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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Torino- Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa iscritta al R.G.L. n. 2414/2025 promossa da:
Parte_1
(Avv. CORRADO)
Parte Ricorrente
c o n t r o
CP_1
(avv. GRECO)
Controparte_2
(Avv. MARINELLI)
Parti Convenute
La sig,ra ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione n. Parte_1
09420249013220754000 notificato il 25/02/2025, sul presupposto che il Tribunale di
Torino con sentenza n. 1010/2020 aveva accertato l'insussistenza della pretesa creditoria dell' oggetto del sotteso avviso di addebito n. CP_1
39420120001177168000.
1 Entrambi i convenuti hanno dato atto, costituendosi nel presente giudizio, che è definitivamente venuta meno la pretesa creditoria dell' e che, di riflesso, CP_1
non ha titolo per esercitare nel caso di specie Controparte_2
l'azione esecutiva.
Sulla congiunta richiesta delle parti, deve essere pertanto dichiarata cessata materia del contendere, stante l'avvenuto azzeramento del ruolo a seguito di comunicazione dell'ente creditore di sospensione dell'AVA con decorrenza 20/10/2020 (doc. 2
). Controparte_2
In ordine al riparto delle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione di quelle relative al rapporto processuale fra il ricorrente ed il convenuto estraneo all'azione esecutiva;
le spese della ricorrente - che si è CP_1 vista costretta ad adìre nuovamente l'autorità giudiziaria - debbono essere poste a carico del solo Agente della riscossione, che ha incautamente notificato l'Intimazione di Pagamento pur essendo a conoscenza del precedente annullamento giudiziale del titolo sotteso.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
compensa le spese relative al rapporto processuale fra il ricorrente ed il convenuto
CP_1
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle Controparte_2 spese processuali del ricorrente che liquida in € 1.769,00 oltre a c.u., rimborso forfetario, C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 15 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
2
Tribunale Ordinario di Torino- Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa iscritta al R.G.L. n. 2414/2025 promossa da:
Parte_1
(Avv. CORRADO)
Parte Ricorrente
c o n t r o
CP_1
(avv. GRECO)
Controparte_2
(Avv. MARINELLI)
Parti Convenute
La sig,ra ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione n. Parte_1
09420249013220754000 notificato il 25/02/2025, sul presupposto che il Tribunale di
Torino con sentenza n. 1010/2020 aveva accertato l'insussistenza della pretesa creditoria dell' oggetto del sotteso avviso di addebito n. CP_1
39420120001177168000.
1 Entrambi i convenuti hanno dato atto, costituendosi nel presente giudizio, che è definitivamente venuta meno la pretesa creditoria dell' e che, di riflesso, CP_1
non ha titolo per esercitare nel caso di specie Controparte_2
l'azione esecutiva.
Sulla congiunta richiesta delle parti, deve essere pertanto dichiarata cessata materia del contendere, stante l'avvenuto azzeramento del ruolo a seguito di comunicazione dell'ente creditore di sospensione dell'AVA con decorrenza 20/10/2020 (doc. 2
). Controparte_2
In ordine al riparto delle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione di quelle relative al rapporto processuale fra il ricorrente ed il convenuto estraneo all'azione esecutiva;
le spese della ricorrente - che si è CP_1 vista costretta ad adìre nuovamente l'autorità giudiziaria - debbono essere poste a carico del solo Agente della riscossione, che ha incautamente notificato l'Intimazione di Pagamento pur essendo a conoscenza del precedente annullamento giudiziale del titolo sotteso.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
compensa le spese relative al rapporto processuale fra il ricorrente ed il convenuto
CP_1
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle Controparte_2 spese processuali del ricorrente che liquida in € 1.769,00 oltre a c.u., rimborso forfetario, C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 15 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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