Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/06/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2599 /2020
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 13/06/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 2599 dell'anno 2020 promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1 Parte_2
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv. DI GIOIA SALVATORE per parte attrice e l'avv. ANTONINO
LANZA, in sostituzione dell'avv. ANGIUS PAOLO per parte convenuta, nonché il dott.
GIOVANNI TOSTO per la pratica forense;
avv. DI GIOIA discute la causa come in atti, rappresentando che probabilmente l'attrice ha superato i limiti reddituali per l'anno 2024 ma non avendo ancora fatto la dichiarazione dei redditi non può averne certezza;
l'avv. LANZA discute come in comparsa
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 10.43 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 12.58,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2599 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
elettivamente domiciliata in VIA UMBERTO I 77 Parte_1
ROCCAPALUMBA presso lo studio dell'avv. DI GIOIA SALVATORE che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in P.ZZA CRISPI N.1 Controparte_1
PALERMO, presso lo studio dell'avv. ANGIUS PAOLO, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine
CONVENUTO
e nei confronti di
Parte_2 Parte_2
convenuti contumaci OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza al quale si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 12.10.2020, ha convenuto in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale la Parte_1 [...]
nella qualità di impresa di assicurazione del veicolo investitore, il Controparte_1
Pagina 2 di 11 proprietario e la conducente dello stesso, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre rimborso spese mediche, conseguenti ad un sinistro verificatosi a Roccapalumba il 04.06.2019, nella via Largo Roma, all'altezza del
[...]
, allorquando, mentre stava attraversando la strada, era stata investita da un'auto di Pt_3 proprietà di e condotta nell'occasione da , che la aveva Parte_2 Parte_2 scaraventata al suolo e si era immediatamente fermata per prestare soccorso.
Nel costituirsi in giudizio, la compagnia assicurativa ha contestato la dinamica del sinistro, il quantum debeatur ed ha eccepito in subordine il concorso di responsabilità del danneggiato;
chiedendo, pertanto: i) il rigetto della domanda attorea;
ii) in subordine, di ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice. Con favore delle spese di lite.
Sebbene ritualmente evocati in giudizio non si sono costituiti e Parte_2 CP_2
talchè ne è stata dichiarata la contumacia (vds. ord. del 19.5.2021).
[...]
Assunta la prova orale, è stata disposta ctu medico legale al fine di verificare la sussistenza del nesso eziologico tra il fatto e le lesioni refertate;
la con-seguente inabilità temporanea e la durata della stessa;
i postumi determinanti una invalidità permanente e la congruità delle spese mediche.
La causa è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies con termine per note conclusive, depositate da ambedue le parti.
2. Questioni preliminari.
Preliminarmente deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria proposta da , alla luce della richiesta stragiudiziale ritualmente Parte_1 inoltrata a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazioni private emanato con D.Lgs.
209/2005, nonché del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L.
132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. 162/2014), stante l'esperimento nel corso del presente giudizio (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argomento (cfr. documentazione allegata all'atto di citazione).
3. Merito della lite.
Tanto premesso, nella fattispecie, la domanda – così come prospettata – è fondata sul fatto che in data 04.06.2019 si sia verificato un incidente per la condotta colposa del conducente di un veicolo , alla guida dei veicolo del marito , ed è stata Parte_2 Pt_2 quindi citata in giudizio la n.q. di impresa assicuratrice del veicolo Controparte_1 responsabile del sinistro.
Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria espletata può dirsi incontestabilmente provato il fatto storico allegato nell'atto introduttivo.
Invero, la verificazione del fatto storico – secondo la dinamica descritta in citazione – ha trovato riscontro nella relazione di servizio dei Vigili Urbani del Comune di Roccapalumba
Pagina 3 di 11 (doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 co.6 n.2 di parte attrice), ove è allegato il verbale di s.i.t. della persona informata sui fatti.
