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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/09/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 197/2023 del ruolo generale e promossa
DA
nato a [...] il [...] (c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Vasto via Goldoni n. 10 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fallica, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Controparte_1
p.i. ), elettivamente domiciliata in Ancona, viale della Vittoria n. 1, presso P.IVA_1 P.IVA_2
lo studio dell'avv. Massimo Belelli, rappresentata e difesa dall'avv. Villeado Craia, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 14 - appellata-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 988 del 6/9/2022 pronunciata dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza;
1. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2. in via principale e nel merito, ACCOGLIERE L'APPELLO per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona emessa a verbale con numero 988/2022 del
06/09/2022 Giudice: CASOLI ROBERTA sez. Civile R. G.: 2204/2019 tra le parti Parte_1
e p. iva depositata in C.F._1 Controparte_2 P.IVA_1
cancelleria in data 06.09.2022;
3. ACCOGLIERE tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano contestualmente al presente atto e, per l'effetto, accogliere le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
4. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado con espressa richiesta di ammissione di CTU contabile per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello in ossequio alla sentenza della cassazione a sezioni unite n° 19597/2020.
5. In via subordinata DISPORRE la compensazione integrale delle spese legali del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello,
in rito: dichiarare inammissibile e/o respingere per quanto di diritto e ragione l'avversario appello e/o l'avversaria domanda,
in via subordinata, accogliere le eccezioni di inammissibilità, prescrizione, difetto di interesse ecc. ecc., pagina 2 di 14 in via istruttoria: accogliere le istanze formulate nel corso del giudizio con le memorie ex art.183 VI^
co CPC depositate, dichiarare inammissibili e rigettare le richieste avversarie modificando gli adottati provvedimenti;
nel merito: respingere in ogni caso l'avversaria domanda, anche in accoglimento delle formulate eccezioni;
in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'avversaria domanda, dichiarare dovuti gli interessi e gli altri oneri nella misura massima consentita dalla legge.
Vinte le spese
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda proposta da Parte_1
contro tesa ad accertare la nullità parziale del
[...] Controparte_2
contratto di mutuo fondiario di originari € 80.051,00, stipulato in data 6/3/2002 da , e Parte_2
del contratto di mutuo fondiario di originari € 57.850,00, stipulato in data 4/3/2004 da Persona_1
, di cui si era reso accollante con scrittura privata del 28/6/2006.
[...]
Il Tribunale, in particolare:
ha rigettato la domanda di accertamento della illegittimità dei contratti dedotti in giudizio per la violazione del divieto di anatocismo, da ritenersi automaticamente inserito nel pattuito piano di
“ammortamento alla francese”, in quanto gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota capitale e gli interessi di mora, calcolati sulle rate impagate senza capitalizzazione periodica, sono conformi all'art. 3 della delibera CIRC 9.2.2000;
premesso che la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso deve essere effettuata alla data di stipula dei contratti (in ossequio ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con sentenza resa a Sezioni
Unite n. 24675/2017) e premessa la diversa natura degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori,
ha accertato che entrambi detti tassi risultavano entro il tasso soglia, dovendosi maggiorare questi pagina 3 di 14 ultimi di 2,1 punti percentuali in conformità alle prescrizioni contenute nella sentenza della Suprema
Corte, resa a Sezioni Unite, n. 19597/2020;
ha precisato altresì che nella base di calcolo per la verifica dell'usura non doveva essere ricompresa la penale per l'ipotesi di estinzione anticipata, sia in quanto mai applicata nel caso di specie, sia in ossequio ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con sentenza n. 7352 del 7/3/2022;
ha rigettato la domanda di accertamento della nullità per violazione dell'art. 117, comma 4 e 8, TUB
per la mancata o erronea indicazione dell' , in quanto, non vertendosi in una ipotesi di Pt_3
credito al consumo ed avendo il predetto indicatore sostanziale valenza informativa, la sua omessa o non corretta indicazione al più dava luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto e quindi determinava una mera obbligazione risarcitoria, rispetto alla quale l'attore non aveva fornito la prova che il contratto non sarebbe stato concluso ove fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito;
ha infine posto le spese di lite a carico dell'attore in applicazione del principio della soccombenza.
Lo ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità del capo di sentenza Parte_1
che ha rigettato l'eccezione di usurarietà dei tassi convenuti, stante la cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori e dovendosi ragguagliare i tassi di mora pattuiti “al tasso soglia di
usura, determinato dal legislatore, con TEG rivelato trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicato
trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato del 50%”; 2) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità dei contratti per l'errata indicazione del TAEG;
3) nullità del contratto per assoluta indeterminatezza del Tasso Alternativo per l'ipotesi di cessazione del parametro di riferimento per il calcolo del tasso corrispettivo. Ha quindi concluso come in epigrafe.
