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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6573 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4898 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 10. 12. 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA con sede in Roma al Viale di Villa Pamphili, Parte_1
n. 81 (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
sig. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_2
Augusto Riboty n. 28, presso lo studio dell'Avv. Antonio FRANCESCA dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di appello;
l'indicato procuratore chiede di ricevere comunicazioni e notificazioni di cancelleria ex art. 170 c.p.c al seguente numero di fax: 0662209597, e PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
P IVA – CF , in persona del CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
legale rappresentante p. t. sig. ra elettivamente domiciliata Controparte_2
in Roma, via G. Andreoli n. 2 presso lo studio dell'Avv. Marco Landolfi (CF
), che la rappresenta e difende giusta delega in calce C.F._1
all'atto di citazione in appello;
ai sensi dell'art. 37 del DL 98/2011, convertito in legge 111/2011, 125, comma 1, c. p. c. e 16, comma 1 bis, del D. Lgs. n.
r.g. n. 1 546/1992, il difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt.
133, 134, 136 e 176 c. p. c. all'indirizzo PEC:
; oppure al n. di fax: 06.45499004 Email_2
APPELLATA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex artt. 1665 ss. c. c. - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3977/2019, pubblicata in data 21/02/2019
CONCLUSIONI: All'udienza del 10. 12. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così provvedeva:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 14262 del 15 giugno 2015;
- Condanna in persona del legale Controparte_3
rappresentante, a rifondere le spese di lite in favore di in persona del CP_1
legale rappresentante, che si liquidano in € 13.000,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge;
- Condanna in persona del legale Controparte_3
rappresentante, a pagare, ex art. 93, 3° comma, c. p. c., in favore di CP_1
in persona del legale rappresentante, la somma di € 3.000,00.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza:
IN VIA PRELIMINARE così come specificato al punto 3. di parte motiva sospendere la esecuzione della sentenza impugnata per i motivi ivi esposti.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accogliere l'appello proposto e riformare in toto la sentenza 3977/2019 pubblicata in data 21/02/2019 ed emessa dalla VIII sezione Civile del Tribunale
r.g. n. 2 di Roma, e nello specifico:
1) accertare e dichiarare la nullità derivata della sentenza per i motivi espressi in parte motiva;
2) nel caso disporre la rinnovazione dell'attività processuale ed istruzione probatoria espletata nel giudizio di primo grado;
DI CONSEGUENZA
3) rigettare la domanda della in quanto infondata in fatto ed in CP_4
diritto;
E PER L'EFFETTO ED IN OGNI CASO
4) condannare la appellata a pagare in favore della appellante CP_1
la somma di € 60.572,00 così come indicata nel decreto ingiuntivo n. Pt_3
14262/15 emesso dal Tribunale di Roma e opposto nel primo giudizio n.r.g.
36899/15.
5) Condannare l'appellata alla refusione a favore dell'appellante delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la per rassegnare le seguenti conclusioni: CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, respinta ogni altra istanza, per i motivi tutti sopra illustrati, qui da intendersi partitamente trascritti, previe declaratorie tutte del caso: - rigettare tutte le domande proposte dall'appellante, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi sopra esposti e da intendersi qui integralmente trascritti;
- per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata emessa dal
Tribunale civile di Roma, n. 3977/2019, il 21. 2. 2019.
Con ordinanza in data 11. 12. 2019 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 3. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 10. 12. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
r.g. n. 3 L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto due motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato l'erronea valutazione dei fatti di causa;
l'errata e/o illogica e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie e dei documenti allegati, riferendosi al presunto mancato deposito del fascicolo monitorio ed alla mancata adesione al procedimento di mediazione;
ed ha dedotto in ordine all'interrogatorio formale del legale rappresentante della
Controparte_5
Nella prima parte della sentenza il giudice di prime cure ha affermato che la decisione era stata assunta “letti gli atti. Lette le deduzioni e le memorie conclusionali. Preso cognizione dell'interpello … rilevato che parte opposta è tenuta a depositare il fascicolo monitorio unitamente alla comparsa conclusionale non oltre la scadenza del relativo termine, pena la impossibilità di essere posto alla base della decisione, ne consegue che il mancato deposito del fascicolo monitorio determina di per se la reiezione della domanda” (cfr. sentenza impugnata, all. 1, motivi, pag. 2); la presunta mancata acquisizione del fascicolo monitorio e dei documenti in esso contenuti è stata posta a base anche della condanna ex art. 93, comma 3, c. p. c.
