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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.5789/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5789/2022 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1
procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Maione Giulio e Ambrosini Luca, e domiciliato presso il loro studio, sito in Fano (PU), Via Indipendenza, n.18/C
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore (C.F.: CP_2 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi, giusta procura in calce alle comparse di C.F._5
costituzione e risposta, dall'Avv. Pagano Michele, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Loreto (AN) Via Marconi n. 14
CONVENUTI oggetto: Prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 20 conclusioni: come precisate all' udienza del 15.10.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'attore: “IN VIA PRINCIPALE accertare, per tutti i motivi esposti in narrativa nonché per la prova documentale costituita dal verbale di assemblea del difeso 28.10.2021sottoscritto dai condomini e dall'amministratrice, la sussistenza di incarico conferito dal nonché dai Controparte_1
condomini personalmente in favore dell'Arch. come sopra identificato, e dichiarare che il Parte_1
professionista, in ossequio all'incarico professionale, abbia prestato la propria opera e quindi adempiuto al relativo incarico di cui sopra e per l'effetto condannare il in persona dell'amministratrice, al CP_1
pagamento in favore dell'attore della somma di € 74.400,06, ai condomini singolarmente il pagamento delle somme così suddivise: Euro 16.659,66 a carico di SI. BR RC SUB. 11, la somma di euro
13.995,41 a carico del SI. SA IN SUB. 10, la somma di euro 16.661,33 a carico della SI.ra
VA IA SUB. 8, la somma di euro 17.050,68 a carico della SI.ra AO AN SUB. 6
e la somma di euro 16.663,87 a carico della SI.ra NN RI OS SUB. 13 in virtù degli incarichi privatamente conferiti all'attore sui rispettivi sub di proprietà e così per complessivi euro
155.431,01, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dal giudiziale accertamento;
INGIUNGERE, per tutte le causali in premessa ed in forza di separata istanza in atti, ai convenuti il pagamento immediato della somma di euro 102.408,58 come partitamente suddivisa pro quota al DOC.
9, che forma parte integrante del presente atto, ovvero la diversa minore o maggiore somma che si riterrà contenere i requisiti di cui all'art. 633 ss c.p.c.;
Sempre con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori come per legge.”
per i convenuti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
• in via preliminare e pregiudiziale di rito, accertare la nullità della citazione nei confronti della parte convenuta, per inosservanza del termine perentorio assegnato dal Tribunale per provare e CP_3
documentare l'identità degli eredi della parte deceduta prima della vocatio in ius e, per l'effetto, dichiarare
l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 164 e 307 co. 3 c.p.c.;
pagina 2 di 20 • sempre in via preliminare e pregiudiziale di rito, accertare il difetto di legittimazione passiva in capo ai convenuti per i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda attorea e rigettarla integralmente;
• nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni pregiudiziali di rito:
• in via principale, respingere la domanda proposta dall'attore siccome infondata, con qualsivoglia situazione;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accogliere, anche parzialmente, la domanda dell'attore, ridurre l'ammontare del quantum richiesto alla minor somma che verrà accertata in corso di causa;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale per grave inadempimento dell'attore e, per l'effetto:
dichiarare che nulla è dovuto dai convenuti all'Arch. Parte_1
condannare l'Arch. al risarcimento a favore dei conventi di tutti i danni sofferti dagli Parte_1
stessi così come meglio dedotti in atti da quantificarsi in corso di causa, ovvero a seguito di liquidazione ex art. 1226 c.c. da parte del Tribunale;
condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura di € 5.000,00= in via equitativa per ciascuna parte e, ex art. 96 co. 3° c.p.c., alla sanzione che verrà ritenuta equa;
in via istruttoria, senza nessuna inversione dell'onere della prova, nella ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito, ritenesse di dover istruire ulteriormente la causa, si chiede disporsi prova testimoniale su tutte le circostanze di cui alla premessa di fatto della comparsa di costituzione con premesso “Vero che”, salvo altre che verranno integrate nei termini di cui all'art. 183, 6°comma, cpc, con riserva di indicare i testi nei medesimi termini;
in ogni caso, condannare l'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
Infine, chiede che la causa venga rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.”
Antefatto e svolgimento del processo
pagina 3 di 20 Con atto di citazione l'Architetto ha convenuto innanzi al Tribunale di Parte_1
Ancona il e i condomini SI.ri Controparte_1 Parte_2
, , e , per vederli
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_5 CP_3
condannare al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 155.431,01 a titolo di compenso per l'opera professionale prestata in occasione della predisposizione di progetti per agevolazione Superbonus afferenti tanto ad aree condominiali comuni quanto a proprietà esclusive dei singoli condomini. La somma pretesa viene dall'attore così dettagliata: €
74.400,06 nei confronti del di € 16.659,66 nei Controparte_1 CP_1
confronti del SI. (SUB. 11); € 13.995,41 nei confronti del SI. CP_3 Parte_3
(SUB. 10); € 16.661,33 nei confronti della SI.ra (SUB. 8); € 17.050,68 Parte_5
nei confronti della SI.ra (SUB. 6); ed € 16.663,87 nei confronti della SI.ra Parte_4
(SUB. 13). Per la minor somma di € 102.408,58 l'attore ha proposto Parte_2
altresì istanza ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c., allegando prospetto riepilogativo (doc. 9 attoreo).
A conforto delle richieste, parte attrice deduce di aver ricevuto incarico professionale sia dal
Condominio che dai condomini singolarmente, in occasione della assemblea di condominio del 28/10/2021, come comprovato dal verbale di assemblea (doc. 1 parte attrice), nonché dal quadro economico, asseritamente sottoscritto da ciascun condomino singolarmente per accettazione (doc. 6 parte attrice). L'incarico era volto alla realizzazione di un progetto di riqualificazione del Condominio mediante c.d. Superbonus 110%, successivamente revocato dai convenuti senza corresponsione di retribuzione alcuna per l'attività prestata (doc. 3 parte attrice).
Si costituivano in giudizio i convenuti e i Controparte_1
condomini SI.ri , , Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5
- eccetto il SI. - eccependo preliminarmente in rito il difetto di CP_3
legittimazione passiva dei medesimi. La tesi sostenuta dagli odierni convenuti è che il
– al fine di realizzare interventi di riqualificazione energetica usufruendo delle CP_1
agevolazioni fiscali previste dall'art. 121 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Superbonus – con la delibera assembleare del 28/10/2021 (all. 3 parti convenute) approvava all'unanimità di pagina 4 di 20 conferire incarico alla società PO NG S.r.l. in qualità di "General TO". In assemblea, quale rappresentante della suddetta società, interveniva l'Architetto Pt_1
al quale non veniva conferito alcun incarico per opera professionale, posto che
[...]
l'attività istruttoria della pratica, ovvero tutti i servizi (“operazioni e prestazioni”) dal numero 1 al 21 del verbale di assemblea del 28/10/2021 non avrebbero comportato alcun esborso da parte dei condomini, come ivi espressamente previsto al punto 2. Il contratto di appalto, successivamente stipulato in data 20/05/2022, e relativi allegati, incluso il quadro economico (doc. 5 parte attrice), vedevano quali parti contraenti esclusivamente il e il General TO PO NG S.r.l. CP_1
Deducono le parti convenute che tale contratto di appalto veniva meno per il recesso del in base alla clausola di cui all'art. 16 del contratto, la quale statuisce la facoltà CP_1
del committente di recedere dall'appalto entro 14 giorni dalla sottoscrizione, stante il richiamo all'art. 52 D.lgs. 206/2005. Nessuna revoca dell'incarico veniva notificata all'Arch. bensì unicamente la diffida a non far uso della documentazione in suo possesso Pt_1
relativa al Condominio di Via Risorgimento n. 5 di e ciò in ragione delle CP_1
vicissitudini intervenute prima dell'apertura del cantiere. Questa la ricostruzione dei fatti fornita dai convenuti: in data 2/06/2022 l'Amministratore del condominio chiedeva all'Arch la copia dei documenti attestanti i requisiti tecnici e professionali necessari Pt_1
per la sicurezza del cantiere, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché la copia del contratto di appalto sottoscritta dalla società PO NG S.r.l (all. 6 parti convenute). In data 6/06/2022, in sede di assemblea condominiale, l'Arch. chiedeva Pt_1
ai condomini di sottoscrivere della documentazione, che affermava essere la medesima accordata per e -mail con l'Amministratore del condominio (all. 7 parti convenute), della quale tuttavia non rilasciava ai condomini alcuna copia. Quindi l'Amministratore, con e-mail del 8/06/2022, sollecitava l'invio della documentazione già richiesta (all. 8 parti convenute).
L'Arch. comunicava all'Amministratore che avrebbe fatto recapitare la Pt_1
documentazione a tempo debito, prima dell'inizio del cantiere, e che l'asseverazione del
SAL del 30% da lui effettuata sarebbe stata unicamente formale e finalizzata ad ottenere la liquidità necessaria per effettuare i lavori (all. 9 parti convenute). pagina 5 di 20 L'Amministratore riscontrava detta e-mail chiedendo chiarimenti, ed in particolare che cosa intendesse l'Arch. con il termine “formale” usato nella e-mail del 8/06/2022 (all. 10 Pt_1
parti convenute). In data 11/06/2022, su espressa richiesta dei condomini, l'Arch. Pt_1
consegnava copia dei documenti, che affermava essere quelli da loro sottoscritti nel corso dell'assemblea del 6/06/2022. Invero, sostengono gli odierni convenuti, la data di tali documenti (Riparto delle spese condominiali per millesimi - Lavori trainanti - Quadro economico) era diversa da quella del 6/06/2022 di effettiva sottoscrizione (doc. 7 parti convenute), come pure dissimile era la firma apposta dalla SI.ra . Parte_2
A fronte di tali anomalie, in data 13/06/2022 il Condominio committente recedeva dal contratto di appalto sottoscritto con la PO NG S.r.l., avvalendosi della apposita clausola.
