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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 11109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11109 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 05 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 29224 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, alla Salita San Nicola da Tolentino, n. 1/B, presso lo stu- dio dell'avv. Domenico NASO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso dal proprio funzio- nario, avv. Alessia CAVALLO, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.
CONVENUTO
OGGETTO: altre ipotesi - ricostruzione carriera
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. D. Naso, per la ricorrente: “…
1. ACCERTARE E DICHIARARE il di- ritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo,
1 la ricostruzione della propria carriera ai sensi della normativa vigente di set- tore, di cui al combinato disposto degli artt. 485-489 d.lgs. 297/94; E PER
L'EFFETTO 2. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente ai sensi degli artt. 485-489 d.lgs.
297/94, tenuto conto della progressione stipendiale prevista dal CCNL Com- parto Scuola attribuendole, a decorrere dal 01.09.2021, l'anzianità utile ai fi- ni giuridici ed economici di anni 11 mesi 5 giorni 10;
3. CONDANNARE
l'Amministrazione resistente a dare attuazione al decreto di ricostruzione car- riera n. 2963 del 03/02/2023, riconoscendo alla ricorrente l'inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 a decorrere dal 01.09.2021;
4. CONDANNARE
l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di EURO 6.605,37 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di dif- ferenze stipendiali maturate a seguito della mancata attuazione del decreto di ricostruzione carriera, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA, CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato”.
L'avv. A. Cavallo, per il convenuto: “…• 1. - In via preliminare Dichiarare riuniti gli altri procedimenti pendenti avanti al presente Giudice al n. R.G.
25081/2024. 2. Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del 3. CP_2
Dichiarare la l'infondatezza del ricorso stesso per i motivi sopra esposti, e, in subordine la prescrizione della pretesa.
4. Condannare la ricorrente a rim- borsare all'Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, calcola- bili, in via forfetaria, in € 1500,00 ex art, 152 bis disp att. cpc”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato in data 26 luglio 2024, do- Parte_1
cente di scuola primaria, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020, ha esposto che, prima dell'immissione in ruolo, ha svolto servizi pre-ruolo in
2 forza di plurimi contratti a tempo determinato;
che, superato il periodo di pro- va e confermata in ruolo, ha chiesto al Controparte_3
ai sensi degli artt. 485-489 d.lgs. 297/94; che il , ricostruita la carrie- CP_1
ra (decreto del 3 febbraio 2023), le ha attribuito, ai fini giuridici ed economici, un'anzianità di anni 11, mesi 5 e giorni 10 e, ai soli fini economici, un'anzianità di anni 3, mesi 2 e giorni 20; che pertanto avrebbe dovuto essere inquadrata, a decorrere dal 01.09.2021, data di conferma in ruolo, con l'anzianità suddetta, percependo pertanto la retribuzione prevista per la fascia stipendiale 9-14; e che, tuttavia, ad oggi il non ha ancora riconosciu- CP_1
to la progressione di carriera inquadrandola nella fascia stipendiale 0-8.
Tanto premesso, la ricorrente ha sostenuto che il personale immesso in carriera dopo anni di precariato, come appunto essa ricorrente, ha diritto di ot- tenere il riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini dell'anzianità di servizio secondo i criteri dettati da legislatore;
che, secondo le disposizioni normative applicate per la ricostruzione di carriera (artt. 485 e 489 d.lgs. n. 297/1994), avendo insegnato come precaria in virtù di incarichi di supplenza conferiti dal per una durata non inferiore a quella minima di legge ai sensi CP_1 dell'art. 11, comma 14, L. 124/1999, ha diritto di ottenere la ricostruzione del- la propria carriera ai sensi degli artt. 485-489 d.lgs. 297/94; che, pertanto, ha diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità utile di anni 11, mesi 5 e giorni 10, in riferimento al lavoro svolto alle dipen- denze della pubblica amministrazione a titolo precario ed in prova;
che ella ha diritto quindi ad essere inquadrata nella corretta fascia stipendiale secondo la progressione del ccnl con conseguente liquidazione delle differenze retribuite, quantificate in euro 6.605,37 per il periodo 2021/22 – 2023/24.
La ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Il Ministero convenuto, costituitosi il 19 agosto 2024, ha preliminarmen- te eccepito il proprio difetto di legittimazione spettando al Ministero dell'Economia e Finanze, nella fattispecie concreta alla Controparte_4
[...] [...]
, l'eventuale pagamento delle differenze retributive;
ha ec-
[...]
cepito la prescrizione quinquennale di ogni credito;
ha eccepito l'infondatezza della pretesa relativa al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo e, infine, ha formulato istanza di riunione ai sensi dell'art. 273 cpc del presente procedimento a quello iscritto al numero 25081/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve in primo luogo respingersi la preliminare eccezione di difetto di legittimazione formulata dal convenuto . In particolare, si rileva CP_1
che la domanda concerne il pagamento di differenze di retribuzione in relazio- ne ad un rapporto di lavoro per il quale è pacifico che datore di lavoro sia l'Amministrazione convenuta la quale è quindi l'unica parte necessaria del rapporto processuale;
il Ministero dell'economia e delle finanze (e non certo un'articolazione periferica quale la Controparte_5
ma) è soltanto il soggetto che elabora la contabilità del trattamento retributivo ed eroga i compensi i quali comunque gravano sul bilancio del convenuto.
Più nel dettaglio, ai sensi della L. n. 296/2006, art. 1, comma 446, le
Amministrazioni dello Stato, per il pagamento degli stipendi, si avvalgono del- le procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle fi- nanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servi- zi del tesoro, allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare dupli- cazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica am- ministrazione per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale. Pertanto, il Ministero dell'economia ha le funzioni, ex lege, di uffi- cio di tesoreria ma, all'evidenza, non è il soggetto debitore delle retribuzioni.
2. - Va parimenti respinta l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta. Ed infatti, occorre evidenziare che la domanda della ricorrente è volta ad ottenere la ricostruzione di carriera ai sensi degli artt. 485-489 d.lgs.
297/1994, tenuto conto della progressione stipendiale prevista dal CCNL
Comparto Scuola con attribuzione, a decorrere dal 01.09.2021, dell'anzianità
4 utile ai fini giuridici ed economici di anni 11, mesi 5 e giorni 10, così come determinata dal decreto di ricostruzione carriera n. 2963 del 03/02/2023, e con riconoscimento dell'inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 a decorrere dalla detta data.
Pertanto, le differenze retributive vengono richieste con riferimento agli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, non potendo rilevarsi occorsa alcuna prescrizione.
3. - Come sopra chiarito, la ricorrente, richiamando il decreto di ricostru- zione della carriera n. 2963 del 03/02/2023, ne chiede, oltre all'accertamento, la totale applicazione con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale di riferimento a decorrere dalla data di conferma in ruolo, ovvero al
01.09.2021.
La ricorrente ha dedotto in ricorso di aver continuato a percepire la retri- buzione propria di un docente di scuola primaria inquadrato nella fascia 0-8 anni ovvero €20.141,20 anziché quella di €22.342,99 (oltre tredicesima) (v. tabelle retributive valide dall'1.4.2018 sub doc. 3) anche per gli anni 2021/22,
2022/23 e 2023/24. Su tali dati il nulla ha obbiettato, non contestan- CP_1
doli né formulando alcuna osservazione ed argomentando, invece, in merito alla insussistenza del diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo laddove è certo che tale riconoscimento ha avuto luogo con il decreto del 3 febbraio
2023 di cui in questa sede, in sostanza, si chiede la corretta applicazione.
Pertanto, seguendo i corretti conteggi contenuti nel ricorso, avverso i quali il convenuto non ha formulato alcuna osservazione e/o contestazione, deve riconoscersi il credito di complessivi €6.605,37, oltre differenze sui ratei di tredicesima.
Deve perciò condannarsi il convenuto al pagamento della detta somma cui devono aggiungersi gli accessori di legge e, cioè, gli interessi legali (ovve- ro, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
5 I.S.T.A.T., giusta quanto prevede l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94) dalle singole scaden- ze fino al soddisfo.
4. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore del procurato- re antistatario, seguono la soccombenza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, per
contro
- versie di valore compreso tra €5.200,00 ed €26.000,00, relativamente alla fase di studio, alla fase introduttiva ed a quella decisionale. In considerazione della mancanza di questioni di fatto può farsi riferimento ai valori minimi. Ai com- pensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 26 luglio 2024, così provvede: Parte_1
1. - condanna il al pagamento, in favo- Controparte_1
re di della somma di €6.605,37#, oltre differenze Parte_1
sui ratei di tredicesima, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli in- teressi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2. - condanna il al pagamento, in favo- Controparte_1
re dell'avv. Domenico NASO, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi €2.425,35#, di cui €316,35# per spese generali
6 ed €2.109,00# per compensi, oltre contributo unificato di €118,50, IVA e
CPA;
3. - manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti.
Roma, 06 novembre 2024
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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