L'appellante ha sostenuto che non vi sarebbe stata alcuna mancata acquisizione;
infatti, nella prima udienza la difesa aveva depositato per parte opposta”copia del contratto intercorso tra le parti datato 30 luglio 2002 e le due fatture di cui si chiede il pagamento emesse dalla parte opposta n. 131 del 24 settembre 2009, importo € 30.480,00 e n. 97 del 6 ottobre 2002 importo €
31.092,00. Il contratto si riferiva alla fornitura ed installazione di un impianto ascensore presso i locali della alla via Epanimonda n. 1… i CP_4
documenti allegati a verbale in data odierna prendono la seguente numerazione, anche nel fascicolo telematico: all. 2 – copia contratto;
all. 3 – copia fatture n. 13 e 97” (cfr. verbale di udienza del 18/12/2015).
Quindi, alla prima udienza i documenti allegati al fascicolo monitorio, che r.g. n. 4 erano stati sufficienti e necessari per emettere il decreto ingiuntivo opposto, erano stati allegati al verbale e resi conoscibili al giudicante;
e nella memoria di cui all'art. 183, comma 2, c.p.c., depositata da parte opposta in data 17/02/2016, all'allegato n. 2 erano stati prodotti in copia i “documenti allegati digitalmente al fascicolo monitorio”.
Il Tribunale aveva quindi a disposizione il fascicolo monitorio atteso che tutti i documenti erano stati allegati sia in forma digitale che cartacea.
Al primo capoverso della sentenza de qua il primo giudice ha affermato che: “la documentazione depositata dalla opposta non è assolutamente conferente con quanto dalla stessa assunto e dedotto, in particolare non è rilevante la ATP depositata perché riferentesi ad altro immobile, sito in altro luogo e richiesta per altre contestazioni del tutto estranee a quelle di causa”.
Tale asserzione dimostrerebbe e proverebbe che il giudice di prime cure avrebbe totalmente travisato gli atti di causa, producendosi in un'analisi distorta della documentazione prodotta;
l'ATP richiamata era stata, infatti, depositata dall'opponente (allegata al n. 3 della citazione in opposizione), ed CP_1
effettivamente non aveva alcuna valenza probatoria nel giudizio de quo; ma il
Tribunale ha ritenuto che l'avesse prodotta la opposta 001 per fuorviare il Pt_3
suo giudizio.
Rispetto alla questione della mancata adesione al procedimento di mediazione disposta in corso di causa, il documento allegato (cfr. all. 2) è il
“verbale di primo incontro di adesione” nel quale si dava atto che le parti, presenti personalmente (per la il l.r. sig. Pt_3 Parte_2
), dichiaravano “di volere procedere alla discussione,
[...]
ritenendola quale prima sessione congiunta della procedura di mediazione”; quindi “alle 10.20 si dà avvio alla procedura di mediazione”.
La medesima discussione era stata poi rinviata per dare la possibilità alle parti di addivenire ad un accordo che però non era stato raggiunto;
quindi, la aveva aderito alla mediazione, mentre il primo giudice aveva dato atto Pt_3
r.g. n. 5 della “mancata adesione alla mediazione” dell'opposta, considerandola nella condotta processuale che aveva portato alla condanna ex art. 93, comma 3.
L'appellante ha quindi dedotto in ordine al disposto interrogatorio formale.
