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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7871 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
XVI SEZIONE CIVILE
UFFICIO CONTENZIOSO ORDINARIO
All'udienza del 10/03/2025, innanzi al Giudice D.ssa Cristina Pigozzo nella causa promossa da:
Parte_1
con l'avv. DI FRANCIA DANIELA oggi sostituito dall'avv. Stefano
Giovannini
nei confronti di
CP_1
con l'avv. SFORZA FLAVIA oggi sostituita dall'avv. Raffaella
Mezzella
il Giudice
verificato l'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura ed allegandola al presente verbale.
10/03/2025
Il Giudice
Cristina Pigozzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Pigozzo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7871/2024 promossa da:
, quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
) C.F._2
Elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Rappresentato e difeso dall'Avv. DI FRANCIA DANIELA ATTORE contro
), CP_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE, 91 00184 ROMA Rappresentato e difeso dall'Avv. SFORZA FLAVIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione titolare di tre libretti di risparmio – contrassegnati dai numeri 4705, 4745 Persona_1
e 4664 (docc. da 1 a 3) - accesi presso la Banca Cooperativa Euracea di Termini Imerese (d'ora innanzi “Banca Euracea”), pervenuti per via ereditaria dalla madre
[...] (vedi certificato di nascita – doc. 4 – e dichiarazione di Per_2 Persona_1 successione di morte registrata il 16.09.1988 – doc. 5), nata in [...] Persona_2
(USA) in data 06.03.1908 (doc. 6) e deceduta il 31.03.1988 (doc. 7), la quale – a sua volta
- li aveva ereditati dal padre fu (vedi ricevuta pagamento imposte Persona_3 Per_4 successione di morte del 13.05.1949 – doc. 8), nato in Termini Imerese (PA) in [...]
25.05.1871, e deceduto il 07.03.1948 (doc. 9). La Banca Euracea, costituita in Termini
Imerese (PA) il 1° aprile 1887 forti perdite si pose dapprima in liquidazione volontaria
(vedi relazione dei liquidatori al 31.12.1935 – doc. 11), e successivamente, con Decreto del 30 gennaio 1937, fu posta in liquidazione coatta amministrativa. Dall'inventario dei depositi al risparmio – alla data del 31.12.1936 (doc. 13) - risultava che:
1. sul libretto Banca Euracea N. 4705 intestato a , giaceva l'importo di Persona_3
£.22.215,15 (Lire ventiduemiladuecentoquindici/15), quale sorte capitale, e £.1.506,65
(Lire millecinquecentosei/65) a titolo di interessi maturati;
2. sul libretto Banca Euracea N. 4745 intestato a , giaceva l'importo di Persona_3
£.136.095,15 (Lire centotrentaseimilanovantacinque/15), quale sorte capitale, e £.9.236,90
(Lire novemiladuecentotrentasei/90) a titolo di interessi maturati
3. sul libretto Banca Euracea N. 4664 intestato a , giaceva l'importo di Persona_2
£.1.154,30 (Lire millecentocinquantaquattro/30), quale sorte capitale, e £.303,15 (Lire trecentotre/15) a titolo di interessi maturati.
Già con nota del 6 agosto 1936 (vedi albo Ministero delle Finanze - doc. 14) il liquidatore aveva comunicato al Ministero la volontà di tutelare i creditori nei confronti della liquidazione, che presentava perdite economiche fortemente impattanti (vedi anche comunicazione del disavanzo datata 08.03.1937 – doc. 15).
Intervenuta la liquidazione coatta amministrativa (come detto sopra, il 30.01.1937), con decreto ministeriale in data 22 luglio 1947, le attività di Banca Euracea venivano cedute in blocco alla Banca del Sud,
Dal libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione della Banca del Sud di Messina, vidimato il 10.05.1943 (vedi estratto – doc. 17), figuravano nell'elenco dei creditori, i crediti di e poc'anzi indicati. Il 2 ottobre 1948 (doc. 22), Persona_3 Persona_2 veniva trasmesso alla Banca d'Italia – Ufficio Vigilanza sulle aziende di credito, il progetto di bilancio di chiusura di Banca Euracea in liquidazione e relazione finale del
Commissario liquidatore, che così si chiudeva: < definitivo il rendiconto finale, dovranno essere depositate alla a nome degli CP_1 aventi diritto>>. Il bilancio finale veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 22.01.1949 (doc. 23).