In data 17/06/2022 i condomini, nel timore che nella sede assembleare del 6/06/2022 potessero avere sottoscritto documenti diversi rispetto a quelli richiesti dall'Amministratore all'Arch. inoltravano a quest'ultimo un formale atto di diffida/ammonimento, volto a Pt_1
scongiurare l'utilizzo di qualsiasi documento attinente al , riservandosi altresì di CP_1
segnalare l'eventuale violazione dell'ammonimento agli ordini professionali ed alla Procura della Repubblica (all. 12 parti convenute).
Così ricostruiti i fatti i convenuti contestano quanto ex adverso allegato e prodotto, eccepiscono in via preliminare di rito il difetto di legittimazione passiva, negando di essere parti di un contratto di opera professionale, mai concluso con l'Arch. Pt_1
In via principale, nel merito, chiedono il rigetto della domanda attorea, o la riduzione del quantum preteso, poiché sproporzionato ed eccessivo;
in via subordinata e riconvenzionale chiedono di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale per grave inadempimento dell'attore con conseguente risarcimento del danno;
domandando altresì la condanna per lite temeraria ex art. 96, co.1 e co.3 c.p.c, nella misura di € 5.000,00 in via equitativa per ciascuna parte.
In sede di comparsa di costituzione e risposta il disconosce il doc. CP_1
2_68_Contratto di appalto prodotto in allegato al fascicolo di parte attrice, in quanto non corrispondente all'originale (all. 4 parti convenute). pagina 6 di 20 In sede di comparsa di costituzione e risposta la SI.ra ai sensi Parte_2
dell'art. 214 c.p.c., disconosce formalmente come sua la firma apposta sui documenti denominati “Riparto delle spese condominiali per millesimi” e “Lavori trainanti”, rispettivamente doc. 91 e 93 del fascicolo di parte attrice.
Il Giudice, rilevata la nullità della citazione per difetto della vocatio in jus nei confronti del SI.
– deceduto – nonché dei convenuti e CP_3 Parte_4 Parte_5
, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, dapprima con l'ordinanza del Parte_3
28/03/2023, concedendo termine perentorio per il rinnovo della notifica sino al 31.05.2023.
Nonostante il termine concesso fosse stato disatteso dall'attore, si costituivano in giudizio in data 25/09/2023 unicamente i convenuti e Parte_4 Parte_5 Pt_3
, così sanando la nullità della vocatio in jus.
[...]
Il Tribunale ha quindi concesso ulteriore termine perentorio per il rinnovo della notificazione sino al 31.10.2023 nei confronti degli eredi del de cuius SI. . CP_3
Disatteso anche quest'ultimo termine, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/06/2024, sostituendola mediante note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente circoscrivere la presente controversia dal punto di vista dei soggetti coinvolti.
Diversamente da quanto asserito da parte attrice in ordine al decesso del SI. CP_3
in corso di causa, e come smentito dalla stessa documentazione attorea prodotta in atti
(memoria di deposito documenti del 6/11/2023), il SI. è deceduto in data CP_3
19/10/2022, quindi anteriormente all'introduzione del presente giudizio, incardinato mediante plurime notificazioni dell'atto di citazione a far data dal 24/11/2022 (doc. 1
, parte attrice). Controparte_4
Fermo restando che la costituzione in giudizio dei convenuti , Parte_4 Parte_5
e ha sanato la nullità della vocatio in jus per questi ultimi, altrettanto
[...] Parte_3
pagina 7 di 20 non può dirsi per il convenuto , posto che la notificazione nè è stata CP_3
validamente rinnovata nel termine perentorio concesso dal Tribunale, né gli eredi si sono costituiti nel presente giudizio.
In particolare, la prima notifica tentata nei confronti del SI. in data CP_3
24/11/2022 non si perfezionava, e la relata di omessa notifica porta quale motivo proprio il decesso dell'intimato (doc. 1 , Controparte_4
parte attrice).
Il Giudice, rilevata la nullità della citazione per difetto della vocatio in jus, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, dapprima con l'ordinanza del 28/03/2023, concedendo termine perentorio per il rinnovo della notifica sino al 31.05.2023. Disatteso tale termine ed assegnata la controversia allo scrivente Giudice, è stato concesso ulteriore termine perentorio per il rinnovo della notificazione sino al 31.10.2023.
L'odierno attore non ha prodotto in atti la documentazione attestante il rinnovo della notifica, ma unicamente la memoria con cui ha inteso rinunciare all'azione nei confronti del
SI. , limitatamente alla parte di domanda relativa ai compensi chiesti in CP_3
proprio a quest'ultimo, pari ad € 16.659,66.
Tuttavia, atteso che non è mai stato validamente istaurato il contraddittorio tra l'odierno attore ed il SI. , né tra l'odierno attore e gli eredi del de cuius, la rinuncia CP_3
all'azione è priva di effetto, poiché essa presuppone la sussistenza in giudizio della parte nei cui confronti la domanda è svolta. Il SI. non è mai divenuto parte del CP_3
presente giudizio, come neppure i suoi eredi, mai attinti da notificazione alcuna, dunque non sussiste alcuna domanda rinunciabile da parte dell'attore.
Pertanto, stante il combinato disposto degli artt. 164, co. 2, e 307, co.3 c.p.c. deve essere dichiarata l'estinzione del processo nei confronti del SI. . CP_3
Tanto premesso, addivenendo al merito dell'odierna controversia, è utile ricostruire preliminarmente il quadro normativo sotteso alla vicenda.
Il legislatore, mediante il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella
Legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto la possibilità di riqualificazione energetica del pagina 8 di 20 patrimonio immobiliare, secondo la disciplina del c.d. Superbonus recata nel decreto Rilancio, la quale prevede la detrazione dei costi nella misura del 110% in cinque anni.
In particolare, l'art. 121 del D.L. 34/2020 consente al committente di optare per il pagamento del prezzo d'appalto mediante cessione del credito fiscale, ovvero mediante sconto in fattura. A fronte di tali agevolazioni di carattere fiscale, sono previsti dalla normativa di riferimento una serie di requisiti tecnici per l'accesso al beneficio, quali a mero titolo esemplificativo l'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico - atta a certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati - nonché la trasmissione telematica del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono individuati all'art. 119, commi da 1 a 8, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio), laddove l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è invece delineato nei successivi commi 9 e
10 del medesimo art. 119.
Nella prassi applicativa, gli appalti privati sorti in seguito alla introduzione del D.L. 34/2020 hanno spesso visto quali parti contraenti il committente, da un lato, e il c.d. General
TO, dall'altro. La figura è stata mutuata, per denominazione, dal codice dei contratti pubblici ed individua la fattispecie contrattuale di appalto concluso non direttamente dal committente con l'azienda edile appaltatrice, bensì con un soggetto che - oltre all'esecuzione dei lavori - si obbliga altresì a compiere le attività accessorie di natura amministrativa, tecnica e contabile, necessarie perché il committente acceda alla cessione del credito fiscale o allo sconto in fattura.
I requisiti tecnici di accesso al beneficio Superbonus hanno altresì indotto, nella prassi applicativa, ad elaborare – preliminarmente rispetto alla stipula del contratto di appalto – i c.d. “studi di fattibilità” preventiva: accertamenti di natura tecnica affidati a professionisti del settore e volti ad evidenziare il possesso o meno per il committente dei requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali previste dal D.L. 34/2020. pagina 9 di 20 A tal proposito, si evidenzia che l'autonomia negoziale è libera di predisporre il c.d. “studio di fattibilità” sia mediante incarico conferito direttamente dal committente ad un professionista tramite stipula del contratto d'opera professionale, preliminare rispetto al successivo ed eventuale contratto di appalto (modello 1), sia – in alternativa – mediante l'inclusione delle spese relative allo studio di fattibilità all'interno dei costi soggetti all'agevolazione fiscale del Superbonus, includendo quindi la remunerazione dell'opera professionale prestata tra le spese contemplate nell'agevolazione di cui al D.L. 19 maggio
2020, n. 34 (modello 2).
Stante il silenzio della normativa Superbonus sul punto, gli schemi contrattuali sono in concreto individuati dall'autonomia negoziale mediante ricorso alle figure codicistiche.
Pertanto, fermo restando che le due fattispecie astratte non esauriscono il novero dei potenziali schemi contrattuali rimessi all'autonomia delle parti, va osservato che i due modelli come sopra individuati si diversificano in relazione al soggetto obbligato a remunerare il professionista che realizza lo studio di fattibilità. Nel primo modello descritto
è direttamente il futuro (ed eventuale) committente a corrispondere il compenso per l'attività prestata in occasione dello studio di fattibilità, obbligandosi in via diretta nei confronti del professionista, con il quale stipula un contratto d'opera professionale del tutto estraneo rispetto all'appalto per lavori assoggettabili alle agevolazioni Superbonus.
Al contrario, nel secondo modello è il General TO a conferire incarico al professionista per la fase preliminare alla stipula dell'appalto, provvedendo anche a corrispondere il compenso dietro emissione di fattura, così sostanzialmente anticipando tali spese in nome e per conto del committente;
spese che saranno addebitate al committente per l'intero mediante la fattura di saldo dei lavori (di regola, nella prassi, mediante il primo SAL, stato di avanzamento lavori).
Nel secondo modello così descritto, il rapporto contrattuale sorge tra il tecnico professionista ed il General TO, e non direttamente tra professionista e committente;
pertanto, i costi di fattibilità - essendo correlati all'appalto – vengono dall'autonomia privata inclusi tra le spese assoggettate all'agevolazione fiscale del Superbonus.
pagina 10 di 20 La circolare n. 24/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate ha ritenuto le spese per lo studio di fattibilità annoverate tra quelle connesse alle spese per lavori rientranti nel Superbonus.
Quindi il secondo modello ha trovato l'avallo da parte dell'Agenzia delle Entrate, mediante la risposta n. 480/2021, con la quale l'Agenzia ha confermato l'interpello di un General
TO in ordine alla possibilità di includere le spese per lo studio di fattibilità in quelle detraibili mediante sconto in fattura, sancendo che “si ritiene che la detrazione delle spese per lo studio di fattibilità, in quanto spesa professionale connessa e comunque richiesta dal tipo dei lavori (così come chiarito dalla citata circolare n. 24/E del 2020) sia ammessa, con la modalità di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 121del decreto Rilancio (cd. sconto in fattura)”.