All'udienza del 04/04/2017 il Giudice doveva svolgere l'interrogatorio formale richiesto dalla nei confronti del l.r. della , ed ammesso Pt_3 CP_1
con ordinanza del 13/01/2017: ma a verbale il giudice scriveva letteralmente che
“il legale della risponde sui capitoli della memoria 183 n. 2 di parte CP_3
opponente ”; seguivano le risposte del l.r. della . CP_1 CP_3
Il giudicante avrebbe confuso le parti, credendo di procedere all'interrogatorio del l.r. della , su capitoli proposti dalla;
ma CP_6 CP_1
poiché l'opponente non aveva richiesto alcun interrogatorio formale ma solo prove per testi, il verbale, sottoscritto dal giudice, ha attestato alcuni fatti resi noti dal l.r. della , mentre si sarebbe dovuto riferire al l.r. della;
CP_6 CP_1
per effetto di tale errore tale prova non potrebbe assumere alcun valore ai fini del decisum, attesa la sua totale incongruenza e contraddittorietà in quanto il l.r. avrebbe risposto ad un interpello non ammesso su capitoli “fantasma”; tale attività istruttoria sarebbe affetta da nullità insanabile che non potrebbe essere corretta, perché il giudice all'atto della rimessione della causa in decisione avrebbe dovuto accertare tale nullità e rimettere la causa sul ruolo per reiterare il mezzo istruttorio che era stato posto alla base della sua decisione, ma ciò non è stato fatto;
e tale nullità si dovrebbe estendere al successivo atto dipendente, la sentenza, che sarebbe affetta da nullità c.d. derivata.
Il Tribunale avrebbe affermato fatti la cui esistenza sarebbe stata esclusa dagli atti di causa, negando fatti che risulterebbero in maniera incontestabile dagli stessi atti, travisando fatti e documenti di causa ed ascritto condotte non vere all'opposta, fondando sulle medesime una pronuncia di rigetto ed un inverosimile giudizio di responsabilità in capo alla stessa , che si era CP_6
difesa nel processo ed avrebbe provato i suoi assunti.
Le illogiche asserzioni del giudice inficerebbero tutto il decisum e r.g. n. 6 dovrebbero condurre ad una dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e/o alla ripetizione dell'istruzione probatoria.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che effettivamente, dall'esame del fascicolo di primo grado risulta che in occasione della prima udienza la difesa dell'odierna appellante aveva depositato:”copia del contratto intercorso tra le parti datato 30 luglio 2002 e le due fatture di cui si chiede il pagamento emesse dalla parte opposta n. 131 del 24 settembre 2009, importo € 30.480,00 e n. 97 del 6 ottobre
2002 importo € 31.092,00. Il contratto si riferiva alla fornitura ed installazione di un impianto ascensore presso i locali della alla via Epanimonda n. CP_4
1… i documenti allegati a verbale in data odierna prendono la seguente numerazione, anche nel fascicolo telematico: all. 2 – copia contratto;
all. 3 – copia fatture n. 13 e 97” (cfr. verbale di udienza del 18/12/2015).
Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità “L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n.
353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili. - v. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 10/07/2015, n. 14475).
Ne consegue che i documenti del fascicolo monitorio rientrano nella disponibilità del giudice dell'opposizione, senza che sia necessario che il ricorrente - opposto provveda alla rinnovazione della loro produzione.
Infatti, il procedimento per ingiunzione costituisce un procedimento a struttura bifasica, connotato dall'unitarietà delle fasi, e benché l'opposizione r.g. n. 7 eventuale sia introdotta da un separato atto, gli effetti della domanda devono essere fatti risalire all'originario ricorso per decreto ingiuntivo;
inoltre, la fase di opposizione ricade nella competenza funzionale dello stesso ufficio giudiziario adito con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Non può quindi essere condivisa l'affermazione del Tribunale relativa al fatto che l'odierna appellante non avesse depositato il fascicolo monitorio, essendo comunque stati prodotti gli atti in base ai quali era stata chiesta l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Rispetto alla censura relativa al fatto che la documentazione depositata dall'opposta non era stata considerata conferente con quanto dalla stessa assunto e dedotto (in particolare, la ATP depositata perché riferentesi ad altro immobile, sito in altro luogo e richiesta per altre contestazioni del tutto estranee a quelle di causa), la Corte osserva che effettivamente la ATP era stata prodotta dall'odierna appellata, come dalla stessa ammesso nella comparsa di costituzione e risposta (v. pag. 9), e depositata con l'allegato n. 3 alla citazione in opposizione;
peraltro, al di là della confusione circa il soggetto depositante, la stessa non può avere alcuna valenza probatoria nel presente giudizio.
