TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/02/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2183/2015 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER CPC emessa all'esito dell'udienza a trattazione scrit- ta del 5.2.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2183/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto Proprietà, pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA G. F. MEMOLI, 12 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. FE-
NUCCIU DEMETRIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e dife- C.F._1
so; ATTORE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_2 C.F._3
TALAMO 41 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. MAIORINO
ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_3 C.F._5
TALAMO 41 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. MAIORINO
ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_4 C.F._6
TALAMO 41 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. MAIORINO
ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudi- CP_1
zio sebbene ritualmente citato.
La domanda ex art. 936 c.c. è infondata e va rigettata, per quanto di ragione.
Quanto alla posizione dei convenuti , e , CP_3 CP_4 CP_2
si osserva quanto segue.
Invero, occorre, considerare che l'art. 2912 cod. civ. prevede che il pignoramento si estende agli accessori, alle pertinenze e ai frutti del bene pignorato, sicchè l'ordinanza di vendita del bene pignorato comprende anche gli eventuali miglioramenti o addizioni,
anche se non siano stati espressamente menzionati tenuto conto che, per l'effetto del ci-
tato art. 2912, quando l'immobile è soggetto a pignoramento, questo si estende alle ac-
cessioni- vi siano già o vi vengano fatte in seguito-accessioni che passano in proprietà
Pagina 2 di 5 dell'acquirente (Cass. 7922/2004; 5002/1993;7522/1987): pertanto, il prezzo include il valore di quanto è esistente sul bene oggetto di trasferimento.
Nel caso di specie, detti convenuti sono risultati assegnatari del compendio immobiliare per cui è causa all'esito della procedura di espropriazione immobiliare n. 536/2011.
Dall'esame degli atti allegati dai convenuti, emerge che l'assegnazione del compendio immobiliare in oggetto è avvenuta al prezzo di euro 450.000,00, che deve considerarsi comprensiva anche degli eventuali miglioramenti apportati dal terzo.
Ne consegue che nella specie: il prezzo corrisposto dai convenuti era comprensivo del valore dell'immobile nello stato attuale nel quale veniva assegnato e quindi anche delle opere su di esso realizzate;
insussistente è il presupposto della domanda di pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 936 cod. civ. (ingiustificato arricchimento).
A questo punto va esaminata la domanda formulata nei confronti del proprietario del compendio immobiliare sig. . CP_1
L'art. 936 c.c., sebbene ispirato all'applicazione del principio per il quale quidquid solo inaedificatur solo cedit, nel contemperare, tuttavia, le conseguenze patrimoniali, che al-
trimenti sarebbero sproporzionatamente vantaggiose per il proprietario del suolo, ri-
chiamandosi alla contemporanea osservanza del divieto generale dell'indebito arricchi-
mento, per il quale a nessuno è consentito accrescere il patrimonio proprio con danno altrui (Cass., Sez. U., n. 740 del 1963).
La disciplina dell'accessione di cui all'art. 936 cod. civ. è applicabile esclusivamente quando le opere siano state realizzate da un soggetto che non abbia con il proprietario del fondo nessun rapporto giuridico, di natura reale o personale, che gli conferisca la fa-
coltà di costruire sul suolo, mirando la norma a regolare la ricaduta patrimoniale di un'attività di costruzione su suolo altrui che coinvolga soggetti fra loro terzi.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti si evince che l'appezzamento di terreno sul quale l'attrice ha costruito i manufatti, è stato acquistato
Pagina 3 di 5 dal nel 1992, in virtù di decreto di trasferimento, dal Consorzio Asi;
che il sud- CP_1
detto Consorzio aveva concesso in data 3.6.1982 alla ditta individuale Parte_1
l'appezzamento di terreno in oggetto perché vi insediasse un impianto di lavorazione di vini e bevande (cfr. delibera del Consorzio in atti).
Il Tribunale ritiene che la domanda relativa al riconoscimento di una somma pari al va-
lore dei miglioramenti asseritamente eseguiti sul terreno non possa essere accolta.
Infatti, in mancanza di una diversa specifica pattuizione contenuta nel disciplinare di concessione dell'appezzamento di terreno di cui trattasi, "resta preclusa la possibilità di riconoscimento in favore del concessionario di un indennizzo corrispondente al valore della costruzione, stante l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 936 c.c., regolante la diversa ipotesi di opere fatte da un terzo sul fondo altrui al di fuori di ogni abilitazione negoziale o normativa" (Cass. sent. n. 1369 del 27.2.1980).
Pertanto, nel caso di specie, difetta la qualità di terzo ex art. 936 c.c. in capo all'attore,
atteso che le costruzioni in oggetto (qualificate come miglioramenti) sono state realizza-
te da quale concessionario del terreno appartenente al Consorzio Asi Parte_1
(concedente).
Pertanto, tutte le domande proposte dall'attore vanno rigettate.
