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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1117/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14373/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250065401428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 366/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
parti assenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli contro l'Agenzia delle Entrate-SI e la Regione Campania, chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n. 071/2025/00654014/28/000 notificata il 16 giugno 2025.
Tale cartella ha riguardato il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019, per un importo complessivo di € 491,56.
Il ricorrente, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, ha eccepito la prescrizione e la decadenza del credito vantato, sostenendo che il termine triennale previsto dalla normativa fosse ampiamente decorso e che non gli fossero mai stati notificati atti idonei a interrompere la prescrizione.
Ricorrente_1 ha inoltre contestato la nullità del ruolo esecutivo n. 2025/002475 posto a fondamento della cartella, ritenendo che la sua formazione fosse avvenuta in violazione di legge per mancata notifica degli atti prodromici.
Ha evidenziato che la cartella impugnata si basava su un credito derivante da un presunto omesso pagamento della tassa automobilistica, senza che vi fosse stata alcuna comunicazione preventiva o richiesta formale.
L'Agenzia delle Entrate-SI si è costituita in giudizio contestando le argomentazioni del ricorrente, sostenendo che fossero infondate in fatto e in diritto.
Ha eccepito la carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni di merito, precisando che eventuali vizi relativi alla formazione del ruolo e alla notifica degli atti prodromici competono esclusivamente all'Ente impositore, in questo caso la Regione Campania, titolare del credito.
Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il concessionario per la riscossione
è legittimato passivo solo quando l'impugnazione riguarda vizi propri della cartella o dell'attività esecutiva, mentre va esclusa per motivi attinenti alla debenza del tributo.
L'Agenzia ha inoltre ribadito che la cartella impugnata è stata emessa sulla base di dati forniti dall'Ente impositore e che ogni contestazione relativa alla prescrizione o alla decadenza deve essere rivolta alla
Regione Campania.
Si è costituita la Regione Campania, lamentando l'infondatezza dell'assunto afferente all'omessa notifica dell'atto prodromico, come da documentazione allegata (cfr. avviso di ricevimento dell'avviso di accertamento richiamato, recante la sottoscrizione del ricevente e la data del 26 settembre 2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La Regione, nel costituirsi in giudizio, ha documentato la rituale notifica dell'atto prodromico in data 26 settembre 2022 (cfr. avviso di ricevimento recante la sottoscrizione del ricevente).
La rituale notifica di tale atto e la sua omessa impugnativa hanno determinato l'irretrattabilità del credito e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal potere di accertamento del tributo;
infondata è l'eccezione di prescrizione tenuto conto delle date di notifica della cartella e dell'avviso di accertamento. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente Regione
Campania, spese che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre accessori di legge;
3) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente ADER, spese che si liquidano in euro 300,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14373/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250065401428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 366/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
parti assenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli contro l'Agenzia delle Entrate-SI e la Regione Campania, chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n. 071/2025/00654014/28/000 notificata il 16 giugno 2025.
Tale cartella ha riguardato il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019, per un importo complessivo di € 491,56.
Il ricorrente, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, ha eccepito la prescrizione e la decadenza del credito vantato, sostenendo che il termine triennale previsto dalla normativa fosse ampiamente decorso e che non gli fossero mai stati notificati atti idonei a interrompere la prescrizione.
Ricorrente_1 ha inoltre contestato la nullità del ruolo esecutivo n. 2025/002475 posto a fondamento della cartella, ritenendo che la sua formazione fosse avvenuta in violazione di legge per mancata notifica degli atti prodromici.
Ha evidenziato che la cartella impugnata si basava su un credito derivante da un presunto omesso pagamento della tassa automobilistica, senza che vi fosse stata alcuna comunicazione preventiva o richiesta formale.
L'Agenzia delle Entrate-SI si è costituita in giudizio contestando le argomentazioni del ricorrente, sostenendo che fossero infondate in fatto e in diritto.
Ha eccepito la carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni di merito, precisando che eventuali vizi relativi alla formazione del ruolo e alla notifica degli atti prodromici competono esclusivamente all'Ente impositore, in questo caso la Regione Campania, titolare del credito.
Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il concessionario per la riscossione
è legittimato passivo solo quando l'impugnazione riguarda vizi propri della cartella o dell'attività esecutiva, mentre va esclusa per motivi attinenti alla debenza del tributo.
L'Agenzia ha inoltre ribadito che la cartella impugnata è stata emessa sulla base di dati forniti dall'Ente impositore e che ogni contestazione relativa alla prescrizione o alla decadenza deve essere rivolta alla
Regione Campania.
Si è costituita la Regione Campania, lamentando l'infondatezza dell'assunto afferente all'omessa notifica dell'atto prodromico, come da documentazione allegata (cfr. avviso di ricevimento dell'avviso di accertamento richiamato, recante la sottoscrizione del ricevente e la data del 26 settembre 2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La Regione, nel costituirsi in giudizio, ha documentato la rituale notifica dell'atto prodromico in data 26 settembre 2022 (cfr. avviso di ricevimento recante la sottoscrizione del ricevente).
La rituale notifica di tale atto e la sua omessa impugnativa hanno determinato l'irretrattabilità del credito e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal potere di accertamento del tributo;
infondata è l'eccezione di prescrizione tenuto conto delle date di notifica della cartella e dell'avviso di accertamento. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente Regione
Campania, spese che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre accessori di legge;
3) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente ADER, spese che si liquidano in euro 300,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)