Tanto premesso, la presente controversia si incardina sulla sussunzione dell'opera professionale asseritamente prestata dall'odierno attore Arch. in occasione dello Pt_1
studio di fattibilità, all'interno della prima o della seconda fattispecie contrattuale descritta.
La tesi sostenuta da parte attrice è che il contratto d'opera professionale sia stato concluso secondo il primo schema (modello 1), ovvero mediante conferimento dell'incarico direttamente al professionista da parte del Condominio e dei condomini stessi, in occasione della delibera assembleare del 28/10/2021, di cui viene prodotto il verbale (doc. 1 parte attrice).
Le parti convenute – Condominio e condomini – eccepiscono che la fattispecie concreta sia sussumibile nel secondo schema contrattuale (modello 2), che vede il contratto di opera professionale stipulato tra il General TO ed il professionista Arch. senza esborso Pt_1
alcuno da parte del Condominio e dei condomini, posto che le somme per lo studio di fattibilità e progettazione sono state incluse in quelle agevolabili mediante Superbonus, in quanto connesse ai lavori di efficientamento energetico.
La tesi attorea non può trovare accoglimento. Deve essere rigettata la domanda esperita dall'attore nei confronti del per le parti comuni, nonché dei singoli condomini CP_1
per le parti in proprio.
In primo luogo, emerge dal tenore letterale del verbale di assemblea del 28/10/2021 (doc. 1 attoreo) che in quella sede – a differenza di quanto sostenuto da parte attrice – i condomini non hanno inteso conferire incarico per prestazione di opera professionale all'Arch. Pt_1
pagina 11 di 20 né risulta provato che in quella sede le opere da eseguire siano state approvate dall'assemblea mediante sottoscrizione da parte dei condomini del quadro economico dettagliato (doc. 6 attoreo).
Emerge, innanzitutto, al punto 2) dell'ordine del giorno nel verbale di assemblea (doc. 1 parte attrice): “l'assemblea approva all'unanimità il disciplinare di incarico in favore dell'PO
NG S.r.l., l'assemblea all'unanimità delega l'amministratore per formalizzare il contratto di appalto con il General TO PO NG S.r.l., rappresentato dall' architetto Parte_1
società che opera nel settore, che presterà il proprio operato tecnico – amministrativo per la stesura dell'intero iter burocratico. Senza esborso alcuno da parte dei condomini per la pratica e i lavori interessati di superbonus 110”.
Dalla lettera della delibera assembleare emerge chiaramente l'intenzione del di CP_1
avvalersi dello schema negoziale che vede il General TO, nel caso di specie PO
NG S.r.l., conferire incarico al professionista Arch. per la fase delle Parte_1
verifiche preliminari di fattibilità, dando espressamente atto, al punto 14) del verbale di assemblea, che sarebbe stato il medesimo General TO PO NG S.r.l. a conferire l'incarico al professionista.
Difatti, in primis, tra le “operazioni e prestazioni” descritte analiticamente nel verbale, al n. 14
(p. 2 del verbale di assemblea, doc. 1 attoreo) si rinviene letteralmente la dicitura “Incarico di prestazione professionale tra il tecnico e il General TO”.
Il dato letterale esclude che nel caso di specie sussista il requisito della forma idonea a manifestare inequivocabile la volontà di conferimento dell'incarico da parte del Condominio
e dei condomini;
requisito mediante il quale si individua il legittimato passivo, ovvero l'obbligato a corrispondere il compenso professionale per l'opera: questi coincide con il soggetto che conferisce l'incarico e non necessariamente con il soggetto che beneficia della prestazione svolta dal professionista.
Sul punto è ferma la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, in adesione al consolidato orientamento in base al quale: “il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula
l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la pagina 12 di 20 volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo (Cass. Civ.,
Sez. VI, 12.3.2020, n.7037; Cass. Civ., Sez. III, 3.8.2016, n. 16261; Cass. Civ., Sez. II,
29.9.2004, n. 19596)” (Cass. civ., sez. II, 25/03/2024, n.7953)
Il richiamato principio, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso per l'attività professionale svolta, opera altresì quando, come nel caso in esame,
l'incarico deve essere conferito da parte del General TO ed in favore del terzo (rispetto al contratto d'opera professionale) committente di appalto, per ogni prestazione inclusa nell'agevolazione Superbonus.
Non a caso, emerge dal verbale stesso che l'Arch. è stato ammesso a partecipare all' Pt_1
assemblea condominiale unicamente in qualità di rappresentante del General TO
PO NG S.r.l., dato letterale che esclude – a maggior ragione – che la presenza del professionista all'assemblea condominiale fosse finalizzata al conferimento dell'incarico diretto.
Gli elementi appena esposti militano tutti in favore della tesi sostenuta dagli odierni convenuti in punto di qualificazione della fattispecie, ovvero che lo schema negoziale scelto dal Condominio fosse quello dell'attribuzione diretta al General TO PO
NG S.r.l., unico contraente con il , di tutti i rapporti contrattuali in CP_1
favore dei condomini e del Condominio medesimo, poiché inerenti alla realizzazione dei lavori agevolabili mediante Superbonus, ivi inclusa – quindi – la fase di progettazione e di studio di fattibilità preventiva.
Lo schema contrattuale, nella fattispecie in esame, è riconducibile a quanto avallato – per la materia fiscale – dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. n. 480/2021, unitamente alla circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2020.
Ed è quindi chiaro che il legittimato passivo della domanda per ogni compenso incluso nell'agevolazione Superbonus, sia unicamente il General TO che ha conferito l'incarico e pagina 13 di 20 non anche il beneficiario delle prestazioni stesse, ovvero il committente dell'appalto medesimo.
Fermo restando che l'elemento dirimente ai fini della prova del conferimento dell'incarico di opera professionale da parte di un determinato soggetto è, come osservato, la manifestazione inequivocabile della volontà di conferimento, per quanto attiene l'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., fermo restando che esso grava sull'Arch. in qualità Pt_1
di attore, è utile ricordare l'orientamento della Suprema Corte stando al quale “In caso di contestazione dell'esistenza dell'incarico stesso, spetta al soggetto che presta l'opera professionale fornire la prova sia del conferimento dell'incarico da parte del cliente sia delle prestazioni eseguite, anche attraverso presunzioni.” (Cass. Civ., sez. II, 26/07/2024, n.20992; Cass. Civ., sez. I, 12/02/2020, n.
3438).
Dal momento che lo schema contrattuale delineato da parte attrice è volto a dimostrare che il conferimento dell'incarico avvenne in via diretta dal Condominio e dai condomini all'Arch. indizio utile in tal senso sarebbe stato l'esclusione del compenso del Pt_1
professionista dal novero delle spese agevolabili mediante Superbonus, sì da collocare lo studio preliminare di fattibilità al di fuori dell'agevolazione, escludendo il General TO quale legittimato passivo.
Ebbene, la tesi sostenuta dall'Arch fallisce anche in punto di prova, ed è anzi l'attore Pt_1
medesimo a fornire - mediante produzione del quadro economico (doc. 6 parte attrice) - la prova che l'autonomia negoziale, nel caso di specie, proprio in occasione della assemblea condominiale del 28/10/2021, ha escluso lo schema dell'incarico conferito in via diretta dal
Condominio e dai condomini al professionista Arch. Pt_1
Analizzando il quadro economico prodotto dall'attore (doc. 6 parte attrice) emerge innanzitutto che lo stesso venne sottoscritto unicamente dal per il tramite CP_1
dell'amministratore, e non anche da ciascun condomino singolarmente inteso, come asserito falsamente da parte attrice a pag. 4 dell'atto di citazione.
Falsa è altresì l'affermazione attorea della approvazione del quadro economico in occasione della assemblea condominiale del 28/10/2021: il documento prodotto da parte attrice, infatti, porta la data del 10/06/2022 e non può, quindi, essere stato sottoscritto pagina 14 di 20 anteriormente, in occasione della assemblea di condominio del 28/10/2021, come invece afferma parte attrice.
A ulteriore conferma, il documento costituisce “l'allegato n. 3 al contratto di appalto” (p.1 del quadro economico in alto a sinistra), con ciò dimostrando definitivamente che le spese sostenute per lo studio preliminare di fattibilità realizzato dal professionista Arch. Pt_1
sarebbero state corrisposte mediante agevolazione fiscale Superbonus, e quindi, nel caso di specie, anticipate dal General TO e poi addebitate al Committente beneficiario delle prestazioni, secondo lo schema di detrazione avallato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 480 del 15 luglio 2021, di cui sopra.
A tal proposito, infatti, il quadro economico allegato al contratto di appalto (doc. 6 parte attrice) prevede che le spese di cui alla “tabella A” - voce “spese tecniche generali”, lettera (d)
“importo totale lordo spese tecniche € 143.870,07” - fossero parte integrante dei “costi generali”, quali costi inclusi nella agevolazione Superbonus, come emerge dalla lettura dell'ultima pagina del documento stesso.
La ricostruzione dei rapporti contrattuali come delineata in questa sede è pienamente conforme a quanto statuito nella delibera assembleare del 28/10/2021, nella parte in cui afferma, al punto 2) “Senza esborso alcuno da parte dei condomini per la pratica e i lavori interessati di superbonus 110”; detta ricostruzione è invece incompatibile con la qualificazione attorea del rapporto contrattuale secondo lo schema – alternativo – del conferimento diretto dell'incarico da parte del Condominio e dei condomini al professionista.
Alcun conferimento di incarico all'Arch. odierno attore, è avvenuto in occasione Pt_1
dell'assemblea svolta in data 28/10/2021.
Il conferimento diretto è escluso dalla stessa ricostruzione attorea in ordine al quantum preteso in questa sede dall' Arch. che afferma a pag. 7 dell'atto di citazione di agire Pt_1
per la somma indicata nel quadro economico, limitatamente ai costi di progettazione, quindi epurando le spese di esecuzione, che non furono sostenute in ragione del recesso del condominio dal contratto di appalto.