La verificazione del fatto storico ha, altresì, trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dal teste (della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, in Testimone_1 quanto privo di rapporti di parentela o dipendenza con le parti), il quale ha testualmente riferito: “Sub 1): “ricordo che quella mattina del 4.6.1019 stavamo svolgendo un lavoro civico per il Comune di Roccapalumba, vicino al ba , avevo appena finito di pulire il Pt_3 lato sinistro della strada e ci siamo accorti che di fronte, sul lato destro, c'era ancora dell'immondizia da raccogliere. Io e la signor tenevamo il bidone Parte_1 Parte_1 una da un lato ed una dall'altro, prima dell'attraversamento abbiamo guardato se v'erano macchine e non c'era nessuna macchina. Preciso che alla parte di sotto v'è un bivio.
Stavamo attraversando e mentre ci trovavamo nel mezzo della carreggiata è arrivata un'auto FORD FIESTA che ha travolto la sig.ra Il conducente dell'autovettura Parte_1 stava parlando al cellulare e la velocità di marcia era eccessiva per il luogo dove ci trovavamo. Alla guida dell'autovettura v'era una donna, che conosco perchè in paese ci conosciamo tutti. La persona alla guida era forse si chiama di Parte_4 Pt_2 cui è l'abbreviativo. Non so se lei sia la proprietaria dell'autovettura. Nell'urto sono Pt_4 stata sfiorata pure io ma ciò mi ha cagionato un lieve gonfiore e non ho avuto necessità di medicazione. Il bidone dell'immondizia è caduto per terra ed ho visto anche la Parte_1 per terra. Preciso che la conducente si è subito fermata, è scesa dall'auto chiedendo scusa e dicendo che non l'aveva vista.
Ricordo che quella mattina v'era il sole che rifletteva di fronte l'auto”.
Sub. 2e 3 il teste ha già riferito.
Sub 4): “mi sono abbassata verso la sig.ra ed ho notato che aveva la gamba Parte_1 fratturata in due punti ma non l'ho toccata, ho visto il piede che era piegato, ho aspettato che venisse l'ambulanza a soccorrerla. Io ho tolto il gilèt di protezione ed i guanti, la era spaventata e poi ho chiamato al madre della stessa che è sopraggiunta sui Parte_1 luoghi”
Sub. 5) è vero.
A D.R.: “non c'erano strisce pedonali sulla strada ”.
a.d.r. “ per me non ho avviato alcuna pratica legale, poiché ho riportato solo un lieve gonfiore passato in pochi giorni”” (si veda verbale dell'udienza del 03.07.2023).
Sulla scorta di tali risultanze istruttorie, può dirsi accertato che il sinistro oggetto del giudizio ha avuto luogo a causa di un veicolo che non è stato possibile identificare.
In particolare, la vicenda in esame va ricondotta, in punto di diritto, nell'ambito della previsione del primo comma dell'art. 2054 c.c., che sancisce una presunzione di
Pagina 4 di 11 responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni provocati a persone o cose dalla circolazione dello stesso, a meno che questi non dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento. Nell'ipotesi, poi, di investimento del pedone che si trova sulla sede viaria, il conducente del veicolo investitore deve provare di essersi trovato nell'oggettiva impossibilità di evitare l'evento con una qualsiasi manovra di fortuna, come nel caso, ad esempio, in cui il pedone si sia improvvisamente e repentinamente frapposto come ostacolo sulla carreggiata, senza dare al conducente del veicolo il tempo di avvistarlo e di adeguare la propria guida di conseguenza (cfr. Cass. civ. n. 2241/2019, n. 8663/2017 e n.
4551/2017).
Nel presente giudizio, invece, una prova siffatta non è stata raggiunta: l'impossibilità oggettiva, per il conducente dell'auto di evitare l'impatto non è in alcun modo desumibile dagli atti di causa, anche in ragione della contumacia del proprietario e della conducente.
E allora, alla luce del mancato superamento della citata presunzione di cui all'art. 2054, primo comma, c.c., il suddetto conducente va ritenuto responsabile del sinistro.