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_2
Il primo motivo di impugnazione non appare meritevole di accoglimento.
Assume in primo luogo l'appellante l'usurarietà del tasso di interesse convenuto in entrambi i contratti di mutuo dedotti in giudizio determinato mediante sommatoria del tasso corrispettivo del tasso di mora. pagina 4 di 14 A riguardo i Collegio rileva che già con sentenza n. 17447 del 28/6/2019 la Suprema Corte ha espressamente affermato che “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale
per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma
4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia
antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale
conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini
deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli
interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano
sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola
sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato
predisposto … un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella
misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento
dell'obbligazione gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli
interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la
corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel
tempo le due distinte obbligazioni”.
Detti principi sono stati poi ribaditi con sentenza n. 9237 del 20/05/2020, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che “La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti
in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, non si estende alla
pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di
remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si
succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e
vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo
del loro ammontare”.
pagina 5 di 14 Con un secondo profilo di doglianza l'appellante assume inoltre l'usurarietà del tasso di mora convenuto in entrambi i contratti di mutuo, rilevando implicitamente l'erroneità del capo di sentenza che ha rigettato detta eccezione ritenendo applicabile al caso di specie la maggiorazione del 2,1%
prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia.
A riguardo questa Corte con riferimento al contratto di mutuo concluso in data 4/3/2004 ritiene di dover condividere pienamente le conclusioni raggiunte dal Tribunale, che ha fatto applicazione dei chiarimenti operati dalla Banca d'Italia in data 3/7/2013, che suggeriscono “in assenza di una
previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori” di individuare il tasso soglia degli stessi partendo dal TEG medio pubblicato aumentato di 2,1 punti (fino al dicembre 2017, data in cui è inserita l'indicazione separata anche dei tassi soglia moratori).
Sul punto sono infatti ormai da tempo intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.
19597 del 18/9/2020, che, dopo aver affermato che il mancato rilievo degli interessi moratori nelle rilevazioni del tasso soglia dei DDMM non ha rilevanza ermeneutica, perché la normativa secondaria non può costituire un vincolo per il giudice all'esercizio del suo potere-dovere ermeneutico, e che “la
disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in
relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori”, hanno statuito il principio di diritto per cui “la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non
preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove
questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne
consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della
maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma
dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della
suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.)
del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti pagina 6 di 14 decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di
modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”.
Quindi nell'ipotesi in cui il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori “deve ritenersi che la valutazione di usurarietà vada compiuta anche con
riferimento agli interessi di mora, ma che non possa essere parametrata al TSU individuato per gli
interessi corrispettivi, bensì ad una "soglia" costituita dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione
media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della I.
n. 108 del 1996), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della I. n. 108/1996” (cfr.
anche Cass. ord. n. 15505 del 16/5/2022).
Se invece, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (circostanza questa relativa a tutti i DDMM emessi dalla data di entrata in vigore della L.
108/1996 fino al 25/3/2003), “la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.)
del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti
decreti” (cfr. anche sentenza da ultimo citata).
Nel caso di specie con riferimento al mutuo del 4/3/2004 ricorre la prima ipotesi risultando pacifica e comunque documentata in atti (cfr. doc.
4.2 nel fascicolo dell'appellante) la data della sua conclusione,
sicché correttamente il primo giudice ha disposto la maggiorazione del tasso soglia per gli interessi moratori inserendo la maggiorazione in esame.
Quanto invece al mutuo stipulato in data 6/3/2002 ricorre la seconda ipotesi sicché la comparazione deve essere effettuata come dedotto dall'appellante “al tasso soglia di usura, determinato dal
legislatore, con TEG rivelato trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicato trimestralmente sulla
Gazzetta Ufficiale, aumentato del 50%”. Nella specie, come rilevato dalla stessa Banca appellata nel pagina 7 di 14 prospetto a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta il tasso di mora previsto in contratto è pari all'8,4% (TAN 6,4% + 2 punti percentuali) a fronte di un tasso soglia del periodo pari all'8,265%.
Il tasso risulta pertanto usurario. Le conclusioni raggiunte non consentono tuttavia di affermare la gratuità del finanziamento in oggetto. Con la sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020 la Suprema Corte
ha infatti chiarito che in caso di accertata usurarietà del tasso di mora, “Si [debba] applica[re] l'art.