Neppure è suffragata da prova l'affermazione attorea stando alla quale il ed i CP_1
singoli condomini avrebbero revocato l'incarico conferito al professionista. pagina 15 di 20 Ulteriore indizio di assenza di incarico diretto all'Arch. è dato dal fatto che il recesso, Pt_1
esercitato dal Condominio in virtù dell'art. 16 del contratto di appalto (clausola che prevede la facoltà del committente di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione del medesimo, a norma dell'art. 52 D.lgs. 206/2005) , ha riguardato solo ed esclusivamente il contratto di appalto stesso, come si evince dai documenti versati in atti (All. 11 parti convenute, doc. 3 parte attrice), mentre non vi è prova alcuna della revoca dell' incarico di opera professionale, a conferma che esso non fu mai conferito dagli odierni convenuti.
Tanto è vero che il recesso in questione (doc. 3 parte attrice) venne indirizzato unicamente ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata: Email_1
, Email_2 Email_4 Email_5
ed, infine, Email_6
Tra i destinatari non è presente l'Arch. al quale venne unicamente notificata la Pt_1
diffida/ammonimento a non utilizzare documentazione in suo possesso afferente al
Condominio di Via Risorgimento n. 5 di stante l'avvenuto recesso del CP_1
Condominio dall'appalto con il General TO PO NG S.r.l., in ragione della sospetta difformità dall'originale della documentazione sino a quel momento redatta (all. 12 parti convenute).
Si tratta in ogni caso di documentazione che non è stata conferita in atti nel presente giudizio, in quanto estranea al suo oggetto, e che ha dato la stura al recesso del CP_1
dal contratto di appalto sottoscritto con la PO NG S.r.l. in virtù di clausola ex art. 16 del contratto (all. 4 parti convenute).
Ulteriore argomento che milita per il rigetto della domanda attorea consta nella considerazione che, trattandosi nella specie di progettazione di opere di manutenzione straordinaria che avrebbero interessato il condominio nelle sue parti comuni, nonché le unità abitative private singolarmente intese, la delibera condominiale - laddove coincidente con il conferimento dell'incarico al professionista Arch. - avrebbe dovuto Pt_1
necessariamente costituire il fondo speciale di importo pari all'ammontare dei costi di progettazione, secondo la norma imperativa di cui all'art. 1135, co.2, n.4 c.c. (v. sent.
Tribunale Bergamo, sez. IV, 22/06/2023, n. 1348 in ordine alla nullità della delibera pagina 16 di 20 condominiale mediante la quale era stato conferito incarico al professionista in assenza del fondo obbligatorio ex art. 1135, co.2, n.4 c.c.)
E' infatti costante l'orientamento della Suprema Corte, in base al quale “In tema di condominio,
l'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, configura una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria dell'edificio; è, dunque, dal testo di tale deliberazione assembleare che deve necessariamente emergere il prezzo dei lavori, al cui importo occorre che equivalga quello del fiondo speciale nella prima ipotesi di cui all'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., non potendo, viceversa, trarsi implicitamente dall'importo del fondo in concreto costituito quale sia l'ammontare delle spese necessarie"(Cass. civ., sez. VI, 25/05/2022, n. 16953; Cass. civ., sez. II, 05/04/2023, n. 9388)
Nel caso di specie, l'assenza di costituzione di un fondo a norma dell'art. 1135, co.2, n.4 c.c. mediante la delibera del 28/10/2021, unitamente all'assenza di indicazione di alcuna spesa a carico del nella delibera medesima, anche alla luce del quadro probatorio CP_1
emerso, ed in particolare la datazione del doc. 6 attoreo (quadro economico), è indice ulteriore dell'assenza di conferimento dell'incarico al professionista Arch. a parte del Pt_1
e dei singoli condomini in via diretta. CP_1
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità citata esclude espressamente che le opere attinenti alla proprietà esclusiva dei singoli condomini possano essere negoziate in sede di assemblea condominiale.
“In tema di condominio, le deliberazioni assunte dall'assemblea, aventi natura di atti negoziali espressione della maggioranza e non della volontà assembleare, devono avere ad oggetto le sole materie ad essa attribuite, le quali afferiscono alla gestione dei beni e dei servizi comuni, ma non anche ai beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, come, nella specie, i muri perimetrali di proprietà esclusiva, quand'anche attraversati da tubazioni, canali e altro necessario al servizio degli alloggi soprastanti, rispetto ai quali operano semmai, in assenza di diversa, specifica pattuizione avente forma scritta, i criteri di cui all'art. 1069 c.c., sicché la deliberazione assembleare che approvi e ripartisca una spesa priva di inerenza alla gestione condominiale è affetta da nullità.” (Cass. civ., sez. VI, 25/05/2022, n.16953).
È dunque da escludere che con il verbale di assemblea i singoli condomini odierni convenuti, SI.ri , e Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5
pagina 17 di 20 abbiano conferito incarico all'Arch. per la progettazione dei lavori afferenti le Pt_1
proprietà esclusive degli stessi, fermo restando che la lettura in tal senso condurrebbe al venir meno della delibera per nullità della stessa, travolgendone ogni effetto, ivi incluso il conferimento mediante la stessa di valido incarico;
questa lettura condurrebbe in ogni caso al rigetto della domanda attorea per la parte relativa alle pretese nei confronti dei singoli condomini.
Fermo restando che, parimenti, inquadrare lo schema negoziale sotteso alle verifiche di fattibilità come conferimento diretto dal al professionista Arch. CP_1 Pt_1
condurrebbe nondimeno al rigetto della domanda, e ciò in ragione – in tal caso - della declaratoria di nullità della delibera condominiale per la violazione della norma imperativa di cui all'art. 1135, co.1, n.4 c.c. impositiva del fondo obbligatorio, nullità rilevabile ex officio
(Cass., Sez. Un. 14/04/2021, n.9839), “dovendosi rammentare che anche in relazione alle delibere assembleari trova applicazione il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421 c.c., secondo cui è attributo al giudice il potere di rilevarne d'ufficio la nullità (tra le tante v. Cass. 27-6-2005 n. 13732;
Cass. 15-1-2007 n. 740; Cass. 2-3-2007 n. 4973).” (Cass. civ., sez. II, 17/06/2015, n.12582)
È chiaro, ed emerge dalla lettera del verbale di assemblea (doc. 1 parte attrice), che in sede di assemblea, mediante delibera condominiale perfettamente valida, i condomini hanno inteso unicamente autorizzare l'Amministratore di condominio, a Parte_6
stipulare l'appalto con il General TO PO NG S.r.l.
La stessa giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che occorra la delibera dell'assemblea che autorizzi l'amministratore alla stipula dell'appalto, nonché la preventiva approvazione e successiva ratifica della spesa inerente l'incarico professionale che sia eventualmente conferito da parte dall'assemblea direttamente al professionista “La delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria deve determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi e il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa. Non rientra tra i compiti dell'amministratore di condominio neppure il conferimento a un professionista legale dell'incarico di assistenza nella redazione del contratto di appalto per la manutenzione straordinaria dell'edificio, dovendosi intendere tale facoltà riservata pagina 18 di 20 all'assemblea dei condomini. Ove siano mancate la preventiva approvazione o la successiva ratifica della spesa inerente tale incarico professionale da parte dell'assemblea, ex articoli 1135 e 1136 del Cc,
l'iniziativa contrattuale dello stesso amministratore non è sufficiente a fondare l'obbligo di contribuzione dei singoli condomini, salvo che non ricorra il presupposto dell'urgenza, ex articolo 1135, ultimo comma, del codice.” (Cass., civ., sez. VI, 17/08/2017, n. 20136)
In definitiva, la tesi di parte attrice è infondata in punto di fatto e di diritto e pertanto la domanda attorea è rigettata.
In ordine alla domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata dai convenuti, si rileva il difetto di prova dell'elemento oggettivo, invece necessaria a corroborare l'ipotesi di cui all'art. 96, co.1, come affermato dalla Suprema Corte, sent. n.
22951/19 (la natura extracontrattuale della responsabilità aggravata per lite temeraria onera la parte che chiede il risarcimento del danno a dedurre e comprovare sia l'an che il quantum); mentre in riferimento all' ipotesi di cui al comma 3, art. 96 c.p.c., non si ravvisano gli estremi dell'abuso del diritto.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm.ii., parametri rapportati ai medi (valore scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), detratto il compenso per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia e delle attività effettivamente compiute, posto che non sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c. e non sono state redatte le relative memorie.
L'onorario così calcolato è aumentato della misura del 30% a norma dell'art. 4, comma 2,
D.M. n. 55 del 2014 e ss.m.ii., in ragione del fatto che unicamente la posizione processuale del tanto in punto di fatto, quanto in punto di Controparte_1
diritto - per la peculiare normativa che attiene al condominio - ha comportato l'esame di particolari situazioni.
L'onorario è invece liquidato in misura unitaria in riferimento ai singoli condomini, senza che l'aumento del 30% possa essere moltiplicato per quattro, in ragione della identità di posizione processuale dei medesimi;
infatti, come affermato dalla Suprema Corte, “In tema di onorari di avvocato, l'art. 5, comma 4, della tariffa professionale approvata con d.m. 8 aprile 2004, n. pagina 19 di 20 127, in base al quale è consentito al giudice, nell'ipotesi di assistenza e difesa di più persone aventi la stessa posizione processuale, di liquidare un compenso unico - aumentato per ogni parte oltre la prima del venti per cento fino ad un massimo di dieci e sempre che la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto - trova applicazione anche nel caso di giudizi nei quali il professionista difenda una sola parte nei confronti di più parti in situazione processuali del tutto identiche, indipendentemente dalla riunione delle cause, trattandosi comunque di giudizi uguali, con difese conformi e analogo "iter" processuale e non potendo porsi a carico del cliente l'onere della mancata riunione.”(Cass. Civ., Sez. II, 26/08/2015,
n.17147)
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
5789/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Dichiara estinto il giudizio a norma dell'art. 307 c.p.c. nei confronti del SI. CP_3
stante la mancata notificazione dell'atto di citazione;
[...]
