Inammissibile
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/04/2025, n. 3552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3552 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03552/2025REG.PROV.COLL.
N. 09089/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9089 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Vicario, con domicilio digitale pec in registri di giustizia
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri e Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a 40 posti di referendario al Tar, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliate ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione settima, n. -OMISSIS-del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Nessuno presente per le parti nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2025;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente chiede la revocazione della sentenza di questa sezione n. -OMISSIS-del 9 aprile 2024, con cui è stato respinto l’appello avverso la sentenza del Tar Lazio, sezione seconda, n. -OMISSIS- 2023, recante la reiezione del ricorso proposto per l’annullamento degli atti del concorso per titoli ed esami a 40 posti di referendario al Tar del ruolo della magistratura amministrativa, indetto con il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2019, nell’ambito del quale ella non è stata ammessa a sostenere le prove orali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri si è costituita dapprima formalmente e, in vista della trattazione, ha depositato memoria difensiva con la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per assenza del vizio rescindente e, in subordine, ne ha dedotto comunque l’infondatezza.
La ricorrente, che ha anch’essa depositato memoria conclusiva, ha replicato alle argomentazioni avverse con memoria depositata il 10 marzo 2025.
Con atto depositato il 25 marzo 2025 la parte resistente ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All’udienza pubblica del 1 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La ricorrente ha partecipato al concorso a 40 posti di referendario Tar, indetto con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell’11 agosto 2019 e ne è risultata esclusa a causa della non ammissione a sostenere la prova orale.
Pertanto ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dinanzi al quale il ricorso è stato riassunto, lo ha respinto con sentenza n. -OMISSIS- 2023, confermata da questa sezione con sentenza n. -OMISSIS-del 9 aprile 2024.
3. Di tale ultima sentenza la ricorrente chiede la revocazione per errore di fatto revocatorio consistente, nella sua prospettazione, nella omessa pronuncia sull’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue).
In via rescindente lamenta che la sentenza in questione non si sia pronunciata sul rilievo, inserito nell’ambito del secondo motivo dell’appello, formulato al punto 4.3.
Per chiarezza il Collegio trascrive la censura mutuandola direttamente dal ricorso in appello: « La necessità che il voto numerico sia accompagnato da una motivazione integrativa, trova conferma non solo nell’operato delle commissioni di esame di precedenti concorsi TAR, ma anche nel seguente ulteriore profilo. Come noto i voti, i giudizi e le valutazioni rappresentano informazioni che rientrano nella nozione di dato personale, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (in prosieguo: il “GDPR”; cfr. l’art. 4, par. 1, punto 1) e del Codice della protezione dei dati personali, recato dal D.lgs. n. 196 del 2003. La Corte di giustizia dell’Unione europea (cfr. la sentenza del 20 dicembre 2017, resa nella causa C-434/16 sotto la vigenza della direttiva 95/46/CE, ma rilevante anche per il successivo GDPR), il Gruppo di lavoro Art. 29 (v. il parere 4/2007 del 20 giugno 2007, WP 136, p. 6) e il Garante della protezione dei dati personali (cfr., per tutti, il provvedimento del 17 giugno 1999 in materia di valutazione, doc. web 48067) hanno chiarito che tali informazioni, così come le prove d’esame e le correzioni apposte dagli esaminatori, costituiscono dati personali. Ne consegue che il relativo trattamento è soggetto all’osservanza dei principi e della disciplina unionale e nazionale dettata in materia di protezione dei dati personali.
A mente di tale normativa il titolare (definito all’art. 4, par. 1, punto 7, del GDPR) è tenuto a rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, recati dall’art. 5 del GDPR (“I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (‘liceità, correttezza e trasparenza’)”).
Inoltre, il considerando 39 del GDPR chiarisce che “Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che le riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l'informazione degli interessati sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che le riguardano. […]”.
In virtù del principio di accountability, ricade sul titolare del trattamento l’obbligo di rispettare i menzionati principi, secondo quanto disposto dall’art. 5, par. 2 del GDPR, secondo cui “Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo (‘responsabilizzazione’)”. Come chiarisce il considerando n. 74 del GDPR “È opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”.
Dalle considerazioni che precedono si desume che il diritto fondamentale dell’interessato-candidato alla tutela dei propri dati personali implica che il trattamento delle informazioni che lo riguardano (qui, anche il giudizio della Commissione) avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, liceità e correttezza, in modo che sia assicurata la comprensibilità e l’intelligibilità dei dati stessi e che la relativa comunicazione dal titolare all’interessato (anche a seguito di un’istanza di accesso ai sensi dell’art. 15 del GDPR, come quella presentata dalla candidata) avvenga in forma intelligibile (cfr. l’art. 12, par. 1, del GDPR). Inoltre, in relazione al tipo di procedura che ci occupa (non massiva, per le ragioni già ampiamente illustrate) tali esigenze risultano certamente compatibili con il principio di proporzionalità ».
