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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 17/07/2025 N. 14156/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CRACOLICI Parte_1 C.F._1
RI e dell'avv. CRACOLICI VINCENZO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MOSTACCHI SILVANA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 3.12.24 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte: Disattesa e reietta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa.
1. Preliminarmente, disporre la sospensione dell'atto oggi impugnato;
2. Nel merito, accogliere il presente ricorso, annullando integralmente l'atto impugnato, per i motivi sopra esposti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio, con distrazione delle spese di lite liquidate in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto la pretesa avversa. CP_1
Nelle more della celebrazione della udienza del 17.7.25, parte convenuta ha rappresentato di aver provveduto allo sgravio totale dell'avviso di addebito per cui è causa emesso dall'Ufficio CP_1 competente nelle more del giudizio;
ciò sulla scorta della sentenza n. 412/2025 del Tribunale di Milano intercorsa tra le stesse parti su fattispecie assimilabile a quella oggetto di controversia. Entrambe le parti hanno quindi richiesto pronuncia di cessata materia del contendere, quanto ad con compensazione delle spese di lite avuto riguardo al leale comportamento processuale ed CP_1 amministrativo dell'Ente. Parte ricorrente pur convergente sulla richiesta pronuncia di cessata materia del contendere, avuto riguardo all'intervenuto sgravio, ha insistito quanto al riconoscimento in proprio favore delle spese di lite. La cessazione della materia del contendere, pacifica nel caso di specie, si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio. Tanto in ragione della sopravvenienza, in corso di giudizio, di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito. Ciò senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza o infondatezza delle rispettive posizioni originarie nel giudizio. Ne deriva che, non avendo le parti richiesto congiuntamene la compensazione delle spese di lite, il Tribunale dovrà procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese stesse. Come peraltro ribadito a più riprese dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale ( cfr. ex plurimis Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2719 del 11/02/2015). Nel caso di specie pertanto il Tribunale è chiamato in ogni caso a delibare sulla fondatezza della opposizione e ciò al mero fine della pronuncia in punto spese. Non appare contestabile che l'opponente sia stata iscritta d'ufficio alla gestione commercianti con provvedimento notificato in data 11-8-21, quale socia accomandataria della Bistrot s.a.s. di IR LA & C., gia' Bistrot s.n.c. di e ZI LE DR. Parte_1
La è stata tuttavia cancellata in data 28-8-18 e, in data 28- Parte_2
10-15, l'azienda risulta trasferita alla Bistrot s.a.s. di CP_2
Da tale ultima data non risulta pertanto alcuna partecipazione dell'opponente all'attività aziendale e viene meno il dichiarato presupposto dell'iscrizione alla gestione commercianti A parere di chi scrive pertanto, l'esame della fondatezza della pretesa azionata avrebbe comportato l'accoglimento del ricorso, ove non fosse sopravvenuta, come avvenuto, la necessità procedere alla pronuncia della cessata materia del contendere. Le spese di lite del processo sono pertanto poste, in applicazione della regola della soccombenza virtuale a carico della resistente CP_1
Queste sono liquidate avuto riguardo al contegno altamente collaborativo dell'ente, attivatosi immediatamente in autotutela, contegno che si ritiene debba essere valorizzato. In considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate, della assenza di attività di assunzione istruttoria connessa alla natura puramente documentale della vertenza, della intervenuta cessazione della materia del contendere, del contegno extraprocessuale della convenuta, le spese di lite sono liquidate, ex D.M. 55/2014 in euro 900 oltre spese forfettarie ed oneri accessori di legge ove dovuti, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1)dichiara la cessata materia del contendere;
2)condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese liquidate in euro 900 oltre spese forfettarie, IVA, CPA ed oneri accessori di legge ove dovuti, con distrazione.
Milano, 17.7.25
2 Il Giudice Claudia Tosoni
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