2) Rigetta la domanda attorea;
3) Condanna (C.F.: ) al pagamento in favore di Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._6
), (C.F.: ) e
[...] Parte_4 CodiceFiscale_7 Parte_5
(C.F.: ) delle spese di lite che si liquidano in € 14.648,40 a CodiceFiscale_8 titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Ancona, 14.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5789/2022 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1
procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Maione Giulio e Ambrosini Luca, e domiciliato presso il loro studio, sito in Fano (PU), Via Indipendenza, n.18/C
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore (C.F.: CP_2 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi, giusta procura in calce alle comparse di C.F._5
costituzione e risposta, dall'Avv. Pagano Michele, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Loreto (AN) Via Marconi n. 14
CONVENUTI oggetto: Prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 20 conclusioni: come precisate all' udienza del 15.10.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'attore: “IN VIA PRINCIPALE accertare, per tutti i motivi esposti in narrativa nonché per la prova documentale costituita dal verbale di assemblea del difeso 28.10.2021sottoscritto dai condomini e dall'amministratrice, la sussistenza di incarico conferito dal nonché dai Controparte_1
condomini personalmente in favore dell'Arch. come sopra identificato, e dichiarare che il Parte_1
professionista, in ossequio all'incarico professionale, abbia prestato la propria opera e quindi adempiuto al relativo incarico di cui sopra e per l'effetto condannare il in persona dell'amministratrice, al CP_1
pagamento in favore dell'attore della somma di € 74.400,06, ai condomini singolarmente il pagamento delle somme così suddivise: Euro 16.659,66 a carico di SI. BR RC SUB. 11, la somma di euro
13.995,41 a carico del SI. SA IN SUB. 10, la somma di euro 16.661,33 a carico della SI.ra
VA IA SUB. 8, la somma di euro 17.050,68 a carico della SI.ra AO AN SUB. 6
e la somma di euro 16.663,87 a carico della SI.ra NN RI OS SUB. 13 in virtù degli incarichi privatamente conferiti all'attore sui rispettivi sub di proprietà e così per complessivi euro
155.431,01, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dal giudiziale accertamento;
INGIUNGERE, per tutte le causali in premessa ed in forza di separata istanza in atti, ai convenuti il pagamento immediato della somma di euro 102.408,58 come partitamente suddivisa pro quota al DOC.
9, che forma parte integrante del presente atto, ovvero la diversa minore o maggiore somma che si riterrà contenere i requisiti di cui all'art. 633 ss c.p.c.;
Sempre con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori come per legge.”
per i convenuti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
• in via preliminare e pregiudiziale di rito, accertare la nullità della citazione nei confronti della parte convenuta, per inosservanza del termine perentorio assegnato dal Tribunale per provare e CP_3
documentare l'identità degli eredi della parte deceduta prima della vocatio in ius e, per l'effetto, dichiarare
l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 164 e 307 co. 3 c.p.c.;
pagina 2 di 20 • sempre in via preliminare e pregiudiziale di rito, accertare il difetto di legittimazione passiva in capo ai convenuti per i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda attorea e rigettarla integralmente;
• nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni pregiudiziali di rito:
• in via principale, respingere la domanda proposta dall'attore siccome infondata, con qualsivoglia situazione;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accogliere, anche parzialmente, la domanda dell'attore, ridurre l'ammontare del quantum richiesto alla minor somma che verrà accertata in corso di causa;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale per grave inadempimento dell'attore e, per l'effetto:
dichiarare che nulla è dovuto dai convenuti all'Arch. Parte_1
condannare l'Arch. al risarcimento a favore dei conventi di tutti i danni sofferti dagli Parte_1
stessi così come meglio dedotti in atti da quantificarsi in corso di causa, ovvero a seguito di liquidazione ex art. 1226 c.c. da parte del Tribunale;
condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura di € 5.000,00= in via equitativa per ciascuna parte e, ex art. 96 co. 3° c.p.c., alla sanzione che verrà ritenuta equa;
in via istruttoria, senza nessuna inversione dell'onere della prova, nella ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito, ritenesse di dover istruire ulteriormente la causa, si chiede disporsi prova testimoniale su tutte le circostanze di cui alla premessa di fatto della comparsa di costituzione con premesso “Vero che”, salvo altre che verranno integrate nei termini di cui all'art. 183, 6°comma, cpc, con riserva di indicare i testi nei medesimi termini;
in ogni caso, condannare l'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
Infine, chiede che la causa venga rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.”
Antefatto e svolgimento del processo
pagina 3 di 20 Con atto di citazione l'Architetto ha convenuto innanzi al Tribunale di Parte_1
Ancona il e i condomini SI.ri Controparte_1 Parte_2
, , e , per vederli
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_5 CP_3
condannare al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 155.431,01 a titolo di compenso per l'opera professionale prestata in occasione della predisposizione di progetti per agevolazione Superbonus afferenti tanto ad aree condominiali comuni quanto a proprietà esclusive dei singoli condomini. La somma pretesa viene dall'attore così dettagliata: €
74.400,06 nei confronti del di € 16.659,66 nei Controparte_1 CP_1
confronti del SI. (SUB. 11); € 13.995,41 nei confronti del SI. CP_3 Parte_3
(SUB. 10); € 16.661,33 nei confronti della SI.ra (SUB. 8); € 17.050,68 Parte_5
nei confronti della SI.ra (SUB. 6); ed € 16.663,87 nei confronti della SI.ra Parte_4
(SUB. 13). Per la minor somma di € 102.408,58 l'attore ha proposto Parte_2
altresì istanza ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c., allegando prospetto riepilogativo (doc. 9 attoreo).
A conforto delle richieste, parte attrice deduce di aver ricevuto incarico professionale sia dal
Condominio che dai condomini singolarmente, in occasione della assemblea di condominio del 28/10/2021, come comprovato dal verbale di assemblea (doc. 1 parte attrice), nonché dal quadro economico, asseritamente sottoscritto da ciascun condomino singolarmente per accettazione (doc. 6 parte attrice). L'incarico era volto alla realizzazione di un progetto di riqualificazione del Condominio mediante c.d. Superbonus 110%, successivamente revocato dai convenuti senza corresponsione di retribuzione alcuna per l'attività prestata (doc. 3 parte attrice).
Si costituivano in giudizio i convenuti e i Controparte_1
condomini SI.ri , , Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5
- eccetto il SI. - eccependo preliminarmente in rito il difetto di CP_3
legittimazione passiva dei medesimi. La tesi sostenuta dagli odierni convenuti è che il
– al fine di realizzare interventi di riqualificazione energetica usufruendo delle CP_1
agevolazioni fiscali previste dall'art. 121 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Superbonus – con la delibera assembleare del 28/10/2021 (all. 3 parti convenute) approvava all'unanimità di pagina 4 di 20 conferire incarico alla società PO NG S.r.l. in qualità di "General TO". In assemblea, quale rappresentante della suddetta società, interveniva l'Architetto Pt_1
al quale non veniva conferito alcun incarico per opera professionale, posto che
[...]
l'attività istruttoria della pratica, ovvero tutti i servizi (“operazioni e prestazioni”) dal numero 1 al 21 del verbale di assemblea del 28/10/2021 non avrebbero comportato alcun esborso da parte dei condomini, come ivi espressamente previsto al punto 2. Il contratto di appalto, successivamente stipulato in data 20/05/2022, e relativi allegati, incluso il quadro economico (doc. 5 parte attrice), vedevano quali parti contraenti esclusivamente il e il General TO PO NG S.r.l. CP_1
Deducono le parti convenute che tale contratto di appalto veniva meno per il recesso del in base alla clausola di cui all'art. 16 del contratto, la quale statuisce la facoltà CP_1
del committente di recedere dall'appalto entro 14 giorni dalla sottoscrizione, stante il richiamo all'art. 52 D.lgs. 206/2005. Nessuna revoca dell'incarico veniva notificata all'Arch. bensì unicamente la diffida a non far uso della documentazione in suo possesso Pt_1
relativa al Condominio di Via Risorgimento n. 5 di e ciò in ragione delle CP_1
vicissitudini intervenute prima dell'apertura del cantiere. Questa la ricostruzione dei fatti fornita dai convenuti: in data 2/06/2022 l'Amministratore del condominio chiedeva all'Arch la copia dei documenti attestanti i requisiti tecnici e professionali necessari Pt_1
per la sicurezza del cantiere, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché la copia del contratto di appalto sottoscritta dalla società PO NG S.r.l (all. 6 parti convenute). In data 6/06/2022, in sede di assemblea condominiale, l'Arch. chiedeva Pt_1
ai condomini di sottoscrivere della documentazione, che affermava essere la medesima accordata per e -mail con l'Amministratore del condominio (all. 7 parti convenute), della quale tuttavia non rilasciava ai condomini alcuna copia. Quindi l'Amministratore, con e-mail del 8/06/2022, sollecitava l'invio della documentazione già richiesta (all. 8 parti convenute).
L'Arch. comunicava all'Amministratore che avrebbe fatto recapitare la Pt_1
documentazione a tempo debito, prima dell'inizio del cantiere, e che l'asseverazione del
SAL del 30% da lui effettuata sarebbe stata unicamente formale e finalizzata ad ottenere la liquidità necessaria per effettuare i lavori (all. 9 parti convenute). pagina 5 di 20 L'Amministratore riscontrava detta e-mail chiedendo chiarimenti, ed in particolare che cosa intendesse l'Arch. con il termine “formale” usato nella e-mail del 8/06/2022 (all. 10 Pt_1
parti convenute). In data 11/06/2022, su espressa richiesta dei condomini, l'Arch. Pt_1
consegnava copia dei documenti, che affermava essere quelli da loro sottoscritti nel corso dell'assemblea del 6/06/2022. Invero, sostengono gli odierni convenuti, la data di tali documenti (Riparto delle spese condominiali per millesimi - Lavori trainanti - Quadro economico) era diversa da quella del 6/06/2022 di effettiva sottoscrizione (doc. 7 parti convenute), come pure dissimile era la firma apposta dalla SI.ra . Parte_2
A fronte di tali anomalie, in data 13/06/2022 il Condominio committente recedeva dal contratto di appalto sottoscritto con la PO NG S.r.l., avvalendosi della apposita clausola.
