Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1118/2022 - Pag. 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1118/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Pier Paolo Pompilio, elettivamente domiciliati come in atti;
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. Roberto Laghi, elettivamente domiciliati come in atti;
- RESISTENTE - con l'intervento del P.M.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 12/05/2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 10/06/2006, trascritto negli
Uffici del Registro dello Stato civile del Comune di Vicenza, con atto numero 64, parte II, serie A, anno 2006;
- che dall'unione sono nati tre figli: , nato a [...] il [...], Persona_1
nata a [...] il [...], e nata a [...] il [...]; Per_2 Per_3
- che, con decreto di omologa n. 2844/2021 del 02/03/2021, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi;
- che, in particolare, nell'accordo di separazione, oltre all'assegnazione della casa coniugale alla
[...]
convivente con i figli, ed alla regolamentazione dei rapporti di questi ultimi con il padre, è CP_1 stato fissato un contributo mensile al mantenimento dei figli a carico del di importo pari ad € Pt_1
500,00, complessivi, oltre alla devoluzione al coniuge degli assegni familiari ed alla contribuzione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie;
- che il ricorrente è un impiegato di Agenzia delle Entrate, con reddito imponibile medio annuo di circa € 27.000,00;
- che, peraltro, il ricorrente ha contratto un mutuo trentennale per l'acquisto di un immobile a
Vicenza, adibito a casa coniugale, per il tempo in cui la coppia ha risieduto lì, per il quale paga una rata trimestrale di € 1.657,79, (circa € 552,60 su base mensile);
- che per lo stesso immobile sostiene spese condominiali ordinarie e straordinarie pari a circa €
960,00 annui e dunque € 80,00 circa su base mensile;
- che, inoltre, ha acceso un finanziamento per l'acquisto di un'auto usata, del costo di € 10.300,00, per la cui estinzione paga una rata mensile di € 215,00 (scadenza novembre 2022);
- che il ricorrente detiene in comodato un appartamento del quale sostiene spese per utenze pari a circa € 200,00 mensili;
- che, pertanto, dello stipendio mensile restano al appena € 500,00; Pt_1
- che insegnante di scuola primaria, gode di uno stipendio mensile di € 1.500,00 e CP_1 continua ad abitare la casa coniugale sita in Cassano all'Ionio alla via Amendola n. 136, di proprietà dei suoi genitori.
Tanto premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale di Castrovillari: Parte_1
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 confermando integralmente le condizioni di separazione di cui all'omologa del 02/03/2021”.
In data 25/10/2022 si è costituita in giudizio associandosi alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestando per il resto le avverse deduzioni. In particolare, la resistente ha dedotto:
- che svolge la propria attività lavorativa di maestra elementare nella città di Vicenza, ove la coppia aveva inizialmente fissato la residenza familiare e dove i tre figli sono cresciuti frequentando le scuole d'infanzia e dell'obbligo;
- che l'appartamento ubicato in Vicenza, benché intestato in via esclusiva al ricorrente in regime di separazione dei beni, è stato acquistato dalla coppia anche grazie alla massiccia contribuzione economica della resistente, la quale a tal fine ha ottenuto la somma di € 20.000,00 dal padre;
- che la famiglia si è trasferita a Cassano all'Ionio per assecondare i desideri del quivi Pt_1
ottenendo, a titolo di comodato gratuito, da parte di parenti della un immobile ove CP_1
stabilirsi; R.G. n.° 1118/2022 - Pag. 3 di 12
- che la qualità di vita per i tre figli minori era molto più elevata nella città di Vicenza, per l'esistenza di infrastrutture (palestre, piscine, scuole di danza, istituti secondari di ogni specie, sede universitaria), non presenti sul territorio di Cassano all'Ionio;
- che, subito dopo il trasferimento della famiglia al sud, il ha intrapreso una relazione Pt_1
sentimentale extraconiugale, andando a convivere con la nuova compagna nella città di
Castrovillari, e che tale infedeltà ha indotto la a chiedere la separazione;
CP_1
