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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10805 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice SA RI CO, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10684 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, all'esito della discussione e vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
, anche personalmente quale obbligato in solido (C.F. Parte_2
elettivamente domiciliati in Napoli, via P. Giannone n. 30, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Emilio Iacobelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] domiciliato in Napoli, Piazza Matteotti n. 1;
OPPOSTA
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981, la chiedeva “l'immediata sospensione e Parte_1 revoca, nullità e/o annullamento del provvedimento/DETERMINA DIRIGENZIALE n.
001346.15-02-2023 notificato a mezzo pec in data 06-04-2023 di cui al reg. Reg. Sanz.
N. 932/2019”, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.000,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall' art. 261 comma 4 bis d. lgs. n.
152/2006 per violazione dell'art. 226-bis dello stesso decreto legislativo;
esponeva altresì: che la sanzione era stata irrogata a seguito di sopralluogo del 18.11.2019 da parte del personale del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania, nel corso del quale venivano rinvenuti “sacchi in plastica in materiale leggero, riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione del sacco, privi delle diciture previste per legge e dunque vietati al commercio secondo quanto disposto dall'art. 226-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; che l'ingiunzione di pagamento era illegittima nonché tardiva, in quanto emessa a distanza di quattro anni dal sopralluogo e dal verbale di accertamento;
nel merito, che le buste ritenute non conformi, il cui rinvenimento era stato sanzionato dagli organi accertatori, in realtà erano soltanto detenute presso la società ma non erano destinate alla commercializzazione e che, pertanto, in mancanza di prova della vendita o della cessione a titolo gratuito, non poteva essere irrogata alcuna sanzione, poiché il divieto non riguarda la mera detenzione delle buste;
che il provvedimento impugnato fosse privo di adeguata motivazione e, infine, che non fosse stato applicato il minimo della sanzione. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, di accertare l'illegittimità, la nullità e l'infondatezza della determina dirigenziale e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dei Controparte_2 motivi di ricorso e chiedendone l'integrale rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e, all'esito dell'udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, è stata decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Costituisce ragione più liquida e motivo assorbente il rilievo che il divieto legislativo riguarda la commercializzazione e la cessione a titolo gratuito, e non anche la detenzione: nella specie non vi è stato alcun atto di commercializzazione, anche a titolo gratuito, delle shopper oggetto di causa.
Il quadro normativo di riferimento è rintracciabile nella direttiva 2015/720/UE, che ha imposto agli Stati membri di adottare misure per ridurre in maniera sostenuta l'utilizzo pag. 2/5 di borse di plastica in materiale leggero. L'ordinamento italiano ha recepito la direttiva comunitaria introducendo gli artt. 226-bis e 226-ter al D.lgs. n. 152 del 2006 (con d.l. n.
91 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 123 del 2017), che dispongono rispettivamente il divieto di commercializzazione delle buste di plastica e la riduzione della commercializzazione delle buste di plastica in materiale ultraleggero (secondo le modalità e le caratteristiche di commercializzazione espressamente previste).
Al divieto di cui all'articolo 226-bis è collegata la disposizione prevista all'articolo 261 del medesimo D.Lgs., che, al comma 4-bis, punisce il trasgressore con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a 25.000.
Con riguardo alla condotta oggetto di sanzione, ai sensi dell'art. 218 co. 1 lett. dd-octies) del D.lgs. n. 152 del 2006 per commercializzazione si intende “la fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti di vendita di merci o prodotti”.
In merito al divieto di commercializzazione di buste di plastica non aventi i requisiti previsti dagli articoli 226-bis e 226-ter del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiarito che “(…) la norma si riferisce alla fornitura delle borse di plastica non rispondenti alle specifiche caratteristiche individuate dalla disciplina. I termini utilizzati dal legislatore per individuare la condotta punibile appaiono dunque riferibili ad un'azione attiva svolta da uno soggetto
(produttore, distributore o commerciante nei punti vendita) finalizzata a fornire l'imballaggio (buste di plastica non conformi), a titolo oneroso o gratuito, ad un qualsiasi altro soggetto” (cfr. interpello 03/10/2024, n. 180065).
A tale proposito, la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Cremona, sez. I,
25/07/2023, n. 399; Tribunale di Torino, sez. III, 19/04/2022, n. 1529), ha affermato che
“il mero acquisto non può essere fatto rientrare nel concetto di commercializzazione e che la condotta punita dalla norma è la effettiva fornitura delle buste da parte dei commercianti, a titolo gratuito o oneroso, nei punti vendita;
il divieto riguarda la commercializzazione e non la detenzione (quand'anche a fini di vendita o di distribuzione a titolo gratuito). Di conseguenza, "la circostanza che le buste fossero potenzialmente destinate alla commercializzazione e che fossero detenute a fini commerciali (…) sono elementi irrilevanti posto che la violazione, come pag. 3/5 già evidenziato, punisce l'effettiva commercializzazione”.