1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c.,
comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente
convenuti”. Questo in quanto si rende necessaria una “lettura interpretativa che preservi il prezzo del
denaro”, in virtù della quale la sanzione di nullità non esclude la debenza di qualsiasi interesse, ma dei soli interessi moratori nella misura usuraria prevista, con la conseguenza che continuano ad essere dovuti dal debitore gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti e quelli moratori nella stessa misura ai sensi del primo comma seconda parte dell'art. 1224 c.c.. Tale conclusione è confortata - secondo le
Sezioni Unite - dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurounitario,
come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori e si è espressa nel senso secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori - ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla «soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto» (Corte di giustizia 7 agosto
2018, cit., punti 76-78): ciò in quanto “gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione
della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della
somma stessa” (punto 76) e ove “la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13
esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata” (punto 77).
Quindi l'eventuale usurarietà della clausola relativa agli interessi di mora non determina nullità anche di quella relativa agli interessi corrispettivi in forza del principio “utile per inutile non vitiatur” e non pagina 8 di 14 incide sull'applicabilità del disposto di cui all'art. 1224 c.c.. Gli interessi moratori sono pertanto comunque dovuti nella misura validamente pattuita per gli interessi corrispettivi.
Risultando pacifico tra le parti (e non avendo comunque l'appellante che ne era onerato offerto alcuna prova a riguardo) che nessuna somma è stata versata a titolo di interessi moratori, nessuna obbligazione restitutoria può essere affermata a carico della appellata Banca.
Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo di impugnazione con il quale si censura il rigetto dell'eccezione di nullità di entrambi i contratti di mutuo dedotti in giudizio per l'erronea indicazione del TAEG.
In punto di fatto occorre innanzitutto rilevare che i contratti di mutuo fondiario dedotti in giudizio risultano stipulati rispettivamente in data 6/3/2002 e 4/3/2004; agli stessi non è quindi applicabile la disciplina di cui al d.lgs 72/2016, stante la previsione di cui all'art. 3 delle disposizioni transitorie che prevede che le disposizioni introdotte con il capo I bis si applicano ai contratti di credito sottoscritti successivamente a primo luglio 2016, mentre “Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Entrambi i contratti esulano pertanto dall'ambito di applicazione dell'art. 122 TUB, e della disciplina prevista dall'art. 125 bis, co. 6, TUB – introdotto con il D. Lgs n. 141 del 2010 - che sanziona con la nullità la non corretta indicazione del TAEG rispetto a quello realmente applicato.
Ciò posto, questa Corte ritiene di condividere pienamente le conclusioni raggiunte dal primo giudice per cui l'omessa indicazione ovvero un eventuale scostamento del TAEG rispetto a quello indicato in contratto, non determina la nullità della clausola di fissazione degli interessi del mutuo.
Par Va in effetti condiviso l'indirizzo, che, muovendo dall'assunto (del tutto condivisibile) che l' non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto, poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, ha concluso nel senso di escludere qualsiasi nullità dello stesso in quanto la forma di tutela predisposta in favore del mutuatario, è quella del pagina 9 di 14 risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale (cfr Trib Pescara, 31.12.2018; Tribunale
Catania sez. IV, 28/02/2018, n.957; Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n.5233; Tribunale Napoli sez.
II, 09/01/2018, n.183).
Ad ogni buon conto, quand'anche si volesse ragionare in senso difforme a tale opzione ermeneutica e si volesse considerare il TAEG un elemento essenziale del contratto, si tratterebbe pur sempre di un elemento con finalità meramente informativa e quindi tale da non poter riverberare alcuna conseguenza in termini di nullità del contratto.
A corroborare, ed in maniera decisiva tale prospettazione interpretativa, deve porsi la scelta di ordine
Par sistematico di collocare l' nella sezione II dell'art. 9 delle Istruzioni Banca d'Italia del 25 luglio
2003 ovvero nella parte dedicata alla pubblicità ed all'informazione precontrattuale (cfr Trib Salerno,
31.1.2017; Trib Bergamo, 8.9.2017).
Muovendo, quindi, da tali considerazioni si è giunti ad affermare che la mancata o non corretta indicazione dell'ISC o TAEG può giustificare una pretesa risarcitoria (peraltro non avanzata nel caso di specie) meritevole, però, di trovare accoglimento unicamente a fronte di uno specifico onere probatorio ed allegatorio da porsi a carico della parte mutuataria (cfr Trib Monza, 17.8.2017).