In data 17/06/2022 i condomini, nel timore che nella sede assembleare del 6/06/2022 potessero avere sottoscritto documenti diversi rispetto a quelli richiesti dall'Amministratore all'Arch. inoltravano a quest'ultimo un formale atto di diffida/ammonimento, volto a Pt_1
scongiurare l'utilizzo di qualsiasi documento attinente al , riservandosi altresì di CP_1
segnalare l'eventuale violazione dell'ammonimento agli ordini professionali ed alla Procura della Repubblica (all. 12 parti convenute).
Così ricostruiti i fatti i convenuti contestano quanto ex adverso allegato e prodotto, eccepiscono in via preliminare di rito il difetto di legittimazione passiva, negando di essere parti di un contratto di opera professionale, mai concluso con l'Arch. Pt_1
In via principale, nel merito, chiedono il rigetto della domanda attorea, o la riduzione del quantum preteso, poiché sproporzionato ed eccessivo;
in via subordinata e riconvenzionale chiedono di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale per grave inadempimento dell'attore con conseguente risarcimento del danno;
domandando altresì la condanna per lite temeraria ex art. 96, co.1 e co.3 c.p.c, nella misura di € 5.000,00 in via equitativa per ciascuna parte.
In sede di comparsa di costituzione e risposta il disconosce il doc. CP_1
2_68_Contratto di appalto prodotto in allegato al fascicolo di parte attrice, in quanto non corrispondente all'originale (all. 4 parti convenute). pagina 6 di 20 In sede di comparsa di costituzione e risposta la SI.ra ai sensi Parte_2
dell'art. 214 c.p.c., disconosce formalmente come sua la firma apposta sui documenti denominati “Riparto delle spese condominiali per millesimi” e “Lavori trainanti”, rispettivamente doc. 91 e 93 del fascicolo di parte attrice.
Il Giudice, rilevata la nullità della citazione per difetto della vocatio in jus nei confronti del SI.
– deceduto – nonché dei convenuti e CP_3 Parte_4 Parte_5
, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, dapprima con l'ordinanza del Parte_3
28/03/2023, concedendo termine perentorio per il rinnovo della notifica sino al 31.05.2023.
Nonostante il termine concesso fosse stato disatteso dall'attore, si costituivano in giudizio in data 25/09/2023 unicamente i convenuti e Parte_4 Parte_5 Pt_3
, così sanando la nullità della vocatio in jus.
[...]
Il Tribunale ha quindi concesso ulteriore termine perentorio per il rinnovo della notificazione sino al 31.10.2023 nei confronti degli eredi del de cuius SI. . CP_3
Disatteso anche quest'ultimo termine, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/06/2024, sostituendola mediante note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente circoscrivere la presente controversia dal punto di vista dei soggetti coinvolti.
Diversamente da quanto asserito da parte attrice in ordine al decesso del SI. CP_3
in corso di causa, e come smentito dalla stessa documentazione attorea prodotta in atti
(memoria di deposito documenti del 6/11/2023), il SI. è deceduto in data CP_3
19/10/2022, quindi anteriormente all'introduzione del presente giudizio, incardinato mediante plurime notificazioni dell'atto di citazione a far data dal 24/11/2022 (doc. 1
, parte attrice). Controparte_4
Fermo restando che la costituzione in giudizio dei convenuti , Parte_4 Parte_5
e ha sanato la nullità della vocatio in jus per questi ultimi, altrettanto
[...] Parte_3
pagina 7 di 20 non può dirsi per il convenuto , posto che la notificazione nè è stata CP_3
validamente rinnovata nel termine perentorio concesso dal Tribunale, né gli eredi si sono costituiti nel presente giudizio.
In particolare, la prima notifica tentata nei confronti del SI. in data CP_3
24/11/2022 non si perfezionava, e la relata di omessa notifica porta quale motivo proprio il decesso dell'intimato (doc. 1 , Controparte_4
parte attrice).
Il Giudice, rilevata la nullità della citazione per difetto della vocatio in jus, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, dapprima con l'ordinanza del 28/03/2023, concedendo termine perentorio per il rinnovo della notifica sino al 31.05.2023. Disatteso tale termine ed assegnata la controversia allo scrivente Giudice, è stato concesso ulteriore termine perentorio per il rinnovo della notificazione sino al 31.10.2023.
L'odierno attore non ha prodotto in atti la documentazione attestante il rinnovo della notifica, ma unicamente la memoria con cui ha inteso rinunciare all'azione nei confronti del
SI. , limitatamente alla parte di domanda relativa ai compensi chiesti in CP_3
proprio a quest'ultimo, pari ad € 16.659,66.
Tuttavia, atteso che non è mai stato validamente istaurato il contraddittorio tra l'odierno attore ed il SI. , né tra l'odierno attore e gli eredi del de cuius, la rinuncia CP_3
all'azione è priva di effetto, poiché essa presuppone la sussistenza in giudizio della parte nei cui confronti la domanda è svolta. Il SI. non è mai divenuto parte del CP_3
presente giudizio, come neppure i suoi eredi, mai attinti da notificazione alcuna, dunque non sussiste alcuna domanda rinunciabile da parte dell'attore.
Pertanto, stante il combinato disposto degli artt. 164, co. 2, e 307, co.3 c.p.c. deve essere dichiarata l'estinzione del processo nei confronti del SI. . CP_3
Tanto premesso, addivenendo al merito dell'odierna controversia, è utile ricostruire preliminarmente il quadro normativo sotteso alla vicenda.
Il legislatore, mediante il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella
Legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto la possibilità di riqualificazione energetica del pagina 8 di 20 patrimonio immobiliare, secondo la disciplina del c.d. Superbonus recata nel decreto Rilancio, la quale prevede la detrazione dei costi nella misura del 110% in cinque anni.
In particolare, l'art. 121 del D.L. 34/2020 consente al committente di optare per il pagamento del prezzo d'appalto mediante cessione del credito fiscale, ovvero mediante sconto in fattura. A fronte di tali agevolazioni di carattere fiscale, sono previsti dalla normativa di riferimento una serie di requisiti tecnici per l'accesso al beneficio, quali a mero titolo esemplificativo l'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico - atta a certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati - nonché la trasmissione telematica del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono individuati all'art. 119, commi da 1 a 8, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio), laddove l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è invece delineato nei successivi commi 9 e
10 del medesimo art. 119.
Nella prassi applicativa, gli appalti privati sorti in seguito alla introduzione del D.L. 34/2020 hanno spesso visto quali parti contraenti il committente, da un lato, e il c.d. General
TO, dall'altro. La figura è stata mutuata, per denominazione, dal codice dei contratti pubblici ed individua la fattispecie contrattuale di appalto concluso non direttamente dal committente con l'azienda edile appaltatrice, bensì con un soggetto che - oltre all'esecuzione dei lavori - si obbliga altresì a compiere le attività accessorie di natura amministrativa, tecnica e contabile, necessarie perché il committente acceda alla cessione del credito fiscale o allo sconto in fattura.
I requisiti tecnici di accesso al beneficio Superbonus hanno altresì indotto, nella prassi applicativa, ad elaborare – preliminarmente rispetto alla stipula del contratto di appalto – i c.d. “studi di fattibilità” preventiva: accertamenti di natura tecnica affidati a professionisti del settore e volti ad evidenziare il possesso o meno per il committente dei requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali previste dal D.L. 34/2020. pagina 9 di 20 A tal proposito, si evidenzia che l'autonomia negoziale è libera di predisporre il c.d. “studio di fattibilità” sia mediante incarico conferito direttamente dal committente ad un professionista tramite stipula del contratto d'opera professionale, preliminare rispetto al successivo ed eventuale contratto di appalto (modello 1), sia – in alternativa – mediante l'inclusione delle spese relative allo studio di fattibilità all'interno dei costi soggetti all'agevolazione fiscale del Superbonus, includendo quindi la remunerazione dell'opera professionale prestata tra le spese contemplate nell'agevolazione di cui al D.L. 19 maggio
2020, n. 34 (modello 2).
Stante il silenzio della normativa Superbonus sul punto, gli schemi contrattuali sono in concreto individuati dall'autonomia negoziale mediante ricorso alle figure codicistiche.
Pertanto, fermo restando che le due fattispecie astratte non esauriscono il novero dei potenziali schemi contrattuali rimessi all'autonomia delle parti, va osservato che i due modelli come sopra individuati si diversificano in relazione al soggetto obbligato a remunerare il professionista che realizza lo studio di fattibilità. Nel primo modello descritto
è direttamente il futuro (ed eventuale) committente a corrispondere il compenso per l'attività prestata in occasione dello studio di fattibilità, obbligandosi in via diretta nei confronti del professionista, con il quale stipula un contratto d'opera professionale del tutto estraneo rispetto all'appalto per lavori assoggettabili alle agevolazioni Superbonus.
Al contrario, nel secondo modello è il General TO a conferire incarico al professionista per la fase preliminare alla stipula dell'appalto, provvedendo anche a corrispondere il compenso dietro emissione di fattura, così sostanzialmente anticipando tali spese in nome e per conto del committente;
spese che saranno addebitate al committente per l'intero mediante la fattura di saldo dei lavori (di regola, nella prassi, mediante il primo SAL, stato di avanzamento lavori).
Nel secondo modello così descritto, il rapporto contrattuale sorge tra il tecnico professionista ed il General TO, e non direttamente tra professionista e committente;
pertanto, i costi di fattibilità - essendo correlati all'appalto – vengono dall'autonomia privata inclusi tra le spese assoggettate all'agevolazione fiscale del Superbonus.
pagina 10 di 20 La circolare n. 24/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate ha ritenuto le spese per lo studio di fattibilità annoverate tra quelle connesse alle spese per lavori rientranti nel Superbonus.
Quindi il secondo modello ha trovato l'avallo da parte dell'Agenzia delle Entrate, mediante la risposta n. 480/2021, con la quale l'Agenzia ha confermato l'interpello di un General
TO in ordine alla possibilità di includere le spese per lo studio di fattibilità in quelle detraibili mediante sconto in fattura, sancendo che “si ritiene che la detrazione delle spese per lo studio di fattibilità, in quanto spesa professionale connessa e comunque richiesta dal tipo dei lavori (così come chiarito dalla citata circolare n. 24/E del 2020) sia ammessa, con la modalità di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 121del decreto Rilancio (cd. sconto in fattura)”.
