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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6461 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. VI CO Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. NC GE RI LM Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 1912/22 R.G. tra:
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Barretta (C.F.:
C.F._1
- impugnante-
e
- (C.F.: ) ed (C.F.: ), Parte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
rappresentate e difese dall'avvocato Fabiana Gaeta (C.F.: e C.F._4
dall'avvocato Maurizio De Martino (C.F.: C.F._5
-impugnate-
Svolgimento del processo e ragioni della decisione ha proposto impugnazione contro il lodo arbitrale del 24.1.2022 che Parte_3
ha dichiarato la nullità della delibera assembleare societaria del 28.4.2021.
Si sono costituite, nel presente giudizio di impugnazione, ambedue le convenute,
[...]
ed , chiedendone il rigetto. Parte_1 Parte_2
1 Rinviato il processo per precisazione delle conclusioni, nessuno ha depositato le note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025.
Nessuno ha depositato note scritte nemmeno entro il nuovo termine assegnato ai sensi dell'art. 127/ter comma 4 c.p.c. con ordinanza regolarmente comunicata.
Ai sensi degli artt. 127/ter comma 4 e 307 comma 4 c.p.c. va, pertanto, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo, con conseguente passaggio in giudicato del lodo arbitrale impugnato ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c. le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- letti gli artt. 127/ter comma 4 e 307 comma 4 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- letto l'art. 310 comma 4 c.p.c., dichiara che le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NC GE RI LM VI CO
2
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. VI CO Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. NC GE RI LM Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 1912/22 R.G. tra:
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Barretta (C.F.:
C.F._1
- impugnante-
e
- (C.F.: ) ed (C.F.: ), Parte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
rappresentate e difese dall'avvocato Fabiana Gaeta (C.F.: e C.F._4
dall'avvocato Maurizio De Martino (C.F.: C.F._5
-impugnate-
Svolgimento del processo e ragioni della decisione ha proposto impugnazione contro il lodo arbitrale del 24.1.2022 che Parte_3
ha dichiarato la nullità della delibera assembleare societaria del 28.4.2021.
Si sono costituite, nel presente giudizio di impugnazione, ambedue le convenute,
[...]
ed , chiedendone il rigetto. Parte_1 Parte_2
1 Rinviato il processo per precisazione delle conclusioni, nessuno ha depositato le note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025.
Nessuno ha depositato note scritte nemmeno entro il nuovo termine assegnato ai sensi dell'art. 127/ter comma 4 c.p.c. con ordinanza regolarmente comunicata.
Ai sensi degli artt. 127/ter comma 4 e 307 comma 4 c.p.c. va, pertanto, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo, con conseguente passaggio in giudicato del lodo arbitrale impugnato ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c. le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- letti gli artt. 127/ter comma 4 e 307 comma 4 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- letto l'art. 310 comma 4 c.p.c., dichiara che le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NC GE RI LM VI CO
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