Ciò posto, occorre evidenziare che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che:” In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (in questi termini Cass. civ. n. 2241/2019- che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo-; conf. n. 8663/2017; n. 24472/2014; n. 3964/2014).
In proposito, va rilevato che l'art. 190, secondo comma, cod. strada (D.Lgs. 285/1992) impone ai pedoni per attraversare la carreggiata, di utilizzare gli attraversamenti pedonali,
i sottopassaggi e i sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
Ora, alla luce di tale disposizione normativa, e tenuto conto del fatto che, al momento dell'investimento, stava ultimando l'attraversamento della carreggiata fuori dalle Parte_1 strisce pedonali ma che nelle vicinanze non vi erano strisce pedonali (come si evince dalla dichiarazione della teste e dai reperti fotografici allegati nella relazione di Tes_1 servizio), deve ritenersi non sussistente, nel caso in esame, un concreto concorso di colpa dell'attore nella verificazione del sinistro.
Pagina 5 di 11 Discende, dunque, in ragione del mancato superamento della citata presunzione di cui all'art. 2054, primo comma, c.c., che i convenuti e Parte_2 Parte_2 vanno ritenuti responsabili dell'infortunio occorso a in data Parte_1
04/06/2019 in via esclusiva, atteso che non è ravvisabile alcun elemento da cui desumere l'intervento di un concorrente comportamento colposo dell'attrice. A norma dell'art 2054 del c.c. “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie e' obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Risulta pertanto integralmente fondata – sotto il profilo dell'”an debeatur” – la domanda proposta sia nei confronti di e (quale proprietario e conducente del Pt_2 Parte_2 suddetto veicolo), che vanno, quindi, condannato a risarcire i danni sofferti dall'attrice in conseguenza dell'incidente, stante il mancato superamento della presunzione di corresponsabilità stabilita dal terzo comma dell'art. 2054 c.c..
Al risarcimento dei danni dev'essere, inoltre, condannata anche la Controparte_1 data la pacifica esistenza di un valido rapporto assicurativo relativo al veicolo in questione e la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'azione di tipo diretto svolta dall'attore verso la predetta compagnia ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 209/2005.
Venendo, dunque, all'accertamento dell'entità del danno non patrimoniale sofferto dall'attrice, va osservato che il nominato CTU dott. , sulla scorta della Per_1 documentazione medica esaminata, degli accertamenti condotti sulla persona della danneggiata e di considerazioni scevre da vizi logici, ha ritenuto soddisfatti i principali criteri medico – legali di compatibilità tra l'evento e le lesioni.
L'ausiliario nominato dal giudice, in ordine ai quesiti posti, ha così concluso: “Alla luce di quanto documentato e dell'odierna obiettività, si riconosce alla sig Parte_1 danno biologico permanente in misura del 7% percento (sette percento;
DM 3 luglio 2003, linee guida SIMLA in Canale e Bargagna, Giuffrè ed.).
Invalidità temporanea biologica:
- Equiparabile alla totale: giorni 20
- Parziale al 75%: giorni 30
- Parziale al 50%: giorni 20
- Parziale al 25%: giorni 20
Spese mediche, pertinenti e congrue:
50,00 euro: visita specialistica dott Persona_2
366,00 euro: consulenza medico-legale dott Persona_2
Va condivisa la valutazione operata dall'ausiliario, che ha stimato una permanente riduzione della complessiva validità psico-fisica complessivamente pari al 7 %.
La durata della malattia, intesa come riduzione dell'efficienza psicofisica del soggetto con
Pagina 6 di 11 limitazione dell'attitudine allo svolgimento delle normali attività quotidiane per il tempo necessario alla guarigione clinica, alla luce della documentazione prodotta in atti, è stata congruamente stimata in 20 (quindici) giorni di inabilità assoluta e 30 (dieci) giorni di inabilità relativa al 75%, giorni 50 di inabilità relativa al 50% e giorni 25 di inabilità relativa al 25%.
