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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163-1/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice rel. Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 163-1/2024 PU da:
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Mililli
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i on sede legale in Roma, in circonvallazione Clodia n. 163/167 C.F. Controparte_1
e P.I. P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Iannuzzi e Azzarito
- resistente c o n l ' i n t e r v e n t o d i
(C.F. ) CP_2 C.F._1 Rappresentato e difeso dall'avv. Vitulo E (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 feso
- intervenuti
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2024 è stata proposta da Parte_1 istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] educendo il mancato pagamento della somma complessiva di euro € Controparte_1
33.590,47, relativo ad un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione ex art. 647 c.p.c.
pagina 1 di 4 Con comparsa del 11 luglio 2024 si è costituita la debitrice eccependo in CP_1 via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Bologna a favore del Tribunale di Roma;
in subordine, veniva richiesta la sospensione del procedimento alla luce dell'apertura di CNC e della richiesta di misure protettive, di cui pendente il procedimento di conferma di fronte al Tribunale di Roma. Con ordinanza del 30 ottobre 2024 il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di conferma delle misure protettive, dichiarando la propria incompetenza a favore del Tribunale di Bologna. Con ricorso del 6 novembre 2024 la ha, quindi, depositato ricorso Controparte_1 per la conferma delle predette misure protettive di fronte al Tribunale di Bologna, istanza dichiarata improcedibile con provvedimento del 23 dicembre 2024. Con istanza del 17 febbraio 2025 si è costituito deducendo il mancato CP_2 pagamento di euro 1.758,91, relativo al decreto ingiuntivo n. 4452/2024 emesso dal Giudice di pace di Bologna, non opposto. E' quindi intervenuto anche deducendo il mancato pagamento di euro Parte_2
12.648,94 oltre interessi di mora, relativo alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna (n. 3396/2024 del 31 dicembre 2024) e aderendo alla richiesta di liquidazione giudiziale. Con ricorso del 6 marzo 2025 la società ha depositato richiesta di termine Controparte_1 per la presentazione di un concordato semplificato, indicando quale presupposto il tentativo di CNC e la relazione dell'esperto . Anche tale istanza è stata rigettata con decreto Persona_1 collegiale del 18 marzo 2025. In data 6 marzo 2025 è stata presentata istanza di desistenza da parte del creditore ricorrente. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente il centro principale dei propri interessi nel circondario di Bologna, come accertato dall'ordinanza del Tribunale di Roma del 30 ottobre 2024. La documentazione versata in atti – nonostante la desistenza di parte ricorrente - consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Occorre, infatti, considerare, oltre al valore dei crediti vantati dai creditori intervenuti anche l'esistenza di crediti erariali per oltre 7 milioni di euro. In ragione dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese relativi al 2022, 2021, 2020 non vi è prova, anzi deve escludersi, l'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito infruttuoso del pignoramento mobiliare;
esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per oltre pagina 2 di 4 sette milioni di euro;
pregresse istanze di fallimento/liquidazione giudiziale, definite con provvedimento di non luogo a provvedere per desistenza e rigetto. Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023. P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Roma, in Controparte_1 circonvallazione Clodia 163-167, C.F. e P.I. , esercente, tra l'altro, l'attività di: P.IVA_1 gestione di clinica odontoiatrica “dottor d”; n o m i n a
Giudice Delegato Antonella Rimondini n o m i n a
Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà Persona_2 accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
pagina 3 di 4 s t a b i l i s c e la data del 29/10/2025 ad ore 11:30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 10/06/2025
La Giudice Rel. Il Presidente Antonella Rimondini Pasquale Liccardo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice rel. Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 163-1/2024 PU da:
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Mililli
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i on sede legale in Roma, in circonvallazione Clodia n. 163/167 C.F. Controparte_1
e P.I. P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Iannuzzi e Azzarito
- resistente c o n l ' i n t e r v e n t o d i
(C.F. ) CP_2 C.F._1 Rappresentato e difeso dall'avv. Vitulo E (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 feso
- intervenuti
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2024 è stata proposta da Parte_1 istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] educendo il mancato pagamento della somma complessiva di euro € Controparte_1
33.590,47, relativo ad un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione ex art. 647 c.p.c.
pagina 1 di 4 Con comparsa del 11 luglio 2024 si è costituita la debitrice eccependo in CP_1 via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Bologna a favore del Tribunale di Roma;
in subordine, veniva richiesta la sospensione del procedimento alla luce dell'apertura di CNC e della richiesta di misure protettive, di cui pendente il procedimento di conferma di fronte al Tribunale di Roma. Con ordinanza del 30 ottobre 2024 il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di conferma delle misure protettive, dichiarando la propria incompetenza a favore del Tribunale di Bologna. Con ricorso del 6 novembre 2024 la ha, quindi, depositato ricorso Controparte_1 per la conferma delle predette misure protettive di fronte al Tribunale di Bologna, istanza dichiarata improcedibile con provvedimento del 23 dicembre 2024. Con istanza del 17 febbraio 2025 si è costituito deducendo il mancato CP_2 pagamento di euro 1.758,91, relativo al decreto ingiuntivo n. 4452/2024 emesso dal Giudice di pace di Bologna, non opposto. E' quindi intervenuto anche deducendo il mancato pagamento di euro Parte_2
12.648,94 oltre interessi di mora, relativo alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna (n. 3396/2024 del 31 dicembre 2024) e aderendo alla richiesta di liquidazione giudiziale. Con ricorso del 6 marzo 2025 la società ha depositato richiesta di termine Controparte_1 per la presentazione di un concordato semplificato, indicando quale presupposto il tentativo di CNC e la relazione dell'esperto . Anche tale istanza è stata rigettata con decreto Persona_1 collegiale del 18 marzo 2025. In data 6 marzo 2025 è stata presentata istanza di desistenza da parte del creditore ricorrente. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente il centro principale dei propri interessi nel circondario di Bologna, come accertato dall'ordinanza del Tribunale di Roma del 30 ottobre 2024. La documentazione versata in atti – nonostante la desistenza di parte ricorrente - consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Occorre, infatti, considerare, oltre al valore dei crediti vantati dai creditori intervenuti anche l'esistenza di crediti erariali per oltre 7 milioni di euro. In ragione dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese relativi al 2022, 2021, 2020 non vi è prova, anzi deve escludersi, l'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito infruttuoso del pignoramento mobiliare;
esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per oltre pagina 2 di 4 sette milioni di euro;
pregresse istanze di fallimento/liquidazione giudiziale, definite con provvedimento di non luogo a provvedere per desistenza e rigetto. Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023. P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Roma, in Controparte_1 circonvallazione Clodia 163-167, C.F. e P.I. , esercente, tra l'altro, l'attività di: P.IVA_1 gestione di clinica odontoiatrica “dottor d”; n o m i n a
Giudice Delegato Antonella Rimondini n o m i n a
Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà Persona_2 accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
pagina 3 di 4 s t a b i l i s c e la data del 29/10/2025 ad ore 11:30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 10/06/2025
La Giudice Rel. Il Presidente Antonella Rimondini Pasquale Liccardo
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