Tanto premesso, nel caso di specie, dal verbale di contestazione della violazione amministrativa, come riportato pedissequamente nella determina dirigenziale oggi impugnata, risulta che “le borse rinvenute nei locali della società, utilizzate nell'ambito dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, rientranti nella categoria delle borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco, risultavano non conformi alla prescrizioni di cui all'art. 226-bis d. lgs. 152/2006 in quanto prive di idonee diciture ex art. 219, comma 3-bis dello stesso decreto legislativo”
e che le borse sono state “rinvenute e utilizzate dalla società nell'attività di distribuzione di prodotti alimentari dalla stessa svolta”. Tuttavia, non si rinviene, negli atti impugnati, alcuna precisazione in ordine alla effettiva vendita o cessione a titolo gratuito delle buste al momento dell'accertamento: invero, i verbalizzanti hanno effettivamente rinvenuto presso la società le buste non idonee alla cessione né alla commercializzazione, ma non hanno altresì verificato che esse fossero effettivamente commercializzate o cedute gratuitamente al momento dell'accertamento.
L'amministrazione opposta presuppone che i sacchetti fossero destinati alla cessione o alla commercializzazione, ma né nel verbale né nella determina dirigenziale con cui si ingiunge il pagamento, si fa riferimento ad una concreta attività di commercializzazione delle buste di plastica alla clientela. In particolare, nel verbale di accertamento del
18.11.2019, si afferma genericamente che “all'interno del precitato esercizio si commercializzavano tipologie di sacchi in plastica in materiale leggero”, senza tuttavia specificare di aver concretamente verificato l'avvenuta commercializzazione. Ed invece la mera presenza dei sacchetti è una circostanza che, se comprova la funzione delle buste (destinate alla commercializzazione), non consente di ritenere accertata l'effettiva commercializzazione delle stesse da parte della società. Dagli atti allegati risulta che la commercializzazione delle borse di plastica non è stata oggetto di diretto accertamento da parte dei militari che hanno proceduto al sequestro, che infatti nel verbale fanno genericamente riferimento ai “sacchi ritrovati”, senza alcun riferimento concreto alla loro effettiva vendita (cfr. verbale di sequestro del 18.11.2019).
Alla luce delle suesposte argomentazioni l'opposizione deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del pag. 4/5 D.M. n.147/22, tenuto conto del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. avverso la Determina Dirigenziale n. Parte_2
001346.15-02-2023 con cui si ingiunge all'opponente il pagamento di € 5.000,00, annulla la determina impugnata;
2. condanna la in persona del presidente p.t., al Controparte_2 pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, IVA e C.P.A, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratori anticipatario.
Napoli, 21 novembre 2025
Il Giudice
SA RI CO
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice SA RI CO, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10684 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, all'esito della discussione e vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
, anche personalmente quale obbligato in solido (C.F. Parte_2
elettivamente domiciliati in Napoli, via P. Giannone n. 30, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Emilio Iacobelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] domiciliato in Napoli, Piazza Matteotti n. 1;
OPPOSTA
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981, la chiedeva “l'immediata sospensione e Parte_1 revoca, nullità e/o annullamento del provvedimento/DETERMINA DIRIGENZIALE n.
001346.15-02-2023 notificato a mezzo pec in data 06-04-2023 di cui al reg. Reg. Sanz.
N. 932/2019”, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.000,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall' art. 261 comma 4 bis d. lgs. n.
152/2006 per violazione dell'art. 226-bis dello stesso decreto legislativo;
esponeva altresì: che la sanzione era stata irrogata a seguito di sopralluogo del 18.11.2019 da parte del personale del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania, nel corso del quale venivano rinvenuti “sacchi in plastica in materiale leggero, riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione del sacco, privi delle diciture previste per legge e dunque vietati al commercio secondo quanto disposto dall'art. 226-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; che l'ingiunzione di pagamento era illegittima nonché tardiva, in quanto emessa a distanza di quattro anni dal sopralluogo e dal verbale di accertamento;
nel merito, che le buste ritenute non conformi, il cui rinvenimento era stato sanzionato dagli organi accertatori, in realtà erano soltanto detenute presso la società ma non erano destinate alla commercializzazione e che, pertanto, in mancanza di prova della vendita o della cessione a titolo gratuito, non poteva essere irrogata alcuna sanzione, poiché il divieto non riguarda la mera detenzione delle buste;
che il provvedimento impugnato fosse privo di adeguata motivazione e, infine, che non fosse stato applicato il minimo della sanzione. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, di accertare l'illegittimità, la nullità e l'infondatezza della determina dirigenziale e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dei Controparte_2 motivi di ricorso e chiedendone l'integrale rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e, all'esito dell'udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, è stata decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Costituisce ragione più liquida e motivo assorbente il rilievo che il divieto legislativo riguarda la commercializzazione e la cessione a titolo gratuito, e non anche la detenzione: nella specie non vi è stato alcun atto di commercializzazione, anche a titolo gratuito, delle shopper oggetto di causa.
Il quadro normativo di riferimento è rintracciabile nella direttiva 2015/720/UE, che ha imposto agli Stati membri di adottare misure per ridurre in maniera sostenuta l'utilizzo pag. 2/5 di borse di plastica in materiale leggero. L'ordinamento italiano ha recepito la direttiva comunitaria introducendo gli artt. 226-bis e 226-ter al D.lgs. n. 152 del 2006 (con d.l. n.