- che, peraltro, essendo venuta meno la disponibilità della casa sita in Cassano all'Ionio, a suo tempo concessa in comodato d'uso precario da parenti di lei, e non disponendo dei mezzi economici per fittarne un'altra, la resistente ha ritenuto più utile e conveniente riottenere il trasferimento a
Vicenza, ove è ubicata l'ex casa coniugale, ormai chiusa e inutilizzata dal benché Pt_1
perfettamente arredata e completa di mobili e suppellettili;
- che, tuttavia, il pur non essendosi opposto al trasferimento a Vicenza, non vuole mettere a Pt_1 disposizione l'ex casa coniugale ivi ubicata;
- che, comunque, la residenza anagrafica della e dei tre figli minori è sempre rimasta in CP_1
Vicenza alla via Palestrina n. 146;
- che, in mancanza degli opportuni provvedimenti del Tribunale, la si vedrebbe costretta CP_1
a chiedere l'aspettativa senza retribuzione per poter adempiere ai propri doveri di cura verso i tre figli minori, circostanza da cui deriverebbe l'impossibilità di provvedere al loro mantenimento economico;
- che, peraltro, l'attuale compagna e convivente del ostacola i rapporti tra padre e figli;
Pt_1
- che la percepisce uno stipendio mensile pari ad € 1.400,00, sul quale ha operato la CP_1 cessione del quinto pari ad € 240,00 mensili per l'acquisto di autovettura di seconda mano, essenziale per la sua attività lavorativa, nonché al fine di pagare cure odontoiatriche, sicché la disponibilità economica residua è pari a circa € 1.150,00;
- che occorre un aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, per l'importo complessivo di € 750,00;
- che, inoltre, urge provvedimento di volontaria giurisdizione che consenta ai figli minori di trasferirsi a studiare a Vicenza.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “conclude per Controparte_1
la non opposizione alla declaratoria divorzile, e che l'On. Tribunale Civile di Castrovillari provveda alla modifica delle condizioni di separazione consensuale nei termini seguenti:
1. affido esclusivo dei tre figli minori alla ricorrente;
2. disporre che l'autorità scolastica competente rilasci il nulla osta al trasferimento dalle scuole di Cassano allo Ionio alle scuole di Vicenza per i tre figli minori;
3. l'appartamento, già casa coniugale, in Vicenza venga utilizzato dalla ricorrente quale R.G. n.° 1118/2022 - Pag. 4 di 12
abitazione propria e dei tre figli minori;
4. aumento dell'assegno mensile per i tre figli ad €
750,00”.
All'esito dell'udienza presidenziale del 25/10/2022, fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale ha ritenuto necessario procedere all'audizione dei minori ultra dodicenni e rinviando a tal fine all'udienza dell'8/11/2022. Con ordinanza del Persona_4 Per_2
21/12/2022, il Presidente del Tribunale, ritenuto di non poter assumere alcuna statuizione in ordine all'abitazione sita in Vicenza, dato il trasferimento del nucleo familiare a Cassano all'Ionio, e considerato il preminente interesse dei minori e la disponibilità espressa dai medesimi, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1. fermo l'affido condiviso, autorizza il trasferimento in Vicenza della residenza abituale dei figli minori presso l'abitazione della madre, genitore collocatario, dove continueranno a vivere;
2. autorizza la madre, in caso di dissenso del padre, a manifestare, in via esclusiva, le determinazioni relative all'iscrizione alla scuola nei luoghi di nuova residenza;
3. Dispone che il diritto-dovere di visita del padre sia esercitato con le modalità di cui in parte motiva;
4. Dispone che, qualora non intenda porre a disposizione Parte_1
l'immobile sito in Vicenza, l'assegno di mantenimento da versare in favore dei figli minori, attualmente stabilito nella misura di € 500,00, sia aumentato a € 700,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat, fermo restando la già stabilita attribuzione degli assegni familiari in favore della . CP_1
Con memoria integrativa del 3/03/2023, il ricorrente ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale, in riferimento alla disposta collocazione dei figli minori presso la residenza materna, nella città di Vicenza. Per parte sua, la resistente, con memoria integrativa del 14/03/2023, rappresentata la difficoltà di reperire a Vicenza una soluzione abitativa idonea per i figli minori, anche considerata la misura del contributo economico paterno, ha chiesto, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, che l'ex casa coniugale sita in Vicenza alla via Palestrina venga messa a disposizione dal Pt_1