Quanto all'interrogatorio formale deve rilevarsi che anche in questo caso il
Tribunale ha fatto erroneamente riferimento all'interrogatorio formale del legale rappresentante di mentre deve ritenersi Controparte_3
pacificamente che esso si riferiva al legale rappresentante dell'odierna appellata.
Infine, per quanto riguarda la mancata adesione alla procedura di mediazione deve rilevarsi che dal documento allegato (cfr. all. 2 - “verbale di primo incontro di adesione”) si dava atto che le parti, presenti personalmente
(per la il l.r. sig. ) avevano Pt_3 Parte_2
dichiarato “di volere procedere alla discussione, ritenendola quale prima sessione congiunta della procedura di mediazione”; quindi “alle 10.20 si dà avvio alla procedura di mediazione”; la discussione era poi stata rinviata per dare la possibilità alle parti di addivenire ad un accordo, che però non era stato r.g. n. 8 raggiunto;
ne consegue che anche rispetto a tale aspetto il Tribunale ha fatto erroneo riferimento alla mancata adesione alla mediazione, avendo comunque l'appellante partecipato agli incontri eventualmente destinati a raggiungere l'accordo tra le parti, poi non concretizzatosi.
Alla luce di tali circostanze la Corte ritiene, tuttavia, che contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, non vi siano le condizioni per ravvisare gli estremi per la invocata dichiarazione di nullità c. d. derivata della sentenza impugnata e/o alla ripetizione dell'istruzione probatoria;
al contrario, sulla base delle precisazioni in precedenza esposte deve valutarsi se i compendi probatori versati in atti dalle parti giustifichino l'accoglimento dell'una o dell'altra tesi difensiva;
valutazione rispetto alla quale si rimanda al prosieguo dell'esame del presente appello.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo è stata lamentata l'erronea valutazione dei documenti prodotti dall'opponente e la mancata ammissione della prova per testi relativamente ai d. d. t. depositati in giudizio.
L'odierna appellata, opponente nel giudizio di primo grado, aveva fondato la propria opposizione sull'assunto che l'impianto ascensore di cui si parlava non era stato installato e pertanto nulla era dovuto alla;
tuttavia, come CP_6
spiegato più volte al primo giudice il riferimento a tale presunta installazione era spurio, atteso che le due fatture di cui si chiedeva il pagamento (la n. 97 del
06/10/2002 e la 131 del 24/09/2002) si riferivano ai materiali necessari all'installazione medesima, e quindi la circostanza che poi l'ascensore fosse stato o meno installato non avrebbe dovuto interessare il giudizio. Infatti, nel contratto del 30/07/2002, stipulato tra la e la , erano stati indicati Parte_3 CP_1
importi corrispondenti alle fatture di cui sopra, e questo proprio perché si riferivano alla installazione “chiavi in mano”, che comprendeva “montaggio, registrazione messa in funzione dell'impianto ...” ma escludeva “progettazione e
r.g. n. 9 direzione lavori ...” (cfr. pag. 2 contratto cit., all. fascicolo di primo grado); ciò sarebbe confermato dal fatto che il materiale era stato consegnato (cfr. bolle di accompagnamento ed assegni bancari in pagamento) e si troverebbe tuttora presso locali e terreni di proprietà della società opponente.
