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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6690/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad OGGETTO: “opposizione al decreto ingiuntivo nr. 8735/2022 del
02/12/2022”, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ESPOSITO SALVATORE, presso cui C.F._1
ha eletto domicilio, con P.E.C. come da procura Email_1
in atti;
E
Controparte_1
in persona del suo amministratore pro tempore , COD. FISC. , CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. LANDOLFO GIUSEPPE, presso cui ha eletto domicilio, con
P.E.C. come da procura in atti. Email_2
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/03/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10 ottobre 2022 a questo Tribunale, il in Controparte_3
persona del suo amministratore pro tempore chiedeva di ingiungere ad CP_2 di pagare la somma di € 5.701,78, a titolo di oneri condominiali. Parte_1
Specificamente, il ricorrente deduceva: <il , CP_1 Controparte_3
C.F. , ha maturato un credito complessivo nei confronti della Sig.ra P.IVA_1 [...]
, nata a [...], il [...], C.F. , n. q. di Parte_1 C.F._1 proprietaria dell'unità immobiliare sita in detto Condominio, come meglio precisata:- Palazzina
A, Piano Terra, int. 3, ammontante alla somma complessiva di euro 596,96;- Palazzina B, Piano
Terra, int. 1, ammontante alla somma complessiva di euro 1.729,23;Palazzina B, Piano 3, int.
10, ammontante alla somma complessiva di euro 2.221,56;- , ammontante alla somma complessiva di euro Parte_2
1.154,03;Per un totale di euro 5.701,78 (cinquemilasettecentouno/78); che il detto vantato credito risulta scaturente dai seguenti oneri condominiali, impagati, alla data del deposito del presente ricorso, pari ad euro 5.701,78 (cinquemilasettecentouno/78) per “Conguaglio anno
2021” oneri ritualmente approvati, dalla stessa Sig.ra Parte_1 all'assemblea ordinaria del 13.04.2022. Sul punto: “L'Assemblea all'unanimità dei presenti approva i bilanci consuntivi anno 2019, 2020 e 2021 nonché i piani di riparto allegati ai detti bilanci. L'Assemblea da mandato all'amministratore di incassare le somme a conguaglio entro il mese di maggio 2022, emettendo le bollette di pagamento straordinarie” (v. verbale assemblea del 13.04.2022, Bilancio Consuntivo Anno 2021); ad oggi, il pagamento del suddetto importo non è stato effettuato, nonostante i ripetuti solleciti>>.
Il 02/12/2022 veniva emesso il decreto ingiuntivo richiesto, nr. 8735/2022, che veniva notificato all'ingiunto il 13/01/2023.
Con atto di citazione, notificato il 22/02/2023, ha spiegato Parte_1 opposizione contro l'emesso decreto ingiuntivo chiedendo di disporsi la compensazione tra gli oneri condominiali ingiunti ed il credito dalla stessa vantato nei confronti della compagine condominiale.
L'opponente ha dedotto a sostegno dell'opposizione:- <L'odierna opponente vanta un diritto di manleva verso il convenuto condominio per oltre 8.000,00 dovuta al mancato pagamento dei consumi idrici condominiali, i quali risultano a tutt'oggi fatturati e richiesti dal gestore (GORI
S.p.a.) alla de cuius , madre dell'odierna opponente ( cfr. doc. 3, Stato di Persona_1
Famiglia); i predetti consumi idrici dell'intero condominio de quo risultano essere addebitati ad una sola persona fisica ( ) senza che si provvedesse alla voltura della fornitura Persona_1
idrica alla compagine condominiale, lasciando inopinatamente che le morosità pregresse per i mancati pagamenti, venissero imputati alla ormai defunta madre dell'odierna opponente (cfr. doc. 4, comunicazioni Gori S.p.A. per variazione di intestazione fornitura idrica). A tutt'oggi, nonostante l'assemblea dei condomini nel corso dell'anno 2015, abbia dato incarico all'attuale amm.re p.t. di provvedere alla voltura della fornitura idrica intestandola al convenuto condominio, a causa dell'inerzia di quest'ultimo, le bollette per il consumo idrico condominiale continuano ad essere intestate alla de cuius , così come anche i numerosi Persona_1
solleciti di pagamento delle morosità pregresse ( cfr. doc. 5, verbale assembleare del
16/11/2015); L'ammontare complessivo delle quote acqua condominiale inevase dall'intera compagine condominiale ad oggi è pari ad € 40.949,85, per i consumi insoluti a far data dal
2018, riferite a n. 24 unità immobiliari tutte facenti parte del convenuto ( cfr. doc. 6, CP_1
Fattura Gori S.p.A. del 27/01/2023); Il gestore della fornitura idrica condominiale richiede il pagamento in solido dell'intero debito pregresso alla de cuius , riservandosi di Persona_1 agire in rivalsa sui successori legittimi della stessa; Dunque, l'odierna opponente ha diritto ad essere manlevata dal dal pagamento della propria quota del debito contratto con la CP_3
GORI S.pa., chiedendo di disporsi la compensazione dei crediti ex artt. 1241 e ss. c.c., sino alla concorrenza della somma di euro 5994,03, così come da decreto ingiuntivo opposto>>.
1. Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
2. Va previamente osservato che, in forza del principio della non contestazione, deve ritenersi pacifico il credito come quantificato nel decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale e i questo giudizio opposto.
Invero, l'opponente, con la presente azione, non ha contestato il diritto di credito vantato dal nei suoi confronti, riconoscendone espressamente l'esistenza ed il quantum., ma ha CP_1
inteso far valere il suo diritto ad ottenere la compensazione giudiziale tra la somma ingiunta ed il credito da questa vantato nei confronti dell'opposto condominio per le quote relative ai consumi idrici condominiali.
3. Ciò posto, va precisato ai sensi dell'art. 1243 c.c. presupposti per la compensazione legale sono la liquidità, e l'esigibilità del credito.
La liquidità implica la certezza dell'esistenza del credito anche nel suo ammontare, mentre l'esigibilità sussiste qualora la pretesa creditoria non sia sottoposta a una condizione o ad altro impedimento giuridico che non ne consenta l'immediata esecuzione.
Ora, come stabilito dal secondo comma dell'art. 1243 c.c., può dichiararsi la compensazione anche se il debito non è liquido purché “di facile e pronta liquidazione”, divenendo, pertanto, essenziale accertare che il controcredito vantato dall'opponente sia, quantomeno, certo nell'
“an”.
Ebbene, nel caso in esame, avendo l'opposto esplicitamente contestato l'esistenza del controcredito sia nell'an che nel quantum non può essere accolta la richiesta di compensazione come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza riassunta nella massima della Suprema Corte,
Sez. 2 Ordinanza n. 27113 del 18/10/2024 : “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo;
in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c..
4.Va osservato che, dai documenti prodotti in giudizio dall'opponente, e precisamente dal verbale assembleare del 2015, emerge che i condomini conferivano all'amministratore l'incarico di procedere alla voltura del contratto di fornitura idrica da intestarsi al e non più CP_1
alla Controparte_4
Contestualmente, l'assemblea dava mandato all'amministratore di provvedere alla nomina del tecnico, , al fine di procedere alla lettura dei sottocontatori “casa per casa”. Per_2
Di contro, come dedotto dalla stessa opponente, il ha provveduto a pagare in favore CP_1 della la somma di € 604,16 per il consumo idrico dei servizi comuni condominiali Pt_1
relativi al quinquennio 2013-2017.
5. Pertanto, risulta controverso il credito vantato dalla parte opponente in ordine al consumo idrico di ciascuna unità immobiliare facente parte dello stabile condominiale, per cui,
l'opponente non può vantare un controcredito nei confronti del condominio per il consumo idrico attinente alle singole unità immobiliari di proprietà di ciascun condomino.
La circostanza che sia stato incaricato un tecnico per la lettura dei c.d. sottocontatori dell'acqua presenti “casa per casa”, non costituisce un vincolo a carico dell'ente di gestione condominiale, ma determina l'impegno di ciascun condomino, proprietario di una unità immobiliare facente parte del condominio, di stimare e, conseguentemente, corrispondere quanto dovuto per il consumo idrico familiare.
6. Ciò posto, quindi, l'opponente non può vantare alcun controcredito nei confronti del condominio, dovendo, tutt'al più, richiedere ai singoli condomini la ripetizione di quanto pagato al servizio idrico per la fornitura dell'acqua di fatto utilizzata da quest'ultimi per le personali necessità domestiche e familiari.
Oltretutto, anche il quantum, risulta contestato e non provato.
Invero, le fatture e le bollette prodotte in atti dalla opponente non dimostrano non sono idonee a determinare la misura dell'eventuale controcredito vantato nei confronti del condominio.
7. Allo stesso modo, neppure può farsi applicazione del secondo comma dell'art. 1243 c.c., non potendo ritenersi che il debito opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione, alla stregua dei principi di diritto innanzi enunciati e secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. SS. UU., sent. nr. 23225 del 2016).
Ne consegue che, la contestazione circa l'esistenza stessa del credito, intacca i requisiti indefettibili della liquidità e dell'esigibilità del credito, impedendo la compensazione.
8.Tanto premesso l'opposizione è infondata e va rigettata, con la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo presupposto.
9.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - a) rigetta l'opposizione;
- b) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_1 dell'opposto Condominio, che si liquidano complessivamente in € 2.300,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv.
