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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 708/2020
R.G. n. 5171/2022
R.G. n. 236/2023
R.G. n. 4546/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela Esposito - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Mazzei, sito in Corigliano Parte_1
Rossano alla via Casa della Chiesa snc, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
Contro
, CF con sede centrale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Ferrato, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura CP_1 in atti;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2020, la ricorrente, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 334 2019 00065555 18 000, notificato in data 15 gennaio 2020 dall'
[...] , per un importo complessivo di € 23.727,98, relativo a Controparte_2 contributi IVS dovuti in qualità di coltivatrice diretta per gli anni dal 2013 al 2018.
La ricorrente deduceva, tra l'altro, la nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 30 del
D.L. n. 78/2010; la decadenza dell' dal potere di riscossione per violazione del termine previsto CP_2 dall'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999; l'illegittimità del verbale ispettivo da cui trae origine l'avviso, per carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti;
la violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, per difetto di motivazione dell'atto impugnato, nonché formulava richiesta di rimessione in termini per proporre opposizione anche ai sensi dell'art. 617
c.p.c.
L' , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'avviso CP_2 di addebito e la correttezza dell'operato dell' . CP_1
Successivamente, con ricorso depositato in data 1° dicembre 2023, la medesima ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2022, presentata all' in data 21 marzo 2023, e respinta per l'iscrizione della sig.ra negli elenchi dei CP_2 Pt_1 coltivatori diretti (CD/CM), a seguito di accertamento ispettivo. Anche in tale giudizio, la ricorrente contestava la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione autonoma agricola, deducendo l'assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la qualifica di coltivatrice diretta, e chiedeva l'accertamento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022, pari a € 2.500,00.
Con provvedimento del 2 gennaio 2025, il Giudice del Lavoro, disponeva quindi la riunione del procedimento RG n. 4546/2023 al procedimento RG n. 708/2020, in quanto connessi per oggetto e parti.
In data 20 gennaio 2023, la medesima ricorrente proponeva, inoltre, opposizione avverso un ulteriore avviso di addebito n. 334 2022 00034291 44 000, notificato in data 19 dicembre 2022, per un importo di € 6.317,13, relativo a contributi IVS per l'anno 2020, sempre in qualità di coltivatrice diretta.
Anche in questo caso, la ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso per violazione dell'art. 30 D.L.
78/2010, la decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999, e l'illegittimità del verbale ispettivo del 20.12.2017, già oggetto di contestazione nel procedimento RG n. 708/2020.
Con provvedimento del 17 marzo 2025, il Giudice del Lavoro disponeva la riunione del procedimento
RG n. 236/2023 al procedimento principale RG n. 708/2020.
Infine, con ricorso depositato in data 4 novembre 2022, la medesima ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata dall' in data 25 ottobre 2022, per un importo complessivo di € Controparte_3
29.890,46, in relazione al solo avviso di addebito n. 334 2019 00065555 18 000, già oggetto di sospensione giudiziale nel procedimento RG n. 708/2020. La ricorrente deduceva l'illegittimità del fermo amministrativo per assenza di titolo esecutivo, in quanto l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito era stata sospesa con ordinanza del 13 novembre 2020; richiamava, inoltre, la successiva sospensione dell'intimazione di pagamento n. 034 2022 90038469 40/000, cui era sotteso il medesimo
AVA oggetto del presente giudizio, disposta con decreto del 14 settembre 2022 nel procedimento RG
n. 4247/2022. L costituitasi confermava l'intervenuta sospensione giudiziale degli atti sottesi e, CP_4 nel dettaglio, dell'avviso di addebito n. 334 2019 00065555 18 000 e invocava la cessazione della materia del contendere.
Infine, con provvedimento del 17 marzo 2025, si disponeva la riunione anche del procedimento RG
n. 5171/2022 al procedimento RG n. 708/2020.
Istruito il giudizio e acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
DIRITTO
Le opposizioni proposte dalla ricorrente, riunite nel presente procedimento, sono fondate su una pluralità di motivi che investono sia la legittimità formale degli atti impugnati (avvisi di addebito, intimazioni di pagamento, comunicazione di fermo amministrativo), sia la sussistenza dei presupposti sostanziali dell'obbligazione contributiva.
