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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 5015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5015 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 19/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5550/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Dott. LEMBO GIUSEPPE, n.q. di funzionario delegato CP_1 CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario (50%) richiesto ai fini del collocamento mirato ex lege 12 marzo 1999, n.68 dalla domanda amministrativa (18/05/2023);
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi euro 2.250,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
◊ pone a carico dell' le spese di consulenza, liquidate con separato decreto. CP_1
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE: Con ricorso depositato in data 09/04/2024, il ricorrente esponeva di avere presentato, in data 18/05/2023,
domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile in misura pari o superiore al 46% per conseguire l'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n.
68, acquisendone i relativi benefici;
precisava di non essere stato convocato a visita e chiedeva, quindi, al
Tribunale adito di volere: “… fissare l'udienza di comparizione delle parti con nomina del Consulente Tecnico
e contestuale fissazione della data di inizio delle operazioni peritali al fine di disporre che l'accertamento
tecnico medico-legale sia diretto alla verifica del quadro invalidante del ricorrente e della sussistenza delle
infermità da cui è affetto e la ricorrenza dei presupposti sanitari di legge per il riconoscimento di una
percentuale di invalidità civile pari o superiore al 46% per conseguire il diritto per l'iscrizione nelle Liste del
Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n. 68, acquisendone i relativi benefici
sin dalla data della domanda in via amministrativa …”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con memoria difensiva depositata in data
03/07/2024, l' il quale chiedeva dichiararsi, in via preliminare, la connessione tra il giudizio iscritto al CP_1
R.G. n. 5550/2024 (avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario utile per fruire dell'iscrizione nelle liste del collocamento mirato) ed il giudizio iscritto al R.G. n. 5903/2024 (avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari per fruire dell'assegno mensile di assistenza e della condizione di disabilità di cui all'art. 3,
comma 1, della Legge n. 104/1992) e disporsi la riunione dei due procedimenti e, nel merito, rigettarsi il ricorso.
Con ordinanza depositata in data 02/11/2024 – “… rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto il
riconoscimento di una percentuale di invalidità civile pari almeno al 46% e tale, per cui, da potere conseguire
l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12 marzo 1999, n. 68; rilevato
che il procedimento iscritto al R.G. n. 5903/2024, invece, ha ad oggetto un accertamento tecnico preventivo
finalizzato al riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e delle relative provvidenze
economiche, nonché al riconoscimento dello status di portatore di handicap lieve ai sensi dell'art. 3, comma
1, della legge n. 104/1992; rilevato, altresì, che il presente procedimento e quello iscritto al R.G. n. 5903/2024
sono stati introitati con riti processuali diversi;
considerato, quindi, che non appare opportuno procedere
alla riunione …” – veniva nominato CTU allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione invocata in giudizio dal ricorrente.
Istruito, dunque, il procedimento attraverso consulenza tecnica d'ufficio, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza. La domanda è fondata e merita di essere accolta, atteso che il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati e sulla scorta di una accurata disamina della certificazione medica depositata, ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato.
Ed invero, testualmente si legge nella relazione elaborata dall'Ausiliario del Giudice quanto segue:
“… Con riferimento alla vicenda ricorsuale attinente il sig. di anni 41, in riferimento Parte_1
alle richieste espresse in sede ricorsale, l'epicrisi medico legale discendente dal corrente accertamento, porta
a concludere che:
“Cardiopatia ischemica cronica (NSTEMI con PCI + DES febbraio/marzo 2023) in soggetto con
insufficienza valvolare mitro-aortica lieve ed insufficienza valvolare tricuspidalica minima e con
ipertensione arteriosa;
dislipidemia in eccedenza ponderale”.
Codificazione: appare congrua la seguente codificazione sec Tab del 92
6446 CORONAROPATIA 41 50 50 MODERATA (II CLASSE)
Le voci tabellari vanno computate dapprima utilizzando la formula salomonica per patologie concorrenti;
successivamente tali risultati vanno computati applicando la formula a scalare (di Balthazard) per le
patologie coesistenti;
per cui si procede a calcolo riduzionistico. Si rammenta inoltre che menomazioni
inscritte tra lo 0 e il 10% non sono valutabili nella valutazionecomplessiva dell'invalidità a meno che non
siano concorrenti tra loro o con altre minorazioni afferenti a fascia superiore
Giudizio: appare congruo valutare il soggetto:
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (ART. 2 E 13 l. 118/71 E
ART. 9 dl 509/88): 50%”; … DECORRENZA dei benefici [Collocamento Mirato L.68/1999 … dalla data della
domanda amministrativa cioè dal 18/05/2023”.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali.
◊ Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (avuto riguardo all'attività
effettivamente espletata ed applicando una riduzione del compenso, stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto), disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
◊
Così deciso in Palermo, il 20/11/2025.