Sostiene la ricorrente che, secondo il consolidato orientamento della Cgue, il giudice nazionale di ultima istanza - seppure non possa essere obbligato dalle parti a presentare una domanda di rinvio pregiudiziale - sia tuttavia obbligato a pronunciarsi su tale richiesta e, nel caso in cui ritenga di non interpellare la Corte, sia obbligato a motivare la propria determinazione chiarendo le ragioni in base alle quali ritiene sussistente una delle ipotesi che consentono di non disporre il rinvio pregiudiziale.
Quindi l’omessa pronuncia integrerebbe l’errore di fatto revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c..
In via rescissoria sostiene che la mera attribuzione di un voto numerico, in assenza di una motivazione integrativa, si porrebbe in contrasto con i principi e le disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr), anche perché il solo voto numerico non le avrebbe consentito di conoscere i propri dati personali (voto e relativa motivazione) in maniera trasparente e comprensibile, configurandosi un trattamento privo dei requisiti di liceità, correttezza e trasparenza prescritti dagli artt. 5, 12 e 15 del Gdpr.
Quindi ripropone, ampliandole, le argomentazioni prospettate in appello e non esaminate sostenendo che « se l’errore non si fosse verificato la decisione sarebbe stata diversa ».
Conclude chiedendo di rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione europea i seguenti quesiti pregiudiziali di interpretazione relativi agli artt. 4, punto 1, 5, 12 e 15 del Gdpr:
«1. Se la nozione di ‘dato personale’ ai sensi dell’art. 4, punto 1 del GDPR, in combinato disposto con gli artt. 5, par. 1 (liceità, correttezza e trasparenza), par. 2 (responsabilizzazione), 12 (Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato) del RGPD, debba essere interpretata nel senso che essa debba includere necessariamente anche la motivazione del giudizio-voto numerico attribuito da una commissione di concorso affinchè detto giudizio risulti chiaro, intelligibile e comprensibile all’interessato; e quindi che tale motivazione costituisca un’informazione che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento in forza di tali disposizioni affinchè detto giudizio risulti chiaro, intelligibile e comprensibile .
2. Se il diritto di accesso dell’interessato ai sensi dell’art. 15 del GDPR, in combinato disposto con la nozione di dato personale di cui all’art. 4, punto 1 del RGPD, e con gli artt. 5, par. 1 (liceità, correttezza e trasparenza), par. 2 (responsabilizzazione), 12 (Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato) del GDPR, e gli obblighi a carico del titolare del trattamento ai sensi delle citate disposizioni, debbano essere interpretati nel senso che la motivazione del giudizio-voto numerico costituisca un’informazione che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento in forza di tali disposizioni affinché detto giudizio risulti chiaro, intelligibile e comprensibile» .
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri, che si è costituita congiuntamente alla Commissione esaminatrice del concorso a 40 posti di referendario Tar, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso osservando che da un’attenta lettura della motivazione della sentenza impugnata si evincerebbe che non di omessa pronuncia si tratti bensì di rigetto implicito della prospettata questione pregiudiziale.
In via subordinata, ai fini dell’eventuale giudizio rescissorio, ha osservato che il voto numerico soddisferebbe i profili di liceità, trasparenza e proporzionalità della motivazione se rapportato alla predeterminazione di specifici criteri di valutazione.
Quindi la richiesta rimessione alla Corte di giustizia sarebbe non rilevante e, perciò, superflua, in quanto i parametri elaborati dalla giurisprudenza sul voto numerico soddisferebbero i criteri di chiarezza e precisione anche in funzione della disciplina sul trattamento dei dati personali, quand’anche si ritenesse applicabile al caso in esame il Gdpr.
5. La ricorrente, nel replicare, ha ribadito la propria richiesta insistendo sui profili di “responsabilità” del giudice di ultima istanza in caso di omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea di una questione prospettata dalla parte.
6. Il ricorso è inammissibile.
6.1. Va fatta una premessa di metodo.
Il presente giudizio ha ad oggetto la revocazione di una sentenza per asserito errore di fatto revocatorio.
Dunque l’indagine di questo giudice non può esorbitare dal perimetro del mero accertamento circa la sussistenza dei presupposti per dare ingresso alla fase rescindente, esulando viceversa dal thema decidendum la verifica dei presupposti per disporre la sottoposizione alla Cgue di una questione pregiudiziale (anche laddove il contestato error consista nell’omessa pronuncia su una richiesta di rinvio pregiudiziale sollevata da una delle parti).
6.2. Tanto chiarito deve ulteriormente premettersi che l’errore di fatto revocatorio, per esser dirimente ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., si ha solo quando: 1) a causa d’una svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili, il giudice supponga l'esistenza di un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa; 2) l’errore dev’esser decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non deve cadere su di un punto controverso, sul quale il giudice si sia pronunciato; 4) deve presentare i caratteri di evidenza e di obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non deve consistere in un vizio di assunzione del fatto, né tampoco in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2020, n. 2185; 2 ottobre 2019 n. 6749; sez. III, 6 settembre 2019 n. 6106; sez. V, 22 agosto 2019 n. 5788; sez. IV, 25 giugno 2019 n. 4348).