Su tale linea interpretativa, è stato aggiunto che “L'ISC non costituisce un tasso di interesse o una
specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una
funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo
Pa del finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione dell' non
incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della
responsabilità contrattuale e/o precontrattuale nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno
eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante”
(cfr Trib Roma 3.1.2018, Trib Verona, 21.6.2018; Trib Cosenza, 11.8.2020; Trib. Chieti 11 settembre
2020).
In conclusione, nella valutazione della questione deve considerarsi che: pagina 10 di 14 a) il TAEG non può considerarsi una condizione economica quanto piuttosto uno strumento con finalità prettamente informative;
b) esso non comporta alcuna onerosità ulteriore a carico del mutuatario o comunque del beneficiario della somma oggetto del finanziamento;
c) la nullità, intesa come forma patologica di ordine generale, dovendosi qualificare alla stregua di una extrema ratio, deve essere necessariamente prevista da una norma di legge nella specie mancante.
Le conclusioni raggiunte risultano confermate anche dalla Corte di Cassazione, che già con sentenza n.
39169 del 9/12/2021 (e più di recente con ordinanza n. 4597 del 14/02/2023) ha affermato il principio per cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo
effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel
novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata
con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che
essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea
rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle
singole voci di costo elencati in contratto”. In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento premettendo che l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il credito;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo,
ecc.). Secondo la Suprema Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo pagina 11 di 14 totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB
mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti.
Deve pertanto concludersi, in conformità al capo di sentenza impugnato, nel senso che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno dei contratti de quibus non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, comma 7, lett. a), T.U.B..
Inammissibile appare invece il terzo motivo di impugnazione con il quale l'appellante eccepisce la nullità per indeterminatezza del tasso alternativo indicato nei contratti per cui è causa, trattandosi di censura introdotta per la prima volta in questa sede, implicante un accertamento di fatto non svolto in primo grado.
L'eccezione appare in secondo luogo irrilevante ai fini del decidere, da un lato perché l'eventuale nullità del tasso alternativo (da applicare nel solo caso di mancata pubblicazione in via definitiva dell'indice finanziario scelto quale parametro di fissazione del tasso di interessi) non comporta la nullità
del tasso previsto che regola i rapporti di mutuo, nella specie determinato e comunque determinabile (a riguardo nessuna specifica allegazione e nessuna eccezione è stata articolata dall'appellante), dall'altro perché è pacifico che detto tasso alternativo non ha mai avuto applicazione.
Inoltre, l'art. 3 del contratto di mutuo del 6/3/2002 prevede che, qualora dovesse cessare la pubblicazione specificamente indicata nel medesimo articolo del parametro Euribor, deve essere adottato il Libor relativo a depositi interbancari a un mese in euro “calcolato e pubblicato su incarico
della BBA” “ovvero dall'ente che la sostituisca, da Bridge Telerate, ovvero da servizio o circuito che
eventualmente lo sostituisca, lo stesso giorno di sostituzione del tasso”. Lo stesso articolo prevede che,
se anche dovesse cessare la pubblicazione di questo secondo indice finanziario, “sarà utilizzata la
media aritmetica dei tassi lettera sui depositi interbancari a un mese dichiarati operativi nei confronti
pagina 12 di 14 di primarie controparti bancarie tra le ore 11 e le ore 12 antimeridiane, ora italiana dello stesso
giorno di rilevazione del tasso” da parte delle banche europee e dei finanziatori specificamente indicati nello stesso comma dell'articolo in esame. La mera lettura della clausola contrattuale dà atto della agevole consultabilità dell'indice finanziario scelto quale parametro di fissazione del tasso di interessi alternativo e della sua specificità.
Con riferimento invece al mutuo in data 4/3/2004, l'art. 4 prevede che, nel caso di cessazione dell'indice finanziario previsto per la determinazione del tasso e “in mancanza di una loro ufficiale sostituzione”, la Banca è autorizzata ad applicare il tasso “tra quelli calcolati e pubblicati dai
quotidiani specializzati” più vicino anche per valore “a quello non più esistente con riferimento alla
data di cessazione”. Anche in questo caso il tasso alternativo è individuato secondo un criterio per così
dire di conformità tipologica ed economica e in ogni caso il contratto prevede espressamente,
nell'eventualità in esame, il diritto del mutuatario di recedere dal contratto senza l'applicazione di penali.
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 988 del 6/9/2022 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello;
pagina 13 di 14 condanna parte appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di € 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17/9/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
pagina 14 di 14