1. Preliminarmente va analizzata la richiesta di remissione in termini ai fini dell'impugnabilità dell'avviso di Addebito n. 334 2019 00065555 18 000, nel termine perentorio di cui all'art. 617 cpc
(20 giorni).
La mancata indicazione del termine per l'impugnazione nella cartella esattoriale, in base all'art. 617
c.p.c., può essere motivo di opposizione agli atti esecutivi, ma entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella stessa.
La rimessione in termini ex articolo 617 del codice di procedura civile (c.p.c.) per omessa indicazione del termine di impugnazione nella cartella esattoriale non è invece applicabile. Infatti, l'omessa indicazione del termine per l'impugnazione nella cartella esattoriale, o in qualsiasi atto del processo esecutivo, non determina la rimessione in termini, per come confermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione, cui questo Giudice intende aderire condividendone le ragioni espresse, che sì è più volte espressa sul punto, escludendo la possibilità di una remissione in termini o di un errore scusabile
(confr. Corte di Cassazione sentenza n. 2647 del 10 febbraio 2016 “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 del
d.p.r. 602/1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del d.lgs. 46/1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notifica della cartella, e che è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata.”).
Né rileva il richiamo al principio dell'affidamento in quanto l'indicazione del termine lungo di quaranta giorni per l'opposizione si riferiva a quello per l'impugnazione sul merito della pretesa contributiva, mentre nella fattispecie la ricorrente aveva scelto di attivare la procedura di opposizione agli atti esecutivi. Pertanto, le eccezioni relative alla legittimità formale degli avvisi di addebito devono essere disattese in quanto tardivamente proposte.
In applicazione di tale principio, si deve ritenere che anche l'ulteriore doglianza della parte ricorrente, afferente alla tardività dell'iscrizione a ruolo di ex art. 25 d.lgs. 46/99 sia inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito stabilito dall'art. 617 cpc. In proposito va infatti richiamato il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1, d. lgs. 46/99, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all' di potersi avvalere del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura ma non CP_2 comporta invece la decadenza dal diritto (Cass. 26395/2013, Cass. 3486/2016). L'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 cit. costituisce pertanto vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs.
46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (si vedano, tra le altre, Corte App. Torino n. 1273/2009 e n. 411/2017).
2. Entrando nel merito del rapporto previdenziale al vaglio del decidente e tenuto conto della prospettazione offerta dalla parte ricorrente delle ragioni fattuali e giuridiche circa l'illegittimità dell'iscrizione presso la gestione previdenziale per coltivatori diretti, in mancanza di prova, che l'ente resistente aveva l'onere di fornire, deve ritenersi illegittima l'iscrizione nella gestione per coltivatori CP_ diretti della ricorrente da parte dell' resistente.
In effetti, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse e si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta e/o all'allevamento e attività connesse (cfr. artt. 1 e 2 L. 1047/57). Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per la legittima iscrizione all'assicurazione di cui all'art. 1 L. n. 1047/1957 deve sussistere la specifica condizione di coltivatore diretto che va desunta dal quadro normativo fornito dall'art. 2 L. n. 1047/1957 e dagli artt. 2 e 3 L. n.
9/1963, in base al quale l'accertamento dello status di coltivatore diretto è conferito dalla ricorrenza dei seguenti requisiti:
-oggettivi: il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63); il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2 L.
9/63);
-soggettivi: l'attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57). Ai sensi dell'art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito.
Ed infatti, all'art. 2 L. n. 1047/1957 così è disposto: “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”. L'art. 2 L. n.
9/1963 così dispone: “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”. E, infine, l'art. 3 L. n. 9/1963 così dispone: “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati”.
Ebbene alcuna prova di tutti i necessari requisiti per la legittima iscrizione obbligatoria della parte ricorrente all'assicurazione dei coltivatori diretti ha fornito la parte resistente a ciò tenuta, non potendo ricavarsi la ricorrenza di detti requisiti dalle mere allegazioni della parte resistente e dalla documentazione prodotta. Sebbene, infatti, la parte resistente abbia affermato di aver provveduto all'iscrizione ufficiosa della parte ricorrente alla gestione previdenziale per coltivatori diretti previo riscontro delle condizioni previste in sede ispettiva, in questo giudizio non ha mai chiarito né ha provato la diretta, abituale coltivazione del fondo in modo prevalente costituente un elemento indefettibile per l'iscrizione presso la gestione per coltivatori diretti. In particolare, non ha fornito prova del fabbisogno delle giornate annue pari ad almeno n. 104 occorrenti per la coltivazione del fondo ed anche il dato reddituale non è stato affatto provato, non avendo parte resistente fornito alcuna documentazione sul punto.
