della fonte del proprio diritto di credito non essendo stata ammessa la prova orale. Sul punto si conferma quanto statuito con provvedimento del 21.11.2023 con cui è stata rigettata la richiesta di prova testimoniale in quanto inammissibile posto che i capitoli di prova sono formulati genericamente senza indicazione delle circostanze di tempo e di luogo. In particolare, parte attrice nelle proprie memorie 183, co. 6, n. 2
(senza riproporre la richiesta nelle note di udienza del 5.2.2024) ha chiesto procedersi alla audizione di un teste “sugli articolati n. 1) 2) 3) e 4) dell'atto di citazione preceduti dal vero o no che”. Ebbene giova rilevare innanzitutto che nel testo dell'atto di citazione non risulta alcun punto individuato con i numeri 1), 2), 3)
e 4). Ma la prova orale è comunque inammissibile anche a voler ritenere richiamati i punti dell'atto di citazione ove si legge che “La ditta attrice effettuava dei lavori per il sig. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Traversa Torta n. 3, C.F. di ristrutturazione dell'immobile di C.F._3
proprietà di quest'ultimo. I lavori in questione richiedevano molte spese poiché richiedevano il montaggio e smontaggio del ponteggio, la messa in opera delle tegole, l'intonaco interno e esterno dell'abitazione per un totale di euro 39.634,00, come da preventivo lavori che si allega. Il convenuto versava alla ditta attrice un acconto di euro 29.500,00 ma, a lavori ultimati, non saldava il dovuto, residuando pertanto la somma di euro 10.134,00 ancora non incassata dalla ditta de qua.
Richiesto il saldo mediante lettera racc. A\R del 25/6/2020, si restava senza risposta da parte del convenuto, che non ha mai manifestato l'intenzione di saldare il dovuto alla ditta”. Né può essere a tal fine invocato il principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. stante la contumacia del convenuto, essendo il processo civile governato dal principio dell'onere della prova che notoriamente non incontra alcuna attenuazione in siffatta ipotesi”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 19.3.2024. Per lamentare, soprattutto, che il primo giudice avesse “immotivatamente rigettato le richieste di prova perché, a suo dire, lacunose e perché non erano indicati i capitoli di prova. Ebbene, viene il dubbio che il giudice non abbia adeguatamente studiato il fascicolo, in quanto con la memoria ex art. 183 c.p.c. secondo termine del 4/4/2023 questa difesa ha indicato tutti gli articolati di prova con i testi - che non erano uno come erroneamente indicato dal
Giudice ma bensì 2, specificamente erano gli operai che materialmente hanno svolto
i lavori dal;
e comunque, anche se gli articolati non erano numerati, Parte_2
certamente il Giudice poteva ammettere le prove istruttorie invece di rigettare, sic et simpliciter, la domanda attrice”.
Aggiungeva l'appellante che “Il Giudice ha inoltre erroneamente motivato la sentenza, non tenendo in alcun conto che il aveva già pagato un cospicuo Parte_2 anticipo per i lavori effettuati e non aveva pagato il saldo richiesto, proprio a riprova che i lavori sono stati eseguiti realmente, circostanza non presa in alcuna considerazione dal Giudicante”.
E per quanto così sinteticamente dedotto esso concludeva Parte_1
chiedendo che la sua domanda di pagamento del saldo del corrispettivo dovutogli per i predetti lavori di ristrutturazione edile – già disattesa dal Tribunale – fosse infine accolta.
§§§
, già contumace in prime cure di giudizio (a suo dire “per non Parte_2
aver ricevuto la notifica dell'atto introduttivo, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non avendo mai reperito il relativo avviso di giacenza, circostanza che ha fatto sì che della relativa esistenza, e del predetto epilogo, venisse a conoscenza soltanto al momento della notifica della citazione in appello”), si costituiva in contraddittorio “al fine di contestare, nella presente sede di gravame, la ricostruzione in fatto fornita dall'attore in primo grado: rilevando di non aver intrattenuto alcun rapporto negoziale con il Sig. , tantomeno per l'esecuzione di pretesi lavori sulla Parte_1
propria abitazione, che disconosce totalmente così come disconosce il foglio prodotto da controparte in primo grado ed asseritamente recante un preventivo intercorso tra le parti, invero mai visto”.
In ordine a quanto aveva condotto il primo giudice a rigettare la domanda di controparte teneva, poi, ad evidenziare che del tutto priva di pregio fosse la censura mossa al primo giudice di non aver “tenuto conto, quale prova dell'esecuzione dei lavori, dell'anticipo che l'appellante afferma corrispostogli dal Sig. . Parte_2
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, parte attrice è tenuta a provare “la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza”. Detta prova difetta totalmente nell'iniziativa avversaria, atteso che la pretesa sussistenza di un contratto tra le parti e il susseguente inadempimento, che comunque si precisa mai verificatisi, sono stati soltanto affermati ma mai comprovati, attesa sul punto la totale carenza di allegazioni e di prove documentali nonché il totale affidamento, al riguardo, ad una prova testimoniale rivelatasi manifestamente inammissibile ed in conducente”.