La si era opposta alla richiesta di pagamento argomentando che CP_1
l'impianto ascensore non era stato installato, ma tale motivo non poteva interessare il giudizio di opposizione, né fondare una pronuncia di inadempimento, in quanto la vicenda contrattuale che aveva portato alla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, poi opposto, si era trascinata per molti anni, e numerose erano state le richieste di pagamento dell'odierna appellante inviate alla , che non aveva mai ritenuto di contestare quanto si CP_1
andava chiedendo con le diffide ricevute. Al riguardo sono state prodotte rappresentazioni fotografiche attestanti che parte di quel materiale, ad anni di distanza, si trovava ancora nella disponibilità della società opponente, ovvero utilizzato nell'installazione che la stessa affermava essere avvenuta da parte di altra ditta nell'anno 2008; ma tale fatto non poteva interessare il giudizio di opposizione (come giustamente rilevato dal primo giudice) anche perché la circostanza dell'installazione non risulterebbe provata.
Parte appellata non ha mai contestato l'eventuale inadempimento all'opposta-appellante in tutti questi anni, e nemmeno ha mai riscontrato le diffide di pagamento che il difensore dell'appellante le aveva a più riprese trasmesso;
quindi, l'eccezione sollevata in sede di opposizione era generica ed infondata ed andava rigettata.
L'appellante avrebbe provato il proprio adempimento nella fase istruttoria del giudizio, dal momento che le fatture di cui era stato chiesto il pagamento si riferivano ad acconto e saldo della fornitura del materiale necessario per l'installazione dell'impianto ascensore.
Inoltre, i D.D.T. allegati in giudizio dalla 001 non sarebbero mai stati Pt_3
contestati in maniera specifica dalla , e quindi dovrebbero essere CP_1
r.g. n. 10 considerati quale prova dell'avvenuta consegna;
l'opposta aveva richiesto che fossero sentiti come testi coloro che effettivamente avevano eseguito il trasporto e la consegna, ma il giudice di prime cure non ha ritenuto di assumere la prova richiesta perché tali circostanze andavano provate con documentazione scritta, dimenticando quanto previsto dall'art. 2724 c.c. in ordine alla prova testimoniale. Tale prova avrebbe dovuto essere ammessa ed in questa sede l'appellante ha reiterato la richiesta di ammissione, attesa la necessità di ripetere l'istruzione probatoria per quanto in precedenza rappresentato.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
949/2024) “… la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v.
Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).Ed ancora:;”Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011).
La Corte alla luce dei principi ora evidenziati, ed integrando la motivazione del Tribunale al riguardo, ritiene che nel caso di specie l'odierna appellante, attore sostanziale nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa, non abbia sufficientemente provato l'esistenza del suo credito.
Infatti, l'appellata ha sempre contestato le fatture sulla base delle quali l'odierna appellante aveva ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo;
il legale r.g. n. 11 rappresentante della l. in sede di interrogatorio formale ha smentito CP_1
tutte le circostanze rispetto alle quali era stato chiamato a rispondere e che nella prospettiva dell'appellante avrebbero dovuto confermare le sue tesi.
Inoltre, tra le parti è pacifico che l'originario accordo relativo all'installazione dell'ascensore non è mai stato in concreto eseguito, e l'appellante ha riferito che le fatture riguardavano la fornitura del materiale necessario per l'installazione dell'impianto ascensore;
sul punto la Corte ritiene che sia alquanto singolare che la ditta appaltatrice avesse consegnato il materiale necessario all'installazione dell'ascensore ancor prima di procedere allo smantellamento ed alla rimozione del vecchio ascensore;
circostanza confermata dalla mancata produzione di bolle di consegna del suddetto materiale e dalla genericità dei capitoli di prova proposti al riguardo, che comunque avrebbero un impatto probatorio limitato rispetto al contesto sinora esposto;
senza contare che l'appellata ha anche affermato di non aver mai ricevuto la seconda fattura che non figurerebbe neanche nella contabilità dell'odierna appellante, che sul punto nulla ha dedotto.
Sulla base delle circostanze ora illustrate deve ritenersi che l'appellante non abbia fornito la prova sufficiente dell'esistenza del credito dalla stessa asseritamente vantato.
Alla luce delle considerazioni che precedono il secondo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Per effetto del rigetto dell'appello devono essere respinte le istanze istruttorie proposte dall'appellante.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio r.g. n. 12 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3977/2019, pubblicata in data 21/02/2019, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna l'appellante a pagare in favore di parte appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 10.000,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 novembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 13