Rigettate le rispettive istanze di modifica dell'ordinanza presidenziale, il giudice istruttore, all'udienza del 9/05/2023, ha proceduto all'ascolto dei minori e Persona_4 Per_2
Espletata l'audizione, il ricorrente ha chiesto: “a questo punto, ove la madre prenda la decisione di restare a Vicenza, chiede la collocazione dei figli presso il padre con contributo al mantenimento a carico della madre. Nel caso in cui la stessa dovesse rientrare in Cassano allo Ionio non si oppone alla collocazione dei minori presso la madre”. La resistente ha invece chiesto: “insiste nella collocazione dei minori presso la madre a Vicenza con aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre pari ad € 1.200,00. In subordine, stante l'impossibilità economica di sostenere il costo della locazione a Vicenza, rappresenta che, ove non accolta tale domanda di aumento R.G. n.° 1118/2022 - Pag. 5 di 12
dell'assegno di mantenimento, la resistente tornerà in Calabria”. Entrambe le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e il giudice si è riservato.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza ex art. 185bis c.p.c., il giudice delegato, preso atto della natura assorbente dei contrasti tra le parti, onde prevenirne l'ulteriore aggravamento nelle more dell'istruttoria, ha formulato la proposta di seguito riportata: “
1. affidamento condiviso ai genitori dei figli minori , e , con collocazione Persona_5 Persona_6 Persona_7
prevalente presso la madre;
2. in mancanza di diversi accordi tra i coniugi che assicurino una maggior frequentazione, il padre incontrerà i minori un fine settimana al mese nonché un anno dal
24 dicembre all'1 Gennaio e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le feste pasquali, i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre. Il padre potrà trascorrere con i figli minori un periodo di 30 giorni, anche non consecutivi, durante la stagione estiva, da concordare con la madre entro il
30 maggio;
3. il padre contribuirà al mantenimento dei tre figli minori concedendo l'uso dell'immobile sito in Vicenza alla madre affinché vi abiti con la prole, nonché mediante pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante;
tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
4. compensazione integrale delle spese”.
All'udienza del 6/06/2023 la resistente, presente personalmente, ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale;
il ricorrente, invece, presente anch'egli personalmente, ha dichiarato di non aderire alla proposta, ritenendo non rispondente all'interesse dei minori il trasferimento a Vicenza e considerata la necessità del di locare l'immobile ivi Pt_1
ubicato per sostenere le spese correnti.
Il ricorrente, quindi, ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status e, all'esito, concedere i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; la resistente non si è opposta. Pertanto, la causa è stata rimessa in decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 966/2023, pubblicata il 04/07/2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore, con separata ordinanza, per il prosieguo. R.G. n.° 1118/2022 - Pag. 6 di 12
Con ordinanza del 26/07/2024, dopo aver provveduto sulle richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 14 gennaio 2025, i difensori delle parti hanno così concluso:
- parte ricorrente: “L'avv. Pompilio dichiara che dall'ottobre 2024, Persona_5 risiede presso l'abitazione del padre, in via Fiumarella 7/A ed è a suo esclusivo carico;
che, inoltre, non risulta dall'incarto processuale l'ammontare complessivo dell'assegno unico percepito dalla , poiché solo dal 2024 la relativa certificazione unica è rilasciata dall'INPS. CP_1
Chiede, pertanto, che, in caso di contestazione della circostanza relativa all'attuale collocamento di , lo stesso sia sentito in merito e che si ordini alle parti la produzione delle Persona_5
rispettive dichiarazioni fiscali comprensive della CU INPS relativa all'assegno unico. Si conclude come da ricorso introduttivo con le integrazioni effettuate in sede di memoria 183 n.1: che cioè sia previsto un rimborso a favore del corrispondente all'ammontare dell'assegno che sarà Pt_1
fissato, per il periodo gennaio-maggio 2024, nel quale lo stesso ha provveduto all'integrale mantenimento dei tre figli minori.”