Le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza di parte attrice nei confronti dei convenuti costituiti, in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55,
tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta tutte le domande formulate da parte attrice;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di e che si liquidano in CP_4 CP_3 CP_2
euro 15.000,00 per compenso, oltre iva, cpa erimb. Forf. del 15%;
Pagina 4 di 5 3) Pone definitivamente a carico della società attrice le spese della ctu come liqui-
date con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 21/02/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER CPC emessa all'esito dell'udienza a trattazione scrit- ta del 5.2.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2183/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto Proprietà, pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA G. F. MEMOLI, 12 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. FE-
NUCCIU DEMETRIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e dife- C.F._1
so; ATTORE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_2 C.F._3
TALAMO 41 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. MAIORINO
ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_3 C.F._5
TALAMO 41 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. MAIORINO
ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_4 C.F._6
TALAMO 41 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. MAIORINO
ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudi- CP_1
zio sebbene ritualmente citato.
La domanda ex art. 936 c.c. è infondata e va rigettata, per quanto di ragione.
Quanto alla posizione dei convenuti , e , CP_3 CP_4 CP_2
si osserva quanto segue.
Invero, occorre, considerare che l'art. 2912 cod. civ. prevede che il pignoramento si estende agli accessori, alle pertinenze e ai frutti del bene pignorato, sicchè l'ordinanza di vendita del bene pignorato comprende anche gli eventuali miglioramenti o addizioni,
anche se non siano stati espressamente menzionati tenuto conto che, per l'effetto del ci-
tato art. 2912, quando l'immobile è soggetto a pignoramento, questo si estende alle ac-
cessioni- vi siano già o vi vengano fatte in seguito-accessioni che passano in proprietà
Pagina 2 di 5 dell'acquirente (Cass. 7922/2004; 5002/1993;7522/1987): pertanto, il prezzo include il valore di quanto è esistente sul bene oggetto di trasferimento.
Nel caso di specie, detti convenuti sono risultati assegnatari del compendio immobiliare per cui è causa all'esito della procedura di espropriazione immobiliare n. 536/2011.
Dall'esame degli atti allegati dai convenuti, emerge che l'assegnazione del compendio immobiliare in oggetto è avvenuta al prezzo di euro 450.000,00, che deve considerarsi comprensiva anche degli eventuali miglioramenti apportati dal terzo.
Ne consegue che nella specie: il prezzo corrisposto dai convenuti era comprensivo del valore dell'immobile nello stato attuale nel quale veniva assegnato e quindi anche delle opere su di esso realizzate;
insussistente è il presupposto della domanda di pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 936 cod. civ. (ingiustificato arricchimento).
A questo punto va esaminata la domanda formulata nei confronti del proprietario del compendio immobiliare sig. . CP_1
L'art. 936 c.c., sebbene ispirato all'applicazione del principio per il quale quidquid solo inaedificatur solo cedit, nel contemperare, tuttavia, le conseguenze patrimoniali, che al-
trimenti sarebbero sproporzionatamente vantaggiose per il proprietario del suolo, ri-
chiamandosi alla contemporanea osservanza del divieto generale dell'indebito arricchi-
mento, per il quale a nessuno è consentito accrescere il patrimonio proprio con danno altrui (Cass., Sez. U., n. 740 del 1963).
La disciplina dell'accessione di cui all'art. 936 cod. civ. è applicabile esclusivamente quando le opere siano state realizzate da un soggetto che non abbia con il proprietario del fondo nessun rapporto giuridico, di natura reale o personale, che gli conferisca la fa-
coltà di costruire sul suolo, mirando la norma a regolare la ricaduta patrimoniale di un'attività di costruzione su suolo altrui che coinvolga soggetti fra loro terzi.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti si evince che l'appezzamento di terreno sul quale l'attrice ha costruito i manufatti, è stato acquistato
Pagina 3 di 5 dal nel 1992, in virtù di decreto di trasferimento, dal Consorzio Asi;
che il sud- CP_1
detto Consorzio aveva concesso in data 3.6.1982 alla ditta individuale Parte_1
l'appezzamento di terreno in oggetto perché vi insediasse un impianto di lavorazione di vini e bevande (cfr. delibera del Consorzio in atti).
Il Tribunale ritiene che la domanda relativa al riconoscimento di una somma pari al va-
lore dei miglioramenti asseritamente eseguiti sul terreno non possa essere accolta.
Infatti, in mancanza di una diversa specifica pattuizione contenuta nel disciplinare di concessione dell'appezzamento di terreno di cui trattasi, "resta preclusa la possibilità di riconoscimento in favore del concessionario di un indennizzo corrispondente al valore della costruzione, stante l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 936 c.c., regolante la diversa ipotesi di opere fatte da un terzo sul fondo altrui al di fuori di ogni abilitazione negoziale o normativa" (Cass. sent. n. 1369 del 27.2.1980).
Pertanto, nel caso di specie, difetta la qualità di terzo ex art. 936 c.c. in capo all'attore,
atteso che le costruzioni in oggetto (qualificate come miglioramenti) sono state realizza-
te da quale concessionario del terreno appartenente al Consorzio Asi Parte_1
(concedente).
Pertanto, tutte le domande proposte dall'attore vanno rigettate.
Le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza di parte attrice nei confronti dei convenuti costituiti, in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55,
tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta tutte le domande formulate da parte attrice;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di e che si liquidano in CP_4 CP_3 CP_2
euro 15.000,00 per compenso, oltre iva, cpa erimb. Forf. del 15%;
Pagina 4 di 5 3) Pone definitivamente a carico della società attrice le spese della ctu come liqui-
date con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 21/02/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 5 di 5