Pertanto, non è possibile per questo Giudicante trarre eventualmente dal verbale ispettivo prodotto dati certi per poter ritenere legittima l'avvenuta iscrizione ex officio della parte ricorrente presso la gestione previdenziale dei coltivatori diretti.
In conclusione, non vi è prova di un'attività di coltivazione di fondi da parte della parte ricorrente che abbia i caratteri dell'esclusività o della prevalenza né, soprattutto, che dalla stessa attività la parte ricorrente tragga la maggior fonte di guadagno. Deve ritenersi sconfessato, di conseguenza, il carattere della prevalenza dell'attività lavorativa personale sui fondi, di fatto mai accertata né provata dall' in questo giudizio, quanto meno per gli anni in contesa. CP_2
Tanto basta a ritenere fondata la proposta opposizione, proprio in mancanza di prova che l'Ente resistente aveva l'onere di fornire di tutti i requisiti e presupposti legittimanti le pretese previdenziali azionate.
Quindi, il ricorso deve essere accolto e l'iscrizione alla gestione previdenziale disposta d'ufficio va annullata.
Conseguentemente, va accolta anche la domanda relativa al giudizio riunito n. 4546/2023 RG, con cui la ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2022, e, per l'effetto, accertato il diritto della medesima a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per la suddetta annualità 2022; nonché la opposizione avverso l'ulteriore avviso di addebito n. 334 2022 00034291 44 000, notificato in data 19 dicembre 2022, per un importo di € 6.317,13, relativo a contributi IVS per l'anno 2020, ed oggetto del giudizio riunito n. 236/2023
RG. Infine, con particolare riguardo all'opposizione ex art. 615 c.p.c. (giudizio n. 5171/22 RG) proposta avverso il preavviso di fermo n. 03480202200005834000 in relazione al solo avviso di addebito n.
334 2019 00065555 18 000 e notificata dall' in data 25 ottobre Controparte_3
2022, per un importo complessivo di € 29.890,46, si evidenzia come la stessa Controparte_3 costituendosi non si è opposta alle richieste di parte ricorrente, concludendo per una dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 cpc.
Orbene, atteso che nel caso di specie, la parte ricorrente ha inteso proporre censure riconducibili all'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. e che tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007), per cui l'eccezione di tardività sollevata dall' resistente deve essere disattesa, avuto invece riguardo CP_1 all'eccezione relativa alla assenza del diritto di procedere all'azione esecutiva con riferimento all'avviso di addebito impugnato, deve rilevarsi che l'opposizione proposta è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti (si vedano il provvedimento di sospensione prodotto dalla ricorrente, emesso dal Giudice del Lavoro nel proc. N. 708/2020 in data 13.11.2020 ed il provvedimento del 14.9.2022 emesso nel proc. 4247/2022) e non contestato da parte resistente, deve ritenersi accertato che, effettivamente, alla data della notificazione del preavviso di fermo amministrativo n. 034 80202200005834000 (pervenuto il 25.10.2022), l'esecutività del ruolo portato CP_ nell'avviso di addebito emesso da fosse stato sospeso nei giudizi innanzi all'intestato Tribunale.
Deve, quindi, escludersi che alla data della notificazione della detta intimazione gli enti convenuti avessero diritto di procedere all'esecuzione forzata in relazione ai crediti portati nell'avviso di addebito qui impugnato.
Inoltre, la domanda di condanna risarcitoria ex art. 96 cpc deve essere rigettata sul rilievo assorbente relativo alla mancanza assoluta di prova del pregiudizio subito di cui si chiede il ristoro.