In punto di diritto non pare invero superfluo rammentare che, come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle ormai note sentenze emesse nn.
26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sede materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto -pur potendole influenzare- dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, del danno biologico, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Al riguardo i giudici di legittimità hanno precisato che “qualora la lesione ad una persona derivi dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi aredittuali che derivino
Pagina 7 di 11 dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (art. 139, comma 5, d.lg.
n. 209 del 2005), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”
(Cass. civ. n. 12408/2011).
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle aggiornate alla luce del D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024 (punto base € 947,30), spetta a , a titolo di Parte_1 danno biologico permanente, tenuto conto della invalidità del 7 % e dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (diciannove anni compiuti), la somma di € 12.032,13 secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida la somma di € 55,24 al giorno prevista dal citato D.M. 16/07/2024, per un totale di €
3.176,30 in valori attuali.
La sommatoria degli importi appena indicati (pari ad € 15.208,43) costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente sotto il profilo anatomo-funzionale.
Non si ravvisano, nella specie, infatti i presupposti per incrementare l'ammontare del risarcimento calcolato, essendo possibile un aumento percentuale ponderato solo qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, secondo la previsione del terzo comma dell'art. 139 del Decreto Legislativo n. 209/2005.
Nella presente fattispecie nulla è stato chiesto né allegato dall'attrice.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente ammontante ad € 15.208,43 (€ 12.032,13 + € 3.176,30), in valori attuali.
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro di causa, alla luce della do-cumentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di euro 416,00.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario rendere omogenei gli anzidetti importi.
Per questa ragione occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno (04.06.2019), per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica
Pagina 8 di 11 valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza).
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente pro-tetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Or-bene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass., n.
2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivaluta-ta di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al con-tempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sugli esborsi dalla data della relativa spesa, sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità temporanea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro pari ad euro €12.877,59; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, nella somma di € 16.682,78.
Pertanto, la somma spettante a a titolo di danno non patrimoniale, Parte_1 con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ammonta ad di € 16.682,78 in valuta attuale. Somma a cui vanno sommate le spese mediche riconosciute a titolo di danno patrimoniale.
I convenuti vanno pertanto solidalmente condannati al pagamento della complessiva somma di € 17.098,78 (a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale), sulla quale matureranno interessi al saggio legale dalla decisione sino all'estinzione dell'obbligo risarcitorio, con
Pagina 9 di 11 assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti.
Sulla somma in questione al cui pagamento va condannata la società convenuta in solido con il proprietario e conducente del veicolo, rimasti contumaci – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
4.Spese di lite.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e si pongono a carico di tutti i convenuti, in solido tra loro, da liquidarsi in favore dell'erario, essendo la parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello stato.
Le spese si liquidano secondo i parametri di cui d.m. 55/2014 nella versione aggiornata al
D.M. n. 147/2022, considerata la somma accertata a titolo di risarcimento (cfr. Cass. S.U.
32061/2022).
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, cui vanno poste a carico dell'erario essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello stato
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande promosse, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara accertato nella somma di euro 17.098,78, in valuta attuale, il diritto al risarcimento danni di nei confronti di Parte_1 Controparte_3 Parte_2
e in solido tra loro, per l'evento dannoso indicato e descritto
[...] Parte_2 nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
b) per l'effetto di cui al punto a), condanna e Controparte_3 Parte_2 Parte_2
in solido tra loro a pagare, in solido tra loro, a la somma, in valuta
[...] Parte_1 attuale, di € 17.098,78, oltre gli interessi, al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c., dalla data di emanazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
c) condanna e a rimborsare, in solido Controparte_3 Parte_2 Parte_2 tra loro, all'erario le spese di lite liquidate in € 5.077, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
d) pone le spese di ctu a carico dell'erario.
Così deciso in Termini Imerese il 13/06/2025.
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.
ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle
Pagina 10 di 11 regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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