Prova testimoniale – si aggiungeva infine – della cui inammissibilità ed inconducenza aveva infine preso atto, di tutta evidenza, anche il che “in seguito al rigetto Parte_1
della prova testimoniale non ha più reiterato la richiesta di ammissione della stessa nel corso del giudizio di primo grado, neppure nelle note conclusionali di udienza del
5.2.2024, cristallizzando così la propria volontà di non contestare il provvedimento di non ammissione delle prove ed implicitamente rinunziando ad esse. Il non aver insistito a tal fine preclude, inoltre, la riproposizione della richiesta di ammissione delle stesse prove nella presente sede di appello. In tal senso si è espressa anche la
Suprema Corte, […….]”.
§§§
La causa era chiamata, ex art. 349bis c.p.c., direttamente innanzi al collegio che, all'esito della sua trattazione, rinviava prontamente le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
La prova testimoniale nella quale il ha con il suo atto di appello (pur dopo Parte_1
essersi, in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al primo giudice, limitato a concludere – vds. note di trattazione scritta del 19.2.2024 – “riportandosi al piaccia dell'atto introduttivo”: ciò nondimeno - secondo innovativo indirizzo della giurisprudenza di legittimità che pure giustifica la motivazione al riguardo resa dal primo giudice - “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione”, così ex ceteris Cass. VI 10767/2022) insistito deve dirsi non già inammissibile – così per come sommariamente reputato dal primo giudice secondo cui (come premesso) “i capitoli di prova sono formulati genericamente senza indicazione delle circostanze di tempo e di luogo” – quanto, invece, inconducente non avendo, infatti, il né Parte_1
documentato (con la produzione di testo contrattuale che ben sarebbe stato opportuno confezionare) né, tampoco, allegato e poi richiesto di provare che tra le parti sia stato, al tempo, concluso un appalto “a corpo” piuttosto che “a misura”.
Ed invero, solo se fosse stato possibile giungere a concludere che tra il ed il Parte_1
si stipulava, al tempo, un appalto “a corpo” in forza del quale il Parte_2
corrispettivo contrattuale veniva tra le parti forfettariamente fissato (tutto incluso nulla escluso) nel suddetto importo di € 39.634,00 – circostanza che, tuttavia, il
[...]
né ha provato né faceva oggetto di capitolo di prova testimoniale – la prova Pt_1
che si fosse acquisita, mediante escussione dei testi indicati, che fosse stata concordata l'esecuzione delle opere elencate nel summenzionato “preventivo” e che queste fossero state tutte realizzate a regola d'arte avrebbe potuto e dovuto condurre, fuor di dubbio, all'accoglimento (in difetto di ulteriore prova – che sarebbe a tal punto spettato al fornire – che anche il saldo reclamato fosse stato già Parte_2
corrisposto) della pretesa di pagamento del , Parte_1
In mancanza di alcuna sua datazione e sottoscrizione per accettazione – nonché di alcuna ammissione al riguardo, pur in seguito alla sua costituzione nell'odierno giudizio di seconde cure, da parte del - nessuna certezza può, tuttavia, Parte_2
nutrirsi sull'eventualità che detto “preventivo” sia realmente un pur sommario computo metrico realmente preventivo e che non sia stato, piuttosto, redatto solo successivamente al compiuto svolgimento dei lavori: ovvero che integri, invece, un conto di liquidazione finale redatto unilateralmente dal “a misura”. Parte_1 Cosicchè – può rapidamente giungersi a concludere – a nulla in realtà servirebbe che rimanesse definitivamente provato solo, e soltanto, che le opere elencate nel
“preventivo” ridetto siano state tutte realizzate dall'impresa edile del su Parte_1
commessa dal : giacchè, ammesso pure che gli importi fissati dal Parte_2 Parte_1
per ciascuna delle voci d'opera elencate possano ritenersi congrui, nulla consentirebbe comunque di affermare che tra le parti sia stato a suo tempo stipulato un appalto “a misura”; mentre, qualora fosse stato al tempo stipulato un appalto “a corpo”, nulla consentirebbe comunque di affermare che fossero e siano dovuti dal ulteriori importi oltre quanto già pagato nella suindicata misura di € Parte_2
29.500,00 poiché nulla (anche quando le circostanze dedotte a prova testimoniale fossero rimaste confermate) consentirebbe di escludere che proprio quest'ultimo sia stato l'importo del corrispettivo al tempo concordato dalle parti “a corpo”.
E per quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello veicolato in atti da deve, conclusivamente, essere rigettato. Parte_1
§§§
Considerato che il non si è peritato a negare di aver mai avuto che fare con Parte_2
l'appellante – e che vi è poi prova documentale che soltanto falsamente abbia affermato di non essere venuto a tempestiva conoscenza del giudizio di primo grado – sussistono eccezionali ragioni ben idonee a giustificare che le spese del grado rimangano tra le parti interamente compensate.
Deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza a carico del dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 451/2024 del 21.2.2024 proposto, con citazione del
19.3.2024, da (n.q. di titolare dell'impresa individuale in ditta Parte_1
D.P.P. Costruzioni, corrente in Avola) nei confronti di - così Parte_2
provvede:
- rigetta l'appello, - compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di appello,
- dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)