In seguito, con comunicazione 19.05.1949, avente ad oggetto Banca Euracea (doc. 25), l'Ufficio di Vigilanza di in Palermo comunicava al Direttore della sede di CP_1
Palermo ed al Governatore, in Roma, che < presso questa ai sensi dell'art. 82 della legge bancaria, la somma di L.267.554,= CP_2 corrispondente al complessivo avere dei creditori della cooperativa in oggetto, come da elenco – che in piego a parte Le ho fatto, oggi, trasmettere – prodotto dall'Avv. Michelangelo Sciarrino, Commissario liquidatore dell'azienda>>.
Parte attrice aveva reiteratamente chiesto a chiarimenti sulle somme CP_1 depositate, chiedendone la restituzione.
In diritto deduceva:
1) Che la condotta della Banca aveva dato luogo ad un incameramento illecito CP_1 del saldo del libretto, chiedendo dichiararsi l'inadempimento della CP_1 conseguente condanna al pagamento della somma da accertarsi in corso di causa all'esito della CTU contabile, a titolo di credito derivante dai libretti di deposito comprensiva del maggior danno e degli interessi convenzionali e legali – da calcolarsi nella medesima misura degli interessi convenzionali - maturati e maturandi oltre ulteriori interessi legali e maggior danno sino al soddisfo, oltre ad ulteriore somma da
determinarsi a titolo di danno maggiore oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta.
2) Contestava l'intervenuta prescrizione ritenendo che la mancata richiesta di restituzione da parte del depositante non poteva ritenersi integrare un'inerzia interpretabile quale disinteresse all'esercizio del suo diritto di credito, idonea a determinare la decorrenza del termine prescrizionale. L'obbligo della banca di procedere alla restituzione sorge solo a fronte della richiesta avanzata dal titolare del libretto, con la conseguenza che il termine prescrizionale iniziale non decorrere dalla costituzione del rapporto (che, essendo destinato a una custodia a tempo indeterminato, non sarebbe idonea a produrre tale effetto giuridico), ma dal momento in cui il depositante richieda un pagamento e il depositario lo rifiuti.
3) Affermava il diritto alla liquidazione degli interessi convenzionali pattuiti in quanto i libretti di deposito per i quali è causa prevedono la corresponsione di interessi annui nella misura del 5% che, se non riscossi, sarebbero stati capitalizzati;
4) Domanda la rivalutazione della somma;
Concludeva chiedendo: accertata e dichiarata la sussistenza del credito portato dai libretti a risparmio della Banca Cooperativa Euracea di Termini Imerese N.ri 4705 e 4745 e 4664 e l'attuale titolarità degli stessi in capo all'odierno attore Persona_1
- dichiarare tenuta e – per l'effetto – condannare la , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore di parte attrice, per le ragioni esposte in narrativa, la somma di danaro che risulterà dovuta in ragione di quanto esposto in fatto ed in diritto ad istruttoria espletata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
(moratori) maturati sino all'effettivo saldo, chiedendo in via istruttoria CTU contabile,
Si costituiva la che, ricostruita la risalente vicenda storica e CP_4 sottolineato che alcuna richiesta veniva presentata alla banca prima del 2014 , all'esito del deposito delle somme pari a L. 267.554dalla data del 19.05.1949, eccepiva:
1) La carenza di prova della successione da parte dell'attore nella giacenza di cui al libretto intestato a;
Persona_5
2) Carenza di legittimazione passiva in capo a in ordine alla domanda di CP_1 accertamento della titolarità dei libretti di deposito in capo a non Persona_1 essendo succeduta nei rapporti già assunti dalla Banca Euracea;
3) Carenza di legittimazione passiva in capo a in ordine alla domanda di CP_1 pagamento degli interessi convenzionali, trattandosi di interessi pattuiti dalla Banca
Euracea in ordine alla quale la convenuta non era succeduta;
4) Prescrizione della domanda di restituzione delle somme non riscosse in quanto non trattandosi di contratto di deposito e non avendo assunto la Banca alcun vincolo contrattuale di deposito, si doveva ritenere che la prescrizione fosse decorso dal momento in cui le somme erano suscettibili di riscossione da parte dei legittimati e quindi dal 1949.