91 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 123 del 2017), che dispongono rispettivamente il divieto di commercializzazione delle buste di plastica e la riduzione della commercializzazione delle buste di plastica in materiale ultraleggero (secondo le modalità e le caratteristiche di commercializzazione espressamente previste).
Al divieto di cui all'articolo 226-bis è collegata la disposizione prevista all'articolo 261 del medesimo D.Lgs., che, al comma 4-bis, punisce il trasgressore con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a 25.000.
Con riguardo alla condotta oggetto di sanzione, ai sensi dell'art. 218 co. 1 lett. dd-octies) del D.lgs. n. 152 del 2006 per commercializzazione si intende “la fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti di vendita di merci o prodotti”.
In merito al divieto di commercializzazione di buste di plastica non aventi i requisiti previsti dagli articoli 226-bis e 226-ter del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiarito che “(…) la norma si riferisce alla fornitura delle borse di plastica non rispondenti alle specifiche caratteristiche individuate dalla disciplina. I termini utilizzati dal legislatore per individuare la condotta punibile appaiono dunque riferibili ad un'azione attiva svolta da uno soggetto
(produttore, distributore o commerciante nei punti vendita) finalizzata a fornire l'imballaggio (buste di plastica non conformi), a titolo oneroso o gratuito, ad un qualsiasi altro soggetto” (cfr. interpello 03/10/2024, n. 180065).
A tale proposito, la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Cremona, sez. I,
25/07/2023, n. 399; Tribunale di Torino, sez. III, 19/04/2022, n. 1529), ha affermato che
“il mero acquisto non può essere fatto rientrare nel concetto di commercializzazione e che la condotta punita dalla norma è la effettiva fornitura delle buste da parte dei commercianti, a titolo gratuito o oneroso, nei punti vendita;
il divieto riguarda la commercializzazione e non la detenzione (quand'anche a fini di vendita o di distribuzione a titolo gratuito). Di conseguenza, "la circostanza che le buste fossero potenzialmente destinate alla commercializzazione e che fossero detenute a fini commerciali (…) sono elementi irrilevanti posto che la violazione, come pag. 3/5 già evidenziato, punisce l'effettiva commercializzazione”.
Tanto premesso, nel caso di specie, dal verbale di contestazione della violazione amministrativa, come riportato pedissequamente nella determina dirigenziale oggi impugnata, risulta che “le borse rinvenute nei locali della società, utilizzate nell'ambito dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, rientranti nella categoria delle borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco, risultavano non conformi alla prescrizioni di cui all'art. 226-bis d. lgs. 152/2006 in quanto prive di idonee diciture ex art. 219, comma 3-bis dello stesso decreto legislativo”
e che le borse sono state “rinvenute e utilizzate dalla società nell'attività di distribuzione di prodotti alimentari dalla stessa svolta”. Tuttavia, non si rinviene, negli atti impugnati, alcuna precisazione in ordine alla effettiva vendita o cessione a titolo gratuito delle buste al momento dell'accertamento: invero, i verbalizzanti hanno effettivamente rinvenuto presso la società le buste non idonee alla cessione né alla commercializzazione, ma non hanno altresì verificato che esse fossero effettivamente commercializzate o cedute gratuitamente al momento dell'accertamento.
L'amministrazione opposta presuppone che i sacchetti fossero destinati alla cessione o alla commercializzazione, ma né nel verbale né nella determina dirigenziale con cui si ingiunge il pagamento, si fa riferimento ad una concreta attività di commercializzazione delle buste di plastica alla clientela. In particolare, nel verbale di accertamento del
18.11.2019, si afferma genericamente che “all'interno del precitato esercizio si commercializzavano tipologie di sacchi in plastica in materiale leggero”, senza tuttavia specificare di aver concretamente verificato l'avvenuta commercializzazione. Ed invece la mera presenza dei sacchetti è una circostanza che, se comprova la funzione delle buste (destinate alla commercializzazione), non consente di ritenere accertata l'effettiva commercializzazione delle stesse da parte della società. Dagli atti allegati risulta che la commercializzazione delle borse di plastica non è stata oggetto di diretto accertamento da parte dei militari che hanno proceduto al sequestro, che infatti nel verbale fanno genericamente riferimento ai “sacchi ritrovati”, senza alcun riferimento concreto alla loro effettiva vendita (cfr. verbale di sequestro del 18.11.2019).
Alla luce delle suesposte argomentazioni l'opposizione deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del pag. 4/5 D.M. n.147/22, tenuto conto del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. avverso la Determina Dirigenziale n. Parte_2
001346.15-02-2023 con cui si ingiunge all'opponente il pagamento di € 5.000,00, annulla la determina impugnata;
2. condanna la in persona del presidente p.t., al Controparte_2 pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, IVA e C.P.A, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratori anticipatario.
Napoli, 21 novembre 2025
Il Giudice
SA RI CO
pag. 5/5