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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/12/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1615/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1615/2025 promossa congiuntamente da:
, nato ad [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LELLI MARZIA ed elettivamente domiciliato in Arezzo, via Guido
Monaco n. 92
RICORRENTE
e da
, nata a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CECCARELLI MARINA ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Guglielmo Marconi 50131 FIRENZE
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate per l'udienza del 03.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 23/07/2025 ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio regolamentate dalla sentenza di questo Tribunale del 24.05.2024, emessa su ricorso congiunto delle parti, ove veniva previsto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente la somma mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne fino a quando sarebbero permasti i presupposti che lo legittimavano. Per_1
Il ricorrente, allegando di non intrattenere più da tempo rapporti con il figlio, ha dedotto di essere venuto a conoscenza che il figlio sarebbe da tempo autosufficiente, essendo impiegato con contratto a tempo indeterminato presso la TCA di Castelluccio da almeno due anni. Pertanto, ha chiesto revocarsi l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio fin dal momento in cui erano venuti meno i presupposti per la percezione di tale contributo.
Si è costituita la resistente , chiedendo la reiezione del ricorso e deducendo che Controparte_1
l'assunzione del figlio presso l'attuale datore di lavoro sarebbe avvenuta nel 2023, ancor prima della sottoscrizione del ricorso congiunto per il divorzio, e che anche in precedenza il figlio aveva avuto ulteriori esperienze lavorative. La resistente ha tuttavia evidenziato che il figlio sarebbe affetto da significative problematiche legate al consumo di droga, alcol e al gioco d'azzardo che lo porterebbero a dissipare rapidamente tutti i denari guadagnati con il proprio lavoro, tanto che la madre dovrebbe continuare a farsi carico delle spese per il vitto e l'alloggio del figlio. In ragione delle suddette problematiche, la madre ha dedotto di aver presentato ricorso per l'apertura di una amministrazione di sostegno in favore del figlio, con DS già nominato in via provvisoria da questo Tribunale.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che debba essere revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio dal momento che lo stesso è maggiorenne e – pacificamente – svolge Per_1 attività lavorativa da diverso tempo, con impiego a tempo indeterminato.
Il fatto che i denari guadagnati dal figlio maggiorenne con il proprio lavoro vengano dissipati in tempi brevi, come dedotto dalla madre, nell'uso di sostanze e nel gioco d'azzardo, non rileva ai fini della valutazione dei presupposti giuridici che determinano la permanenza dell'obbligo per il genitore di mantenere il figlio maggiorenne, che va considerato estinto in ragione della stabile attività lavorativa prestata dal figlio.
Va inoltre osservato che l'equiparazione, dal punto di visita degli obblighi gravanti sui genitori, del figlio maggiorenne al minore è prevista dalla legge unicamente nei casi – diversi da quello di specie
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave, come sancito dall'art. 337-septies c.c.
Non osta, inoltre, all'accoglimento della modifica richiesta dal padre la circostanza Parte_1 che fosse previsto, in sede di divorzio congiunto, un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne che già lavorava (sebbene il padre abbia allegato di non essere stato a Per_1 conoscenza del fatto che il figlio lavorasse nel momento in cui è stato depositato il ricorso congiunto per il divorzio). Va infatti osservato che nel ricorso congiunto si dava atto che il figlio maggiorenne non fosse economicamente autosufficiente (punto 1 delle condizioni concordate) e veniva Per_1 pattuita la corresponsione di un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne a carico del padre
“fino a quando permangono i presupposti che lo legittimano” (punto 2 delle condizioni).
La circostanza che il figlio maggiorenne svolga stabile attività lavorativa comporta la cessazione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento a carico del padre, con conseguente revoca del contributo disposto in sede di divorzio a carico del ricorrente.
Va precisato che tale revoca decorre dalla domanda giudiziale di modifica, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, e ciò esclude sia che la stessa possa decorrere da un momento anteriore, come richiesto dal ricorrente (ossia dal momento dell'effettiva indipendenza economica), sia che l'obbligo possa permanere per un tempo successivo al momento in cui ne è stata accertata giudizialmente la cessazione (come chiesto, da ultimo, dalla parte resistente nelle note scritte depositate il 02.12.2025, con cui si domanda che, in caso di accoglimento del ricorso, l'obbligo permanga fino alla nomina definitiva di un DS in favore del figlio).