Concludeva chiedendo:
1) In via preliminare di rito, dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
2) Sempre in via preliminare di rito, dichiarare il difetto di legittimatio ad causam dell'attore non avendo egli dimostrato la titolarità delle pretese fatte valere;
3) In via preliminare di merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
rispetto a tutte le domande formulate dall'attore; CP_1
4) In via subordinata nel merito, dichiarare estinte per prescrizione le pretese azionate da parte attrice essendo per tabulas inesorabilmente e ampiamente decorso il termine prescrizionale;
5) In via di estremo subordine e nel merito, respingere integralmente le domande proposte dall'attore siccome manifestamente inammissibili e infondate.
6) Si chiede altresì condanna dell'attore al pagamento in favore della convenuta
[...]
delle spese di lite e, congiuntamente, di una somma a titolo di risarcimento CP_1 equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c., co. 3.
In data 27.09.2024 si costituiva che affermava che in data 20/03/2024 - il Sig. Parte_1 decedeva (vedi certificato di morte – All. A) e che, con scrittura privata in Persona_1 data 31.11.2023 (All. B), il Signor aveva ceduto alla propria figlia Persona_1 Pt_1 l'eventuale credito derivante dall'azione intrapresa nei confronti di . A CP_1 seguito di richiesta del giudice, appreso che la stessa dichiarava di avere fratelli, depositava 'testamento olografo' a favore della stessa, non pubblicato ed avente la data del 30.11.2023.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale con termine per note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la presente causa asseritamente succeduta al padre Parte_1 Persona_1 asseritamente erede di e in ordine a tre rapporti di deposito Per_2 Persona_3 bancario instaurati con la banca Euracea, posta in l.c.a. con liquidazione del riparto nel
1948, chiedeva accertarsi la titolarità del rapporto di cui ai libretti di deposito a favore di condannarsi alla restituzione delle somme, con interessi Persona_1 CP_1 convenzionali oltre al maggior danno.
Si costituiva contestando la prova della titolarità del credito e la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande di interessi e danno e la prescrizione della domanda di restituzione.
Tanto premesso, le domande non meritano accoglimento per quanto segue.
In disparte ogni considerazione sulla prova della titolarità del credito in capo a Per_1
e ad risulta dirimente considerare che non ha assunto alcun
[...] Parte_1 CP_1 vincolo contrattuale nei confronti di e né è Per_3 Persona_2 CP_1 succeduta ex lege nei rapporti attivi e passivi di Banca Euracea.
Preliminarmente non risulta dimostrata la legittimazione attiva di Parte_1
Invero, la stessa dichiara di essere succeduta al padre in forza di due titoli: una scrittura privata di cessione di credito ed un testamento. Singolarmente la cessione di credito, effettuata con il padre in data 30.11.2023 - per quanto la data non possa essere considerata certa - è anteriore alla notifica dell'atto di citazione con il quale Persona_1 introduceva la causa;
il testamento, invece, olografo e non pubblicato sarebbe stato scritto in data 31.11.2023, disponendo di un diritto già ceduto con apposita scrittura.
In buona sostanza, avendo già disposto del credito non avrebbe potuto Persona_1 azionare il diritto con notifica effettuata alla a mezzo pec il 22.02.2024. CP_1
Quanto alla legittimazione passiva della in ordine alla titolarità dei CP_1 rapporti ed al pagamento degli interessi, occorre rilevare che appare chiaro che la stessa non sia succeduta nei rapporti attivi e passivi della Banca Euracea ma sia venuta in rilievo dopo la chiusura della fase di liquidazione, presa in carico dalla Banca del Sud, quale mera depositaria delle somme residuate e non riscosse.
La mancanza di un qualsiasi rapporto contrattuale tra la e gli eventuali CP_1 titolari di credito della Banca Euracea, post liquidazione coatta amministrativa, si deduce anche dal fatto che le somme sono state messe a disposizione in modo non nominativo delle persone che potessero dichiararsene titolari. Di tal ché alcun rapporto di deposito si è instaurato tra gli eventuali creditori di somme non riscosse della Banca Euracea e la
. CP_1
Si deve condividere la pronuncia di merito in ordine all'art. 92 TUB che dispone le modalità della procedura coatta amministrativa., in caso del tutto corrispondente al presente: «l'esaustiva disciplina dell'art. 92 TUB prevede (al 5° co.) che le somme e gli strumenti finanziari che non possono essere distribuiti (formula ampia e generica, che legittima la ricomprensione, nella fattispecie, dei creditori che non si presentano o sono irreperibili) vengono depositati nei modi stabiliti dalla per la successiva CP_1 distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 91 comma 7.