Tanto premesso, la presente controversia si incardina sulla sussunzione dell'opera professionale asseritamente prestata dall'odierno attore Arch. in occasione dello Pt_1
studio di fattibilità, all'interno della prima o della seconda fattispecie contrattuale descritta.
La tesi sostenuta da parte attrice è che il contratto d'opera professionale sia stato concluso secondo il primo schema (modello 1), ovvero mediante conferimento dell'incarico direttamente al professionista da parte del Condominio e dei condomini stessi, in occasione della delibera assembleare del 28/10/2021, di cui viene prodotto il verbale (doc. 1 parte attrice).
Le parti convenute – Condominio e condomini – eccepiscono che la fattispecie concreta sia sussumibile nel secondo schema contrattuale (modello 2), che vede il contratto di opera professionale stipulato tra il General TO ed il professionista Arch. senza esborso Pt_1
alcuno da parte del Condominio e dei condomini, posto che le somme per lo studio di fattibilità e progettazione sono state incluse in quelle agevolabili mediante Superbonus, in quanto connesse ai lavori di efficientamento energetico.
La tesi attorea non può trovare accoglimento. Deve essere rigettata la domanda esperita dall'attore nei confronti del per le parti comuni, nonché dei singoli condomini CP_1
per le parti in proprio.
In primo luogo, emerge dal tenore letterale del verbale di assemblea del 28/10/2021 (doc. 1 attoreo) che in quella sede – a differenza di quanto sostenuto da parte attrice – i condomini non hanno inteso conferire incarico per prestazione di opera professionale all'Arch. Pt_1
pagina 11 di 20 né risulta provato che in quella sede le opere da eseguire siano state approvate dall'assemblea mediante sottoscrizione da parte dei condomini del quadro economico dettagliato (doc. 6 attoreo).
Emerge, innanzitutto, al punto 2) dell'ordine del giorno nel verbale di assemblea (doc. 1 parte attrice): “l'assemblea approva all'unanimità il disciplinare di incarico in favore dell'PO
NG S.r.l., l'assemblea all'unanimità delega l'amministratore per formalizzare il contratto di appalto con il General TO PO NG S.r.l., rappresentato dall' architetto Parte_1
società che opera nel settore, che presterà il proprio operato tecnico – amministrativo per la stesura dell'intero iter burocratico. Senza esborso alcuno da parte dei condomini per la pratica e i lavori interessati di superbonus 110”.
Dalla lettera della delibera assembleare emerge chiaramente l'intenzione del di CP_1
avvalersi dello schema negoziale che vede il General TO, nel caso di specie PO
NG S.r.l., conferire incarico al professionista Arch. per la fase delle Parte_1
verifiche preliminari di fattibilità, dando espressamente atto, al punto 14) del verbale di assemblea, che sarebbe stato il medesimo General TO PO NG S.r.l. a conferire l'incarico al professionista.
Difatti, in primis, tra le “operazioni e prestazioni” descritte analiticamente nel verbale, al n. 14
(p. 2 del verbale di assemblea, doc. 1 attoreo) si rinviene letteralmente la dicitura “Incarico di prestazione professionale tra il tecnico e il General TO”.
Il dato letterale esclude che nel caso di specie sussista il requisito della forma idonea a manifestare inequivocabile la volontà di conferimento dell'incarico da parte del Condominio
e dei condomini;
requisito mediante il quale si individua il legittimato passivo, ovvero l'obbligato a corrispondere il compenso professionale per l'opera: questi coincide con il soggetto che conferisce l'incarico e non necessariamente con il soggetto che beneficia della prestazione svolta dal professionista.
Sul punto è ferma la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, in adesione al consolidato orientamento in base al quale: “il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula
l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la pagina 12 di 20 volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo (Cass. Civ.,
Sez. VI, 12.3.2020, n.7037; Cass. Civ., Sez. III, 3.8.2016, n. 16261; Cass. Civ., Sez. II,
29.9.2004, n. 19596)” (Cass. civ., sez. II, 25/03/2024, n.7953)
Il richiamato principio, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso per l'attività professionale svolta, opera altresì quando, come nel caso in esame,
l'incarico deve essere conferito da parte del General TO ed in favore del terzo (rispetto al contratto d'opera professionale) committente di appalto, per ogni prestazione inclusa nell'agevolazione Superbonus.
Non a caso, emerge dal verbale stesso che l'Arch. è stato ammesso a partecipare all' Pt_1
assemblea condominiale unicamente in qualità di rappresentante del General TO
PO NG S.r.l., dato letterale che esclude – a maggior ragione – che la presenza del professionista all'assemblea condominiale fosse finalizzata al conferimento dell'incarico diretto.
Gli elementi appena esposti militano tutti in favore della tesi sostenuta dagli odierni convenuti in punto di qualificazione della fattispecie, ovvero che lo schema negoziale scelto dal Condominio fosse quello dell'attribuzione diretta al General TO PO
NG S.r.l., unico contraente con il , di tutti i rapporti contrattuali in CP_1
favore dei condomini e del Condominio medesimo, poiché inerenti alla realizzazione dei lavori agevolabili mediante Superbonus, ivi inclusa – quindi – la fase di progettazione e di studio di fattibilità preventiva.
Lo schema contrattuale, nella fattispecie in esame, è riconducibile a quanto avallato – per la materia fiscale – dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. n. 480/2021, unitamente alla circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2020.
Ed è quindi chiaro che il legittimato passivo della domanda per ogni compenso incluso nell'agevolazione Superbonus, sia unicamente il General TO che ha conferito l'incarico e pagina 13 di 20 non anche il beneficiario delle prestazioni stesse, ovvero il committente dell'appalto medesimo.
Fermo restando che l'elemento dirimente ai fini della prova del conferimento dell'incarico di opera professionale da parte di un determinato soggetto è, come osservato, la manifestazione inequivocabile della volontà di conferimento, per quanto attiene l'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., fermo restando che esso grava sull'Arch. in qualità Pt_1
di attore, è utile ricordare l'orientamento della Suprema Corte stando al quale “In caso di contestazione dell'esistenza dell'incarico stesso, spetta al soggetto che presta l'opera professionale fornire la prova sia del conferimento dell'incarico da parte del cliente sia delle prestazioni eseguite, anche attraverso presunzioni.” (Cass. Civ., sez. II, 26/07/2024, n.20992; Cass. Civ., sez. I, 12/02/2020, n.
3438).
Dal momento che lo schema contrattuale delineato da parte attrice è volto a dimostrare che il conferimento dell'incarico avvenne in via diretta dal Condominio e dai condomini all'Arch. indizio utile in tal senso sarebbe stato l'esclusione del compenso del Pt_1
professionista dal novero delle spese agevolabili mediante Superbonus, sì da collocare lo studio preliminare di fattibilità al di fuori dell'agevolazione, escludendo il General TO quale legittimato passivo.
Ebbene, la tesi sostenuta dall'Arch fallisce anche in punto di prova, ed è anzi l'attore Pt_1
medesimo a fornire - mediante produzione del quadro economico (doc. 6 parte attrice) - la prova che l'autonomia negoziale, nel caso di specie, proprio in occasione della assemblea condominiale del 28/10/2021, ha escluso lo schema dell'incarico conferito in via diretta dal
Condominio e dai condomini al professionista Arch. Pt_1
Analizzando il quadro economico prodotto dall'attore (doc. 6 parte attrice) emerge innanzitutto che lo stesso venne sottoscritto unicamente dal per il tramite CP_1
dell'amministratore, e non anche da ciascun condomino singolarmente inteso, come asserito falsamente da parte attrice a pag. 4 dell'atto di citazione.
Falsa è altresì l'affermazione attorea della approvazione del quadro economico in occasione della assemblea condominiale del 28/10/2021: il documento prodotto da parte attrice, infatti, porta la data del 10/06/2022 e non può, quindi, essere stato sottoscritto pagina 14 di 20 anteriormente, in occasione della assemblea di condominio del 28/10/2021, come invece afferma parte attrice.
A ulteriore conferma, il documento costituisce “l'allegato n. 3 al contratto di appalto” (p.1 del quadro economico in alto a sinistra), con ciò dimostrando definitivamente che le spese sostenute per lo studio preliminare di fattibilità realizzato dal professionista Arch. Pt_1
sarebbero state corrisposte mediante agevolazione fiscale Superbonus, e quindi, nel caso di specie, anticipate dal General TO e poi addebitate al Committente beneficiario delle prestazioni, secondo lo schema di detrazione avallato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 480 del 15 luglio 2021, di cui sopra.
A tal proposito, infatti, il quadro economico allegato al contratto di appalto (doc. 6 parte attrice) prevede che le spese di cui alla “tabella A” - voce “spese tecniche generali”, lettera (d)
“importo totale lordo spese tecniche € 143.870,07” - fossero parte integrante dei “costi generali”, quali costi inclusi nella agevolazione Superbonus, come emerge dalla lettura dell'ultima pagina del documento stesso.
La ricostruzione dei rapporti contrattuali come delineata in questa sede è pienamente conforme a quanto statuito nella delibera assembleare del 28/10/2021, nella parte in cui afferma, al punto 2) “Senza esborso alcuno da parte dei condomini per la pratica e i lavori interessati di superbonus 110”; detta ricostruzione è invece incompatibile con la qualificazione attorea del rapporto contrattuale secondo lo schema – alternativo – del conferimento diretto dell'incarico da parte del Condominio e dei condomini al professionista.
Alcun conferimento di incarico all'Arch. odierno attore, è avvenuto in occasione Pt_1
dell'assemblea svolta in data 28/10/2021.
Il conferimento diretto è escluso dalla stessa ricostruzione attorea in ordine al quantum preteso in questa sede dall' Arch. che afferma a pag. 7 dell'atto di citazione di agire Pt_1
per la somma indicata nel quadro economico, limitatamente ai costi di progettazione, quindi epurando le spese di esecuzione, che non furono sostenute in ragione del recesso del condominio dal contratto di appalto.