In conclusione, le domande proposte dalla ricorrente devono essere tutte accolte.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa Manuela
Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande di parte ricorrente;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.608,90 (applicazione valori minimi di cui allo scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000, esclusione della fase di trattazione e riduzione del 30 % sul totale per assenza di questioni di fatto e di diritto), oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
R.G. n. 5171/2022
R.G. n. 236/2023
R.G. n. 4546/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela Esposito - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Mazzei, sito in Corigliano Parte_1
Rossano alla via Casa della Chiesa snc, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
Contro
, CF con sede centrale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Ferrato, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura CP_1 in atti;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2020, la ricorrente, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 334 2019 00065555 18 000, notificato in data 15 gennaio 2020 dall'
[...] , per un importo complessivo di € 23.727,98, relativo a Controparte_2 contributi IVS dovuti in qualità di coltivatrice diretta per gli anni dal 2013 al 2018.
La ricorrente deduceva, tra l'altro, la nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 30 del
D.L. n. 78/2010; la decadenza dell' dal potere di riscossione per violazione del termine previsto CP_2 dall'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999; l'illegittimità del verbale ispettivo da cui trae origine l'avviso, per carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti;
la violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, per difetto di motivazione dell'atto impugnato, nonché formulava richiesta di rimessione in termini per proporre opposizione anche ai sensi dell'art. 617
c.p.c.
L' , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'avviso CP_2 di addebito e la correttezza dell'operato dell' . CP_1
Successivamente, con ricorso depositato in data 1° dicembre 2023, la medesima ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2022, presentata all' in data 21 marzo 2023, e respinta per l'iscrizione della sig.ra negli elenchi dei CP_2 Pt_1 coltivatori diretti (CD/CM), a seguito di accertamento ispettivo. Anche in tale giudizio, la ricorrente contestava la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione autonoma agricola, deducendo l'assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la qualifica di coltivatrice diretta, e chiedeva l'accertamento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022, pari a € 2.500,00.
Con provvedimento del 2 gennaio 2025, il Giudice del Lavoro, disponeva quindi la riunione del procedimento RG n. 4546/2023 al procedimento RG n. 708/2020, in quanto connessi per oggetto e parti.
In data 20 gennaio 2023, la medesima ricorrente proponeva, inoltre, opposizione avverso un ulteriore avviso di addebito n. 334 2022 00034291 44 000, notificato in data 19 dicembre 2022, per un importo di € 6.317,13, relativo a contributi IVS per l'anno 2020, sempre in qualità di coltivatrice diretta.
Anche in questo caso, la ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso per violazione dell'art. 30 D.L.
78/2010, la decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999, e l'illegittimità del verbale ispettivo del 20.12.2017, già oggetto di contestazione nel procedimento RG n. 708/2020.
Con provvedimento del 17 marzo 2025, il Giudice del Lavoro disponeva la riunione del procedimento
RG n. 236/2023 al procedimento principale RG n. 708/2020.
Infine, con ricorso depositato in data 4 novembre 2022, la medesima ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata dall' in data 25 ottobre 2022, per un importo complessivo di € Controparte_3
29.890,46, in relazione al solo avviso di addebito n. 334 2019 00065555 18 000, già oggetto di sospensione giudiziale nel procedimento RG n. 708/2020. La ricorrente deduceva l'illegittimità del fermo amministrativo per assenza di titolo esecutivo, in quanto l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito era stata sospesa con ordinanza del 13 novembre 2020; richiamava, inoltre, la successiva sospensione dell'intimazione di pagamento n. 034 2022 90038469 40/000, cui era sotteso il medesimo
AVA oggetto del presente giudizio, disposta con decreto del 14 settembre 2022 nel procedimento RG
n. 4247/2022. L costituitasi confermava l'intervenuta sospensione giudiziale degli atti sottesi e, CP_4 nel dettaglio, dell'avviso di addebito n. 334 2019 00065555 18 000 e invocava la cessazione della materia del contendere.
Infine, con provvedimento del 17 marzo 2025, si disponeva la riunione anche del procedimento RG
n. 5171/2022 al procedimento RG n. 708/2020.
Istruito il giudizio e acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
DIRITTO
Le opposizioni proposte dalla ricorrente, riunite nel presente procedimento, sono fondate su una pluralità di motivi che investono sia la legittimità formale degli atti impugnati (avvisi di addebito, intimazioni di pagamento, comunicazione di fermo amministrativo), sia la sussistenza dei presupposti sostanziali dell'obbligazione contributiva.