Dunque, nel mentre non risulta consentita l'acquisizione delle attività a favore dello Stato
(bensì è indicato il deposito presso la per la messa a disposizione degli CP_1 aventi diritto), al contempo — nel caso di mancata riscossione da parte dei creditori — si deve ritenere che il diritto di ritirare le somme depositate si prescriva nel termine ordinario di dieci anni, proprio in quanto la mancanza di disposizioni nella disciplina speciale comporta il rinvio a principi generali». Tribunale di Milano, sez. II, 12/09/2018
Tale pronuncia è stata resa in relazione all'art. 92 TUB il quale prevede che “Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto
o alla restituzione finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 91.5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla
per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà CP_1 prevista dall'articolo 91, comma 7. 6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti
finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura.”.
Tale norma è del tutto corrispondente all'art. 82 legge bancaria del 1936.
Si tratta, quindi, non della trasmigrazione di un rapporto di deposito, ma della mera custodia delle somme per conto di chi spetta, senza che possa invocarsi una responsabilità contrattuale in capo alla e senza che la stessa possa essere tenuta alla CP_1 corresponsione di interessi.
Invero, la finalità è quella di consentire a creditori ritardatari di riscuotere le rimanenze liquidate. Ma tale facoltà decorre dal deposito delle somme e si prescrive nel termine decennale.
In definitiva, in virtù della ragione più liquida, deve comunque ritenersi che, esclusa la possibilità di parte attrice di accampare diritti in ordine ad interessi, anche ove parte delle giacenze depositate dalla dovessero essere riconducibili ai libretti di CP_1 deposito degli avi, il diritto alla loro restituzione sarebbe inesorabilmente prescritto.
La condotta processuale di parte attrice deve essere sanzionata per lite temeraria, come richiesto da parte convenuta.
Occorre considerare che tale norma, come modificata dall'art. 45 co. 12 L. 69/2009, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Al riguardo si osserva che il Legislatore, con la legge 18 giugno 2009 n. 69, ha introdotto una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle cd. condanne punitive (natura giuridica che in questi termini è confermata dai lavori parlamentari e dalla relazione al primo disegno di Legge).
La nuova norma, prevede, peraltro che il giudice possa adottare il provvedimento in esame anche d'ufficio e che, dunque, il giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la parte che abbia proposto una domanda giudiziale senza sperimentare alcuna seria soluzione conciliativa ed adducendo - a sostegno delle proprie richieste - argomenti dai quali è possibile evincere un contegno tradottosi in un abuso dello strumento processuale. La norma risponde anche all'esigenza di preservare l'interesse pubblico ad una Giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione.
All'esito del giudizio sono emersi elementi in fatto e diritto che impongono di sanzionare l'opponente per l'esercizio dell'azione in violazione del canone del giusto processo.
Parte attrice ha, infatti, proposto una azione pacificamente infondata, senza prova della propria legittimazione attiva, del credito, avendo già avuto riscontro da CP_1 della prescrizione del credito, con richieste di danni ulteriori e di rivalutazioni, ipotizzando inadempimenti della convenuta senza alcuna specificazione delle condotte contestate.
La somma oggetto di condanna va determinata equitativamente. Tenuto conto della natura del giudizio e dell'oggetto della lite, nonché della durata del processo, la parte opponente, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. va condannata al pagamento, a favore della controparte, della somma di € 1000,00, quale sanzione per la lite introdotta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in relazione allo scaglione cause di valore indeterminabile con complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande per quanto in motivazione;
2) Condanna altresì la parte a rifondere alla parte le Parte_1 CP_1 spese di lite, che si liquidano in €4000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
3) Condanna altresì la parte a versare alla parte ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 96 c.p.c. la somma di €1000.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Roma, 10/03/2025
Il Giudice
Cristina Pigozzo