IL GOP
EMANUELA IA RI LA RL
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 19/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5550/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Dott. LEMBO GIUSEPPE, n.q. di funzionario delegato CP_1 CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario (50%) richiesto ai fini del collocamento mirato ex lege 12 marzo 1999, n.68 dalla domanda amministrativa (18/05/2023);
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi euro 2.250,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
◊ pone a carico dell' le spese di consulenza, liquidate con separato decreto. CP_1
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE: Con ricorso depositato in data 09/04/2024, il ricorrente esponeva di avere presentato, in data 18/05/2023,
domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile in misura pari o superiore al 46% per conseguire l'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n.
68, acquisendone i relativi benefici;
precisava di non essere stato convocato a visita e chiedeva, quindi, al
Tribunale adito di volere: “… fissare l'udienza di comparizione delle parti con nomina del Consulente Tecnico
e contestuale fissazione della data di inizio delle operazioni peritali al fine di disporre che l'accertamento
tecnico medico-legale sia diretto alla verifica del quadro invalidante del ricorrente e della sussistenza delle
infermità da cui è affetto e la ricorrenza dei presupposti sanitari di legge per il riconoscimento di una
percentuale di invalidità civile pari o superiore al 46% per conseguire il diritto per l'iscrizione nelle Liste del
Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n. 68, acquisendone i relativi benefici
sin dalla data della domanda in via amministrativa …”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con memoria difensiva depositata in data
03/07/2024, l' il quale chiedeva dichiararsi, in via preliminare, la connessione tra il giudizio iscritto al CP_1
R.G. n. 5550/2024 (avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario utile per fruire dell'iscrizione nelle liste del collocamento mirato) ed il giudizio iscritto al R.G. n. 5903/2024 (avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari per fruire dell'assegno mensile di assistenza e della condizione di disabilità di cui all'art. 3,
comma 1, della Legge n. 104/1992) e disporsi la riunione dei due procedimenti e, nel merito, rigettarsi il ricorso.
Con ordinanza depositata in data 02/11/2024 – “… rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto il
riconoscimento di una percentuale di invalidità civile pari almeno al 46% e tale, per cui, da potere conseguire
l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12 marzo 1999, n. 68; rilevato
che il procedimento iscritto al R.G. n. 5903/2024, invece, ha ad oggetto un accertamento tecnico preventivo
finalizzato al riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e delle relative provvidenze
economiche, nonché al riconoscimento dello status di portatore di handicap lieve ai sensi dell'art. 3, comma
1, della legge n. 104/1992; rilevato, altresì, che il presente procedimento e quello iscritto al R.G. n. 5903/2024
sono stati introitati con riti processuali diversi;
considerato, quindi, che non appare opportuno procedere
alla riunione …” – veniva nominato CTU allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione invocata in giudizio dal ricorrente.
Istruito, dunque, il procedimento attraverso consulenza tecnica d'ufficio, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza. La domanda è fondata e merita di essere accolta, atteso che il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati e sulla scorta di una accurata disamina della certificazione medica depositata, ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato.
Ed invero, testualmente si legge nella relazione elaborata dall'Ausiliario del Giudice quanto segue:
“… Con riferimento alla vicenda ricorsuale attinente il sig. di anni 41, in riferimento Parte_1
alle richieste espresse in sede ricorsale, l'epicrisi medico legale discendente dal corrente accertamento, porta
a concludere che:
“Cardiopatia ischemica cronica (NSTEMI con PCI + DES febbraio/marzo 2023) in soggetto con
insufficienza valvolare mitro-aortica lieve ed insufficienza valvolare tricuspidalica minima e con
ipertensione arteriosa;
dislipidemia in eccedenza ponderale”.
Codificazione: appare congrua la seguente codificazione sec Tab del 92
6446 CORONAROPATIA 41 50 50 MODERATA (II CLASSE)
Le voci tabellari vanno computate dapprima utilizzando la formula salomonica per patologie concorrenti;
successivamente tali risultati vanno computati applicando la formula a scalare (di Balthazard) per le
patologie coesistenti;
per cui si procede a calcolo riduzionistico. Si rammenta inoltre che menomazioni
inscritte tra lo 0 e il 10% non sono valutabili nella valutazionecomplessiva dell'invalidità a meno che non
siano concorrenti tra loro o con altre minorazioni afferenti a fascia superiore
Giudizio: appare congruo valutare il soggetto:
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (ART. 2 E 13 l. 118/71 E
ART. 9 dl 509/88): 50%”; … DECORRENZA dei benefici [Collocamento Mirato L.68/1999 … dalla data della
domanda amministrativa cioè dal 18/05/2023”.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali.
◊ Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (avuto riguardo all'attività
effettivamente espletata ed applicando una riduzione del compenso, stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto), disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
◊
Così deciso in Palermo, il 20/11/2025.
IL GOP
EMANUELA IA RI LA RL
(firmato digitalmente a margine)