Neppure è suffragata da prova l'affermazione attorea stando alla quale il ed i CP_1
singoli condomini avrebbero revocato l'incarico conferito al professionista. pagina 15 di 20 Ulteriore indizio di assenza di incarico diretto all'Arch. è dato dal fatto che il recesso, Pt_1
esercitato dal Condominio in virtù dell'art. 16 del contratto di appalto (clausola che prevede la facoltà del committente di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione del medesimo, a norma dell'art. 52 D.lgs. 206/2005) , ha riguardato solo ed esclusivamente il contratto di appalto stesso, come si evince dai documenti versati in atti (All. 11 parti convenute, doc. 3 parte attrice), mentre non vi è prova alcuna della revoca dell' incarico di opera professionale, a conferma che esso non fu mai conferito dagli odierni convenuti.
Tanto è vero che il recesso in questione (doc. 3 parte attrice) venne indirizzato unicamente ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata: Email_1
, Email_2 Email_4 Email_5
ed, infine, Email_6
Tra i destinatari non è presente l'Arch. al quale venne unicamente notificata la Pt_1
diffida/ammonimento a non utilizzare documentazione in suo possesso afferente al
Condominio di Via Risorgimento n. 5 di stante l'avvenuto recesso del CP_1
Condominio dall'appalto con il General TO PO NG S.r.l., in ragione della sospetta difformità dall'originale della documentazione sino a quel momento redatta (all. 12 parti convenute).
Si tratta in ogni caso di documentazione che non è stata conferita in atti nel presente giudizio, in quanto estranea al suo oggetto, e che ha dato la stura al recesso del CP_1
dal contratto di appalto sottoscritto con la PO NG S.r.l. in virtù di clausola ex art. 16 del contratto (all. 4 parti convenute).
Ulteriore argomento che milita per il rigetto della domanda attorea consta nella considerazione che, trattandosi nella specie di progettazione di opere di manutenzione straordinaria che avrebbero interessato il condominio nelle sue parti comuni, nonché le unità abitative private singolarmente intese, la delibera condominiale - laddove coincidente con il conferimento dell'incarico al professionista Arch. - avrebbe dovuto Pt_1
necessariamente costituire il fondo speciale di importo pari all'ammontare dei costi di progettazione, secondo la norma imperativa di cui all'art. 1135, co.2, n.4 c.c. (v. sent.
Tribunale Bergamo, sez. IV, 22/06/2023, n. 1348 in ordine alla nullità della delibera pagina 16 di 20 condominiale mediante la quale era stato conferito incarico al professionista in assenza del fondo obbligatorio ex art. 1135, co.2, n.4 c.c.)
E' infatti costante l'orientamento della Suprema Corte, in base al quale “In tema di condominio,
l'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, configura una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria dell'edificio; è, dunque, dal testo di tale deliberazione assembleare che deve necessariamente emergere il prezzo dei lavori, al cui importo occorre che equivalga quello del fiondo speciale nella prima ipotesi di cui all'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., non potendo, viceversa, trarsi implicitamente dall'importo del fondo in concreto costituito quale sia l'ammontare delle spese necessarie"(Cass. civ., sez. VI, 25/05/2022, n. 16953; Cass. civ., sez. II, 05/04/2023, n. 9388)
Nel caso di specie, l'assenza di costituzione di un fondo a norma dell'art. 1135, co.2, n.4 c.c. mediante la delibera del 28/10/2021, unitamente all'assenza di indicazione di alcuna spesa a carico del nella delibera medesima, anche alla luce del quadro probatorio CP_1
emerso, ed in particolare la datazione del doc. 6 attoreo (quadro economico), è indice ulteriore dell'assenza di conferimento dell'incarico al professionista Arch. a parte del Pt_1
e dei singoli condomini in via diretta. CP_1
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità citata esclude espressamente che le opere attinenti alla proprietà esclusiva dei singoli condomini possano essere negoziate in sede di assemblea condominiale.
“In tema di condominio, le deliberazioni assunte dall'assemblea, aventi natura di atti negoziali espressione della maggioranza e non della volontà assembleare, devono avere ad oggetto le sole materie ad essa attribuite, le quali afferiscono alla gestione dei beni e dei servizi comuni, ma non anche ai beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, come, nella specie, i muri perimetrali di proprietà esclusiva, quand'anche attraversati da tubazioni, canali e altro necessario al servizio degli alloggi soprastanti, rispetto ai quali operano semmai, in assenza di diversa, specifica pattuizione avente forma scritta, i criteri di cui all'art. 1069 c.c., sicché la deliberazione assembleare che approvi e ripartisca una spesa priva di inerenza alla gestione condominiale è affetta da nullità.” (Cass. civ., sez. VI, 25/05/2022, n.16953).
È dunque da escludere che con il verbale di assemblea i singoli condomini odierni convenuti, SI.ri , e Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5
pagina 17 di 20 abbiano conferito incarico all'Arch. per la progettazione dei lavori afferenti le Pt_1
proprietà esclusive degli stessi, fermo restando che la lettura in tal senso condurrebbe al venir meno della delibera per nullità della stessa, travolgendone ogni effetto, ivi incluso il conferimento mediante la stessa di valido incarico;
questa lettura condurrebbe in ogni caso al rigetto della domanda attorea per la parte relativa alle pretese nei confronti dei singoli condomini.
Fermo restando che, parimenti, inquadrare lo schema negoziale sotteso alle verifiche di fattibilità come conferimento diretto dal al professionista Arch. CP_1 Pt_1
condurrebbe nondimeno al rigetto della domanda, e ciò in ragione – in tal caso - della declaratoria di nullità della delibera condominiale per la violazione della norma imperativa di cui all'art. 1135, co.1, n.4 c.c. impositiva del fondo obbligatorio, nullità rilevabile ex officio
(Cass., Sez. Un. 14/04/2021, n.9839), “dovendosi rammentare che anche in relazione alle delibere assembleari trova applicazione il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421 c.c., secondo cui è attributo al giudice il potere di rilevarne d'ufficio la nullità (tra le tante v. Cass. 27-6-2005 n. 13732;
Cass. 15-1-2007 n. 740; Cass. 2-3-2007 n. 4973).” (Cass. civ., sez. II, 17/06/2015, n.12582)
È chiaro, ed emerge dalla lettera del verbale di assemblea (doc. 1 parte attrice), che in sede di assemblea, mediante delibera condominiale perfettamente valida, i condomini hanno inteso unicamente autorizzare l'Amministratore di condominio, a Parte_6
stipulare l'appalto con il General TO PO NG S.r.l.
La stessa giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che occorra la delibera dell'assemblea che autorizzi l'amministratore alla stipula dell'appalto, nonché la preventiva approvazione e successiva ratifica della spesa inerente l'incarico professionale che sia eventualmente conferito da parte dall'assemblea direttamente al professionista “La delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria deve determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi e il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa. Non rientra tra i compiti dell'amministratore di condominio neppure il conferimento a un professionista legale dell'incarico di assistenza nella redazione del contratto di appalto per la manutenzione straordinaria dell'edificio, dovendosi intendere tale facoltà riservata pagina 18 di 20 all'assemblea dei condomini. Ove siano mancate la preventiva approvazione o la successiva ratifica della spesa inerente tale incarico professionale da parte dell'assemblea, ex articoli 1135 e 1136 del Cc,
l'iniziativa contrattuale dello stesso amministratore non è sufficiente a fondare l'obbligo di contribuzione dei singoli condomini, salvo che non ricorra il presupposto dell'urgenza, ex articolo 1135, ultimo comma, del codice.” (Cass., civ., sez. VI, 17/08/2017, n. 20136)
In definitiva, la tesi di parte attrice è infondata in punto di fatto e di diritto e pertanto la domanda attorea è rigettata.
In ordine alla domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata dai convenuti, si rileva il difetto di prova dell'elemento oggettivo, invece necessaria a corroborare l'ipotesi di cui all'art. 96, co.1, come affermato dalla Suprema Corte, sent. n.
22951/19 (la natura extracontrattuale della responsabilità aggravata per lite temeraria onera la parte che chiede il risarcimento del danno a dedurre e comprovare sia l'an che il quantum); mentre in riferimento all' ipotesi di cui al comma 3, art. 96 c.p.c., non si ravvisano gli estremi dell'abuso del diritto.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm.ii., parametri rapportati ai medi (valore scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), detratto il compenso per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia e delle attività effettivamente compiute, posto che non sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c. e non sono state redatte le relative memorie.
L'onorario così calcolato è aumentato della misura del 30% a norma dell'art. 4, comma 2,
D.M. n. 55 del 2014 e ss.m.ii., in ragione del fatto che unicamente la posizione processuale del tanto in punto di fatto, quanto in punto di Controparte_1
diritto - per la peculiare normativa che attiene al condominio - ha comportato l'esame di particolari situazioni.
L'onorario è invece liquidato in misura unitaria in riferimento ai singoli condomini, senza che l'aumento del 30% possa essere moltiplicato per quattro, in ragione della identità di posizione processuale dei medesimi;
infatti, come affermato dalla Suprema Corte, “In tema di onorari di avvocato, l'art. 5, comma 4, della tariffa professionale approvata con d.m. 8 aprile 2004, n. pagina 19 di 20 127, in base al quale è consentito al giudice, nell'ipotesi di assistenza e difesa di più persone aventi la stessa posizione processuale, di liquidare un compenso unico - aumentato per ogni parte oltre la prima del venti per cento fino ad un massimo di dieci e sempre che la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto - trova applicazione anche nel caso di giudizi nei quali il professionista difenda una sola parte nei confronti di più parti in situazione processuali del tutto identiche, indipendentemente dalla riunione delle cause, trattandosi comunque di giudizi uguali, con difese conformi e analogo "iter" processuale e non potendo porsi a carico del cliente l'onere della mancata riunione.”(Cass. Civ., Sez. II, 26/08/2015,
n.17147)
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
5789/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Dichiara estinto il giudizio a norma dell'art. 307 c.p.c. nei confronti del SI. CP_3
stante la mancata notificazione dell'atto di citazione;
[...]
2) Rigetta la domanda attorea;
3) Condanna (C.F.: ) al pagamento in favore di Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._6
), (C.F.: ) e
[...] Parte_4 CodiceFiscale_7 Parte_5
(C.F.: ) delle spese di lite che si liquidano in € 14.648,40 a CodiceFiscale_8 titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Ancona, 14.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
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