Da ultimo, per quanto attiene alle spese di lite, considerate le peculiarità del caso in esame in relazione alla situazione del figlio, si ritiene opportuno disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca, con decorrenza dalla domanda giudiziale, l'obbligo posto a carico di Parte_1 di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne e autosufficiente;
Persona_2
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1615/2025 promossa congiuntamente da:
, nato ad [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LELLI MARZIA ed elettivamente domiciliato in Arezzo, via Guido
Monaco n. 92
RICORRENTE
e da
, nata a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CECCARELLI MARINA ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Guglielmo Marconi 50131 FIRENZE
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate per l'udienza del 03.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 23/07/2025 ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio regolamentate dalla sentenza di questo Tribunale del 24.05.2024, emessa su ricorso congiunto delle parti, ove veniva previsto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente la somma mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne fino a quando sarebbero permasti i presupposti che lo legittimavano. Per_1
Il ricorrente, allegando di non intrattenere più da tempo rapporti con il figlio, ha dedotto di essere venuto a conoscenza che il figlio sarebbe da tempo autosufficiente, essendo impiegato con contratto a tempo indeterminato presso la TCA di Castelluccio da almeno due anni. Pertanto, ha chiesto revocarsi l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio fin dal momento in cui erano venuti meno i presupposti per la percezione di tale contributo.
Si è costituita la resistente , chiedendo la reiezione del ricorso e deducendo che Controparte_1
l'assunzione del figlio presso l'attuale datore di lavoro sarebbe avvenuta nel 2023, ancor prima della sottoscrizione del ricorso congiunto per il divorzio, e che anche in precedenza il figlio aveva avuto ulteriori esperienze lavorative. La resistente ha tuttavia evidenziato che il figlio sarebbe affetto da significative problematiche legate al consumo di droga, alcol e al gioco d'azzardo che lo porterebbero a dissipare rapidamente tutti i denari guadagnati con il proprio lavoro, tanto che la madre dovrebbe continuare a farsi carico delle spese per il vitto e l'alloggio del figlio. In ragione delle suddette problematiche, la madre ha dedotto di aver presentato ricorso per l'apertura di una amministrazione di sostegno in favore del figlio, con DS già nominato in via provvisoria da questo Tribunale.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che debba essere revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio dal momento che lo stesso è maggiorenne e – pacificamente – svolge Per_1 attività lavorativa da diverso tempo, con impiego a tempo indeterminato.
Il fatto che i denari guadagnati dal figlio maggiorenne con il proprio lavoro vengano dissipati in tempi brevi, come dedotto dalla madre, nell'uso di sostanze e nel gioco d'azzardo, non rileva ai fini della valutazione dei presupposti giuridici che determinano la permanenza dell'obbligo per il genitore di mantenere il figlio maggiorenne, che va considerato estinto in ragione della stabile attività lavorativa prestata dal figlio.
Va inoltre osservato che l'equiparazione, dal punto di visita degli obblighi gravanti sui genitori, del figlio maggiorenne al minore è prevista dalla legge unicamente nei casi – diversi da quello di specie
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave, come sancito dall'art. 337-septies c.c.
Non osta, inoltre, all'accoglimento della modifica richiesta dal padre la circostanza Parte_1 che fosse previsto, in sede di divorzio congiunto, un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne che già lavorava (sebbene il padre abbia allegato di non essere stato a Per_1 conoscenza del fatto che il figlio lavorasse nel momento in cui è stato depositato il ricorso congiunto per il divorzio). Va infatti osservato che nel ricorso congiunto si dava atto che il figlio maggiorenne non fosse economicamente autosufficiente (punto 1 delle condizioni concordate) e veniva Per_1 pattuita la corresponsione di un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne a carico del padre
“fino a quando permangono i presupposti che lo legittimano” (punto 2 delle condizioni).
La circostanza che il figlio maggiorenne svolga stabile attività lavorativa comporta la cessazione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento a carico del padre, con conseguente revoca del contributo disposto in sede di divorzio a carico del ricorrente.
Va precisato che tale revoca decorre dalla domanda giudiziale di modifica, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, e ciò esclude sia che la stessa possa decorrere da un momento anteriore, come richiesto dal ricorrente (ossia dal momento dell'effettiva indipendenza economica), sia che l'obbligo possa permanere per un tempo successivo al momento in cui ne è stata accertata giudizialmente la cessazione (come chiesto, da ultimo, dalla parte resistente nelle note scritte depositate il 02.12.2025, con cui si domanda che, in caso di accoglimento del ricorso, l'obbligo permanga fino alla nomina definitiva di un DS in favore del figlio).
Da ultimo, per quanto attiene alle spese di lite, considerate le peculiarità del caso in esame in relazione alla situazione del figlio, si ritiene opportuno disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca, con decorrenza dalla domanda giudiziale, l'obbligo posto a carico di Parte_1 di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne e autosufficiente;
Persona_2
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni