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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8188 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.: 95440/2010
SENT. N……….......
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Nella persona del Giudice Unico Dott. Achille Mazzuolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° R.G. 95440/2010, avente ad oggetto proprietà di beni, redatta nella forma semplificata, prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della Legge
69/2009
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv.to Filomena Parte_1
Giglio, con studio in Barano di Ischia (Na), alla Via Starza n. 3
ATTRICE
CONTRO
e , rapp.ti e difesi, come in atti, dall'Avv.to Maria Grazia Di Scala, Controparte_1 Controparte_2 con studio in Ischia (Na), alla Via Osservatorio n. 40
CONVENUTA
FATTO
- Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Sig.ra conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, Sez. Distaccata di Ischia, i IG.ri e , per ivi Controparte_1 Controparte_2 sentir accogliere le seguenti domande: “Accertare la titolarità esclusiva in capo a Persona_1
(ora deceduta) e della rampa di scale che si diparte dalla corte comune, fino a Parte_1 raggiungere la proprietà ; dichiarare che detta rampa di scale, fatta eccezione per il primo Parte_1 tratto, ove esiste una servitù di passaggio, non è gravata da qualsivoglia altro peso e/o servitù a favore dei IG.ri , per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto dei IG.ri di allocare CP_1 CP_1 la corda per sciorinare i panni;
lo stenditoio e qualsivoglia altro manufatto (ivi compreso vaso con i fiori) sulle scale di proprietà esclusiva;
condannare i convenuti alla rimozione della corda, Parte_1
1 dello stenditoio e del vaso, ordinando la cessazione di ogni conseguente e connessa turbativa o molestia;
il tutto con vittoria di spese”;
- si costituivano i convenuti, che chiedevano il rigetto della domanda;
- espletata la prova testimoniale e la C.T.U., la causa veniva rinviata per le conclusioni;
- precisate le conclusioni, all'udienza dell'11/04/25, la stessa veniva introitata a sentenza con i termini di cui all'art. 190c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è infondata ed inammissibile, quindi va rigettata. In via preliminare, va accolta l'eccezione formulata dagli attori, sulla tardiva costituzione in giudizio dei convenuti e, quindi, il verificarsi delle decadenze, di cui all'art. 167 c.p.c, Questo Giudice, pertanto, potrà esaminare le sole eccezioni rilevabili d'ufficio. Tale circostanza non è, però, determinante ai fini della decisione. Il
“petitum” del presente giudizio è quello teso ad accertare e dichiarare che la “scala”, di cui è causa,
è di proprietà esclusiva dell'attrice, salvo il primo tratto di scalini, sui cui grava una servitù di passaggio. Orbene, su questi precisi punti, si è già espressa la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3204/2021, nel giudizio, promosso dalla IG.ra (attuale attrice del presente Parte_1 giudizio), contro i IGg.ri ( attuali convenuti). Con la suindicata sentenza, la Corte di CP_1
Appello rigettava la domanda,proposta dalla IG.ra , tesa a sentir accogliere le stesse Parte_1 domande del presente giudizio e disponeva la reintegrazione nel possesso, a favore dei IGg.ri
, della scala, di cui al presente giudizio. Tale sentenza stabiliva, inoltre, che i IG.ri CP_1
avevano l'uso ed il possesso della scala, che poteva essere utilizzata da “cielo a terra” e CP_1 viceversa. La IG.ra ,invece, riteneva che la scala potesse essere utilizzata solo per i primi Parte_1 scalini, sui quali grava una servitù di passaggio. Tale utilizzo, per intero, era in “essere” da molti anni, così come confermato dai testi escussi, inoltre, l'intera scala è l'unico mezzo per accedere ai locali solari. La Corte, pertanto, precisava che la qualifica di suolo proprietario, della , esclude il Parte_1 potere diretto sulla “res” di cui all'art. 1140 c.c., non avendo il possesso del bene ex art. 982 c.c.. Alla luce di tali principi, non vi è dubbio che i IG.ri , avendo il possesso della scala, possano CP_1 usarla per intero, in quanto si ripete, ai sensi dell'art. 1140c.c., il possesso e il potere sulla “cosa”, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. In altre parole, il possesso è la situazione di fatto, in cui un soggetto esercita un potere su un bene, comportandosi come se ne fosse il proprietario, anche se non lo è. Quindi, per aversi il possesso sono necessari due elementi “corpus e animus”, il corpus, ovvero la disponibilità del bene, la scala, nel nostro caso e l'animus, cioè l'intenzione di comportarsi come proprietario (mettendo un vaso con i fiori), entrambi presenti nella nostra fattispecie. Orbene, non vi è dubbio, che la suindicata sentenza ha formato un giudicato “sul fatto storico della domanda”, che non può essere oggetto di una nuova
2 e diversa valutazione, da parte di questo Giudice (art. 2909 c.c.). Si osserva, infatti, che il giudicato esterno si forma su tutti gli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili, ai fini della decisione, che si presentano come premessa indefettibile della pronunzia (cass. 20692/13, Cass.
3434/11). Inoltre, per il noto principio “ne bis in item” questo giudice non può rivalutare la stessa domanda e le stesse eccezioni. Alla luce di tali osservazioni, la presente domanda che è identica a quella già esaminata dalla Corte di Appello di Napoli, non può che essere dichiarata inammissibile e comunque infondata nel merito. Sulle spese legali, questo Giudice ritiene equo compensarle tra le parti, visto che il giudicato si è formato molti anni dopo l'inizio del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico Onorario del Tribunale di Napoli, sez. Distaccata di Ischia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla IG.ra , contro i IGg.ri Parte_1 Controparte_1
e , così provvede: Controparte_2
1) Rigetta la domanda attrice, in quanto inammissibile e comunque infondata per i motivi su esposti;
2) Compensa per intero, le spese legali tra le parti, per i motivi indicati;
3) Rigetta ogni altra domanda e/o eccezione in quanto infondate e non provate.
Così deciso.
Ischia, 19.09.2025
Il Giudice
Achille Mazzuolo
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