1. Preliminarmente va analizzata la richiesta di remissione in termini ai fini dell'impugnabilità dell'avviso di Addebito n. 334 2019 00065555 18 000, nel termine perentorio di cui all'art. 617 cpc
(20 giorni).
La mancata indicazione del termine per l'impugnazione nella cartella esattoriale, in base all'art. 617
c.p.c., può essere motivo di opposizione agli atti esecutivi, ma entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella stessa.
La rimessione in termini ex articolo 617 del codice di procedura civile (c.p.c.) per omessa indicazione del termine di impugnazione nella cartella esattoriale non è invece applicabile. Infatti, l'omessa indicazione del termine per l'impugnazione nella cartella esattoriale, o in qualsiasi atto del processo esecutivo, non determina la rimessione in termini, per come confermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione, cui questo Giudice intende aderire condividendone le ragioni espresse, che sì è più volte espressa sul punto, escludendo la possibilità di una remissione in termini o di un errore scusabile
(confr. Corte di Cassazione sentenza n. 2647 del 10 febbraio 2016 “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 del
d.p.r. 602/1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del d.lgs. 46/1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notifica della cartella, e che è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata.”).
Né rileva il richiamo al principio dell'affidamento in quanto l'indicazione del termine lungo di quaranta giorni per l'opposizione si riferiva a quello per l'impugnazione sul merito della pretesa contributiva, mentre nella fattispecie la ricorrente aveva scelto di attivare la procedura di opposizione agli atti esecutivi. Pertanto, le eccezioni relative alla legittimità formale degli avvisi di addebito devono essere disattese in quanto tardivamente proposte.
In applicazione di tale principio, si deve ritenere che anche l'ulteriore doglianza della parte ricorrente, afferente alla tardività dell'iscrizione a ruolo di ex art. 25 d.lgs. 46/99 sia inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito stabilito dall'art. 617 cpc. In proposito va infatti richiamato il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1, d. lgs. 46/99, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all' di potersi avvalere del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura ma non CP_2 comporta invece la decadenza dal diritto (Cass. 26395/2013, Cass. 3486/2016). L'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 cit. costituisce pertanto vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs.
46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (si vedano, tra le altre, Corte App. Torino n. 1273/2009 e n. 411/2017).
2. Entrando nel merito del rapporto previdenziale al vaglio del decidente e tenuto conto della prospettazione offerta dalla parte ricorrente delle ragioni fattuali e giuridiche circa l'illegittimità dell'iscrizione presso la gestione previdenziale per coltivatori diretti, in mancanza di prova, che l'ente resistente aveva l'onere di fornire, deve ritenersi illegittima l'iscrizione nella gestione per coltivatori CP_ diretti della ricorrente da parte dell' resistente.
In effetti, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse e si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta e/o all'allevamento e attività connesse (cfr. artt. 1 e 2 L. 1047/57). Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per la legittima iscrizione all'assicurazione di cui all'art. 1 L. n. 1047/1957 deve sussistere la specifica condizione di coltivatore diretto che va desunta dal quadro normativo fornito dall'art. 2 L. n. 1047/1957 e dagli artt. 2 e 3 L. n.
9/1963, in base al quale l'accertamento dello status di coltivatore diretto è conferito dalla ricorrenza dei seguenti requisiti:
-oggettivi: il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63); il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2 L.
9/63);
-soggettivi: l'attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57). Ai sensi dell'art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito.
Ed infatti, all'art. 2 L. n. 1047/1957 così è disposto: “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”. L'art. 2 L. n.
9/1963 così dispone: “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”. E, infine, l'art. 3 L. n. 9/1963 così dispone: “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati”.
Ebbene alcuna prova di tutti i necessari requisiti per la legittima iscrizione obbligatoria della parte ricorrente all'assicurazione dei coltivatori diretti ha fornito la parte resistente a ciò tenuta, non potendo ricavarsi la ricorrenza di detti requisiti dalle mere allegazioni della parte resistente e dalla documentazione prodotta. Sebbene, infatti, la parte resistente abbia affermato di aver provveduto all'iscrizione ufficiosa della parte ricorrente alla gestione previdenziale per coltivatori diretti previo riscontro delle condizioni previste in sede ispettiva, in questo giudizio non ha mai chiarito né ha provato la diretta, abituale coltivazione del fondo in modo prevalente costituente un elemento indefettibile per l'iscrizione presso la gestione per coltivatori diretti. In particolare, non ha fornito prova del fabbisogno delle giornate annue pari ad almeno n. 104 occorrenti per la coltivazione del fondo ed anche il dato reddituale non è stato affatto provato, non avendo parte resistente fornito alcuna documentazione sul punto.
