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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4134/2020 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Giuseppina Russo che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: accertamento negativo di indebito previdenziale.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 4 novembre 2020 adiva questo giudice del Parte_1
lavoro al fine di accertare l'illegittimità della pretesa di recupero del presunto indebito di 4.585,78 euro, asseritamente maturato dall' nel periodo 1 gennaio 2015 - 30 novembre 2017 sulla CP_1
pensione cat. SO n. 20047055 dalla stessa goduta, in conseguenza della corresponsione di maggiorazione sociale non spettante per il possesso di redditi di importo superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, giusta comunicazione ricevuta con raccomandata a.r. il 29 novembre
2017, eccependone comunque l'irripetibilità. Chiedeva, inoltre, di condannare l' alla CP_2
restituzione della somma di 1.244,28 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, derivante dall'accoglimento della domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale n. 209185530049 del 1 giugno 2020, illegittimamente trattenuta, o in subordine di accertare l'illegittimità dell'indebito relativo all'anno 2015, pari a 1.617,72 euro, per i motivi meglio esposti in narrativa. Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 dal deposito telematico CP_2
di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere in fatto che con la nota del 2 novembre 2017 impugnata l'ente ha comunicato alla ricorrente che la pensione di cui ella è titolare era stata ricalcolata “… a decorrere dal 1 gennaio 2015, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2015”, informandola che “… dal gennaio 2015 al novembre 2017 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 4.585,78” e che “il ricalcolo comprende la: - revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge
448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)”.
L'istante ha eccepito che la propria posizione reddituale negli anni antecedenti e successivi a quelli contestati è rimasta invariata e che non vi è dolo. Ha prodotto a tal fine i modelli 730 relativi agli anni 2015, 2016 e 2017.
L' ha precisato in memoria che la ricorrente in data 31 luglio 2015 aveva presentato CP_2
la domanda di ricostituzione n. 2091678600055, accolta in data 26 settembre 2016 con la liquidazione di arretrati per maggiorazione sociale alla luce dei redditi dichiarati (ma non nella loro totalità, anche perché si trattava di ricostituzioni presentate in corso d'anno e quindi dove venivano dichiarati redditi presuntivi); che in seguito alla ricostituzione del 5 novembre 2016 veniva erogato un ulteriore credito per maggiorazione sociale tenendo conto dei redditi inseriti manualmente nella predetta ricostituzione;
che successivamente, acquisiti i redditi corretti tramite comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, veniva effettuata l'ulteriore ricostituzione del
2 novembre 2017, da cui scaturiva l'indebito oggetto di causa pari a 4.585,78 euro per il periodo 1 gennaio 2015 - 30 novembre 2017, per percezione di maggiorazione sociale non spettante a causa di redditi superiori ai limiti previsti dalla legge;
che parte di tale debito veniva recuperata tramite la trattenuta della totalità degli arretrati non ancora erogati della ricostituzione n. 2091678600055, per 2.054,74 euro;
che la ricorrente presentata altre domande di ricostituzione reddituale, la n.
2091831600286 dell'8 ottobre 2019, accolta il 16 aprile 2020, e la n. 2091855300049 del 1 giugno
2020, con esito invariato;
che inseriti i redditi dichiarati in domanda, e gli ulteriori dati emersi dagli accertamenti operati su , l'accoglimento della domanda ha comportato CP_3
l'erogazione di arretrati per maggiorazione sociale pari ad 1.244,28 euro, che sono stati trattenuti tramite compensazione “impropria” per ulteriormente diminuire quanto residuo dell'indebito presente in R.I. n. 14020482; che infine l'ultima ricostituzione accolta, con l'inserimento dei nuovi redditi della ricorrente (che ha cessato di lavorare nel 2017, percependo NASPI nel 2017 e 2018) ha determinato la corresponsione della maggiorazione sociale, tutt'oggi in pagamento, e i cui arretrati sono stati anch'essi trattenuti sull'indebito.
2 Parte ricorrente ha però evidenziato che l'ente, prima di erogare la prestazione avrebbe dovuto effettuare tutti i controlli per verificare se la stessa ne avesse o meno diritto, attraverso un'attività basata sui dovuti controlli incrociati e ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge
412/1991, tenuto conto che era lo stesso a erogare tutti i redditi percepiti dalla ricorrente, titolare di pensione di reversibilità e NASPI. Fra l'altro il modello 730 degli anni di riferimento riporta quale sostituto di imposta proprio l'Istituto. La ricorrente, invece, ha sempre presentato tale dichiarazione, assolvendo quindi all'obbligo impostole dalla legge in tema di prestazioni collegate al reddito.
Ebbene, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
26036/2019 e n. 10642/2019), che si ritiene di condividere, il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia», con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore.
La S.C. ha, però, precisato che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione (cfr. Cass. n. 10337/2023).
Con particolare riferimento all'ambito previdenziale e alla ripetibilità di prestazioni pensionistiche erogate, come nella specie, per il periodo successivo al 1 gennaio 2001, vengono in rilievo le disposizioni di cui all'art. 52 l. n. 88/1989 e art. 13 l. n. 412/1991, di interpretazione autentica, qui ratione temporis applicabili (cfr. Corte Costituzionale n. 93/1993, la quale ha precisato che la disciplina di cui al richiamato art. 13 è applicabile alle indebite erogazioni insorte a partire dal 31 dicembre 1993; v. così anche Cass. S.U. n. 2333/1997).
Esse dettano la disciplina speciale dell'indebito pensionistico , imperniata CP_1 sull'irripetibilità della prestazione al ricorrere di quattro condizioni: - che le somme siano state corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento;
- che di tale provvedimento sia stata data espressa comunicazione all'interessato; - che esso risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore;
- che l'indebita percezione non sia dipesa da dolo dell'interessato, al quale viene equiparata, negli effetti, “l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”. La S.C. ha poi chiarito che laddove difetti anche una sola di tali condizioni,
3 riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (così da ultimo, Cass.
n.1337/2023 e n. 5984/2022, conforme a Cass. n. 14517/2020 e n.17417/2016).
Alla stregua di tali considerazioni non ricorre nel caso di specie il “dolo” così inteso.
L'indebito va dichiarato quindi irripetibile e il resistente va condannato a restituire alla ri- corrente le somme trattenute a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla effettiva trattenuta al soddisfo, salva applicazione dell'art. 16 l. n. 412/1991.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014
e s.m.i., tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 2.620 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'irripetibilità dell'indebito maturato dall' nel periodo 1 gennaio 2015 - 30 CP_1
novembre 2017 sulla pensione cat. SO n. 20047055 percepita da e illegittimo Parte_1
il recupero di cui alla nota del 2 novembre 2017 impugnata;
2) condanna l' resistente a resistente alla ricorrente le somme già trattenute a tale CP_2
titolo, con gli accessori di legge, nonchè a rimborsarle le spese processuali, liquidate in 2.620 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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