- parte resistente: “L'avv. Laghi si riporta a tutto quanto dedotto, prodotto, richiesto, eccepito e concluso nel corso del giudizio e precisa le conclusioni nei seguenti termini: voglia
l'on.le Giudice adito, contrariis reiectis, provvedere alla modifica delle condizioni di separazione consensuale nei seguenti termini: affido esclusivo dei figli minori alla ricorrente;
l'appartamento, già casa coniugale, in Vicenza venga utilizzato dalla ricorrente quale abitazione propria e dei figli;
aumento dell'assegno mensile per i tre figli ad Euro 1.000,00.
L'avv. Laghi contesta la circostanza relativa al trasferimento del figlio presso Persona_5
la residenza paterna, precisando che solamente qualche giorno il ragazzo si trattiene a dormire presso il padre;
specifica che la resistente vive a Cassano all'Ionio ma vorrebbe ritornare a
Vicenza.”
La causa è stata quindi assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
3. Sul regime di affido dei figli minori
In via preliminare va osservato che il thema decidendum del presente giudizio si restringe alle statuizioni accessorie al divorzio, essendo già stata emessa dal Tribunale sentenza non definitiva n.
966/2023, pubblicata il 04/07/2023, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/06/2006, trascritto negli Uffici del Registro dello Stato civile del
Comune di Vicenza, con atto numero 64, parte II, serie A, anno 2006.
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dei due figli minori
è divenuto maggiorenne nelle more del giudizio), va rilevato che le parti non Persona_4
hanno allegato e dato prova di fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita R.G. n.° 1118/2022 - Pag. 7 di 12
equilibrata dei minori il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte educative relative alla prole, per cui, non essendo emerse serie controindicazioni circa tale forma di affido, va definitivamente prescelto l'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la residenza materna, perché più conforme agli interessi dei minori sulla base dei principi codificati dai novellati artt. artt. 337 ter e ss. c.c. La collocazione presso la residenza materna trova peraltro ragione nella circostanza per cui e in sede di ascolto, hanno riferito di trovarsi in buoni Persona_1 Per_2
rapporti con entrambi i genitori, esprimendo però una preferenza per il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, anche in ragione della nuova relazione sentimentale intrapresa dal fonte di disagio per i figli ( , sentito all'udienza del 08/11/2022, ha infatti Pt_1 Persona_1 dichiarato: “Durante la settimana mio padre ci chiama per vederci ma noi non vogliamo andare con lui perché c'è sempre la compagna e a noi non fa piacere frequentarla perché non è una persona normale, è gelosa di tutto, anche di noi figli;
se usciamo con mio padre, lei lo chiama sempre, vuole stare in videochiamata. È capitato che ho mandato dei messaggi a mio padre, li ha letti lei e non ha detto nulla a mio padre”. sentita all'udienza del 09/05/2023, ha Per_2 dichiarato: “Anche io, come mio fratello, non ho un buon rapporto con la compagna di PÀ perché
è molto antipatica ed invadente. Con PÀ ho un buon rapporto anche se mi fa arrabbiare quando non capisce, nonostante io glielo dica, che vorrei avere un rapporto con lui senza che la compagna si metta in mezzo nel senso che è troppo invadente”.) Del resto, il ricorrente, nel precisare le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo con le integrazioni effettuate in sede di memoria ex art. 183 n.1 (dove aveva dato solo del “temporaneo collocamento dei minori presso il padre da
Gennaio a Giugno 2023”), non ha richiesto la collocazione dei figli presso di sé né può ritenersi accertata la circostanza dedotta all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'avvenuto trasferimento di presso la casa paterna, stante la contestazione sul punto del Persona_4 difensore di parte resistente (“L'avv. Laghi contesta la circostanza relativa al trasferimento del figlio presso la residenza paterna, precisando che solamente qualche giorno il ragazzo Persona_5 si trattiene a dormire presso il padre.”)
Tenuto conto che la madre risulta risiedere in Cassano (cfr. verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni: “la resistente vive a Cassano all'Ionio ma vorrebbe ritornare a
Vicenza.”), dovendo i provvedimenti essere assunti rebus sic stantibus, il diritto-dovere del padre di frequentare i minori deve essere così disciplinato: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana, dalle ore 16:00 alle ore 20:30 (in mancanza di diverso accordo il martedì),
e i fine settimana alterni, dal sabato mattina dall'uscita da scuola alle ore 20.30 della domenica con il pernottamento dei minori presso di sé. I minori trascorreranno, ad anni alterni, il 24 dicembre e il
1° gennaio con il padre ed il 25 ed il 31 dicembre con la madre. Anche per le festività pasquali, i due genitori seguiranno il criterio dell'alternanza degli anni tenendo con sé i figli minori per i due R.G. n.° 1118/2022 - Pag. 8 di 12
giorni consecutivi Pasqua e Lunedì in Albis;
per le vacanze estive, i minori trascorreranno nel mese di luglio o agosto con il padre 15 giorni consecutivi previo accordo tra i coniugi. Si precisa che la scelta del periodo dovrà essere concertata e comunicata entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
4. Sull'assegnazione della casa sita in Vicenza alla via Palestrina n. 146
La domanda di assegnazione della ex casa familiare sita in Vicenza alla via Palestrina n.
146, formulata dalla resistente, deve essere rigettata.
Infatti, ai sensi dell'art. 337sexies c.c. (già 155quater c.c.), “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che
l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
Più precisamente, l'assegnazione della casa familiare, rispondendo all'esigenza di conservare alla prole l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, presuppone che vi sia continuità di vita del figlio (minorenne o anche maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente) nell'immobile che è stato il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza matrimoniale.
Secondo la giurisprudenza “la qualificazione giuridica di un immobile come "casa familiare" postula, laddove non risulti in modo inequivoco che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto (con l'acquisto in comunione), ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell'immobile” (Cass. civ., Sez.
I, 13 ottobre 2021, n.° 27907).
Nel caso di specie, come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale del 21/12/2022, nonché nei successivi provvedimenti del giudice istruttore, già dall'epoca precedente alla separazione, definita con decreto di omologa n. cronol. 2844 del 02/03/2021 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2125/2020 R.G., e già prima dell'emergere del conflitto familiare, le parti avevano volontariamente fissato la propria residenza stabile in Cassano all'Ionio, presso un'abitazione di proprietà dei familiari della concessa in comodato d'uso gratuito. CP_1
L'anteriorità del trasferimento volontario della residenza familiare rispetto alla stessa crisi coniugale tra le parti è stata peraltro significativamente confermata dalla stessa resistente che, nella propria comparsa di costituzione e risposta del 25/10/2022, ha dedotto: “per evitare la rottura del matrimonio, la moglie subiva questa costrizione di scendere a Cassano allo Ionio dove era costretta a vivere in una vecchia casa concessale in comodato precario da parenti”. R.G. n.° 1118/2022 - Pag. 9 di 12
Nulla può dunque disporsi in questa sede in ordine all'unità immobiliare sita in Vicenza alla via Palestrina n. 146, di proprietà esclusiva del poiché - si ripete -, la famiglia aveva Pt_1 cessato volontariamente di abitarvi già prima dell'introduzione del giudizio di separazione e non può ritenersi sussistente, pertanto, in riferimento all'immobile in questione, il preminente interesse della prole alla conservazione dell'habitat domestico.
5. Sul contributo al mantenimento dei figli
L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”.
L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce: “ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Sul punto, mentre il ricorrente ha chiesto la conferma dell'importo già determinato in sede di separazione su accordo delle parti (€ 500,00 complessivi), la resistente ha chiesto aumentarsi l'assegno di mantenimento ad € 1.000,00 complessivi.