Pertanto, non è possibile per questo Giudicante trarre eventualmente dal verbale ispettivo prodotto dati certi per poter ritenere legittima l'avvenuta iscrizione ex officio della parte ricorrente presso la gestione previdenziale dei coltivatori diretti.
In conclusione, non vi è prova di un'attività di coltivazione di fondi da parte della parte ricorrente che abbia i caratteri dell'esclusività o della prevalenza né, soprattutto, che dalla stessa attività la parte ricorrente tragga la maggior fonte di guadagno. Deve ritenersi sconfessato, di conseguenza, il carattere della prevalenza dell'attività lavorativa personale sui fondi, di fatto mai accertata né provata dall' in questo giudizio, quanto meno per gli anni in contesa. CP_2
Tanto basta a ritenere fondata la proposta opposizione, proprio in mancanza di prova che l'Ente resistente aveva l'onere di fornire di tutti i requisiti e presupposti legittimanti le pretese previdenziali azionate.
Quindi, il ricorso deve essere accolto e l'iscrizione alla gestione previdenziale disposta d'ufficio va annullata.
Conseguentemente, va accolta anche la domanda relativa al giudizio riunito n. 4546/2023 RG, con cui la ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2022, e, per l'effetto, accertato il diritto della medesima a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per la suddetta annualità 2022; nonché la opposizione avverso l'ulteriore avviso di addebito n. 334 2022 00034291 44 000, notificato in data 19 dicembre 2022, per un importo di € 6.317,13, relativo a contributi IVS per l'anno 2020, ed oggetto del giudizio riunito n. 236/2023
RG. Infine, con particolare riguardo all'opposizione ex art. 615 c.p.c. (giudizio n. 5171/22 RG) proposta avverso il preavviso di fermo n. 03480202200005834000 in relazione al solo avviso di addebito n.
334 2019 00065555 18 000 e notificata dall' in data 25 ottobre Controparte_3
2022, per un importo complessivo di € 29.890,46, si evidenzia come la stessa Controparte_3 costituendosi non si è opposta alle richieste di parte ricorrente, concludendo per una dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 cpc.
Orbene, atteso che nel caso di specie, la parte ricorrente ha inteso proporre censure riconducibili all'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. e che tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007), per cui l'eccezione di tardività sollevata dall' resistente deve essere disattesa, avuto invece riguardo CP_1 all'eccezione relativa alla assenza del diritto di procedere all'azione esecutiva con riferimento all'avviso di addebito impugnato, deve rilevarsi che l'opposizione proposta è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti (si vedano il provvedimento di sospensione prodotto dalla ricorrente, emesso dal Giudice del Lavoro nel proc. N. 708/2020 in data 13.11.2020 ed il provvedimento del 14.9.2022 emesso nel proc. 4247/2022) e non contestato da parte resistente, deve ritenersi accertato che, effettivamente, alla data della notificazione del preavviso di fermo amministrativo n. 034 80202200005834000 (pervenuto il 25.10.2022), l'esecutività del ruolo portato CP_ nell'avviso di addebito emesso da fosse stato sospeso nei giudizi innanzi all'intestato Tribunale.
Deve, quindi, escludersi che alla data della notificazione della detta intimazione gli enti convenuti avessero diritto di procedere all'esecuzione forzata in relazione ai crediti portati nell'avviso di addebito qui impugnato.
Inoltre, la domanda di condanna risarcitoria ex art. 96 cpc deve essere rigettata sul rilievo assorbente relativo alla mancanza assoluta di prova del pregiudizio subito di cui si chiede il ristoro.
In conclusione, le domande proposte dalla ricorrente devono essere tutte accolte.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa Manuela
Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande di parte ricorrente;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.608,90 (applicazione valori minimi di cui allo scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000, esclusione della fase di trattazione e riduzione del 30 % sul totale per assenza di questioni di fatto e di diritto), oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.