Pertanto, detto errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, sicché esso non coinvolge l’attività del giudice d'interpretazione e di valutazione del contenuto di domande ed eccezioni, ai fini della formazione del convincimento e della conseguente statuizione e, quindi, esso è idoneo eccezionalmente a fondare la domanda di revocazione solo con riguardo all'attività preliminare ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo (quanto a loro esistenza e significato letterale), nel senso che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali (cfr. funditus: Cons. Stato, Sez. III , 21 novembre 2019 n. 7938, con ampia citazione di giurisprudenza).
6.3. Così declinate in via generale le coordinate ermeneutiche, nel caso di specie non è ravvisabile l’errore di fatto revocatorio.
L’unica censura formulata dalla ricorrente, più che evidenziare errori di fatto, lamenta l’erronea interpretazione, da parte della sezione, di norme di diritto (il Gdpr), errore in ipotesi consistente nel non aver preso in considerazione l’interpretazione data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea sul più volte richiamato regolamento: si tratta, quindi, con tutta evidenza, di presunti “errori” non di fatto bensì riguardanti (in ipotesi) l’attività del giudice d'interpretazione e di valutazione del contenuto di domande ed eccezioni, come tali non idonei a dare ingresso alla necessaria fase rescindente del giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 10 luglio 2024, n. 6166).
Va rammentato che, per giurisprudenza consolidata, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell'esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2024, n. 3885).
Invero l'omessa pronuncia su uno dei motivi di gravame ridonda in errore di fatto che giustifica la revocazione solo qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell'esistenza e del contenuto di atti processuali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1686). Si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame o di valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1094).
Inoltre, nel motivare il giudice non è tenuto a dar conto di tutte le pronunce che sono intervenute su un tema in generale, bensì soltanto di quelle che egli ritiene utili e condivisibili ai fini della decisione del caso sottoposto al suo esame.
6.4. Alla stregua dei riportati principi deve rilevarsi che la questione pregiudiziale prospettata dalla ricorrente in entrambi i gradi del giudizio e i principi espressi dalla Corte di giustizia nelle richiamate sentenze sul trattamento dei dati personali sono del tutto estranei alla vicenda per cui è causa tanto che sia il Tar sia il giudice di appello l’hanno implicitamente rigettata.
Invero la scelta del Giudice di appello di non sollevare la richiesta questione per rinvio pregiudiziale non è derivata da una ingiustificabile e radicale omissione (in quanto tale, contrastante con gli atti del giudizio), bensì dal consapevole rilievo per cui la questione riproposta in appello dall’odierna ricorrente non fosse per il Collegio “ necessaria per emanare la sua sentenza ” (così l’art. 267, par. 2 TFUE), in tal modo difettando il duplice presupposto della “ necessità del rinvio” e della “ rilevanza della questione” prospettata, sulla base dell’assetto degli interessi sotteso alla decisione.
Ne consegue che il giudice, in ossequio al generale principio dispositivo applicabile al processo amministrativo, non avrebbe dovuto esperire il rinvio pregiudiziale né motivare le ragioni di ogni eventuale diniego.
Quindi è evidente l’insussistenza dell’asserita omessa o erronea percezione degli atti di causa da parte del giudice che possano dar luogo alla revocazione della sentenza (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 6 dicembre 2024, n. 9773).
Il rigetto implicito della questione risiede nella sua totale estraneità all’oggetto del giudizio.
Questo Collegio può solo osservare che la nozione di “formazione” del dato, che coinvolge le modalità con le quali la commissione “forma” il giudizio sul candidato e lo “motiva” mediante attribuzione del voto numerico, non è sovrapponibile alla nozione di “trattamento” del dato, che, viceversa, non è di competenza della commissione giudicatrice, e riguarda operazioni di mera collazione, conservazione ed eventuale trasmissione dei dati raccolti: operazioni che, queste sì, devono essere assistite dalle particolari garanzie invocate dalla parte.
Nel caso esaminato dalla pronuncia impugnata le censure sul giudizio attribuito dalla commissione all’elaborato della candidata giudicato insufficiente involgono esclusivamente il modo in cui si è formato il dato, ossia la valutazione negativa.
Ciò posto, poiché lo specifico motivo inerente l’asserita insufficienza del voto numerico (unica questione pertinente al thema decidendum ) è stato ampiamente trattato (ai paragrafi n. 2 e 3) nella sentenza impugnata, che ne ha statuito l’infondatezza, non vi è spazio per dare ingresso alla fase rescissoria essendo, per le ragioni esposte, manifestamente inammissibile la domanda rescindente.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore delle amministrazioni resistenti, di spese e competenze del giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila) oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.