Invero, nella quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, occorre tenere in considerazione, le accresciute esigenze della prole rispetto al 2021 – che, per giurisprudenza consolidata, non necessitano di prova - nonché l'incremento delle risorse economiche del padre in conseguenza della prospettata locazione dell'immobile ubicato alla via Palestrina n. 146, in Vicenza
(per come dichiarato all'udienza del 6 giugno 2023) nonché dell'estinzione, nelle more del giudizio, del finanziamento contratto per l'acquisto dell'automobile di cui all'atto introduttivo, con risparmio di spesa pari ad € 215,00; al contrario, non può essere preso in considerazione, ai fini della valutazione della capacità economica del il finanziamento contratto in data 1/3/23 Pt_1
(documento depositato unitamente alla memoria ex art. 183.6 n.3 c.p.c.), in conseguenza del quale il ricorrente dovrà sostenere una rata mensile di € 162,00, atteso che solo genericamente è stato R.G. n.° 1118/2022 - Pag. 10 di 12
dedotto che il ricorso all'indebitamento si era reso necessario “per sostenere gli oneri di mantenimento dei figli che, nel periodo Gennaio/Giugno 2023, sono gravati interamente sul
; tale circostanza, peraltro, appare inverosimile, sia in considerazione dei redditi da lavoro Pt_1 percepiti dal (dipendente presso l'Agenzia delle Entrate) sia perché il collocamento dei figli Pt_1
in tali mesi presso di lui costituiva una situazione di fatto non definitiva, che, in quanto tale, non consente di ritenere connessa ai bisogni della famiglia la scelta di contrarre un debito di circa €
20.000,00.
Risulta congruo, in definitiva, disporre un contributo mensile del padre al mantenimento della prole pari ad € 250,00 per ciascun figlio.
Nessuna statuizione può essere in questa sede assunta in ordine all'assegno unico di cui al
D.lgs. 230/2021 il quale, in mancanza di accordo tra le parti, è soggetto alle specifiche norme che ne regolano la disciplina.
Infine, appare opportuno indicare, al fine di prevenire ovvero limitare possibili controversie sul punto, l'indirizzo seguito dal Tribunale in ordine all'individuazione delle spese e al relativo regime, distinguendo tra spese ordinarie e spese straordinarie:
- spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
- spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); R.G. n.° 1118/2022 - Pag. 11 di 12
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
- spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Al fine di considerare acquisito il consenso dell'altro coniuge, ove necessario, viene determinato in gg.20 il termine per consentire al genitore di esprimere il proprio dissenso;
tanto la richiesta quanto il consenso/dissenso dovranno essere espressi e documentabili.
6. Sulla domanda del ricorrente di contribuzione al mantenimento dei figli per il periodo gennaio-giugno 2023
La domanda proposta dal ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni volta ad ottenere il pagamento da parte della resistente di una somma di denaro a titolo di contributo al mantenimento dei figli per il periodo gennaio-giugno 2023, durante il quale i minori si sono temporaneamente trasferiti, per accordo tra le parti, presso la residenza del in Castrovillari, è Pt_1
inammissibile, perché domanda nuova, peraltro soggetta al rito ordinario, diversamente da quella concernente la declaratoria di divorzio dei coniugi, soggetta al rito speciale, e non legata da vincoli di connessione qualificata a quella principale (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del 15.05.2001;
Cass. Sez. I n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del 21.05.2009). Peraltro, vale la pena precisare che la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dal ricorrente in seguito a tale mutamento di fatto, volta per l'appunto a porre in capo alla madre un contributo al mantenimento della prole in favore del padre, era stata rigettata dal giudice istruttore, con ordinanza resa all'udienza del 4/4/23, sul presupposto che occorreva preliminarmente verificare l'attuazione dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui aveva collocato i figli presso la madre, autorizzando il trasferimento di residenza a Vicenza, circostanza necessitante di un congruo periodo di tempo determinato dalla necessità di trovare un'abitazione per la madre e i figli nella nuova città.
7. Sulle spese di lite R.G. n.° 1118/2022 - Pag. 12 di 12
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- RICHIAMA la sentenza non definitiva n. 966/2023, pubblicata il 04/07/2023, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
- AFFIDA i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, secondo le Per_2 Per_3
modalità indicate in motivazione;
- PONE a carico di l'obbligo di versare in favore di entro il giorno Parte_1 Controparte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate in parte motiva;
- DICHIARA inammissibile la domanda di pagamento proposta dal ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Castrovillari in data 22 maggio 2025.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'ufficio del processo dott.ssa Francesca Maglia