Landolfo Giuseppe dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 16\4\25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6690/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad OGGETTO: “opposizione al decreto ingiuntivo nr. 8735/2022 del
02/12/2022”, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ESPOSITO SALVATORE, presso cui C.F._1
ha eletto domicilio, con P.E.C. come da procura Email_1
in atti;
E
Controparte_1
in persona del suo amministratore pro tempore , COD. FISC. , CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. LANDOLFO GIUSEPPE, presso cui ha eletto domicilio, con
P.E.C. come da procura in atti. Email_2
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/03/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10 ottobre 2022 a questo Tribunale, il in Controparte_3
persona del suo amministratore pro tempore chiedeva di ingiungere ad CP_2 di pagare la somma di € 5.701,78, a titolo di oneri condominiali. Parte_1
Specificamente, il ricorrente deduceva: <il , CP_1 Controparte_3
C.F. , ha maturato un credito complessivo nei confronti della Sig.ra P.IVA_1 [...]
, nata a [...], il [...], C.F. , n. q. di Parte_1 C.F._1 proprietaria dell'unità immobiliare sita in detto Condominio, come meglio precisata:- Palazzina
A, Piano Terra, int. 3, ammontante alla somma complessiva di euro 596,96;- Palazzina B, Piano
Terra, int. 1, ammontante alla somma complessiva di euro 1.729,23;Palazzina B, Piano 3, int.
10, ammontante alla somma complessiva di euro 2.221,56;- , ammontante alla somma complessiva di euro Parte_2
1.154,03;Per un totale di euro 5.701,78 (cinquemilasettecentouno/78); che il detto vantato credito risulta scaturente dai seguenti oneri condominiali, impagati, alla data del deposito del presente ricorso, pari ad euro 5.701,78 (cinquemilasettecentouno/78) per “Conguaglio anno
2021” oneri ritualmente approvati, dalla stessa Sig.ra Parte_1 all'assemblea ordinaria del 13.04.2022. Sul punto: “L'Assemblea all'unanimità dei presenti approva i bilanci consuntivi anno 2019, 2020 e 2021 nonché i piani di riparto allegati ai detti bilanci. L'Assemblea da mandato all'amministratore di incassare le somme a conguaglio entro il mese di maggio 2022, emettendo le bollette di pagamento straordinarie” (v. verbale assemblea del 13.04.2022, Bilancio Consuntivo Anno 2021); ad oggi, il pagamento del suddetto importo non è stato effettuato, nonostante i ripetuti solleciti>>.
Il 02/12/2022 veniva emesso il decreto ingiuntivo richiesto, nr. 8735/2022, che veniva notificato all'ingiunto il 13/01/2023.
Con atto di citazione, notificato il 22/02/2023, ha spiegato Parte_1 opposizione contro l'emesso decreto ingiuntivo chiedendo di disporsi la compensazione tra gli oneri condominiali ingiunti ed il credito dalla stessa vantato nei confronti della compagine condominiale.
L'opponente ha dedotto a sostegno dell'opposizione:- <L'odierna opponente vanta un diritto di manleva verso il convenuto condominio per oltre 8.000,00 dovuta al mancato pagamento dei consumi idrici condominiali, i quali risultano a tutt'oggi fatturati e richiesti dal gestore (GORI
S.p.a.) alla de cuius , madre dell'odierna opponente ( cfr. doc. 3, Stato di Persona_1
Famiglia); i predetti consumi idrici dell'intero condominio de quo risultano essere addebitati ad una sola persona fisica ( ) senza che si provvedesse alla voltura della fornitura Persona_1
idrica alla compagine condominiale, lasciando inopinatamente che le morosità pregresse per i mancati pagamenti, venissero imputati alla ormai defunta madre dell'odierna opponente (cfr. doc. 4, comunicazioni Gori S.p.A. per variazione di intestazione fornitura idrica). A tutt'oggi, nonostante l'assemblea dei condomini nel corso dell'anno 2015, abbia dato incarico all'attuale amm.re p.t. di provvedere alla voltura della fornitura idrica intestandola al convenuto condominio, a causa dell'inerzia di quest'ultimo, le bollette per il consumo idrico condominiale continuano ad essere intestate alla de cuius , così come anche i numerosi Persona_1
solleciti di pagamento delle morosità pregresse ( cfr. doc. 5, verbale assembleare del
16/11/2015); L'ammontare complessivo delle quote acqua condominiale inevase dall'intera compagine condominiale ad oggi è pari ad € 40.949,85, per i consumi insoluti a far data dal
2018, riferite a n. 24 unità immobiliari tutte facenti parte del convenuto ( cfr. doc. 6, CP_1
Fattura Gori S.p.A. del 27/01/2023); Il gestore della fornitura idrica condominiale richiede il pagamento in solido dell'intero debito pregresso alla de cuius , riservandosi di Persona_1 agire in rivalsa sui successori legittimi della stessa; Dunque, l'odierna opponente ha diritto ad essere manlevata dal dal pagamento della propria quota del debito contratto con la CP_3
GORI S.pa., chiedendo di disporsi la compensazione dei crediti ex artt. 1241 e ss. c.c., sino alla concorrenza della somma di euro 5994,03, così come da decreto ingiuntivo opposto>>.
1. Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
2. Va previamente osservato che, in forza del principio della non contestazione, deve ritenersi pacifico il credito come quantificato nel decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale e i questo giudizio opposto.
Invero, l'opponente, con la presente azione, non ha contestato il diritto di credito vantato dal nei suoi confronti, riconoscendone espressamente l'esistenza ed il quantum., ma ha CP_1
inteso far valere il suo diritto ad ottenere la compensazione giudiziale tra la somma ingiunta ed il credito da questa vantato nei confronti dell'opposto condominio per le quote relative ai consumi idrici condominiali.
3. Ciò posto, va precisato ai sensi dell'art. 1243 c.c. presupposti per la compensazione legale sono la liquidità, e l'esigibilità del credito.
La liquidità implica la certezza dell'esistenza del credito anche nel suo ammontare, mentre l'esigibilità sussiste qualora la pretesa creditoria non sia sottoposta a una condizione o ad altro impedimento giuridico che non ne consenta l'immediata esecuzione.
Ora, come stabilito dal secondo comma dell'art. 1243 c.c., può dichiararsi la compensazione anche se il debito non è liquido purché “di facile e pronta liquidazione”, divenendo, pertanto, essenziale accertare che il controcredito vantato dall'opponente sia, quantomeno, certo nell'
“an”.
Ebbene, nel caso in esame, avendo l'opposto esplicitamente contestato l'esistenza del controcredito sia nell'an che nel quantum non può essere accolta la richiesta di compensazione come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza riassunta nella massima della Suprema Corte,
Sez. 2 Ordinanza n. 27113 del 18/10/2024 : “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo;
in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c..
4.Va osservato che, dai documenti prodotti in giudizio dall'opponente, e precisamente dal verbale assembleare del 2015, emerge che i condomini conferivano all'amministratore l'incarico di procedere alla voltura del contratto di fornitura idrica da intestarsi al e non più CP_1
alla Controparte_4
Contestualmente, l'assemblea dava mandato all'amministratore di provvedere alla nomina del tecnico, , al fine di procedere alla lettura dei sottocontatori “casa per casa”. Per_2
Di contro, come dedotto dalla stessa opponente, il ha provveduto a pagare in favore CP_1 della la somma di € 604,16 per il consumo idrico dei servizi comuni condominiali Pt_1
relativi al quinquennio 2013-2017.
5. Pertanto, risulta controverso il credito vantato dalla parte opponente in ordine al consumo idrico di ciascuna unità immobiliare facente parte dello stabile condominiale, per cui,
l'opponente non può vantare un controcredito nei confronti del condominio per il consumo idrico attinente alle singole unità immobiliari di proprietà di ciascun condomino.
La circostanza che sia stato incaricato un tecnico per la lettura dei c.d. sottocontatori dell'acqua presenti “casa per casa”, non costituisce un vincolo a carico dell'ente di gestione condominiale, ma determina l'impegno di ciascun condomino, proprietario di una unità immobiliare facente parte del condominio, di stimare e, conseguentemente, corrispondere quanto dovuto per il consumo idrico familiare.
6. Ciò posto, quindi, l'opponente non può vantare alcun controcredito nei confronti del condominio, dovendo, tutt'al più, richiedere ai singoli condomini la ripetizione di quanto pagato al servizio idrico per la fornitura dell'acqua di fatto utilizzata da quest'ultimi per le personali necessità domestiche e familiari.
Oltretutto, anche il quantum, risulta contestato e non provato.
Invero, le fatture e le bollette prodotte in atti dalla opponente non dimostrano non sono idonee a determinare la misura dell'eventuale controcredito vantato nei confronti del condominio.
7. Allo stesso modo, neppure può farsi applicazione del secondo comma dell'art. 1243 c.c., non potendo ritenersi che il debito opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione, alla stregua dei principi di diritto innanzi enunciati e secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. SS. UU., sent. nr. 23225 del 2016).
Ne consegue che, la contestazione circa l'esistenza stessa del credito, intacca i requisiti indefettibili della liquidità e dell'esigibilità del credito, impedendo la compensazione.
8.Tanto premesso l'opposizione è infondata e va rigettata, con la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo presupposto.
9.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - a) rigetta l'opposizione;
- b) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_1 dell'opposto Condominio, che si liquidano complessivamente in € 2.300,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv.
Landolfo Giuseppe dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 16\4\25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena